testata per la stampa della pagina
 

Comunicazione di Ospitalità Cittadini Starnieri

 
Cos'è
 

La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall’art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

 
Riferimenti Normativi
 
D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
 

ART. 7 – Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
1 – Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2- La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quello dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2 bis – (comma aggiunto dall'art. 8 della Legge n. 189 del 30/07/2002) Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 euro.

 
Differenza tra Cessione di Fabbricato e Comunicazione di Ospitalità
 

La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide".

 
Modulo precompilato per la dichiarazione di ospitalità
 
 
 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it