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  • accesso civico "generalizzato"
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Accesso civico "generalizzato" art. 5 D. Lgs. 33/2013


DESCRIZIONE

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013, dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016 e dal Regolamento in materia di accesso a documenti, dati e informazioni del Comune di Quarrata.

MODALITÀ DI RICHIESTA

La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC istituzionale comune.quarrata@postacert.toscana.it o all'ufficio Protocollo dell'ente.
Deve essere indirizzata alternativamente:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Gli uffici sono riportati nella pagina dedicata alla struttura organizzativa dell'ente.
b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.


ITER PROCEDURA

Se l'Ente individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare loro comunicazione

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni entro il quale l'Ente deve comunicare l'accoglimento o il diniego della richiesta è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine senza che sia pervenuta opposizione, l'Ente provvede sulla richiesta.

Se la richiesta di accesso civico viene accolta nonostante l'opposizione dei controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ente ne dà comunicazione ulteriore ai controinteressati. I documenti vengono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.

In caso di accoglimento, l'Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013, dalla deliberazione ANAC 1309 del 28 dicembre 2016 e dal Regolamento in materia di accesso a documenti, dati e informazioni del Comune di Sesto Fiorentino.

COSTI

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

TEMPI

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

L’istanza va indirizzata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti e al Dirigente del Settore o al Responsabile UOA, di cui l’ufficio fa parte.
Se l’istanza viene presentata ad altro ufficio del Comune, il Responsabile provvede a trasmetterla all’ufficio competente nel più breve tempo possibile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
RECLAMI RICORSI OPPOSIZIONI

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza,  che decidono con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell'Ente, anche in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico regionale.  Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Ente. Se questo non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Anche contro la decisione del difensore civico regionale il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può a sua volta presentare richiesta di riesame all'Ente  e presentare ricorso al difensore civico regionale.

 

 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza


Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza è
il Segretario Comunale
Dott. Luigi Guerrera
tel. 0573-771223
mail l.guerrera@comune.quarrata.pt.it

Responsabile titolare del potere sostitutivo


Segretario Comunale
Dott. Luigi Guerrera
tel. 0573-771223
mail l.guerrera@comune.quarrata.pt.it

 
 
 
 

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