testata per la stampa della pagina
/
condividi

Regolamento di gestione delle A.N.P.I.L.: "Il bosco della Magia" - "La Querciola"

 

TITOLO I - NORME GENERALI

 

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ASSETTI TERRITORIALI

 

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO

 

TITOLO IV - TUTELA DELLE COMPONENETI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI:

 

ALLEGATI: Tavole planimetriche

 

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Premessa

Il regolamento di gestione delle ANPIL "Il Bosco Della Magia" e "La Querciola" (di seguito denominato Regolamento di Gestione) è lo strumento di gestione delle aree protette previsto all'Articolo 19 lett. b) della L.R. 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette di interesse locale".

Il presente Regolamento disciplina, l'assetto urbanistico e le trasformazioni dell' A.N.P.I.L. la "Querciola", istituita con Delibera Consiliare n° 105 del 30.12.1997 e dell'ANPIL del "Bosco della Magia", istituita con Delibera Consiliare n. 26 del 30.03.2005, nonché tutte quelle attività che per loro natura incidono sulla conservazione ed il restauro ambientale della aree protette.

Le ANPIL costituiscono Invarianti Strutturali di carattere areale, la cui disciplina è definita dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23,24, 29, 42, 46 e 48 del Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 81 del 13.12.2004.

 

Articolo 2 - Contenuti del Regolamento di Gestione

Il Regolamento di Gestione specifica ed integra:

  • la disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali di cui al titolo III agli articoli 19, 21, 22 e 24 del Piano Strutturale;
  • la disciplina del Sistema Ambientale, di cui al titolo IV del Piano Strutturale;
  • la disciplina dei sistemi territoriali contenuta al titolo II Articolo 7 e 16 del Piano Strutturale.


In particolare il Regolamento di Gestione disciplina:

  1. la tutela delle componenti paesaggistiche ed ambientali del territorio;
  2. le attività agricole connesse e compatibili;
  3. gli interventi edilizi;
  4. la gestione e tutela dei soprassuoli;
  5. la raccolta dei prodotti del sottobosco;
  6. gli accessi;
  7. l'accensione di fuochi;
  8. le attività compatibili;
  9. la vigilanza.
 

Articolo 3 - Validità e operatività del Regolamento di Gestione

Il Regolamento di Gestione è direttamente precettivo ed operativo ed è valido a tempo indeterminato.

 

Articolo 4 - Comitato di gestione delle A.N.P.I.L.

Per la gestione delle ANPIL è istituito uno specifico comitato, denominato "Comitato di gestione delle A.N.P.I.L.".Il Comune di Quarrata organizza come segue il comitato di Gestione per le aree protette , il quale si impegna a lavorare per il perseguimento degli scopi e nel rispetto di quanto previsto nelle delibere di istituzione dell'ANPIL la Querciola e del "Bosco della Magia" nei rispettivi Regolamenti e leggi vigenti nel rispetto delle competenze ad esso attribuite.

Il Comitato viene nominato dall'Amministrazione Comunale entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento e risulta così composto:

  1. il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
  2. un membro dell'Ufficio Ambiente del Comune , con funzioni di segretario verbalizzante, coordinamento ed attuazione delle risoluzioni del Comitato, senza diritto di voto;
  3. un membro designato dalla provincia di Pistoia;
  4. un membro designato dal Comune con specifiche competenze in gestione e ripristino degli ambienti naturali;
  5. un membro in rappresentanza del mondo della scuola;
  6. tre membri designati dalle Associazioni Agricole Provinciali più rappresentative;;
  7. un rappresentante delle Associazioni Venatorie locali;
  8. un rappresentante delle Associazioni locali che operano per la tutela dell'ambiente
  9. un rappresentante del Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio.


Il Comitato potrà avvalersi, ogni qualvolta necessario, della partecipazione di altri soggetti con specifiche competenze, senza diritto di voto.

Il Comitato svolgerà le proprie funzioni dalla data del provvedimento di nomina fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

I suoi componenti possono essere nuovamente nominati.
Le riunioni del Comitato di gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza relativa dei componenti in prima convocazione, con tre membri in seconda convocazione.

Le decisioni vengono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti sugli argomenti trattati. In caso di parità dei voti, quello del Presidente vale il doppio.

Il parere del Comitato di gestione è obbligatorio ma non vincolante per l'A.C. che può disattenderlo con adeguata motivazione che dovrà essere comunicata al Presidente dello stesso.
In caso di dimissioni di un componente del Comitato si procede alla nuova nomina da parte dell'A.C., entro un mese.

Sia i componenti del Comitato che gli esperti di volta in volta interpellati, hanno diritto ad un gettone di presenza stabilito con apposito atto di Giunta Municipale, equiparato alla Commissione Edilizia.

Il Presidente coordina l'attività del Comitato; e lo convoca ogniqualvolta venga richiesto un parere da parte dell'Amministrazione comunale o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso, entro 15 giorni dalla richiesta effettuata . Il Presidente tiene i rapporti con l'A.C. e relaziona al consiglio comunale almeno una volta ogni anno sul lavoro svolto dal comitato di Gestione.

 

Articolo 5 - Comitato scientifico e attività di ricerca scientifica

Per promuovere e coordinare l'attività di ricerca l'Amministrazione Comunale del Comune di Quarrata potrà avvalersi della Consulta tecnico-scientifica per le Aree Protette istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Pistoia.

 

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento di Gestione

Sono possibili modifiche al regolamento di Gestione, solo se coerenti rispetto agli indirizzi e alle prescrizioni del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e delle vigenti normative nelle materie contemplate dal Regolamento stesso e solo se ritenute indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.
Le modifiche, sottoposte preventivamente al parere del Comitato di Gestione delle Aree Protette, sono approvate con delibera del Consiglio Comunale.

 

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ASSETTI TERRITORIALI

Articolo 7 - Aree comprese nel perimetro delle A.N.P.I.L.: Invariante Strutturale

L'area compresa all'interno del perimetro delle A.N.P.I.L. è parte del Sistema Ambientale così come individuato dal Piano Strutturale. L'intere areee sono classificate "ad esclusiva funzione agricola - forestale " ai sensi della L.R. 64/95 e s.m.i.; poiché caratterizzate da sistemazioni agrarie e superfici boscate.
In queste zone sono ammesse solo:

  • attività agricole o connesse con l'agricoltura;
  • attività di selvicoltura e forestazione;
  • attività di informazione e promozione turistica;
  • attività ricettive e di somministrazione pasti e bevande con caratteristiche di basso impatto ambientale.


Le valutazioni di tali requisiti sono di competenza degli Uffici comunali, che dovranno acquisire il parere del Comitato di Gestione.

L'intero ambito delle due aree non è edificabile, salvo interventi relativi al recupero o interventi sul patrimonio edilizio esistente, così come previsto dalle normative urbanistiche - edilizie vigenti.

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti specificano ed integrano quelle contenute nel quadro normativo nazionale e regionale vigente, con riferimento particolare alla LRT 1/2005 "Norme per il governo del territorio", alla LRT 64/95 e s.m.i. "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola", alla LRT 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., alla LRT 30/2003 e s.m.i. "Disciplina delle attività agrituristiche", nonché alle disposizioni, ai parametri e agli indirizzi normativi relativi alle zone agricole contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia.

 

Articolo 8 - Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili

In relazione agli obiettivi di valorizzazione turistica ed ambientale del territorio espressi dal Piano Strutturale, non sono ammesse attività di allevamento non classificabili come agricole ai sensi del DPR 917/1986, ivi comprese attività di cinotecnica. Le attività di allevamento classificabili come attività agricole, e non rientranti in quelle di cui al successivo Titolo IV , sono soggette al parere del Comitato di gestione. Il comitato dovrà valutare il grado di impatto dell'attività di allevamento sul territorio e la sua conservazione.
L'Amministrazione Comunale , sentito il parere del Comita di Gestione, può far proprie eventuali proposte che pervengono dai privati possessori/proprietari di terreni, che ricadono all'interno delle A.N.P.I.L., ed aventi come obiettivo la valorizzazione ambientale dell'area, contribuendo a vario titolo alla loro realizzazione.

 

Articolo 9 - Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all'interno delle ANPIL si attuano attraverso: Piano attuativo ai sensi della LRT 1/2005 (Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, Piano Particolareggiato, Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente).

 

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO

Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento, le seguenti trasformazioni:

  • interventi a scala edilizia;
  • mutamenti della destinazione d'uso.
 

Articolo 10 - Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione

Si fa riferimento alle vigenti normative edilizie-urbanistiche.

 

Articolo 11 - Mutamenti della destinazione d'uso

Si fa riferimento alle vigenti normative edilizie-urbanistiche.

 

TITOLO IV - TUTELA DELLE COMPONENETI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI

Il presente titolo è volto alla tutela delle componenti paesaggistiche, naturali ed ambientali dei territori delle ANPIL, in applicazione a quanto disposto dalle Norme del Piano Strutturale ed in coerenza con la disciplina delle Norme del vigente P.T.C.
Fanno parte del presente Regolamento le Norme per la protezione dell'ANPIL "Il Bosco della Magia" e dell'ANPIL "La Querciola".

 

Norme di Protezione dell'A.N.P.I.L. "Il Bosco della Magia"

ARTICOLO 1/A - NORME GENERALI

  1. L'Area Protetta di Interesse Locale "Il Bosco della Magia", di seguito denominata anche A.N.P.I.L. , è costituita e soggiace alle Norme della LRT 49/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. L'A.N.P.I.L. del Bosco della Magia dovrà sempre mantenere e sviluppare le caratteristiche peculiari del bosco planiziale o subcollinare e, al suo interno, la gestione del bosco dovrà essere finalizzata alla conservazione delle entità di maggior pregio naturalistico nell'ottica di un miglioramento della fruizione a scopi ricreativi e soprattutto didattici.
  3. Per miglioramento ambientale della A.N.P.I.L. si intende la progressiva evoluzione, naturale o guidata, con aumento della biodiversità, verso il paesaggio naturale tipico dei boschi planiziali o subcollinari.
  4. E' fatto divieto di utilizzo di tecniche di recupero non consone alle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ecologiche dell'area.
  5. Tutti gli interventi, sia pubblici che privati, dovranno essere sempre sottoposti all'attenzione di un esperto in ecologia con formazione scientifica biologico-naturalistica incaricato dall'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici tecnici, di valutare la sussistenza del miglioramento ambientale e la compatibilità dei progetti con le finalità e le caratteristiche dell'area protetta. Sentito il parere del Comitato di Gestione, gli interventi dovranno essere autorizzati dall'A.C.


ARTICOLO 2 /A- NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO


Nell'ANPIL del Bosco della Magia, avente un'estensione di circa 94 ha, dei quali circa 70 ha sono interessati da vegetazione boschiva:

  • 37,50 ha bosco a dominanza di latifoglie
  • 9,50 ha bosco a dominanza di conifere
  • 15,00 ha boschi misti di conifere e latifoglie
  • 5,60 ha arbusteti
 
  1. E' vietato qualunque intervento che provochi alterazioni morfo-funzionali del suolo.
  2. Sono vietati:
    1. i movimenti terra;
    2. i rialzamenti o variazioni di quote di qualsiasi natura;
    3. l'asportazione del suolo;
    4. il riporto di materiale estraneo alla tipologia di terreno originale, considerando non solo i caratteri geologici ma anche quelli ecologici.
  3. E' vietata qualsiasi tipo di impermeabilizzazione dei suoli.
  4. Sono esclusi dai divieti del presente articolo tutti gli interventi di gestione straordinaria tendenti al miglioramento ambientale approvati dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere del Comitato di Gestione.
 

ARTICOLO 3/A - NORME PER LA DIFESA DELLE ACQUE

  1. E' tutelata la rete idrica composta da fossi, rii e stagni, esistente, provvedendo ad un loro totale recupero di regimazione acque, compresa l'adduzione allo stagno già oggetto di recupero.
  2. La qualità dell'acqua deve essere valutata dal punto di vista chimico, fisico, fisico-chimico, sedimentologico e biologico. Quest'ultimo deve tenere conto non solo dei parametri microbiologici, ma anche di quelli ecologici in riferimento anche alla presenza di specie alloctone.
 

ARTICOLO 4 /A- NORME PER LA DIFESA DELLA FLORA

  1. Non sono consentite trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino un uso del suolo diverso da quello forestale; fanno eccezione le trasformazioni connesse alla necessità di realizzare opere di pubblico interesse; in tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune e dalla Provincia, ai sensi dell'Articolo 42 della L.R. 39/00 e ss., previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione che dovrà indicare eventuali particolari prescrizioni per la tutela di ecosistemi di valenza naturalistica.
  2. Non è consentita la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici, ai sensi dell'Articolo 45 della L.R. 39/00 e s.m.. L'autorizzazione al taglio è disciplinata dagli artt. 47 e 47bis della L.R. 39/00 e ss., sentito il parere del comitato di Gestione.
  3. La difesa fitosanitaria dei boschi è a carico dei soggetti possessori/proprietari. La Provincia dovrà comunicare al Comune le necessità di difesa, individuate ai sensi dell'Articolo 57 comma 2 della L.R. 39/2000, e stabilire con lo stesso, ed in accordo con ARPAT, le modalità di intervento che saranno sottoposte al parere del Comitato Scientifico Provinciale. Il suddetto parere, preventivo, è richiesto anche per interventi proposti dall'Amministrazione Comunale.
  4. Ai fini della tutela degli alberi dichiarati monumentali o ad essi assimilabili per valore scientifico, storico o paesaggistico, si applica la disciplina prevista dalla L.R. 60/98.
  5. E' vietata l'introduzione di specie alloctone alle aree di boschi planiziali o subcollinari.
  6. Dovranno essere favoriti tutti gli interventi atti al contenimento ed eliminazione delle specie Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissimus.
  7. I popolamenti di vegetazione igrofila presente all'interno dello stagno oggetto di interventi di recupero, sono protetti e sono ammessi solo interventi di conservazione.
  8. Oliveti: per la valenza storico paesaggistica e per le sistemazioni idrauliche e morfologiche che caratterizzano gli oliveti, sono consentiti gli interventi volti al mantenimento della coltura e delle opere connesse (reticolo idraulico minore, muri a secco, terrazzamenti e ciglionamenti). Sono vietate le operazioni colturali volte a modificare la tradizionale forma di allevamento degli olivi ed il taglio al piede per estrazione di ceppaie. L'abbattimento degli olivi con estrazione di ceppaia è consentito solo in caso di grave e irreversibile compromissione fitosanitaria della pianta o per motivi di pubblica incolumità. Negli oliveti sono consentite le normali pratiche agricole e sarà incentivato l'impiego di tecniche di lotta guidata contro i parassiti animali e fungini dell'olivo, nonché tecniche di coltivazione biologica.
  9. E' vietato il danneggiamento, l'estirpazione la distruzione, la raccolta di muschi, licheni e delle felci.
  10. E' vietato danneggiare, tagliare, estirpare, distruggere e raccogliere esemplari delle specie incluse negli Allegati A e C della L.R. 56/2000 e s.m.i., denominate "specie vegetali di interesse regionale".
  11. E' vietato danneggiare, tagliare, estirpare, distruggere e raccogliere le seguenti specie che, pur non essendo in pericolo di estinzione e/o protette, rappresentano comunque specie caratterizzanti dell'A.N.P.I.L.:
 
Acero campestre
Acer campestris
Acero di monte
Acer pseudoplatanus
Alterno
Rhamnus alterna
Alloro
Laurus nobilis
Berretta del prete
Euonimus europeus
Biancospino
Crataegus monogyna
Brugo
Calluna vulgaris
Caprifoglio
Lonicera caprifolium
Carpino nero
Ostrya carpinifolia
Carpino bianco
Carpinus betulus
Castagno
Castanea sativa
Cerro
Quercus cerris
Ciliegio
Prunus avium
Cipresso comune
Cupressus sempervirens
Cisto
Cistus salvifolius
Corbezzolo
Arbutus unedo
Corniolo
Cornus mas
Edera
Hedera helix
Erica arborea
Erica arborea
Erica scoparla
Erica scoparla
Farnia
Quercus robur
Fico
Ficus carica
Fillirea
Phillyrea latifoglia
Frangula
Frangula alnus
Gelso
Morus alba
Ginepro comune
Juniperus communis
Ginestra dei carbonai
Cytisus scoparius
Ginestra odorosa
Spartium junceum
Ginestrone
Ulex europeus
Gledizia
Gleditsia triacanthoes
Leccio
Quercus ilex
Ligustro
Ligustrum vulgare
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Maggiociondolo
Laburnum anagyroides
Malus fiorentina
Malus fiorentina
Nocciolo
Corylus avellana
Olmo campestre
Ulmus minor
Ontano nero
Alnus glutinosa
Ornello
Fraxinus ornus
Pero selvatico
Pyrus pyraster
Pioppo bianco
Populus alba
Pioppo nero
Populus nigra
Pioppo tremulo
Populus tremula
Platano
Platanus x Acerifolia
Prugnolo
Prunus spinosa
Pungitopo
Cuscus aculeatus
Rovere
Quercus petrea
Roverella
Quercus pubescens
Salice bianco
Salix alba
Salicone
Salix caprea
Salice trianda
Salix trianda
Salice cenerino
Salix cinerea
Sambuco nero
Sambucus nigra
Sanguinella
Cornus sanguinea
Sorbo domestico
Sorbus domestica
Sorbo torminale
Sorbus torminalis
Tiglio
Tilia cordata
Tiglio platifillo
Tilia platyphyllos
Viburno
Viburnum tinus
 

12. E' vietato, vista anche la Legge Regionale 56/2000 Articolo 6 comma 5 e s.m.i., effettuare opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento con specie arboree che non siano autoctone o comunque non appartenenti ad habitat dei boschi planiziali o subcollinari.

13. Come auspicato dalla L.R. 56/2000 Articolo 6 comma 5 e s.m.i., negli interventi di ingegneria naturalistica, di consolidamento, di rinverdimento, di recupero ambientale, devono essere usati ecotipi locali, ai fini di salvaguardare l'inquinamento genetico e salvaguardare la flora locale. Gli esemplari possono essere reperiti all'interno dell'A.N.P.I.L. stessa, oppure presso altre aree della Regione Toscana che presentino caratteristiche flogistico-vegetazionali analoghe, oppure presso vivai in grado di garantire l'origine genetica delle piante.

14. E' vietato accendere fuochi.

15. Sono esclusi dai divieti i commi 2,3,4 e 7 del presente articolo tutti gli interventi di gestione straordinaria tendenti al miglioramento ambientale, approvati secondo le procedure di cui all'Articolo 1/A comma 5.


ARTICOLO 5/A - NORME PER LA DIFESA DELLA FAUNA

  1. E' vietata l'introduzione di specie alloctone alle aree di boschi planiziali o subcollinari. Per le specie alloctone già presenti e per quelle che vi arrivano per inquinamento delle altre aree limitrofe, si dovrà provvedere con appositi piani di contenimento e, ove possibile, di eradicazione.
  2. Per tutte le specie autoctone comprese nell'Allegato B e B1 (per tutte le specie senza limitazione di periodo o taglia) della L.R. 56/2000, è vietato:
    1. la cattura e l'uccisione;
    2. il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
    3. la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo;
    4. la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi.
  3. CACCIA: La caccia all'interno dell'ANPIL " il Bosco della Magia" è così regolamentata:
    1. Nella zona "A" di colore Rosa - divieto di caccia, con possibilità di interventi di ripopolamento della fauna e la possibilità di effettuare gare cinofile;
    2. Nella zona "B" di colore celeste - e' possibile effettuare la caccia da appostamento;
    3. Nella zona " C " di colore verde e' consentita la caccia nei modi e forme previste dalla normativa vigente in materia;
  4. Cosi come meglio evidenziato e riportato nell'allegata planimetria, parte integrante del presente Regolamento.
  5. Tutte le operazioni di gestione ordinaria e straordinaria e qualsiasi intervento pubblico o privato dovrà avvenire in tempi opportuni, con la procedura di cui all'Articolo 1/A comma 5 ed escludendo a priori il periodo della riproduzione fino alla completa autonomia dei piccoli.


ARTICOLO 6 /A - NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

  1. Trattandosi di area di alto pregio ambientale e storico-momumentale, lo sviluppo dell'area sarà rivolto ad un utilizzo didattico - educativo, nonché di fruizione di un turismo cosiddetto verde.
  2. Non sarà permessa altra utilizzazione del territorio diversa da quella riportata nella tavola 3 allegata al presente regolamento.


ARTICOLO 7 /A - NORME PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE


  1. E' fatto divieto di praticare qualunque attività edilizia indirizzata alla realizzazione di nuovi fabbricati, manufatti o costruzioni di qualunque tipo, destinazione e consistenza, anche precari o stagionali, fatta eccezione per quelli di eventuale iniziativa pubblica, indirizzati alla valorizzazione dell'area a scopi didattici e di ricerca scientifica. Per gli stessi fini potranno essere realizzati, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, nuovi manufatti idraulici, strutture leggere quali capanni per l'osservazione della fauna o tettoie di supporto e protezione per attività informative o didattiche, piccoli manufatti per favorire l'accesso ai disabili.
  2. Per i fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e riorganizzazione funzionale, finalizzati al recupero ed al riuso, per le destinazioni di tipo abitativo, anche turistico, e per quelle a servizio dell'agricoltura, in riferimento ai tipi di intervento I, II e III definiti dall'Articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e comunque in conformità con il Piano Strutturale in vigore presso il Comune di Quarrata.
  3. Sono inoltre ammesse destinazioni specificamente indirizzate alla valorizzazione dell'area ed intese a favorirne lo sviluppo e la gestione, per finalità didattiche, culturali, di ricerca scientifica e di conservazione.
  4. Per i fabbricati inutilizzati o sottoutilizzati, che non presentino valori architettonici o storico documentali di qualsiasi natura, al fine di evitare fenomeni di degrado o di abbandono e di consentire la migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, potranno essere ammessi interventi di totale ristrutturazione, anche con incremento di unità immobiliari o abitative, attraverso la redazione di specifico Piano di Recupero da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Le destinazioni d'uso consentite saranno limitate a quelle di servizio alle attività agricole, per le tipologie previste all'Articolo 7 comma 2 lettera a) e comma 3 lettera a), ed a quelle di tipo residenziale, turistico, agrituristico, purchè compatibili con le caratteristiche della zona d'intervento, nonché quelle d'interesse pubblico connesse con la valorizzazione dell'area e per scopi didattici o di ricerca. Il Piano di recupero è comunque soggetto alla L.R. 64/95, Articolo 5 ter, con obbligo in ogni caso di stipula di convenzione o atto d'obbligo che impegna i proprietari a realizzare interventi di sistemazione ambientale o a contribuire e facilitare la realizzazione degli stessi, se d'iniziativa pubblica, in misura commisurata all'intervento.
  5. Sono sottoposti a tutela e salvaguardia tutti i manufatti esistenti di vecchia costruzione, finalizzati all'uso del territorio ed alla regimazione idraulica, quali ponti, calle, chiuse, elementi di segnalazione dei confini, ecc.. ogni intervento su di essi dovrà essere autorizzato dall' A.C. sentito il Comitato di Gestione. Qualora, per giustificati motivi, se ne debbano costruire di nuovi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed eseguiti nel rispetto delle caratteristiche ambientali del luogo.
  6. Tutta la viabilità interna, sia quella costituita da strade carrabili, vicinali o private, sia gli stradelli poderali ed i sentieri, dovrà essere mantenuta con fondo in massicciata o terra battuta o inerbito. È vietata l'asfaltatura di qualsiasi percorso, fatta eccezione per la strada comunale di San Gregorio nel tratto compreso fra la Via Boschetti e Campano e la località denominata "Podere Nencino" ed il tratto tra la località denominata "Casa San Gregorio" e la Via Europa, in considerazione delle caratteristiche ormai acquisite.
  7. E' vietato l'allargamento delle carreggiate e dei sentieri, l'apertura di nuova viabilità sia motorizzata che alla pedona salvo i percorsi a scopo turistico, didattico e per relax, autorizzazti dall' A.C., sentito il parere del Comitatio di Gestione.. Per la nuova viabilità si dovrà limitare l'ampiezza massima a metri 2,00 con fondo in massicciata, terra battuta o inerbito.
  8. Tutti gli interventi previsti ed ammessi dal presente articolo dovranno comunque verificare il rispetto dei vincoli sovraordinati.
  9. Recinzioni: non sono ammesse recinzioni di alcun tipo, fatta eccezione per le recinzioni (esistenti) che delimitano lo stagno ed il bosco di sua pertinenza, all'interno del quale è stata avviata una gestione di tipo naturalistico, e le recinzioni che regolano gli accessi all'area protetta.


ARTICOLO 8/A - TEMPI E MODALITA' RELATIVI ALLA RICERCA SCIENTIFICA


  1. I ricercatori, di istituzioni sia pubbliche che private, che intendano svolgere attività di ricerca all'interno dell'A.N.PI.L., devono depositare il metodo della ricerca presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Quarrata, ai fine di ottenere l'autorizzazione specifica e nominativa allo studio e, eventualmente, al prelievo di campioni.
  2. I risultati della ricerca dovranno essere depositati presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Quarrata sotto forma di pubblicazioni o, in mancanza di queste, di dati entro 1 anno dalla concessione dell'autorizzazione allo studio.


ARTICOLO 9 /A - TEMPI E MODALITA' DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DEI FRUITORI

  1. E' vietato l'accesso ai mezzi motorizzati. Possibili deroghe sono consentite esclusivamente sulla viabilità esistente. E' concesso, previa autorizzazione, il transito:
    1. verso il proprio fondo o il fondo in uso usando il percorso più breve;
    2. ai mezzi agricoli;
    3. ai mezzi meccanici per opere di manutenzione o recupero ambientale;
    4. agli autoveicoli per il trasporto di visitatori con difficoltà di deambulazione;
    5. agli autoveicoli per il trasporto di strumenti per la ricerca scientifica.
  2. L' A.C. potrà procedere all'individuazione di percorsi utili ad attività di sport e relax. Detti percorsi saranno segnalati da apposti cartelli che recheranno indicazioni circa l'attività consentita.
  3. Per la fruizione turistica e didattica l'accesso è consentito solo ai pedoni.
  4. Ai visitatori è vietato:
    1. raccogliere o alterare il suolo;
    2. raccogliere esemplari vegetali;
    3. disturbare gli animali e raccogliere esemplari anche di invertebrati;
    4. produrre rumori che possano arrecare disturbo alla quiete dei luoghi;
    5. lasciare rifiuti di qualsiasi genere;
    6. accendere fuochi di qualsiasi genere o provocare cause d'incendio in qualunque periodo dell'anno;
    7. manomettere la vegetazione e l'ambiente in generale.
  5. I visitatori sono invitati a :
    1. stimolare gli altri utenti al rispetto delle norme;
    2. segnalare infrazioni.
  6. L'ingresso agli animali è consentito al guinzaglio e qualora si dovesse verificare lo smarrimento di un animale, questo dovrà essere segnalato ai Vigili Urbani del Comune di Quarrata.


ARTICOLO 10/A - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

  1. Le sanzioni sono applicate:
    1. per ogni singola azione tesa alle modifiche delle attuali caratteristiche ecolofìsiche e paesaggistiche in violazione a tutti gli articoli;
    2. per ogni singolo esemplare animale o vegetale violato ai sensi di tutti gli articoli.
  2. Per ogni violazione alla presente norma si applica, come indicato dalla L.R. 49/95 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 206,58 Euro ad un massimo di 2.065,83 Euro. Ad ogni violazione corrisponderà inoltre tutto quello previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
  3. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni sono reinvestiti dall'Amministrazione comunale esclusivamente all'interno dell'A.N.P.I.L., prioritariamente per l'acquisizione di nuove proprietà e per interventi di miglioramento ambientale.
  4. Qualora si configuri reato alle norme regionali e nazionali di tutela dell'ambiente (suolo, acqua, aria, flora, fauna), il verbale di violazione dovrà essere inviato agli altri organi competenti.
  5. In tutti i casi è fatto obbligo la messa in pristino entro 6 mesi dall'accertamento del danno. Quest'ultima dovrà prevedere un numero di esemplari che consenta il recupero del patrimonio perso. Perciò sarà possibile il reinserimento di un numero di esemplari maggiore di quello danneggiato. Il programma della messa in pristino sarà redatto da uno specialista in materia, scelto dall' A.C. e liquidato dal trasgressore, incaricato di valutare il danno e la forma di ripristino. Qualora non sia possibile il ripristino, lo specialista deciderà per una forma alternativa di miglioramento ambientale.
 

Norme di Protezione dell'A.N.P.I.L. "La Querciola"


ARTICOLO 1/B - NORME GENERALI


  1. L'Area Protetta di Interesse Locale La Querciola, di seguito denominata anche A.N.P.I.L., è costituita e soggiace alle norme della L.R. 49/95 e successive modificazioni.
  2. L'A.N.P.I.L. La Querciola dovrà sempre mantenere e sviluppare le caratteristiche peculiari delle pianure alluvionali dell'entroterra del Valdarno inferiore e, al suo interno, dovranno essere conservate le strutture antropiche ed il paesaggio tipici della gestione del territorio fino all'inizio del novecento.
  3. Per miglioramento ambientale in questa A.N.P.I.L. si intende una progressiva evoluzione, naturale o guidata, con aumento della biodiversità, verso il paesaggio naturale tipico delle pianure alluvionali dell'entroterra del Valdarno inferiore.
  4. E' fatto divieto di utilizzo di tecniche di intervento non consone alle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ecologiche dell'area.
  5. Tutti gli interventi sia pubblici che privati, escluso le attività agricole ammesse e le operazioni di manutenzione ordinaria, dovranno essere sempre sottoposti all'attenzione di un esperto in ecologia con formazione scientifica biologico-naturalistica incaricato dall'A.C. per valutare la sussistenza del miglioramento ambientale e la compatibilità dei progetti con le finalità e le caratteristiche dell'area protetta. Dovrà altresì essere consultato preventivamente il Comitato Tecnico Scientifico per le aree protette della Provincia di Pistoia ed i membri nominati dalle Associazioni Agricole potranno produrre, se lo riterranno opportuno, idonee relazioni tecnico-agronomiche atte ad integrare la documentazione a disposizione del Comitato di gestione per l'elaborazione del parere richiesto Sentito il parere, del Comitato di Gestione , tutti gli interventi dovranno essere approvati dall'A.C., al quale saranno fornite tutte le documentazioni prodotte all'interno del Comitato di Gestione.
  6. Sono approvati come facenti parte della presente norma la carta di uso del suolo aggiornata all'approvazione delle presenti norme , fermo restando la possibilità di adibire parte dell'area a funzione di "Cassa di espansione" o comunque ad "area di modellazione della piena idraulica" secondo le modalità , i tempi e progetti che scaturiranno dall'accordo di programma tra i vari enti , compreso il Comune di Quarrata e l'Autorità di Bacino del Fiume Arno, per la mitigazione del rischio idraulico.
  7. Sull'area insistono tutte le normative sovraordinate.


ARTICOLO 2 /B- NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO

  1. E' vietato qualunque intervento che provochi variazioni morfo-funzionali del suolo.
  2. Sono vietati:
    1. i movimenti terra;
    2. i rialzamenti o variazioni di quote di qualsiasi natura;
    3. l'asportazione del suolo;
    4. il riporto di materiale estraneo alla tipologia di terreno originale.
  3. E' vietata qualsiasi tipo di impermeabilizzazione dei suoli.
  4. Sono esclusi dai divieti dei commi 1 e 2 del presente articolo tutti gli interventi di gestione straordinaria tendenti al miglioramento ambientale e alla creazione di casse di espansione o di aree di modellazione della piena idraulica, approvati secondo le procedure di cui all'Articolo 1/B comma 5.


ARTICOLO 3 /B - NORME PER LA DIFESA DELLE ACQUE

  1. Sono tutelati le depressioni lacustri, i prati umidi, la rete idrica minore, i fossi, i torrenti, i laghi e le cave. Tutti questi non possono essere interrati o tombati o modificati in nessuna forma.
  2. Gli scarichi fognari dovranno essere allontanati ed i depurati allo stato terziario potranno essere utilizzati per approvvigionamento idrico solo nel caso di assenza di fenomeni di eutrofizzazione.
  3. E' vietato lo scarico in tutti i fossi e nei laghi e nelle cave di materiale considerato inquinante dalla normativa vigente.
  4. I fossi dovranno essere mantenuti in piena efficienza e si potranno avere variazioni della rete idrica esclusivamente con progetti ed interventi che rivalutino l'intero assetto idrografico dell'area protetta.
  5. Sono esclusi dai divieti i commi 1 e 4 del presente articolo tutti gli interventi di gestione straordinaria tendenti al miglioramento ambientale, approvati secondo le procedure di cui all'Articolo1/B, comma 5.


ARTICOLO 4 /B - NORME PER LA DIFESA DELLA FLORA

  1. E' vietata l'introduzione di specie alloctone alle aree delle pianure alluvionali dell'entroterra del Valdarno inferiore, escluso per la gestione dei vivai in essere.
  2. E' vietato danneggiare, tagliare, estirpare, distruggere e raccogliere esemplari delle specie incluse negli Allegati A e C della L.R. 56/2000 e successive modificazioni, denominate "specie vegetali di interesse regionale".
  3. E' vietato danneggiare, tagliare, estirpare, raccogliere e distruggere le seguenti specie che, pur non essendo in pericolo di estinzione e protette, rappresentano comunque specie caratterizzanti dell'A.N.P.I.L.:
 

ACERACEE
Acer campestre L.

ARISTOLOCHIACEE
Aristolochia rotunda L.

ALISMATACEE
Alisma plantago-aquatica L.

BETULACEE
Alnus glutinosa L.

CIPERACEE
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Carex gracilis Curtis
Carex otrubae Podp.
Carex pendula Hudson
Cyperus longus L.


GIUNCACEE
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus effusus L.


GRAMINACEE
Phragmites australis L.

LITRACEE
Lythrum salicaria L.

IRIDACEE
Iris pseudacorus L.
Gladiolus italicus Miller


POLIGONACEE
Polygonum amphibium L.

POTAMOGETONACEE
Potamogeton sp. pl.

PRIMULACEE
Lysimachia vulgaris L.
Lysimachia nummularia L.


ROSACEE
Rosa canina L.

SCROFULARIACEE
Gratiola officinalis L.

SPARGANIACEE
Sparganium erectum L.

TIFACEE
Typha latifolia L.

ULMACEE
Ulmus minor L.

4. E' vietato tagliare, danneggiare, estirpare tutti gli esemplari arborei e arbustivi di qualsiasi dimensione e a qualsiasi specie appartengano, eccezion fatta per le specie avventizie, coltivate o non appartenenti alla associazione vegetale tipica dell'area, descritta negli studi allegati.

5. E' vietato, vista anche la L.R. 56/2000 Articolo6 comma 4 e successive modificazioni, effettuare opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento con le seguenti specie: Ailanthus altissima, Corpobrotus sp. pl., Opuntia ficus-indica, Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, Phyllostachis sp., Cortaderia selloana, Ligustrum lucidum, Sambucus nigra, Pytthosporum sp., oltre che con specie non appartenenti al tipo di formazioni vegetali presenti naturalmente nell'habitat o non appartenenti alle aree delle pianure alluvionali dell'entroterra del Valdarno inferiore.

6. Come auspicato dalla L.R. 56/2000 Articolo6 comma 5 e successive modificazioni, negli interventi di ingegneria naturalistica, di consolidamento, di rinverdimento, di recupero ambientale devono essere utilizzati ecotipi locali, ai fini di ridurre l'inquinamento genetico e di salvaguardare la flora locale. Gli esemplari possono essere reperiti all'interno dell'A.N.P.I.L. stessa, oppure presso altre aree della Regione Toscana che presentino caratteristiche floristico-vegetazionali analoghe, oppure presso vivai in grado di garantire l'origine genetica delle piante.

7. Ai fini della salvaguardia della flora idrofitica ed elofitica, si fa divieto di scavare, scorticare o danneggiare in altro modo lo strato superficiale del terreno nel corso delle operazioni di manutenzione.

8. L'accensione dei fuochi è soggetta alla normativa vigente in materia solo per eliminazione di materiale vegetale di risulta e comunque è vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100m dalla vegetazione arborea e arbustiva e dai canneti. E' altresì vietato utilizzare il fuoco come fattore di contenimento della vegetazione o a scopo ricreativo al di fuori delle apposite strutture che il Comitato di Gestione potrà installare in zone di ricreazione.

9. E' fatto obbligo, durante la lavorazione dei terreni agricoli, di lasciare una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 50cm da ciascun lato del fosso, misurato a partire dal bordo della scarpata al livello di campagna. I fossi sono censiti nella Tav. 12 degli studi allegati e vengono identificati dalle diciture: corso d'acqua o fosso di maggiore entità, fosso principale e fosso secondario.

10. Sono esclusi dai divieti i commi 2, 3, 4, 7 del presente articolo tutti gli interventi di gestione straordinaria tendenti al miglioramento ambientale, approvati secondo le procedure di cui all'Articolo 1/B comma 5.


5/B - NORME PER LA DIFESA DELLA FAUNA


  1. E' vietata l'introduzione di specie alloctone alle aree delle pianure alluvionali dell'entroterra del Valdarno inferiore. Per le specie alloctone già presenti e per quelle che vi arrivano per inquinamento da altre aree limitrofe, si dovrà provvedere con appositi piani di contenimento e, ove possibile, di eradicazione. Il Comitato di Gestione potrà, ove opportuno, provvedere alla ricollocazione in habitat tipici.
  2. Per tutte le specie autoctone comprese nell'Allegato B e B1 (per tutte le specie senza limitazione di periodo o taglia) della L.R. 56/2000, e' vietato:
    1. la cattura e l'uccisione l
    2. il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
    3. la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo;
    4. la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi.
  3. L'attività venatoria è vietata all'interno dell'oasi faunistica la laghina, mentre è consentita nella restante area, secondo quanto disposto dalla normativa in materia che regola l'attività faunistica Venatoria . Gli appostamenti esistenti alla data di approvazione delle norme non soggiacciono ai limiti di distanza previsti dalle leggi vigenti in materia di caccia.
  4. Tutte le operazioni di gestione ordinaria e straordinaria e qualsiasi intervento pubblico o privato dovrà avvenire in tempi opportuni, con procedura di cui all'Articolo 1/B comma 5 ed escludendo a priori il periodo della riproduzione fino alla completa autonomia dei piccoli.


ARTICOLO 6/B - NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

  1. All'interno dell'A.N.P.I.L. sono vietati nuovi impianti a vivaio. I vivai in essere, alla data di approvazione delle seguenti norme e classificati nella carta di uso del suolo aggiornata, potranno continuare la produzione. Appena ultimati , all'interno dell'area, gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio comunale (casse di espansione) previsti dall'accordo di programma in fase di sottoscrizione tra le parti ( enti interessati e Autorità di Bacino del Fiume Arno ) e comunque non entro cinque anni dalla data della prima approvazione da parte del Consiglio Comunale di Quarrata del Regolamento unico di gestione delle ANPIL, avvenuto in data 29.11.2005 , le Associazioni Agricole e il Comune di Quarrata dovranno incontrarsi per ridiscutere e valutare l'eventuale necessità di un ulteriore sviluppo dell'attività vivaistica all'interno dell'area. In particolar modo indirizzata verso le aziende agricole che operano sul territorio dell'ANPIL la Querciola e quindi a modificare conseguentemente la carta in uso del suolo.
  2. Sono vietate le forme di vivaismo fuori terra e le modificazioni o coperture di suolo.
  3. E' consentito alle aziende vivaistiche l'appoggio di vasi sul terreno nudo durante le normali operazioni di espianto. E' consentito inoltre l'asportazione di zolle di terreno per l'espianto ed il reintegro del terreno asportato con tipologie di terreno analoghe all'originale.
  4. Potranno essere attivate protocolli d'intesa fra le aziende operanti sul territorio dell'A.N.P.I.L., le associazioni di categoria ed il Comitato di Gestione, al fine di attivare tecniche agricole a basso impatto ambientale: Reg. Cee 2092/1991 (agricoltura biologica) o L.R. 25/99 (produzione integrata). Le aziende agricole che vi aderiranno oltre alla certificazione prevista dalle leggi vigenti avranno diritto all'uso del logo dell'area protetta per segnalare la provenienza ed a maggior garanzia del prodotto: tale diritto verrà acquisito previa autorizzazione del Comitato di Gestione e decadrà automaticamente quando non vengano rispettati i suddetti protocolli.
  5. Tutte le altre attività, oltre alle normali autorizzazioni, dovranno essere approvate con la procedura di cui all'Articolo1/B comma 5.


ARTICOLO 7/B - NORME PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE

  1. E' fatto divieto di praticare qualunque attività edilizia indirizzata alla realizzazione di nuovi fabbricati, manufatti o costruzioni di qualunque tipo, destinazione e consistenza, anche precari o stagionali, fatta eccezione per quelli di eventuale iniziativa pubblica, indirizzati alla valorizzazione dell'area a scopi didattici e di ricerca scientifica. Per gli stessi fini potranno essere realizzati, previa autorizzazione dell'Organo gestore, nuovi manufatti idraulici, strutture leggere quali capanni per l'osservazione della fauna o tettoie di supporto e protezione per attività informative o didattiche, piccoli manufatti per favorire l'accesso ai disabili.
  2. Per i fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e riorganizzazione funzionale, finalizzati al recupero ed al riuso, per le destinazioni di tipo abitativo, anche turistico, e per quelle a servizio dell'agricoltura, in riferimento ai tipi di intervento I e II definiti dall'articolo 9 delle Norme di Attuazione del P.R.G. Sono inoltre ammessi, una tantum, i seguenti interventi:
    1. la creazione di una ulteriore unità residenziale/immobiliare, limitatamente ai casi di superfici superiori a mq 100 e purché sia garantito il pieno e totale rispetto delle caratteristiche tipologiche, costruttive ed architettoniche del fabbricato;
    2. la costruzione di servizi igienici anche in ampliamento della volumetria esistente, limitatamente alle destinazioni residenziali esistenti, qualora si dimostri l'impossibilità di ritrovare soluzioni interne e comunque ricercando un inserimento compatibile con le caratteristiche architettoniche del fabbricato esistente.
    3. il rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che lo stesso risulti abitato, fino a raggiungere le altezze minime stabilite dai Regolamenti Edilizio e d'Igiene, limitatamente al secondo piano fuori terra e nel rispetto e recupero delle caratteristiche costruttive ed architettoniche dell'edificio.
  3. Le stesse destinazioni sono ammesse per i fabbricati non più utilizzati a servizio dell'agricoltura, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e costruttive degli stessi, con riferimento alla L.R.64/95 ed alla delibera C.C.109/97.
  4. Sono inoltre ammesse destinazioni specificamente indirizzate alla valorizzazione dell'area ed intese a favorirne lo sviluppo e la gestione, per finalità didattiche, culturali, di ricerca scientifica e di conservazione.
  5. Per i fabbricati inutilizzati o sottoutilizzati, che non presentino valori architettonici o storico documentali di qualsiasi natura, al fine di evitare fenomeni di degrado o di abbandono e di consentire il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, potranno essere ammessi interventi di totale ristrutturazione, anche con incremento delle unità immobiliari o abitative, attraverso la redazione di specifico Piano di Recupero da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, previo autorizzazione di cui all'Articolo 1/B comma 5. Le destinazioni d'uso consentite saranno limitate a quelle di servizio alle attività agricole, per le tipologie previste all'Articolo7 comma 2 lettera a) e comma 3 lettera a), ed a quelle di tipo residenziale, turistico o agrituristico, purché compatibili con le caratteristiche della zona di intervento, nonché quelle di interesse pubblico connesse con la valorizzazione dell'area e per scopi didattici o di ricerca. Il Piano di Recupero è comunque soggetto alla L.R.n.64/95, Articolo5 ter, con obbligo in ogni caso di stipula di convenzione o atto d'obbligo che impegna i proprietari a realizzare interventi di sistemazione ambientale o a contribuire e facilitare la realizzazione degli stessi, se d'iniziativa pubblica, in misura commisurata all'intervento.
  6. Sono sottoposti a tutela e salvaguardia tutti i manufatti esistenti di vecchia costruzione, finalizzati all'uso del territorio ed alla sua regimazione idraulica, quali ponti, calle, chiuse, elementi di segnalazione dei confini, ecc. Ogni intervento su di essi dovrà essere segnalato ed autorizzato dal Comitato di Gestione. Qualora, per giustificati motivi, se ne debbano costruire di nuovi, questi dovranno essere previamente autorizzati dal Comitato di Gestione ed eseguiti nel rispetto delle caratteristiche ambientali del luogo.
  7. Tutta la viabilità interna, sia quella costituita da strade carrabili vicinali o private, sia gli stradelli poderali ed i sentieri, dovrà essere mantenuta con fondo in massicciata o terra battuta o inerbito. E' vietata l'asfaltatura di qualsiasi percorso, fatta eccezione per la strada comunale Querciola e per il tratto della strada privata che va da via Querciola alle Case Cafissi, in considerazione delle caratteristiche ormai acquisite, per le quali potrà essere eventualmente consentito il completamento con lo stesso tipo di pavimentazione già presente.
  8. E' vietato l'allargamento delle carreggiate e dei sentieri, l'apertura di nuova viabilità sia motorizzata che alla pedona salvo i percorsi a scopo turistico, didattico e per relax autorizzati dal Comitato di Gestione. Per la nuova viabilità si dovrà limitare l'ampiezza massima a m.2,00 con fondo in massicciata, terra battuta o inerbito.
  9. Tutti gli interventi previsti ed ammessi dal presente articolo dovranno comunque verificare il rispetto dei vincoli sovraordinati, nonché di quelli derivanti dalle normative emanate dall'Autorità di Bacino e vigenti al momento dell'attuazione.


ARTICOLO 8 /B - TEMPI E MODALITÀ RELATIVE ALLA RICERCA SCIENTIFICA

  1. I ricercatori, di istituzioni sia pubbliche sia private, che intendano svolgere attività di ricerca all'interno dell'A.N.P.I.L., devono depositare il metodo della ricerca presso l' Ufficio Ambiente del Comune di Quarrata, ai fini di ottenere l'autorizzazione specifica e nominativa allo studio e, eventualmente, al prelievo di campioni.
  2. I risultati della ricerca dovranno essere depositati presso l' Ufficio Ambiente del comune di Quarrata sotto forma di pubblicazioni o, in mancanza di queste, di dati entro 1 anno dalla concessione dell'autorizzazione allo studio.


ARTICOLO 9 /B - TEMPI E MODALITÀ DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DEI FRUITORI

  1. Poiché l'area si colloca all'interno di una zona fortemente antropizzata è possibile che il numero dei fruitori possa essere superiore alle capacità di resilienza e resistenza dell'A.N.P.I.L. Sarà quindi possibile visitare l'A.N.P.I.L. esclusivamente dall'alba al tramonto nei giorni feriali e in tutti i giorni festivi per attività didattiche, turistiche e ricreative. Il calendario ed il numero di visitatori ammessi sarà deciso dal Comitato di Gestione.
  2. E' vietato l'accesso a mezzi motorizzati. Deroghe all'accesso di mezzi motorizzati sono consentite esclusivamente sulla viabilità esistente (rif. Tav. 19) per:
    1. transito verso la propria abitazione, il proprio fondo o il fondo in uso usando il percorso più breve;
    2. uso di mezzi agricoli per le operazioni di agricoltura consentite;
    3. mezzi autorizzati dal Comitato di Gestione per opere di manutenzione o recupero ambientale;
    4. il trasporto di visitatori con difficoltà di deambulazione;
    5. il trasporto di strumenti per la ricerca scientifica.
  3. Per la fruizione turistica e didattica l'accesso e' consentito esclusivamente ai pedoni. Il Comitato di Gestione potrà procedere all'individuazione di percorsi utili ad attività di sport e relax, anche con biciclette e cavalli. Detti percorsi saranno segnalati da appositi cartelli che indicheranno anche l'attività consentita. E' vietato allontanarsi dai percorsi indicati per questo tipo di attività.
  4. Nell'Oasi faunistica La Laghina, non si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo, ed è consentito l'accesso esclusivamente ai pedoni, con l'unica esclusione dei mezzi autorizzati dal Comitato di Gestione per opere di manutenzione o di recupero ambientale. E' altresì vietato il bivaccamento, l'uso non consono dei capanni di avvistamento e la sosta per pic-nic.
  5. E' altresì vietato :
    1. raccogliere o alterare il suolo;
    2. raccogliere esemplari vegetali;
    3. disturbare la fauna e raccogliere esemplari anche di invertebrati;
    4. produrre rumori che possano arrecare disturbo alla quiete dei luoghi;
    5. salire sugli argini dell'Oasi faunistica la Laghina e del Lago di Zela;
    6. lasciare rifiuti di qualsiasi genere;
    7. accendere fuochi di qualsiasi genere fuori dall'aree attrezzate o provocare cause di incendio in qualsiasi periodo dell'anno;
    8. allontanarsi dagli itinerari predisposti ed attenersi alle indicazioni impartite dal personale;
    9. manomettere la vegetazione e l'ambiente in generale.
  6. I visitatori sono invitati a:
    1. stimolare gli altri utenti al rispetto delle norme;
    2. segnalare le infrazioni.
  7. Ai fini didattici e scientifici sono esclusi dal rispetto dei commi 5.a), b), c), d), e), h), i) le guide ambientali, i ricercatori autorizzati e quanti altri abbiano ottenuto regolare permesso dal Comitato di Gestione.


ARTICOLO 10/B - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

  1. Le sanzioni sono applicate:
    1. per ogni singola azione tesa alla modifica delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche in violazione a tutti gli articoli;
    2. per ogni singolo esemplare animale o vegetale violato ai sensi di tutti gli articoli. 
  2. Per ogni violazione prevista alle normative vigenti. Nazionali, regionali,e provinciali si applica la sanzione prevista da dette norme. Per ogni altra violazione al presente regolamento non compresa nelle normative sopra richiamate, si applica, come indicato dalla L.R. 49/95 Titolo IV e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 206,58 Euro ad un massimo di 2.065,83 Euro.
  3. Il Comitato di Gestione dispone altresì, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa dei beni oggetto delle violazioni i quali verranno, ove possibile, reinseriti all'interno dell'A.N.P.I.L..
  4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono reinvestiti dall'Organo gestore esclusivamente all'interno dell'A.N.P.I.L., prioritariamente per l'acquisizione di nuove proprietà e per interventi di miglioramento ambientale.
 

ALLEGATI: Tavole planimetriche

 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it