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Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (Parte prima) in vigore fino al 18/01/2021

In vigore dal 01/10/2005. Integrato con deliberazione G.C. n. 139 del 28/10/2006. Modificato con deliberazioni G.C. n. 165 del 22/12/2009, n. 204 del 28/12/2010, n. 135 del 6/10/2014, n. 180 del 22/12/2014 e n. 108 del 18/10/2017.

 

Indice

 
 

TITOLO III - DOTAZIONE ORGANICA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

 
 
 
 
 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

 

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Autonomia organizzativa

  1. Nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, in conformità ed in attuazione di quanto previsto dallo Statuto del Comune di Quarrata, l'autonomia funzionale ed organizzativa del Comune di Quarrata è piena e si esercita attraverso i poteri regolamentari e, nei limiti della regolamentazione, attraverso l'esercizio delle autonome competenze degli organi di governo e dei dipendenti che esercitano funzioni di direzione.
 

Articolo 2 - Le fonti

  1. L'assetto e la dinamica organizzativa del Comune di Quarrata sono informati ai principi definiti:
    1. dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    2. dalla legge 25 marzo 1993, n. 81;
    3. dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    4. dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
    5. dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    6. dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
    7. dallo Statuto del Comune di Quarrata;
    8. dalla delibera C.C. n. 78 del 22.12.2003, n. 15 del 5.03.2007 e 14 del 23.02.2009, di approvazione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizie.
  2. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune di Quarrata sono disciplinati a norma del disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai contratti individuali di lavoro, dagli atti di organizzazione nonché dalle disposizioni di legge in materia.
  3. Gli organi di governo, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, e i dipendenti con funzioni di direzione, secondo le rispettive competenze, danno attuazione a tale disposto secondo le norme del presente Regolamento e degli altri atti a questo collegati.
 

Articolo 3 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo del Comune di Quarrata; l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi; le forme di coordinamento; l'esercizio delle funzioni di direzione; le linee procedurali di gestione del personale.
  2. La normativa contenuta nel presente Regolamento definisce la sintesi della disciplina organizzativa del Comune di Quarrata. Ad essa dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari, relativamente alle parti inerenti materie organizzative.
 

Articolo 4 - Principi generali di organizzazione

1. Le linee fondamentali della organizzazione del Comune di Quarrata si ispirano ai seguenti criteri:
- Finalità generali
   a) attuare modelli organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura e la ricerca di nuovi modelli organizzativi;
   b) valorizzare le risorse umane;
   c) promuovere e realizzare azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell'avanzamento professionale e di carriera, favorendo la piena e paritaria espressione di tutti i tempi di vita;
   d) conseguire il costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale anche in rapporto ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa comunità;
   e) assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente e all'accesso degli atti nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle disposizioni adottate dal comune in materia di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa. 
- Principi di dettaglio:
   a) l'assetto organizzativo dell'ente si conforma alle norme nazionali che perseguono l'obiettivo dell'economicità, intesa come il miglior rapporto tra risorse ed interventi, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
   b) strumento indispensabile di cui si serve l'ente per perseguire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa è la ridefinizione delle proprie strutture operative;
   b-bis) al fine di conseguire un innalzamento del livello dei servizi ed in un'ottica di maggior economicità, si favorisce il ricorso a forme di gestione associata o convenzionata dei servizi e di attività, anche a carattere interno;
   c) i principi ispiratori della riorganizzazione sono:
      i. la flessibilità della struttura per permettere il costante adeguamento della stessa alla domanda dell'utenza, così da garantire una risposta rapida ai bisogni anche attraverso il progressivo superamento dei modelli tradizionali di organizzazione nell'ottica dell'adozione di modelli organizzativi di stampo aziendalistico maggiormente flessibili (divisionale, a matrice, ecc.);
      ii. l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni;
      iii. la piena realizzazione di un sistema informativo rivolto sia all'interno dell'Ente sia a soggetti esterni;
      iv. la razionalizzazione e la piena realizzazione del processo di pianificazione, programmazione e di controllo;
      v. l'integrazione tra le varie funzioni attuando un sistema efficace di comunicazione interna, prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto;
      vi. la definizione di forme di interazione e collaborazione tra gli organi di governo e le componenti della struttura organizzativa nel rispetto degli specifici ruoli;
      vii. la piena autonomia e responsabilità organizzativa e gestionale della dirigenza e dei responsabili di servizio nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici;
      viii. la valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo e dell'attività dei funzionari e del personale con funzioni direttive, attribuendo specifiche responsabilità gestionali;
      ix. la responsabilizzazione del personale a tutti i livelli, attraverso idonee misure organizzative;
      x. la collaborazione tra le diverse unità organizzative e finalizzazione della loro attività verso obiettivi comuni, anche con l'attivazione di gruppi di lavoro e di progetto trasversali e mobilità interna;
      xi. la mobilità interna, da considerarsi fattore positivo di crescita professionale che porta ad una comprensione della macchina comunale più ampia e non settorializzata, con una migliore acquisizione degli obiettivi da perseguire. Sarà pertanto valutata sistematicamente l'opportunità e la convenienza di far ricorso a tale fattore;
      xii. l'arricchimento delle capacità manageriali e professionali della struttura, con particolare riferimento ad attività di formazione, organicamente progettate e perseguite;
      xiii. l'incentivazione del personale da attuarsi in maniera selettiva, in ragione delle responsabilità e delle attività svolte, degli incrementi di produttività conseguiti e dei risultati raggiunti;
      xiv. la valorizzazione del personale in modo selettivo attraverso gli strumenti previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
   d) il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinerà inoltre le seguenti materie fondamentali relative alla struttura organizzativa:
      i. possibilità, ove assentito dal vigente ordinamento, di avvalersi della funzione di direzione generale dell'ente e conseguenti criteri per la nomina, funzioni di direzione e coordinamento ad essa assegnate e regolamentazione dei rapporti con la dirigenza;
      i-bis. l'attribuzione di funzioni integrative e sussidiare al Segretario dell'ente nell'osservanza del ruolo da questi rivestito e delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge;
      ii. la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che l'ente versi in stato di dissesto o sia strutturalmente deficitario, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
      iii. l'indicazione di termini e modalità per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, che dovranno avvenire tenendo conto della competenza professionale e della specifica preparazione, correlate agli obiettivi individuati nel programma di governo, il tutto nel rispetto della normativa nazionale;
      iv. la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Detto regolamento inoltre, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva. Stante l'attuale assetto organizzativo, in ossequio al principio legislativo del contenimento degli incarichi a termine i posti in dotazione organica dirigenziali e dei Responsabili di Servizio coperti con contratti a tempo determinato, non potranno essere superiori rispettivamente a 1 e a 1/3 dei posti previsti. Tali limiti potranno essere variati con atto giuntale in caso di mutamento dell'assetto organizzativo.
      v. la previsione di norme che disciplinino i rapporti tra la dirigenza e organi di governo dell'ente, la responsabilità dirigenziale, le coperture assicurative per danni cagionati dai dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni e per la relativa assistenza legale, i rapporti tra dirigenti ed il personale cui sono attribuite funzioni direttive;
      vi. la disciplina della struttura organizzativa e sua articolazione, delle dotazioni organiche, delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e dei procedimenti di selezione nel rispetto dei principi vigenti.
   e) Il personale dipendente potrà fare ricorso all'istituto del part-time nei limiti stabiliti dalla legge secondo le norme regolamentari formulate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'attività dell'Ente;
   f) La mobilità esterna è consentita solo decorso un congruo periodo di servizio presso l'ente e previa valutazione delle ricadute sull'organizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma precedente e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
3. Al personale assunto dopo l'entrata in vigore della presente disposizione la mobilità esterna non è consentita per un periodo non inferiore a cinque anni se neo assunti nella P.A. o per un periodo non inferiore a tre anni se provenienti da altre PP.AA.. Per il personale già in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la mobilità esterna è consentita comunque solo decorso un congruo periodo di servizio presso l'ente. In ogni caso la mobilità è consentita previa valutazione delle ricadute sull'organizzazione.

 

Articolo 5 - Principio di distinzione

  1. Gli organi di governo esercitano funzioni d'indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni nonché il controllo sui risultati dell'attività amministrativa e della gestione al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi impartiti.
  2. Ai dipendenti con funzioni di direzione spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo come esplicitati nell'articolo 45 del presente Regolamento. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
  3. Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni di legge.
  4. Gli atti di gestione inerenti l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro sono assunti dai dipendenti con funzioni di direzione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
 

Articolo 6 - Principi di organizzazione del lavoro

  1. L'organizzazione del lavoro del personale persegue l'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi ed è fondata sulla partecipazione dei dipendenti e sulla loro adeguata e piena responsabilità e professionalità.
  2. All'interno del sistema di programmazione, l'organizzazione del lavoro assicura una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, nell'ambito dell'unitarietà di tutti i compiti, con riferimento agli specifici progetti di attività.
  3. L'organizzazione del lavoro è improntata alla certezza e semplicità delle procedure, alla razionalità del sistema informativo e informatico.
  4. La flessibilità di utilizzo del personale è condizione per l'accrescimento della professionalità, dell'esperienza e della collaborazione tra gli operatori.
  5. Il confronto con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali viene garantito con le modalità e per gli ambiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
 

Articolo 7 - Programmi operativi di attività

  1. La realizzazione dei programmi ed indirizzi del Consiglio, della Giunta e del Sindaco è affidata alla struttura operativa del Comune di Quarrata.
  2. Sulla base degli atti di programmazione gestionale (definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi, direttive) e delle direttive del Sindaco e della Giunta, il Direttore Generale, se nominato, i Dirigenti ed i Responsabili di servizio predispongono programmi operativi di attività.
  3. I programmi operativi di attività, ordinaria e di progetto, devono essere coerenti con gli obiettivi fissati dagli organi di governo e debbono essere elaborati garantendo una distribuzione razionale dei carichi di lavoro.
 

Articolo 8 - Qualità dei servizi

  1. I dipendenti assegnati a strutture che erogano servizi adottano ogni possibile strumento teso a favorire e valorizzare le relazioni con i cittadini.
  2. I Dirigenti e i Responsabili di servizio adottano sistemi di analisi sistematica della qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzazione di tecniche di rilevazione della qualità percepita dagli utenti.
 

TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

Articolo 9 - Articolazione della struttura organizzativa

  1. L'assetto organizzativo del Comune, in relazione alle funzioni svolte ed ai servizi erogati, si articola in:
    1. Aree (struttura di massima dimensione);
    2. Servizi (unità organizzativa complessa);
    3. Uffici (unità organizzativa semplice);
    4. Unità di progetto.
  2. L'individuazione delle unità organizzative, nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 4, viene effettuata:
    1. con deliberazione della Giunta, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, sentito il parere del Segretario e del Dirigente di area competente, per quanto riguarda i Servizi;
    2. con atto di organizzazione del Dirigente d'Area su proposta del Responsabile di Servizio, per quanto riguarda gli Uffici;
    3. con deliberazione della Giunta, su proposta del Segretario, o del Direttore Generale, se nominato, per quanto riguarda le Unità di progetto. Per le unità di progetto interne ad un'Area, la proposta è del Dirigente competente.
  3. La configurazione della struttura organizzativa è rappresentata nell'organigramma ufficiale del Comune che ne definisce le funzioni generali nell'ambito dell'attività complessiva dell'Ente ed in armonia con le scelte dell'Amministrazione.
  4. Per la ridefinizione o la modifica dell'assetto organizzativo la Giunta procederà periodicamente e comunque a scadenza triennale tenuto conto delle proposte formulate ai sensi del successivo articolo 20.
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge al Sindaco ed agli Assessori, la Giunta può istituire uffici posti alle loro dirette dipendenze con compiti di supporto e collaborazione avvalendosi di dipendenti dell'Ente oppure assunti con le modalità di cui al successivo articolo 49.
  6. Fermo restando l'assetto di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere istituite Unità Organizzative Autonome (servizi, uffici) per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l'erogazione di servizi strumentali, sia di elevato contenuto tecnico specialistico, sia di supporto all'azione degli organi di governo.
 

Articolo 10 - Il Servizio

  1. Il Servizio è l'unità organizzativa complessa, di riferimento, presente nel Comune.
  2. Il Servizio ha funzioni programmatiche, organizzative e gestionali ed è finalizzato a garantire il corretto ed efficace utilizzo delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di competenza.
  3. Il Servizio è il riferimento per:
    1. la verifica e la valutazione dei risultati degli interventi;
    2. la gestione di sistemi di interventi e servizi integrati e relativamente autonomi, siano essi rivolti a funzioni trasversali, di prevalente utilizzo interno, oppure a servizi finali, destinati all'utenza esterna;
    3. l'elaborazione e la gestione dei programmi operativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi di governo (anche ai fini della gestione degli istituti di incentivazione della produttività);
    4. l'eventuale definizione e gestione dei budgets economici;
    5. l'attuazione dei sistemi di controllo di gestione.
 

Articolo 11 - L'Ufficio

  1. Nell'ambito di ogni Area, Servizio o fra più servizi all'interno dells stessa area possono essere istituite unità organizzative di base, denominate Uffici, preposte ad attività circoscritte e determinate e per la produzione di beni ed erogazione di servizi utilizzabili sia dall'utenza esterna che dalla struttura organizzativa del Comune.
  2. Tali unità organizzative sono ridefinibili in qualsiasi momento con le stesse modalità fissate per la loro istituzione, in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.
 

Articolo 12 - L'Unità di progetto

  1. L'Unità di progetto è la struttura organizzativa individuata per
    1. l'elaborazione, l'attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di interesse comunale caratterizzati da innovatività, strategicità e temporanietà;
    2. l'integrazione temporanea di differenti strutture attorno a progetti o processi interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati;
    3. esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico al servizio di una o più strutture.
  2. Possono essere istituite unità di progetto all'interno di un Servizio ovvero interessanti più Servizi.
  3. Con le deliberazioni di costituzione delle unità di progetto vengono determinati:
    1. i componenti l'unità;
    2. il responsabile dell'unità;
    3. i limiti di responsabilità;
    4. l'obiettivo di attività;
    5. i tempi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo;
    6. le risorse finanziarie ed operative disponibili;
    7. le procedure di rendicontazione e di controllo.
  4. Per la gestione di progetti di rilevante importanza, la Giunta, sentito il Segretario e il Dirigente competente, può deliberare la costituzione di unità di progetto che prevedano anche l'apporto di professionalità esterne alla struttura dell'ente. In tal caso il Sindaco conferisce i relativi incarichi a professionisti esterni in possesso di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza, con le modalità previste dall'articolo 38.
 

Articolo 13 - Aree funzionali e ambiti funzionali

  1. Servizi e le altre Unità Organizzative, Autonome e di progetto, possono essere coordinati tra loro per Aree Funzionali, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni, comportanti l'assolvimento di compiti, finali o strumentali, tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero per specifici obiettivi.
  2. Possono, altresì, essere individuati Ambiti Funzionali, comprendenti più servizi od altre strutture intermedie o di base appartenenti a diversi Servizi, ovvero differenti Unità Organizzative, Autonome o di Progetto, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi che presuppongano l'apporto di funzionalità riferite ad unità organizzative tra loro disomogenee ed ordinariamente estranee ad un rapporto di immediata interconnessione.
  3. Le Aree e gli Ambiti Funzionali sono affidati alla direzione e coordinamento di dirigenti ai ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari. Il coordinamento di Ambiti funzionali potrà essere, altresì, affidato a posizioni organizzative ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari e secondo modalità attuative da definire.
 

Articolo 14 - Designazione dei responsabili della struttura (servizio ed ufficio)

1. La responsabilità di direzione di Servizio viene assegnata, con atto scritto, dal Dirigente d’Area o, in caso di vacanza del Dirigente e per i servizi individuati come autonomi dall’assetto organizzativo, dal Segretario generale, a personale di ruolo inquadrato nella categoria D, evidenziando l'attività ed i programmi da realizzare, l'attitudine e la competenza professionale necessaria nonché i risultati ottenuti nel corso delle gestioni precedenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente del presente articolo, la direzione del Servizio può essere attribuita a personale esterno con le modalità previste dal successivo articolo 48 ter ovvero in convenzione con altri Enti.
3. La funzione di Responsabile di Ufficio è attribuita dal Dirigente o in caso di vacanza del Dirigente, dal Segretario Generale con propria determinazione motivata a personale di ruolo inquadrato in categoria idonea alle funzioni da svolgere.
4. Gli incarichi sono attribuiti a tempo determinato e per la durata indicata nell’atto di nomina. La durata dell'incarico non può comunque superare di sei mesi la scadenza dell’incarico del Dirigente/segretario generale che ha provveduto alla nomina.
5. con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, la revoca dell'incarico può essere disposta dal soggetto che l’ha conferita in rapporto ad un mutato assetto organizzativo oppure in caso di grave inadempienza o inerzia ovvero in presenza di una valutazione negativa sulle attitudini e sulle capacità del dipendente incaricato.
6. L'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

 

Articolo 15 - Posizioni organizzative

1. L’area delle posizioni organizzative è istituita nell’Ente secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
2. La Giunta Comunale, su parere conforme del Segretario Generale, con proprio atto, nell'ambito delle vigenti disposizioni contrattuali, provvederà, una volta fissati i criteri per la pesatura delle posizioni stesse, a determinare gli importi della retribuzione di posizione e l'ammontare dell'importo compreso tra il minimo e massimo contrattuale per quanto attiene la retribuzione di risultato. La Giunta Comunale provvede ad assegnare ad ogni Area il numero massimo delle posizioni organizzative attribuibili e/o l’importo complessivo massimo da destinare ad incarichi di posizione organizzativa.
3. I titolari di posizione organizzativa sono nominati dai Dirigenti dell’Ente nella loro Area di competenza. Per le aree in cui il Dirigente risulta vacante e per i servizi individuati come autonomi dall’assetto organizzativo, provvede alla nomina il Segretario Generale.
4. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento, si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti del personale della categoria D. Agli incaricati di posizione organizzativa possono essere attribuiti obiettivi e/o progetti rientranti nelle competenze del servizio di appartenenza o trasversali all’interno dell’area. Gli incaricati di posizione organizzativa collaborano con il dirigente per la realizzazione di obiettivi di particolare complessità.
5. La durata dell’incarico è di un anno, rinnovabile. La durata può essere inferiore qualora si provveda all'istituzione della nuova posizione nel corso dell'anno. In caso di modifiche organizzative in atto, potrà essere prorogata la nomina dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, per il tempo occorrente per l'effettuazione delle modifiche stesse per un periodo di breve durata e comunque non superiore a tre mesi, prima di procedere all'incarico annuale (che in questo caso sarà per il periodo rimanente). Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
6. I dipendenti incaricati della posizione organizzativa devono rispettare, nell'ambito del proprio orario di lavoro, da rilevarsi tramite procedure automatizzate con le stesse modalità del resto dei dipendenti dell'ente, il debito orario settimanale contrattuale e svolgere la propria attività in tutti i giorni lavorativi previsti dall'ente. Per esigenze organizzative e per consentire il corretto funzionamento dei servizi si richiede comunque la contemporanea presenza dei dipendenti incaricati dalle ore 9 alle ore 13 per i giorni lavorativi che vanno dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.30 in caso di orario articolato su cinque giorni e dalle ore 9 alle ore 12 per il sabato, in caso di orario articolato su sei giorni lavorativi. In considerazione delle funzioni svolte, l'orario potrà essere articolato su 5 o 6 giorni settimanali, con riferimento anche a periodi inferiori all'anno (almeno trimestrali), secondo le disposizioni del proprio Dirigente o del Segretario Generale, da adottarsi in base alle esigenze d'ufficio. Al fine dell'assolvimento del debito orario si terrà conto del lavoro effettuato su base settimanale.
7. I dipendenti incaricati della posizione organizzativa devono comunque essere a disposizione dei loro Dirigenti, del Segretario Generale e dell’Amministrazione per incontri, riunioni e quant'altro, oltre l'orario ordinario.

 

Articolo 15 bis - Posizioni connotate da alta professionalità

1. L’area delle alte professionalità è istituita nell’Ente secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
2. La Giunta Comunale, su parere conforme del Segretario Generale, con proprio atto, nell'ambito delle vigenti disposizioni contrattuali, provvederà, una volta fissati i criteri per la pesatura delle posizioni stesse, a determinare gli importi della retribuzione di posizione e l'ammontare dell'importo compreso tra il minimo e massimo contrattuale per quanto attiene la retribuzione di risultato. La Giunta Comunale provvede ad assegnare ad ogni Area il numero massimo delle posizioni di alta professionalità attribuibili e/o l’importo complessivo massimo da destinare ad incarichi di alta professionalità.
3. I titolari di alta professionalità sono nominati dai Dirigenti dell’Ente nella loro Area di competenza. Per le aree in cui il Dirigente risulta vacante e per i servizi individuati come autonomi dall’assetto organizzativo, provvede alla nomina il Segretario Generale.
4. Gli incarichi di alta professionalità sono conferiti con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento, si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti del personale della categoria D. Agli incaricati di alta professionalità possono essere attribuiti obiettivi e/o progetti rientranti nelle competenze del servizio di appartenenza o trasversali all’interno dell’area. Gli incaricati di alta professionalità collaborano con il dirigente per la realizzazione di obiettivi di particolare complessità.
5. La durata dell’incarico è di un anno, rinnovabile. La durata può essere inferiore qualora si provveda all'istituzione della nuova posizione nel corso dell'anno. In caso di modifiche organizzative in atto, potrà essere prorogata la nomina dei dipendenti incaricati di alta professionalità , per il tempo occorrente per l'effettuazione delle modifiche stesse per un periodo di breve durata e comunque non superiore a tre mesi, prima di procedere all'incarico annuale (che in questo caso sarà per il periodo rimanente). Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
6. I dipendenti incaricati dell’alta professionalità devono rispettare, nell'ambito del proprio orario di lavoro, da rilevarsi tramite procedure automatizzate con le stesse modalità del resto dei dipendenti dell'ente, il debito orario settimanale contrattuale e svolgere la propria attività in tutti i giorni lavorativi previsti dall'ente. Per esigenze organizzative e per consentire il corretto funzionamento dei servizi si richiede comunque la contemporanea presenza dei dipendenti incaricati dalle ore 9 alle ore 13 per i giorni lavorativi che vanno dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.30 in caso di orario articolato su cinque giorni e dalle ore 9 alle ore 12 per il sabato, in caso di orario articolato su sei giorni lavorativi. In considerazione delle funzioni svolte, l'orario potrà essere articolato su 5 o 6 giorni settimanali, con riferimento anche a periodi inferiori all'anno (almeno trimestrali), secondo le disposizioni del proprio Dirigente o del Segretario Generale, da adottarsi in base alle esigenze d'ufficio. Al fine dell'assolvimento del debito orario si terrà conto del lavoro effettuato su base settimanale.
7. I dipendenti incaricati dell’alta professionalità devono comunque essere a disposizione dei loro Dirigenti, del Segretario Generale e dell’Amministrazione per incontri, riunioni e quant'altro, oltre l'orario ordinario.

 

TITOLO III - DOTAZIONE ORGANICA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Articolo 16 - Attività organizzativa e gestionale

  1. Costituiscono attività di organizzazione delle risorse umane:
    1. i trasferimenti di personale per mobilità interna;
    2. i trasferimenti di personale per mobilità esterna, temporanea e traslativa;
    3. la preposizione di dipendenti alla responsabilità di direzione e coordinamento di unità organizzative intermedie e di base, nonché di gruppi di lavoro, il conferimento di incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative operato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;
    4. l'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
    5. la definizione, la modificazione e l'attribuzione dei profili professionali;
    6. la formazione e l'aggiornamento del personale.
  2. Costituiscono attività di gestione delle risorse umane:
    1. l'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio nelle strutture di competenza;
    2. l'attività atta ad adibire il personale alle attribuzioni ed alle responsabilità di competenza, la modificazione o integrazione delle stesse, nonché l'assegnazione a mansioni professionalmente equivalenti, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
    3. la valutazione del periodo di prova ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro;
    4. l'impiego dei dipendenti in orario di lavoro straordinario;
    5. la pianificazione e l'autorizzazione all'impiego delle ferie e alla fruizione dei riposi compensativi;
    6. la formulazione dei progetti di produttività;
    7. la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
    8. la valutazione dei profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal personale;
    9. l'attribuzione dei premi di produttività e di qualità delle prestazioni individuali, nonché l'assegnazione delle indennità di posizione e di funzione previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva;
    10. l'applicazione degli altri istituti giuridici ed economici del personale, quali disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la collocazione dei dipendenti in aspettativa non retribuita;
    11. l'attivazione dei procedimenti disciplinari, nonché l'adozione delle conseguenti sanzioni, secondo la vigente disciplina di legge e contrattuale collettiva;
    12. ogni altra attività di attribuzione gestionale del rapporto di lavoro e di servizio non espressamente ricompressa nelle precedenti lettere.
  3. Il Segretario, i Dirigenti, i Responsabili di servizio, nonché i Responsabili delle unità di progetto e le alte professionalità (solo se previsto dalle deliberazioni costitutive) adottano propri atti di gestione organizzativa.
  4. Gli atti di gestione organizzativa hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati seguendo i canoni ed i principi del codice civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
 

Articolo 17 - Principio di complessività

  1. La struttura della dotazione organica del Comune prende fondamento costitutivo e determinativo nel principio di complessività di cui all'art.2, comma 1, lettera c), numero 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, inteso quale espressione della unicità del contingente di personale distinto esclusivamente per singola categoria professionale in rapporto alla complessiva struttura organizzativa dell'Ente, in stretta correlazione con il principio della flessibilità di cui al successivo articolo 18.
 

Articolo 18 - Principio di flessibilità

  1. La dotazione organica del Comune, intesa come insieme di posizioni funzionali distinte per categoria contrattuale ai sensi del precedente art. 17, si qualifica come strumento gestionale di massima flessibilità dell'organizzazione e dell'impiego delle risorse umane, in completa attuazione dei principi dell'art. 2, comma 1, sub lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il principio di flessibilità si pone quale fondamento del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e quale garanzia d'esercizio del potere di organizzazione e gestione del personale nelle forme proprie del privato datore di lavoro, attribuito alle Pubbliche Amministrazioni in generale ed agli enti locali in particolare dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Articolo 19 - Dotazione organica

  1. La dotazione organica è determinata in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione e previa verifica degli effettivi fabbisogni del personale al fine di accrescere l'efficienza e razionalizzare il costo del lavoro. L'individuazione degli effettivi fabbisogni di professionalità potrà essere, se ritenuto necessario ed opportuno, operata anche attraverso sistemi di rilevazione dei carichi di lavoro e della revisione, razionalizzazione e riprogettazione dei procedimenti amministrativi e degli altri flussi processuali ed erogativi ai sensi del successivo art. 20.
  2. La dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta Comunale e sono determinati, sulla base dell'ordinamento vigente:
    1. in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale) approvati dal Consiglio e con riferimento alla programmazione triennale di fabbisogno del personale, volta ad un contenimento dei costi, disposta dalla Giunta;
    2. previa consultazione con le organizzazioni sindacali ai sensi delle norme contrattuali vigenti;
    3. periodicamente e comunque a scadenza triennale nonché, se necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.
  3. La dotazione organica generale dell'ente consiste nell'elenco dei posti di ruolo previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.
  4. La dotazione organica generale è suddivisa unicamente per categorie ovvero in base al sistema classificatorio previsto dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.
 

Articolo 20 - Ricognizione dei fabbisogni di personale, rilevazione dei pesi lavorativi, revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi

  1. L'amministrazione comunale procede periodicamente alla ricognizione dei fabbisogni del personale provvedendo all'adozione, con atto della Giunta Comunale, del piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. La metodologia ricognitiva dei carichi funzionali, se rilevati, è proposta nell'ambito della struttura competente in materia di organizzazione, nonché sulla base degli indirizzi e delle direttive rese dal Direttore Generale, se nominato. Può essere, inoltre, proposta da consulenti esterni specializzati nel settore. Essa deve garantire, in ogni caso, la rilevazione di dati utilizzabili in sede di verifica, revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi.
  3. La congruità della metodologia assunta è approvata con atto della Giunta Comunale e/o di altri organi e soggetti eventualmente previsti dalla legge. Il provvedimento ricognitivo ed assuntivo degli eventuali esiti afferenti all'operata rilevazione dei pesi di lavoro è di competenza del Responsabile della struttura cui afferiscono i compiti di organizzazione.
  4. L'amministrazione comunale promuove la predisposizione di metodologie di rilevazione permanente e continuativa dei carichi funzionali, anche attraverso la definizione e/o acquisizione di idonei strumenti operativi ed adeguate tecnologie informative ed informatiche.
  5. L'amministrazione comunale, attraverso il competente servizio, procede alla revisione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi, anche sulla base delle risultanze della rilevazione dei pesi funzionali eventualmente operata, allo scopo di cogliere ogni possibile criticità, diseconomia, irrazionalità o, comunque, disfunzione nell'ambito dei processi erogativi, rivolti sia all'esterno, sia all'interno dell'Ente, al fine di individuare i margini di miglioramento operativo adottabili e di consentire, in tal modo, la razionalizzazione dei procedimenti e dei flussi medesimi attraverso l'introduzione di opportuni correttivi tendenti al recupero di efficienza, in termini di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, ferma restando l'efficacia complessiva dell'azione stessa, quale richiesta in funzione del perseguimento degli standard erogativi determinati dagli organi di governo ai sensi del successivo comma.
  6. Il Sindaco e la Giunta comunale determinano periodicamente, con apposito atto organizzativo, gli standard erogativi dell'amministrazione, sia qualitativi sia quantitativi, avuto riguardo dell'utenza e compatibilmente con le caratteristiche e le peculiarità proprie del territorio amministrato, con obiettive contingenze ambientali e con le risorse disponibili. La periodicità è individuata dal Sindaco, con proprio atto, su proposta del Direttore Generale, in relazione alla natura ed ai caratteri di ciascun flusso erogativo. Il Sindaco e la Giunta comunale, nell'assolvimento dell'attività, sono assistiti dal servizio di controllo interno.
  7. L'attività di verifica, revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi può costituire parte integrante ed essenziale della metodologia di ricognizione e pianificazione dei fabbisogni rotazionali e, ove introdotto, del sistema di rilevazione dei carichi di lavoro e di riprogettazione dei processi nonché momento complementare di valutazione delle attività gestionali da parte dei Responsabili di servizio.
 

Articolo 21 - Profili professionali

  1. I profili professionali identificano specifiche conoscenze e competenze teorico-pratiche, necessarie per svolgere determinati compiti. I profili sono ordinati per aree funzionali e sono definiti e ridefinibili in relazione alle esigenze di flessibilità delle prestazioni, ai processi organizzativi ed alla evoluzione dei servizi e dell'attività del Comune.
  2. II sistema dei profili professionali, la soppressione, l'integrazione e la loro modificazione, ove non a corredo della dotazione organica, rientra nelle competenze del Segretario o del Direttore Generale, se nominato, che vi provvede con proprio atto di organizzazione adottato su conforme proposta del Responsabile del servizio competente in materia di personale. Gli atti di istituzione e modifica dei profili professionali vengono adottati esperite le procedure previste dal vigente C.C.N.L..
  3. Il cambiamento del profilo professionale nell'ambito della categoria è attuabile mediante accertamento della professionalità degli operatori previa verifica della professionalità ad opera del Responsabile di Servizio Interessato.
 

Articolo 22 - Piano annuale del personale

  1. Il piano annuale del personale determina il fabbisogno annuale di risorse umane in coerenza con la dotazione organica del Comune ed in funzione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
  2. Il piano annuale del personale e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta.
 

Articolo 23 - Quadro di assegnazione dell'organico e del personale

  1. Il quadro di assegnazione dell'organico e del personale è la rappresentazione della distribuzione dei posti della dotazione organica nei diversi servizi nonché il quadro di assegnazione dell'organico effettivo, comprendente le posizioni di ruolo effettivamente coperte ed il personale disponibile non di ruolo.
  2. L'assegnazione di cui al comma 1 è disposta dalla Giunta con proprio atto deliberativo, sentito il parere del Segretario o del Direttore Generale, se nominato, dei dirigenti e della conferenza dei Responsabili.
 

Articolo 24 - Revisione della struttura organizzativa e degli organici

  1. Ogni anno, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo, il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, sentiti i Dirigenti, e la Conferenza dei Responsabili di Servizio, prende in esame l'assetto organizzativo del Comune e le relative posizioni di responsabilità nonché l'organico generale e quello effettivo dell'ente e ne valuta l'adeguatezza in ragione dei programmi dell'Amministrazione, delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili, dei principi di corretta gestione e organizzazione.
  2. A conclusione di tale esame il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, inoltra proposte alla Giunta in relazione ad eventuali modifiche organizzative e di organico, alla politica annuale delle assunzioni, alla gestione diretta e indiretta dei servizi.
  3. Le norme specifiche in materia di procedure per l'accesso all'impiego sono definite dal regolamento comunale per la gestione delle procedure di accesso all'impiego.
 

Articolo 25 - Disciplina del rapporto di lavoro

  1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. Il Comune osserva gli obblighi assunti con i contratti collettivi stipulati ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune è disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e al Titolo IV del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. Il Comune nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
  5. Nella gestione delle risorse umane il Comune si attiene ai principi fissati dall'articolo 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Articolo 25 bis - Collocazione a riposo

  1. Disapplicato con Deliberazione GC n. 196 del 21/12/2015.
 

Articolo 26 - Inquadramento, posizione di lavoro e responsabilità

  1. Il personale è inserito nella struttura dell'ente secondo criteri di programmazione, funzionalità e flessibilità operativa.
  2. Ogni operatore dipendente dell'ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria, in una posizione economica e in un profilo professionale, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa del Comune.
  3. Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento l'operatore è assegnato a una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni.
  4. La posizione di lavoro assegnata al dipendente può essere modificata nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali dell'interessato.
  5. Nei limiti delle disposizioni previste dalla normativa e dal contratto di lavoro vigenti, ogni dipendente è responsabile del proprio operato nell'ambito della posizione di lavoro assegnata. In questa ottica l'organizzazione mira alla diffusione e distribuzione delle responsabilità tramite l'attribuzione, più diffusa possibile, della responsabilità di procedimento ai sensi della L. 241/1990.
  6. Il Comune di Quarrata, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni genere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
 

Articolo 27 - Part-time

  1. I contingenti di posizioni funzionali destinabili all'accoglimento della trasformazione o alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale sono determinati, nell'osservanza della vigente disciplina di legge o contrattuale, con provvedimento di organizzazione del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale assunto sentiti i Dirigenti e la Conferenza dei Responsabili di Servizio. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità. A tal fine sono, in primis, da ritenersi posizioni di responsabilità tutte quelle che sono in inerenti ai responsabili di servizio qualunque sia la categoria di appartenenza del dipendente. L'ente si riserva di individuare con successivi atti altre posizioni di lavoro di particolare responsabilità escluse dalla possibilità di trasformazione in rapporto part-time.
  2. La determinazione dei contingenti di cui al comma 1 è operata, anche con conferma, almeno una volta all'anno, in concomitanza con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione dell'ente, con specifico riguardo alle esigenze organizzative, funzionali ed erogative della struttura amministrativa comunale espresse, in funzione dei prioritari bisogni dell'utenza, nell'ambito dei fabbisogni di cui all'art. 19 e comunque, nel rigoroso rispetto del pubblico interesse, tenuto conto dell'eventuale rilevazione dei carichi di lavoro e della revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, quali attuate ai sensi dell'art. 20, nonché di ulteriori valutazioni tecniche. Conseguentemente, previa informazione seguita da incontro, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale , l'ente, individuerà i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali.
 

Articolo 28 - Cumulo d'impieghi

  1. Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.
  2. Ciascun Responsabile è tenuto a comunicare, alla struttura competente in materia di personale, i casi di cumulo di impiego riguardante il personale dipendente.
  3. Il caso di assunzione di altri impieghi, qualora la legge non consenta il cumulo, comporta, di diritto, la cessazione del precedente impiego dalla data di assunzione del nuovo.
 

Articolo 29 - Incompatibilità

  1. Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, l'artigianato, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche di società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione.
  2. Al dipendente, altresì, è precluso l'esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego, che si caratterizza da particolare intensità, continuatività e professionalità.
  3. Il divieto riguarda anche l'appartenenza a società commerciale, se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.
  4. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di partecipazione a società cooperative, purché i dipendenti non rivestano cariche amministrative, né per svolgere attività di perito od arbitro, previa autorizzazione dell'Ente.
  5. I dipendenti possono collaborare con redazioni di giornali e/o riviste, quando tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale, implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione.
  6. I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le norme che disciplinano le singoli professioni lo consentano, pur rimanendo preclusa l'attività libero professionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.
  7. Ai dipendenti con rapporto a tempo parziale sono fatte salve le disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1997, n. 140.
  8. Ai dipendenti con rapporto a tempo parziale sono consentite esclusivamente attività che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le funzioni d'istituto dell'amministrazione.
  9. Ciascun Responsabile è tenuto a comunicare, alla struttura competente in materia di personale, eventuali casi di incompatibilità riguardante il personale dipendente.
 

Articolo 30 - Autorizzazione all'esercizio di attività esterne

1. In deroga al principio dell'incompatibilità e della esclusività del rapporto di pubblico impiego il dipendente può essere autorizzato ad esercitare attività esterne non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio da prestare fuori dall'orario di lavoro ed entro i limiti previsti dalla legge e dal presente articolo.
2. Non sono soggette ad autorizzazione ma vanno in ogni modo previamente comunicate all'Amministrazione:
 a) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, operanti in qualsivoglia ambito, iscritte agli albi regionali ovvero presso cooperative di solidarietà sociale;
 b) le attività, anche retribuite, che ineriscono a collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; ; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso di spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dai sindacati a dipendenti distaccati in posizione di aspettativa non retribuita, le attività di formazione dirette a dipendenti della P.A.
3. Il dipendente può essere autorizzato in regime derogatorio e dietro verifica della compatibilità con l'attività d'ufficio, delle esigenze dell'ufficio e dell'occasionalità, della saltuarietà e della limitatezza nel tempo ad esercitare attività esterne esemplificatamente relative:
 a) alla partecipazione in qualità di esperto a commissioni giudicatrici di concorso nominate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
 b) alla consulenza a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
 c) alla partecipazione a consigli di amministrazione, commissioni tecniche e altri organismi similari nominati da pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
 d) alla docenza;
 e) ai collaudi;
 f) all'assunzione di cariche sociali in società non aventi fine di lucro;
 g) all'amministrazione di condominio, esclusivamente per il condominio in cui abita;
 h) alla partecipazione in società agricole a conduzione familiare.
4. In ogni caso le attività di cui al comma 3, se svolte all'esterno dell'ente, sono autorizzabili nel limite di quattro per anno solare. Esclusivamente per le attività di cui alle lettere a) e d) di al comma 3, il limite di cui sopra potrà essere derogato constatato il rispetto dei limiti dell'occasionalità, saltuarietà, limitatezza nel tempo e compatibilità con le esigenze di ufficio.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate, nel rispetto della procedura di legge:
 a) dal Sindaco, con proprio decreto, per il Segretario e il Direttore Generale, se nominato;
 b) dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale, con atto di gestione organizzativa, nel caso di Dirigenti o di Responsabili privi di figura dirigenziale sovraordinata;
 c) dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale, con atto di gestione organizzativa, acquisito il nulla osta per quanto di competenza dal Dirigente o dal Responsabile con posizione organizzativa nei servizi privi di Dirigente, per gli altri dipendenti dell'Ente;
5 bis. In deroga rispetto a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le autorizzazioni alla nomina di propri dipendenti in commissioni di concorso del Comune di Quarrata sono rilasciate con atto di gestione organizzativa:
 a) dal Direttore Generale se nominato o dal Segretario nel caso di Dirigenti o di Responsabili privi di figura dirigenziale sovraordinata;
 b) dal Dirigente per i dipendenti incardinati nella propria Area di competenza.
 c) dal Responsabile incaricato di posizione organizzativa nel caso di Servizi privi di Dirigente.
6. Al fine di escludere il generarsi di casi di incompatibilità e nell'interesse del buon andamento e della trasparenza dell'attività amministrativa, non sono autorizzabili attività esterne di natura professionale che possano configurare un conflitto, anche di fatto, con l'attività istituzionale dell'Ente, con particolare riferimento ai casi in cui l'attività da autorizzare coinvolga l'Amministrazione Comunale con il rilascio di permessi, nulla osta o simili.
6 bis. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.


 

Articolo 31 - Mansioni

  1. Il dipendente è adibito alle mansioni proprie della categoria di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Si rimanda, comunque, alla disciplina contrattuale prevista in materia.
  2. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del dipendente o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
 

Articolo 32 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori

  1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori:
    1. in caso di vacanza di posto in organico, previo avvio delle procedure concorsuali per la copertura del corrispondente posto, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
    2. nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.
  2. Il dipendente assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime.
  3. In caso di assenza o vacanza del posto di Responsabile di Servizio, l'attribuzione delle mansioni superiori è disposta dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Comunale con proprio atto di gestione organizzativa. Quando essa si riferisce a figure professionali interne ai Servizi l'attribuzione è disposta dal Responsabile di Servizio. Per i dipendenti appartenenti a servizi sovraordinati da Dirigenti, l'attribuzione viene disposta dal Dirigente.
  4. Relativamente alla individuazione del dipendente al quale assegnare le maggiori funzione dovrà esser tenuto conto dell'appartenenza al servizio di specie, all'anzianità ricoperta nella categoria, alle affinità con le mansioni da ricoprire, alla professionalità specifica e alle attitudini personali.
  5. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
 

Articolo 33 - Orario di lavoro

  1. L'orario di lavoro è funzionale agli orari di servizio degli uffici e di apertura degli stessi all'utenza, interna ed esterna, nonché, in genere alle esigenze organizzative, gestionali funzionali e erogative del Comune di Quarrata.
  2. Competenti a determinare l'orario di lavoro sono i Responsabili di servizio delle strutture organizzative relativamente agli uffici ricompresi nella struttura di preposizione. Per i servizi sovraordinati da Dirigenti, la competenza è del Dirigente preposto.
  3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono assunte nel compiuto rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali collettive ed in stretta osservanza dei previsti moduli relazionali sindacali specificatamente delineati dal vigente assetto contrattuale, previo attento confronto delle articolazioni orarie predisposte da ciascun Responsabile di Servizio e dai Dirigenti, da effettuarsi in sede di Conferenza dei Servizi, al fine di assicurare la complessiva razionalizzazione degli orari medesimi, nonché allo scopo di salvaguardare la sussistenza di apposite fasce di compresenza lavorativa, a garanzia della necessaria interfunzionalità ed interrelazionalità degli uffici comunali.
  4. Qualora gli orari di lavoro, determinati ai sensi dei precedenti commi, risultino privi, nonostante l'operato confronto collegiale, del necessario coordinamento e di adeguata armonizzazione, il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, assume autonomamente le opportune determinazioni modificative e/o di armonizzazione delle articolazioni orarie medesime.
  5. Nell'ambito delle esigenze organizzative dell'ente, il Segretario con proprio atto può emanare direttive in merito all'articolazione dell'orario di lavoro e della prestazione resa dal dipendente, ferme restando le disposizioni contrattuali in materia.
 

Articolo 34 - Mobilità

  1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane.
  2. Qualsiasi processo di mobilità interno, attuato a qualsiasi livello, deve risultare fondato sui principi generali di cui al precedente comma.
  3. Non sono ammesse singole o complessive azioni di trasferimento interno del personale dipendente che, non rifacendosi ai predetti criteri di riferimento, appaiono mosse da motivi discriminanti per ragioni di sesso, razza, religione, appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali, ideologie in generale, dissidi sul luogo di lavoro, resistenza a molestie, anche di carattere sessuale, nonché per ogni altra motivazione oggettivamente riconducibile a situazioni discriminanti a qualsiasi titolo operate.
  4. Il Segretario Comunale o il Direttore Generale, se nominato, in base alla programmazione annuale del Comune ed ai servizi da erogare dispone, con atto di gestione organizzativa, la mobilità interna del personale tra le diverse unità organizzative del Comune, tenuto conto delle indicazioni espresse dai Dirigenti e dai Responsabile dei Servizi nonché, se compatibili, delle richieste formalizzate dai singoli dipendenti. Gli spostamenti di personale all'interno dei singoli servizi sono disposti dai rispettivi Responsabili.
  5. Qualora in corso d'anno, per giustificate ragioni di necessità o di urgenza, debitamente motivate, si manifesti la necessità di mobilità temporanea di personale tra i diversi Servizi, gli spostamenti sono disposti dal Segretario Comunale, o il Direttore Generale, con proprio atto di gestione organizzativa. Dispone il Dirigente per i trasferimenti interni all'Area di competenza.
  6. La mobilità volontaria di personale dipendente è disposta sulla base di apposita istanza formulata dal personale interessato, nella quale devono essere sinteticamente indicate le motivazioni che presiedono la richiesta stessa. L'eventuale diniego deve sempre essere accompagnato da idonee e puntuali motivazioni di ordine organizzativo, gestionale ed erogativo, tali da non consentire l'accoglimento dell'istanza medesima senza arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi.
  7. La mobilità d'ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del personale interessato, ed è mossa esclusivamente, sulla scorta dei principi di cui al comma 1, da ragioni connesse all'esigenza funzionale dei servizi, quando risulta impossibile o eccessivamente gravoso operare utilmente attraverso altri strumenti o azioni intese ad assicurare l'ordinata erogazione dei servizi prestati.
  8. A tal fine l'Amministrazione comunale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e successivamente all'adozione del piano annuale del personale o di strumento equivalente, che deve essere, comunque, preventivamente trasmesso alle competenti organizzazioni sindacali, provvede, prima di attivare le ordinarie procedure di reclutamento, a comunicare le posizioni professionali che intende sottoporre a processi di mobilità interna al personale interessato ascritto alla medesima categoria o sub-categoria delle posizioni da ricoprirsi. Il personale disponibile a sottoporsi a processi di mobilità interna sulle posizioni sopra indicate, dovrà produrre tempestiva istanza entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà medesima. Acquisite le istanze di mobilità volontaria, il Direttore Generale o i Dirigenti, in ordine alla rispettiva competenza, provvederanno a valutare i singoli percorsi di fattibilità traslativa, e, sentiti i Responsabili di Servizio interessati, e a dare attuazione ai processi di mobilità ritenuti operabili.
  9. La mobilità esterna può essere:
    1. mobilità "volontaria" (possibilità per l'Amministrazione, nell'ambito dello stesso comparto o fra comparti diversi, di coprire posti vacanti di organico con passaggio diretto dei dipendenti appartenenti alla medesima categoria);
    2. passaggio dei dipendenti per trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti pubblici o privati;
    3. eccedenza di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità è disposta dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti nel tempo.
 

Articolo 34 bis - Mobilità volontaria

  1. La procedura di mobilità volontaria si svolge, sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di trasparenza, secondo la disciplina del presente articolo.
  2. Il procedimento inizia con la predisposizione di un avviso di mobilità contenente la categoria, il profilo professionale, il servizio di prima destinazione, i requisiti di accesso alla procedura e i criteri di scelta dei candidati. Per l'accesso alla mobilità è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  3. Qualora l'avviso di mobilità abbia avuto esito negativo per mancanza o insufficienza di candidati, possono essere prese in considerazione domande di mobilità giunte al protocollo nei periodi ragionevolmente precedenti o successivi alla pubblicazione dell'avviso di mobilità.
  4. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nonché trasmesso agli enti vicini. Possono, inoltre, essere previste forme ulteriori di pubblicizzazione dell'avviso.
  5. Nell'avviso viene indicato il termine entro il quale devono essere presentate le istanze, il quale di norma non può essere inferiore al tempo di pubblicazione del bando di concorso pubblico per la copertura di posti di ruolo. Per motivate esigenze può essere previsto un tempo di pubblicazione dell'avviso minore ma, comunque, non inferiore a 15 giorni.
  6. Il Servizio Personale ed Organizzazione verifica il possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesti dall'avviso e convoca i candidati in possesso di quest'ultimi al colloquio orale, da svolgersi alla luce dei criteri previsti nell'avviso. La procedura di mobilità non dà luogo a una graduatoria e l'Amministrazione non è comunque obbligata a concludere il procedimento con il trasferimento del personale.
  7. Il colloquio è effettuato dal Direttore Generale se nominato o dal Segretario Generale, coadiuvato dal Dirigente Area Risorse e dal Dirigente/Responsabile del Servizio di prima destinazione della mobilità. Dell'effettuazione dei colloqui viene redatto apposito verbale.
  8. Della definizione della procedura di mobilità viene data comunicazione ai candidati a cura del Servizio Personale ed Organizzazione.
 

Articolo 35 - Trasferimento temporaneo di risorse umane (comando)

  1. I dipendenti possono essere temporaneamente trasferiti, in posizione di comando, presso altra pubblica amministrazione, che ne inoltri motivata richiesta e sopporti i conseguenti oneri economici, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
  2. Il trasferimento di cui al comma 1 può intervenire esclusivamente con il consenso del dipendente interessato ed a tempo determinato, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.
  3. Il comando è disposto dal Segretario o dal Direttore Generale, se nominato, previa intesa con il Responsabile di Servizio della struttura di assegnazione del dipendente interessato, qualora non ostino, alla sua adozione, esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell'ente. Secondo le stesse procedure, provvede il dirigente qualora riguardi personale ascritto ai servizi di competenza.
  4. Eventuali spese di trasferta del dipendente comandato, da erogarsi a qualsiasi titolo ai sensi della vigente normativa, potranno essere riconosciute, al dipendente medesimo, esclusivamente previo impegno, formalmente assunto dall'ente di destinazione, di rimborsare, al Comune di Quarrata, i relativi oneri economici.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di comando, presso questa amministrazione, di dipendenti di altra amministrazione. I relativi oneri economici sono sostenuti, in tal caso, dall'amministrazione di destinazione funzionale, che provvede ai relativi rimborsi all'ente di appartenenza organica dei dipendenti comandati.
 

Articolo 36 - Formazione professionale

  1. L'ente incentiva lo sviluppo e la formazione professionale, finalizzati all'approfondimento delle conoscenze tecnico-professionali e giuridico-amministrative e allo sviluppo di capacità gestionali, come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali dei propri dipendenti.
  2. A tal fine, la Giunta Comunale a scadenze periodiche e sulla base delle indicazioni proposte dal Segretario, d'intesa con i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, provvede ad emanare indirizzi e determina le risorse finanziarie a ciò destinate.
  3. Il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, definisce ed approva i programmi di formazione e/o aggiornamento professionale. In relazione alle azioni propositive tendenti a garantire condizioni favorevoli nell'attuazione dei programmi di formazione, il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, sentiti i dirigenti e i Responsabili dei Servizi per l'ambito delle rispettive competenze, cura la definizione di modalità organizzative che favoriscano l'organizzazione di corsi e di momenti formativi da tenersi presso la sede comunale e prevalentemente durante l'orario di servizio.
  4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.
  5. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono al dipendente se non diversamente disposto dai contratti stipulati nell'ente, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese, secondo la normativa vigente.
  6. Il Segretario o il Direttore Generale, e i dirigenti, autorizzano i Responsabili dei Servizi per l'ambito delle rispettive competenze, alle attività di formazione che si svolgano fuori sede.
  7. I responsabili di servizio autorizzano la partecipazione del personale alle loro dirette dipendenze alle attività di formazione che si svolgano fuori sede.
 

Articolo 37 - Responsabilità e provvedimenti disciplinari

  1. Il dipendente comunale accetta, al momento dell'assunzione, il Codice disciplinare contrattuale; i responsabili di struttura vigilano sulla applicazione dello stesso Codice.
  2. Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto a provvedimenti disciplinari secondo le norme e le modalità previste dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3. Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i Dirigenti e i responsabili di strutture complesse sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'Amministrazione dal mancato esercizio del potere di controllo loro demandato dalla legge, dal presente regolamento o dagli atti di organizzazione da esso derivanti, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri d'ufficio.
  4. Il Segretario o il Direttore Generale, se nominato, costituisce l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
 

Articolo 38 - Incarichi professionali esterni

  1. Laddove le risorse professionali interne non possano far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi gestionali, il Sindaco, sentito il Segretario, o il Direttore Generale se nominato, può assegnare con proprio decreto incarichi di consulenza a collaboratori esterni di provata professionalità ed esperienza per lo sviluppo di progetti e la gestione di attività complesse e per l'effettuazione di azioni di supporto all'attività del Sindaco, degli organi collegiali, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, dei Dirigenti o dei Responsabili di Servizio.
  2. A seguito del decreto sindacale, il Segretario, o il Direttore Generale, se nominato, definisce con propria determinazione le modalità di effettuazione della consulenza e demanda al competente servizio l'imputazione della relativa spesa.
  3. Con gli atti di conferimento degli incarichi sono determinati la durata, le modalità di effettuazione e il compenso delle collaborazioni.
  4. Gli atti di cui al comma precedente dovranno di norma prevedere:
    1. che gli incarichi di consulenza siano funzionali al raggiungimento di precisi obiettivi amministrativi individuati dagli organi di governo;
    2. che gli incarichi non abbiano durata superiore a quella prevista per il programma amministrativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi oggetto della consulenza;
    3. che gli incarichi di consulenza siano conferiti a seguito di verifica della professionalità dei soggetti interessati come risultante da curriculum personale allegato al decreto sindacale;
    4. che il programma di consulenza sia articolato per attività, funzioni e giornate lavorative in modo da permettere un'analitica fase di determinazione del corrispettivo economico delle prestazioni professionali richieste;
    5. che il programma di consulenza preveda la presentazione a cadenze temporali opportune di specifici rapporti di attività tali da permettere un'attenta valutazione della progressione di attuazione del programma stesso;
    6. che il Sindaco, il Segretario, i Dirigente, il Responsabile di Servizio o il Responsabile di unità di progetto, secondo le rispettive competenze, verifichino la corrispondenza tra il programma preventivato e l'attuazione dello stesso e ne certifichino il relativo rapporto finale di attività o il prodotto-obiettivo richiesto.
 

Articolo 38 bis - Contratti di lavoro autonomo

  1. Laddove le risorse professionali interne non possano far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi gestionali, il Dirigente o il Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, può conferire con proprio atto incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. C.C. , di natura professionale, occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, elevata professionalità ed esperienza, per lo sviluppo di progetti e/o per la gestione di attività complesse e per il raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati dall’Amministrazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Ove la normativa intervenuta prevedesse diverse o ulteriori ipotesi di eccezioni al requisito della comprovata specializzazione universitaria, il presente articolo è da intendersi immediatamente adeguato alla stessa;
  2. La prestazione di lavoro autonomo di cui al comma 1 deve essere temporanea e altamente qualificata
  3. Il dirigente o il responsabile di servizio deve, preliminarmente all’atto di conferimento, accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente.
  4. Con gli atti di conferimento degli incarichi sono determinati la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso delle collaborazioni.
  5. Gli atti di cui al comma 3 dovranno di norma prevedere:
    1. che gli incarichi siano coerenti con le competenze attribuite dall’ordinamento all’Ente e siano funzionali al raggiungimento di precisi obiettivi amministrativi o progetti specifici individuati dagli organi competenti;
    2. che gli incarichi siano conferiti a seguito di verifica della professionalità dei soggetti interessati come risultante da curriculum personale acquisito agli atti del Servizio conferente e richiamato nella determina del Dirigente o Responsabile di servizio;
    3. che la determinazione del compenso per l’incarico dovrà tenere conto: i.) del grado di specializzazione richiesto; ii.) dell'esperienza professionale maturata; iii.) delle condizioni di mercato relative alla specifica professionalità; iv.) della natura temporanea del rapporto; v.) dell’impegno richiesto per il completamento dell’incarico.
    4. che il Dirigente o il Responsabile di Servizio o il Responsabile di unità di progetto, secondo le rispettive competenze, verifichino la corrispondenza tra il programma preventivato e l'attuazione dello stesso e ne certifichino il relativo rapporto finale di attività o il prodotto-obiettivo richiesto.
  6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente/responsabile che ha stipulato i contratti.
  7. Ai fini della corretta individuazione dei presupposti, dell’oggetto dell’incarico, degli elementi caratteristici del rapporto, della connotazione particolare rispetto al lavoro subordinato, dell’autonomia contrattuale dell’incaricato e degli adempimenti (in particolar modo fiscali, previdenziali ed assicurativi) conseguenti alla stipula di contratti di collaborazione, si rimanda alle disposizioni normative e non, vigenti al momento del conferimento ed alla giurisprudenza in materia.
  8. L’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali previste dalla legge o nel programma approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione. Tale programma può costituire anche allegato alla relazione previsionale e programmatica.
  9. Secondo la normativa vigente il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio annuale di previsione o nei suoi allegati. La programmazione della spesa annua per gli incarichi deve tendere, comunque, a un contenimento tenuto conto della struttura burocratico amministrativa e dei compiti e delle funzioni svolte dall’Ente.
  10. Non soggiacciono alle disposizioni di cui all’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e di cui al presente articolo gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. Sono esclusi dalle procedure comparative e  dalle disposizioni del presente articolo le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in materia saltuaria e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicati al comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
  11. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità e dalle disposizioni del presente articolo:
    1. Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
    2. Gli appalti e affidamenti di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’Amministrazione, anche se affidati a persone fisiche.
  12. L’affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
 

Articolo 38 ter - Procedura per il conferimento di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa - Obblighi di pubblicità

  1. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, devono essere affidati attraverso lo svolgimento di apposite selezioni o la predisposizione di elenchi di professionisti dai quali attingere per l'assegnazione dell'incarico in base ai curricula presentati.
  2. Le selezioni sono effettuate sulla base dei requisiti richiesti dal relativo avviso pubblico, da pubblicare per non meno di 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, salvi motivati casi d’urgenza non imputabili al Comune, e con ulteriori forme di pubblicità (pubblicazione sul sito internet dell’Ente, invio agli ordini professionali qualora siano ricercati soggetti per i quali è richiesta l’iscrizione all’albo, organi di comunicazione e di stampa, ecc.), definite e valutate idonee, in rapporto all’incarico stesso, dal soggetto che intende conferire l’incarico.
  3. La scelta deve essere effettuata secondo le specifiche regole stabilite dalle normative di settore, ove esistano; negli altri casi, deve comunque essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e sulla base di apposito curriculum professionale, valutando li soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico individuato. Possono essere esclusi dall'incarico i professionisti che hanno dato motivo di insoddisfazione da parte dell'ente in occasione di precedenti incarichi.
  4. Per quanto attiene all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si fa specifico rimando all'applicazione della specifica normativa di settore.
  5. Gli incarichi possono essere affidati direttamente, prescindendo dallo svolgimento di apposite selezioni, solo nei casi in cui emerga motivatamente che la prestazione richiesta, in relazione alla particolare professionalità e specificità della prestazione stessa, possa essere fornita da quel singolo professionista esperto.
  6. Gli incarichi fiduciari strettamente connessi al raggiungimento di obiettivi o di diretto supporto all'attività di indirizzo politico strategico di competenza dell'organo politico di amministrazione sono approvati dalla Giunta Comunale e affidati con atto del Sindaco. Il dirigente del Servizio interessato assume il relativo impegno di spesa.
  7. Per il perfezionamento del rapporto contrattuale si rimanda al vigente regolamento comunale dell’attività contrattuale, in particolare all’art. 29.
  8. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell’incarico, ha efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Ente degli estremi del provvedimento con cui è stato conferito l’incarico, del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico, della durata e del relativo compenso.
  9. Oltre agli incarichi di cui al comma 8, anche tutti gli altri incarichi a soggetti esterni all’amministrazione committente, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative, devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente. Restano ferme le esclusioni previste dai commi 10 e 11 dell’art. 38 bis.
  10. Ciascun Responsabile della gestione deve verificare la pubblicazione sul sito web del Comune delle seguenti informazioni:
    1. nominativo del soggetto incaricato, oggetto dell'incarico, compenso, numero e data della determina di affidamento dell'incarico, prima della stipula del relativo contratto con il soggetto incaricato;
    2. nominativo del soggetto incaricato, oggetto dell'incarico, relativo ammontare liquidato al soggetto incaricato, prima della trasmissione al Servizio Finanziario del relativo atto di liquidazione.
  11. Tutti i Responsabili della gestione sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati necessari al Servizio Informatica. Quest'ultimo è tenuto ad inserire i dati sul sito internet, entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi a mezzo protocollo informatico.
  12. I Responsabili della gestione sono responsabili del  mancato rispetto degli obblighi di pubblicità previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007 e smi.
  13. La verifica del rispetto delle norme sull'affidamento degli incarichi è ricompresa nei compiti del controllo interno di regolarità amministrativa.
 

Articolo 38 quater - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

  1. Anche per il conferimento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di cui all'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 ed attualmente previste dall'art. 92 del vigente Statuto comunale, si rimanda agli artt. 38 bis e 38 quater, per quanto applicabili.
 

Articolo 38 quinquies - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego a tempo determinato del personale

  1. Il comune, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale previste dal regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - parte II e dalla vigente normativa in materia, si può avvalere delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalle leggi di settore applicabili per materia.
  2. Il Comune può attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea all'interno dell'ente e, se del caso, anche dall'esterno. Deve essere inoltre valutata preventivamente l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi. Le valutazioni sulla modalità più idonea al soddisfacimento dell'esigenza del personale, sono effettuate dal dirigente/responsabile di servizio richiedente e rimesse all'Amm.ne Com.le.
 

Articolo 39 - Aspettativa non retribuita

  1. Il dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita, per motivi personali o familiari, per periodi di tempo non superiori ad un anno, rinnovabili (e per altre cause previste dai vigenti contratti).
  2. La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio di apposito nulla-osta dal Responsabile del Servizio cui il dipendente medesimo risulta funzionalmente assegnato. L'eventuale diniego del nulla osta deve essere debitamente motivato da esigenze di ordine organizzativo, gestionale, funzionale ed organizzativo che impediscono l'accoglimento dell'istanza. Il nulla osta, od il relativo diniego, devono essere formulati per iscritto.
  3. La collocazione in aspettativa può essere revocata, dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni cinque, qualora sopravvengono imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l'esigenza o la rilevante opportunità di riacquisire il dipendente al servizio attivo. La revoca è assunta dall'organo competente all'adozione dell'atto di collocazione in aspettativa, su conforme e motivata istanza del Responsabile della struttura cui il dipendente interessato risulta funzionalmente assegnato.
 

Articolo 40 - Riassunzione a seguito di incarichi a contratto

1. Il dipendente che vada a ricoprire incarichi a tempo determinato ex art. 110, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché dell’art. 108 del medesimo Decreto è collocato in aspettativa senza assegno, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

Articolo 40 bis - Aspettativa per assunzione incarichi interni

  1. Il dipendente può,altresì, essere collocato in aspettativa non retribuita per l'espletamento di incarichi a tempo determinato interni all'Amministrazione.
  2. La richiesta di aspettativa nel caso di incarichi interni viene accolta di diritto. Nel caso di specie il periodo di tempo accordabile viene esteso ad un massimo di cinque anni.
  3. Il dipendente collocato in aspettativa mantiene il diritto alla conservazione del posto presso l'ente nel quale può far rientro a domanda da formularsi entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
  4. Durante l'aspettativa il posto può essere coperto a termine per pari durata.
 

TITOLO IV - FUNZIONI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 41 - Contenuti della responsabilità di gestione

  1. La responsabilità della gestione ai sensi di legge, dello Statuto e dei regolamenti è attribuita al Segretario (qualora nominato direttore generale), ai Dirigenti, ai Responsabili di Servizio nonché ai Responsabili delle unità di progetto (solo in quanto previsto dalle deliberazioni costitutive), per le materie di loro competenza. Spetta ad essi garantire piena concordanza dell'azione delle strutture con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.
  2. Il contenuto della gestione è così definito, con riferimento alle competenze delle strutture affidate:
    1. acquisire ed elaborare una sistematica informazione e conoscenza sull'ambiente di riferimento, i problemi e bisogni, le possibilità di intervento; ciò anche con lo studio e l'approfondimento degli aspetti di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica;
    2. compiere istruttorie e preparare l'attività decisoria degli organi di governo, esprimendo ed elaborando anche pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
    3. adottare le determinazioni di attuazione degli indirizzi gestionali fissati dal Sindaco o deliberati dalla Giunta per le materie di propria competenza;
    4. delineare e proporre piani di intervento ed ipotesi anche alternative di soluzione per i problemi incombenti o sottoposti dagli organi di governo, individuando i tempi, le modalità di azione e le risorse necessarie;
    5. dirigere il personale e gestire le risorse tecnico-strumentali affidate;
    6. razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi di lavoro e le procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie in una logica di efficienza;
    7. curare il processo operativo, intervenendo nei punti di incertezza e di crisi, correggendo quando necessario l'impostazione inizialmente adottata;
    8. verificare e controllare i risultati degli interventi, sia nei momenti intermedi che finali dei processi operativi;
    9. curare e svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività precedentemente indicate.
 

Articolo 42 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale esercita le attribuzioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento, ovvero ogni altra competenza assegnatagli dal Sindaco.
2. In tale ambito esercita la seguenti prerogative gestionali ed organizzative:
a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio in caso di vacanza del Dirigente, e ne coordina l'attività garantendone, comunque, la sfera di autonomia gestionale;
b. cura l'integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture;
c. verifica e controlla l'attività delle Aree e dei Servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;
d. formula proposte al Sindaco ed alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di competenza del Consiglio Comunale;
e. imposta e coordina l'attività di programmazione operativa;
f. riesamina periodicamente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico, come previsto all'articolo 24, sottoponendolo al Comitato Direttivo al fine di proporre alla Giunta eventuali provvedimenti di modifica;
g. effettua, con i Dirigenti e i Responsabili di Servizio in caso di Dirigente vacante, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici; l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
h. gestisce i processi di mobilità del personale con le modalità previste dal precedente articolo 34;
i. in caso di vacanza del dirigente competente, attribuisce gli incarichi di agente contabile e di Economo;
j. fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alle richieste di pareri consultivi dei Responsabili di Servizio o dei Responsabili di unità di progetto;
k. tiene aggiornato l'organigramma ufficiale dell'Ente;
l. convoca e presiede il Comitato Direttivo.

 

Articolo 43 - Il Vice Segretario

1.Il Sindaco può assegnare ad un Dirigente dell’Ente, la funzione di Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento dell'attività amministrativa.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario lo stesso è sostituito dal Vice Segretario.

 

Articolo 44 - Il Direttore Generale

  1. Abrogato
 

Articolo 44 bis - Il Responsabile di Area (Dirigente)

1. Il Dirigente incaricato del coordinamento e direzione di un'area è responsabile del conseguimento degli obiettivi generali assegnati all'area e del buon andamento della stessa.
2. A ciascun responsabile di area compete in particolare:
a. l'elaborazione dell'ipotesi di programma operativo e gestionale da sottoporre al Segretario Generale e alla Giunta ai fini della predisposizione e adozione del Piano esecutivo di gestione e successiva attribuzione del PEG ai singoli responsabili di servizio che ricadono sotto la direzione dell'Area;
b. l'assunzione della responsabilità complessiva del conseguimento degli obiettivi assegnati ai vari servizi dell'area, ferme restando le responsabilità dirette in capo ai singoli Responsabili di Servizio;
c. il monitoraggio dei tempi di attuazione dei piani, programmi, obiettivi prefissati, con particolare riferimento a quelli risultanti dai piani esecutivi di gestione dei servizi dell'area;
d. la verifica di efficacia degli interventi realizzati in termini di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza;
e. l'iniziativa per la formulazione di proposte e l'espressione di pareri per la predisposizione di proposte di direttive o atti di indirizzo politico;
f. la proposta di individuazione, modifica o soppressione dei servizi interni all'area;
g. il coordinamento dell'attività dei responsabili ai preposti servizi dell'area e, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, l'indicazione delle priorità afferenti gli obiettivi da perseguire;
h. l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nell'adozione di singoli atti o procedimenti da parte dei responsabili dei servizi dell'area; 
i. l'assegnazione del personale ai servizi e altre eventuali strutture dell'area coerentemente con gli obiettivi di Peg assegnati, l’attribuzione al personale di incarichi previsti da disposizioni normative e contrattuali, ivi compresi quelli di Economo ed agente contabile ricadenti nell’area diretta, nonché l'elaborazione delle linee generali sull'organizzazione degli uffici in cui sono articolati i servizi e sulla gestione del personale assegnato ai medesimi;
j. la formulazione delle direttive che assicurino una uniforme e corretta applicazione degli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro;
k. la partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica nelle trattative sindacali;
l. la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi delle unità di progetto assegnate all'area;
m. la sottoscrizione attestante la coerenza dell'atto agli indirizzi, piani e programmi di cui alla relazione revisionale e programmatica e ad altri strumenti di indirizzo alla stessa connessi dell'Amministrazione, sugli atti deliberativi sui quali i Responsabili di Servizio interni all'area abbiano espresso parere di regolarità tecnica che a loro compete ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
n. il rilascio di pareri di regolarità tecnica relativi a provvedimenti deliberativi di natura programmatoria, operativa e di direzione attinenti all'area. Analogamente, sottoscrive determinazioni di particolare rilievo relative all'area.
o. garantire la corretta ed omogenea applicazione dei principi valutativi legati all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per i dipendenti nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di lavoro e attraverso l'implementazione di un sistema oggettivo di valutazione;
p. ogni altro compito demandatogli dal presente regolamento.

 

Articolo 44 ter - Sostituzione temporanea del Responsabile di Area (Dirigente)

1. Quando vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare di una delle posizioni di livello dirigenziale, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza, è affidato, con apposito incarico del Sindaco e sentito il Segretario Generale, ad altro Dirigente.
2. Al Dirigente con funzioni di supplenza di cui al comma 1 compete una quota integrativa del trattamento economico di risultato, da definire in conformità al CCNL della Dirigenza.
3. In caso di impossibilità a provvedere ai sensi del comma 1, in considerazione degli incarichi già attribuiti al/ai Dirigenti in servizio, il Sindaco può affidare l'incarico di supplenza al Segretario Generale (in quest'ultimo caso, secondo le disposizioni del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di funzioni aggiuntive), ovvero può avviare le procedure per la costituzione di un apposito rapporto a tempo determinato secondo la disciplina prevista dall'ordinamento vigente.

 

Articolo 45 - Il Responsabile di Servizio

1. Il Responsabile di Servizio, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento ed oltre a quanto previsto dallo Statuto:
a) vigila sull'evoluzione del quadro istituzionale e ambientale inerente le materie di competenza, sul mutare delle esigenze e l'affacciarsi di nuovi bisogni, di rischi e opportunità rilevanti per le finalità e le funzioni dell'ente;
b) partecipa attivamente alla definizione di obiettivi e indirizzi programmatici, sviluppando proposte e intervenendo nei momenti di impostazione delle politiche e di coordinamento posti in atto nell'ambito dell'ente;
c) cura la gestione corrente delle risorse affidate nell'ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti e concordati dall'amministrazione e risponde della validità delle prestazioni ottenute;
d) adotta proprie determinazioni nelle materie di competenza del Servizio cui è preposto, per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dalla Giunta o fissati dal Sindaco;
e) adotta atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
f) è responsabile dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
g) gestisce il personale assegnato al Servizio, per il quale costituisce il diretto referente gerarchico; cura quindi l'eventuale definizione degli Uffici, l'orientamento e sviluppo professionale del personale assegnato, le verifiche inerenti la quantità e qualità delle prestazioni svolte ed i risultati ottenuti;
h) risponde del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi alle esigenze che si manifestano nell'interazione con l'utenza e con l'ambiente esterno, nel limite dei fattori sotto il proprio controllo;
i) cura il funzionamento di meccanismi e sistemi di integrazione nell'ambito del Servizio di riferimento ed in particolare di piani di lavoro e sistemi informativi;
j) rilascia le autorizzazioni, concessioni, nullaosta ed atti similari di competenza del Comune e non riservati dalla legge agli organi di governo, fatta salva la facoltà di delega al personale dipendente secondo i modi previsti dalla disciplina legislativa vigente o stabilita dal Regolamento;
k) rilascia certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche riferite ad atti e fatti accertati dal proprio Servizio ovvero ad atti dal medesimo emanati, fatta salva la facoltà di delega al personale dipendente secondo i modi previsti dalla disciplina legislativa vigente o stabilita dal Regolamento;
l) è responsabile dei procedimenti di competenza del servizio e può assumere, in base alle direttive fornite dall'Amministrazione, dal Segretario e dal Dirigente, la responsabilità di ulteriori procedimenti. Rimane fatta salva la delega al personale del servizio di appartenenza;
m) presiede le commissioni di gara per le materie di propria competenza;
n) presiede le commissioni di concorso relative al proprio servizio;
o) stipula i contratti;
p) è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi di legge;
q) rilascia i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
r) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
s)gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
2. Il Segretario Comunale avoca a sé, con proprio ordine di servizio, i poteri di direzione di Servizio per l'adozione di atti di gestione in cui sia interessato il relativo responsabile, ovvero dispone, con proprio ordine di servizio, l'assegnazione della competenza di adozione degli atti ad altro responsabile di Servizio. Il potere sostitutivo di cui sopra può essere esercitato in caso di inerzia del soggetto competente.
3. Nel caso in cui al Responsabile di Servizio non sia stato conferito l'incarico relativo all'area delle posizioni organizzative, allo stesso competono esclusivamente i compiti di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), k), l), p), q) e s) (per la lettera s), limitatamente ad atti non di pertinenza dirigenziale) di cui al 1^comma . Resta ferma l'adozione di tutti gli atti e misure di gestione del Servizio non di competenza dirigenziale.
4. In presenza di dirigenti di aree funzionali o ambiti funzionali di cui all'art. 13 del presente regolamento, ferme restando le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei principi dell'ordinamento, il dirigente potrà delegare ai titolari di posizione organizzativa l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d), e), j), m), n), o) e r).

 

Articolo 46 - Sostituzione temporanea del Responsabile di Servizio

1. In caso di temporanea assenza o impedimento del responsabile, le funzioni di direzione del Servizio possono essere assunte da altro dipendente appartenente allo stesso, ovvero in carenza da altro Responsabile di Servizio, in possesso di adeguata professionalità, ovvero da altro dipendente dell'ente di categoria D in possesso di adeguata professionalità ed appartenente ad area omogenea, secondo l'ordine e le modalità previste da apposito atto del Segretario.
2. L'atto di incarico potrà prevedere la ripartizione di funzioni tra più incaricati. In questo caso dovrà comunque essere prevista l'assegnazione della funzione di coordinamento dell'attività di direzione ad un unico responsabile.
3. La nomina dei sostituti, in Area coperta da dirigente, sarà effettuata da parte del dirigente stesso.
4. Nell'eventualità in cui le procedure previste al comma 1 e 3 non fossero utilizzabili per carenza di personale o per situazione contingente, il Segretario Comunale, dispone, con atto scritto, propria azione di surroga.

 

Articolo 47 - Il Responsabile di Ufficio

  1. Il Responsabile di Ufficio:
    1. provvede alla organizzazione, coordinamento e controllo diretto delle attività dell'Ufficio di cui è responsabile, nonché del personale assegnato;
    2. gestisce i problemi correnti e le attività assegnate alla competenza dell'Ufficio;
    3. cura l'erogazione dei servizi all'utenza nell'ambito delle funzioni attribuite all'Ufficio;
    4. collabora con il Responsabile del Servizio e ad esso risponde nell'espletamento della propria attività e di quella dell'Ufficio;
    5. sostituisce il Responsabile di Servizio in caso di assenza o impedimento quando previsto dall'ordine di servizio del Segretario Comunale;
    6. adempie a tutte le altre funzioni indicate nell'atto costitutivo dell'Ufficio.
 

Articolo 48 - Costituzione di rapporti dirigenziali o di alta specializzazione extra dotazionali con contratto a tempo determinato

1. Nei limiti stabiliti dalla legge, il Sindaco, per esigenze gestionali e previa delibera autorizzativa della Giunta, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti e alta specializzazione con personale in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
2. I contratti di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dei vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alle specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Avuto riguardo alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché al grado di professionalità richiesta, le parti dovranno concordare:
a. la durata del contratto;
b. il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam che dovrà tenere conto: I) del trattamento economico previsto dai contratti nazionali di lavoro e di quelli decentrati; II) dell'esperienza professionale maturata; III) delle condizioni di mercato relative alla specifica professionalità; IV) della peculiarità del rapporto a termine e dell’intensità dell’attività lavorativa richiesta.
5. La procedura per l'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico con contratto a tempo determinato è quella prevista dall’art. 48 bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi parte I per gli incarichi dirigenziali di responsabile d’Area.

 

Articolo 48 bis - Incarichi a contratto per la copertura di posti di responsabile di Area (dirigente)

1. Nei limiti delle previsioni legislative e in attuazione a quanto previsto dallo Statuto Comunale, per esigenze gestionali e previa deliberazione autorizzativa di Giunta, possono essere conferiti dal Sindaco incarichi di responsabilità di Area (dirigente) a tempo determinato di durata non superiore a quella residuale al mandato del capo dell'Amministrazione, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
2. L’incarico è affidato a soggetti in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale secondo il nuovo ordinamento e dei requisiti di legge per accedere alla qualifica dirigenziale di ruolo.
3. L'incarico è affidato, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di una selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il  possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, tra cui la managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale. Tale selezione è indetta in base ad un avviso pubblico, soggetto alle procedure di pubblicità previste dal presente regolamento parte II per le assunzioni a tempo determinato.
4. La selezione pubblica, composta da un'analisi del curriculum vitae, da un colloquio e da un'eventuale prova scritta, avviene sulla base di criteri oggettivi e finalizzata alla verifica dei requisiti di legge e previsti dall’avviso per accedere alla selezione e del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, tra cui la managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale.
5. La selezione pubblica di cui al comma precedente è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario generale e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto della prova scelti tra dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche, almeno appartenenti a pari categoria rispetto all'incarico di cui al presente articolo, ovvero docenti od esperti estranei alle Amministrazioni medesime. Alla commissione, su richiesta del presidente, possono essere aggregati eventuali membri aggiunti.
6. In determinati casi, previsti dalla deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale, per i quali, in ragione della peculiarietà dell'incarico, è necessario verificare in modo puntuale anche la presenza di specifiche ed elevate competenze professionali, può essere previsto l'espletamento di una prova scritta successivamente all'analisi dei curricula fra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo. Alla preposizione e correzione di tale prova provvede la commissione di cui al comma precedente.
7. La selezione pubblica nel suo complesso è finalizzata al conferimento dell’incarico dirigenziale e non dà comunque luogo ad una graduatoria. La selezione può concludersi anche senza il conferimento di alcun incarico qualora la stessa non sia superata da alcun candidato;
8. Il provvedimento di conferimento, che segue alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, deve principalmente contenere:
a. l’Area di direzione e il programma da realizzare;
b. il periodo temporale di affidamento dell’incarico, non inferiore a quello minimo contrattualmente fissato, nonché il trattamento economico. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
c. gli obblighi scaturenti dalle funzioni dirigenziali, e precisamente: direzione della struttura operativa governata; direzione e coordinamento del personale assegnato alla struttura; esercizio dei compiti di gestione secondo la legislazione vigente; ogni altro eventuale obbligo particolare.
9. Il contratto a tempo determinato è sottoposto a un periodo di prova pari a sei mesi. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso;
10. Il contratto a tempo determinato di cui al presente articolo è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
11. L’incarico dirigenziale conferito può essere revocato prima della scadenza in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso di revoca dell’incarico dirigenziale il rapporto di lavoro a tempo determinato è automaticamente risolto.

 

Articolo 48 ter - Incarichi a contratto per la copertura di responsabili dei servizi

1. Nei limiti stabiliti dalla legge e sulla base delle previsione statutarie, per esigenze gestionali e previa delibera autorizzativa della Giunta, possono essere stipulati contratti individuali di responsabile di servizio con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la categoria D.
2. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dei vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alle specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. I contratti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
4. La procedura utilizzata per l'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico con contratto a tempo determinato è di tipo concorsuale attraverso la formazione di apposita commissione selezionatrice e nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza.
5. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

 

Articolo 49 - Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco

  1. Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene costituito un "Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco".
  2. L'ufficio è inserito dal punto di vista organizzativo nel Servizio Segreteria.
  3. Le finalità sono rivolte alla collaborazione con il Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo ad esso attribuite per legge e portavoce.
  4. L'ufficio è costituito da non oltre due collaboratori, scelti dal Sindaco, tra i dipendenti all'interno dell'ente, ovvero inquadrati come "Istruttori Amministrativi" (categoria "C", posizione economica "C1") se scelti, dallo stesso, all'esterno. In quest'ultimo caso l'ente non deve aver dichiarato il dissesto e non deve versare in situazioni strutturalmente deficitarie.
  5. Le modalità di copertura prevista nel caso si provveda a costituire l'ufficio con dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, o con personale non dipendente da enti pubblici, è con contratto a tempo determinato "intuitu personae" e legato alla durata del mandato stesso.
  6. Il personale reclutato dall'esterno e non titolare di rapporto di lavoro con P.A. dovrà essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, nonché essere in possesso dei requisiti speciali per la categoria "C" (diploma di istruzione secondaria di secondo grado).
  7. Nel caso l'ente dichiari dissesto o versi nelle condizioni deficitarie di cui al comma 4 del presente articolo, ed abbia provveduto a costituire l'ufficio con collaboratori esterni con contratti a tempo determinato, i contratti si intendono risolti.
 

Articolo 49 bis- Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco – procedimenti assunzionali

1. L’individuazione delle unità di personale addetto all’ufficio alle dirette dipendenze del
Sindaco e di cui all’articolo che precede si attuerà mediante pubblicazione dell’avviso di
ricerca sul sito web dell’Ente per un periodo di giorni 15, il personale avrà funzioni di indirizzo
e controllo e portavoce ed attuazione del programma del Sindaco e funzioni di comunicazione.
I curriculum pervenuti saranno valutati direttamente dal Sindaco, posto che trattasi di
rapporto intuitu personae che attribuirà i seguenti giudizi:
“non adeguato”
“adeguato”
“buono”
“eccellente”.
2. Le risultanze delle valutazioni saranno pubblicate sul sito web dell’Ente.
3. L’avviso sarà emesso dal Servizio Personale ed Organizzazione.

 

Articolo 50 - Uffici di supporto

  1. Con determinazione sindacale, oltre all'ufficio di cui al precedente articolo, possono essere costituiti altri uffici di supporto posti alla diretta dipendenza funzionale della Giunta o dei Singoli Assessori, al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni di indirizzo e di controllo loro affidate dalla legge.
  2. Si rimanda ai commi 3, 4, 5 e 6, dell'articolo precedente, per le modalità di copertura.
 

Articolo 51 - Servizio ispettivo

  1. La violazione, da parte del dipendente, dei divieti posti dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative, generali e speciali, disciplinanti la materia.
  3. Ai sensi della vigente normativa in materia l'ente provvede ad istituire il Servizio Ispettivo.
  4. Le finalità dello stesso sono volte alla verifica sui dipendenti dell'ente finalizzata all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità con il rapporto di lavoro con l'Amministrazione.
  5. La composizione è determinata con deliberazione di Giunta, sentito il parere del Direttore Generale, se nominato.
  6. Nell'ambito delle disposizioni vigenti, il Servizio Ispettivo può avvalersi della collaborazione di soggetti al di fuori dell'ente, per effettuare i necessari controlli.
  7. I Responsabili di servizio ai sensi del presente regolamento sono tenuti a denunciare al Servizio Ispettivo i casi di incompatibilità dei quali sono venuti comunque a conoscenza, relativamente a personale assegnato alla struttura di preposizione, per l'attivazione del conseguente procedimento disciplinare.
  8. Il servizio ispettivo è tenuto a svolgere autonomamente gli opportuni accertamenti in caso di notizie di situazioni di incompatibilità, comunque avute, per attivare direttamente il procedimento disciplinare.
 

Articolo 52 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. La gestione del contenzioso del lavoro è attribuita al Servizio Personale ed Organizzazione di concerto con il Segretario Generale.
2. Qualora ritenuto necessario al fine di assicurare l'efficace svolgimento dell'attività stragiudiziale e giudiziale relativa alle controverse l'Ufficio può avvalersi di collaborazioni esterne anche ai fine della rappresentanza in giudizio.

 

Articolo 53 - Comitato direttivo

1. Può essere istituito un comitato direttivo composto dal Segretario Generale e dai Dirigenti di Area. Qualora il dirigente di un'area risulti vacante, quest’ultima verrà rappresentata da uno o più incaricati di posizione organizzativa, individuati dal Segretario Generale.
2. Il comitato, presieduto e convocato dal Segretario Generale, è organo di supporto al Segretario Generale per l'espletamento delle funzioni di coordinamento generale per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, finalizzato alla traduzione operativa degli obiettivi di gestione individuati dal Consiglio e dalla Giunta ed è organo consultivo della Giunta e del Sindaco.
3. Nella salvaguardia delle competenze del Segretario Generale, le decisioni assunte dal Comitato, appositamente verbalizzate e comunicate al Sindaco, rappresentano linee di indirizzo operativo per l'attività dei Dirigenti e di tutti i Responsabili di strutture organizzative.
4. A tal fine, il Comitato ristretto, in particolare, formula proposte e pareri relativi:
a. alla predisposizione e ai contenuti del PEG - Piano Esecutivo di Gestione, prima della sua approvazione da parte della giunta comunale;
b. alla elaborazione dei programmi e dei progetti speciali di attività del comune, con la indicazione delle relative previsioni di bilancio;
c. alla individuazione delle attività da promuovere con criteri di priorità;
d. alla determinazione delle direttive generali per favorire il coordinamento delle iniziative rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati;
e. alla valutazione dei provvedimenti e delle iniziative in materia di organizzazione e di procedure, necessari per la attuazione della programmazione comunale e per favorire la semplificazione degli adempimenti e la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
f. alla attribuzione di nuove competenze alle strutture organizzative;
g. al piano triennale ed annuale dei fabbisogni di personale;
h. al piano di formazione del personale.
i. esercita altre attribuzioni eventualmente conferite dalla Giunta con propri atti.
5. Il Segretario generale può adottare apposite modalità relative al funzionamento interno del comitato.
6. Alle riunioni del Comitato, su valutazione del suo Presidente, possono essere invitati, in relazione agli argomenti da trattarsi, dipendenti dell'Ente o delle sue articolazioni (aziende, istituzioni, società).
7. Gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno sono comunicati al Sindaco e agli Assessori competenti, che potranno intervenire.
8. I verbali delle riunioni del Comitato sono comunicati al Sindaco ed agli Assessori.

 

TITOLO V - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E PREMIALITA'

Articolo 54 - Ambito di applicazione

  1. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 150/2009 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali ai quali l'Ente adegua il proprio ordinamento.
 

Articolo 55 - Principi generali

  1. L'amministrazione comunale nel suo complesso promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.
  2. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti dall'Ente, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell'Ente e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
  3. L'Ente misura e valuta la performance con riferimento al suo complesso, alle unita' organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalita' conformi a quanto contenuto nel presente titolo.
  4. L'Ente adotta modalita' e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance nel rispetto della privacy del trattamento dei dati personali. A tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
    1. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
    2. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
    3. i nominativi ed i curricula dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione;
    4. i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo;
    5. le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
    6. i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
    7. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
  5. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
  6. L'Ente adotta metodi idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, nonchè strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttivita' e della qualita' della prestazione lavorativa informati a principi di selettivita' e concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
  7. L'Ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
  8. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
  9. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
  10. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare per l'Ente nuovi o maggiori oneri. L'Ente utilizza a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
 

Articolo 56 - Ciclo di gestione della performance

  1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 2, l'Ente sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
  2. Il ciclo di gestione della performance è coerente con quanto alla parte prima titolo VI Controlli e alla parte seconda Ordinamento finanziario e contabile del DLgs 267/2000 TUEL e si articola nelle seguenti fasi:
    1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, come recepiti nel PEG dell'Ente;
    2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definito nel PEG;
    3. monitoraggio in corso di esercizio, attivazione di eventuali interventi correttivi, misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo quanto stabilito nel successivo articolo "Sistema di misurazione e valutazione di performance";
    4. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito come definito al presente titolo;
    5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell'Ente, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
 

Articolo 57 - Obiettivi e indicatori

  1. Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche dell'Amministrazione, sono definiti annualmente nel PEG dell'Ente e sono:
    1. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche ed alle strategie dell'Ente;
    2. specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
    3. tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
    4. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
    5. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
    6. confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
    7. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
 

Articolo 58 - Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. L'Ente valuta annualmente la performance organizzativa e individuale mediante il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
  a) dal Nucleo di valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
  b) dai dirigenti/Responsabili titolari di posizione organizzativa cui compete la valutazione del personale loro assegnato.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è costituito dagli elementi di seguito descritti.
  a) Il processo di valutazione
      1. La metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale della dirigenza e del personale (di seguito chiamato SMiVaP) è definita in coerenza con i principi di cui al DLgs 150/2009 art. 7 cc. 1 e 3 e art. 9, cc. 1 e 2. La stessa è definita dalla Giunta Comunale, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.
     2. La finalità perseguita mediante il SMiVaP è quella di valorizzare le risorse professionali, di migliorare l'azione amministrativa, nonché di riconoscere e premiare il merito e di costituire la base per l'applicazione dei sistemi incentivanti.
     3. L'attività di valutazione regolata dal SMiVaP è un processo definito nei tempi, nelle modalità, negli ambiti, nei soggetti.
  b) L'oggetto della valutazione
     1. Il SMiVaP individuale della dirigenza e del personale considera la prestazione lavorativa espressa nell'arco dell'esercizio valutato, ed in particolare:
        a) misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al valutato;
        b) valuta le competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e atteggiamenti, in relazione a quelle richieste al valutato;
        c) valuta specifici comportamenti organizzativi posti in essere nella generazione della prestazione d'esercizio da parte del valutato.
     2. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l'articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.
    3. L'incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.
  c) Le fasi della valutazione
     1. Fasi del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale sono le seguenti:
        a) fase previsionale. In questa fase al valutato sono formalmente attribuiti gli obiettivi e viene assegnato un peso a questi ultimi in relazione alla strategicità e complessità degli stessi. In tale fase possono inoltre essere definiti i comportamenti organizzativi attesi e le competenze da sviluppare.
        b) fase di monitoraggio. Questa fase intermedia ha l'obiettivo di monitorare in corso d'anno il progressivo realizzarsi delle attese e si sostanzia in almeno due momenti di verifica intermedia, nei quali sono adottate le misure correttive degli eventuali scostamenti evidenziati;
        c) fase consuntiva. Quest'ultima fase consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione consuntiva d'esercizio, nella stesura delle schede di valutazione, nella presentazione e consegna di queste ultime unitamente alle indicazioni per il miglioramento della prestazione.
        d) I tempi della valutazione
                    1. Le tre fasi della valutazione di cui al comma 3, lett. c) sono attuate entro i seguenti tempi:
                          - fase 1 entro l'approvazione del PEG;
                          - fase 2 verifiche intermedie: almeno due (la prima entro il 31
                          - fase 3 successiva alla valutazione finale sul raggiungimento degli obiettivi da parte dell'OIV, entro il 30 aprile di ogni anno.
  e) I soggetti coinvolti
     1. Il Nucleo di Valutazione è il soggetto cui compete la formulazione al Sindaco della proposta di valutazione della performance della dirigenza, dei responsabili dei servizi individuati come autonomi dall’assetto organizzativo dell’Ente e dei Responsabili di Servizio in caso di vacanza del dirigente.
     2. Il dirigente o i titolari di posizione organizzativa, in caso di vacanza del dirigente, e i responsabili dei servizi individuati come autonomi dall’assetto organizzativo dell’Ente, sono i soggetti cui compete la valutazione delle performance del personale assegnato.
     3. La valutazione di performance del personale in distacco totale, in aspettativa e/o in comando assegnato presso altro ente è effettuata dal dirigente sentito il referente della struttura/ente presso cui il dipendente presta servizio.
     4. La valutazione del personale in distacco parziale è effettuata dal dirigente sentito il dirigente della struttura comunale presso cui il dipendente presta servizio.
     5. Nel caso in cui il valutato, nel corso dell'anno di riferimento, sia stato interessato da processi di mobilità interna all'Ente, la valutazione è effettuata dal dirigente della struttura apicale presso cui il dipendente ha prestato servizio per il periodo più lungo sentito l'altro responsabile di struttura.
  f) Lo strumento di valutazione: la scheda di valutazione
     1. Lo strumento di valutazione è costituito dalla scheda di valutazione e da quanto contenuto al presente capo.
     2. La scheda deve essere integralmente compilata e deve contenere i seguenti elementi:
        - quanto all'art. 2 lettera a), b) e c), restituendo per ogni fattore di valutazione un punteggio in centesimi e la sintetica motivazione di detto punteggio
        - la totalizzazione espressa in centesimi della valutazione complessiva;
        - il posizionamento del risultato totale tra le fasce di merito previste;
        - le indicazioni per il miglioramento della prestazione;
        - le eventuali considerazioni del valutato da raccogliersi al momento della presentazione della scheda;
        - la firma del valutatore e quella del valutato, quest'ultima per presa visione;
        - la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato.
  g) La richiesta di riesame
     1. Entro 10 giorni dalla data della presentazione della scheda di valutazione, il valutato può presentare al valutatore una richiesta di riesame in forma scritta, necessariamente motivata e circostanziata. Il valutatore ha 20 giorni di tempo per rispondere a detta richiesta.
  h) Il raccordo e l' integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
     1. Il sistema di valutazione e misurazione della performance si raccorda con le disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, con particolare riferimento alla formazione, contenuto, struttura del PEG e alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, al sistema dei controlli interni e ai documenti di programmazione e di rendicontazione.

 

Articolo 59 - Nucleo di Valutazione

1. Al Nucleo di Valutazione compete la misurazione e valutazione della performance dell'Ente, nonché la proposta di valutazione annuale delle figure di vertice, in linea con i principi espressi dall’art. 7 D. Lgs. 150/09.
2. Per figure di vertice si intendono i Responsabili d’Area (Dirigenti) e i Responsabili titolari di posizione organizzativa/alta professionalità, qualora il Responsabile d’Area risulti mancante.
3. Il Nucleo di Valutazione esercita, in piena autonomia, le proprie attività.
4. Il Nucleo è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta e può essere motivatamente revocato prima della scadenza in caso di mancato e insufficiente espletamento dei compiti individuati.
5. Il Sindaco al momento dell'incarico ai membri del Nucleo potrà nominare il membro supplente del presidente e degli altri membri, cui verrà corrisposto un compenso commisurato al periodo di eventuale supplenza, equivalente a quello dei membri sostituiti.
6. Il Nucleo:
  a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
  b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  c) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, al Sindaco, la valutazione annuale del personale di vertice e l'attribuzione ad
esso degli eventuali premi di cui al Titolo III; d) promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo III D.Lgs. 150/2009;
7. Inoltre, il Nucleo:
  a) propone le metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al
C.C.N.L. sul nuovo ordinamento professionale;
  b) propone i criteri e le procedure per la valutazione a consuntivo dei risultati delle attività svolte da dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi per le posizioni
organizzative/alte professionalità e dai dirigenti al fine della corresponsione della retribuzione di risultato;
  c) propone le metodologie volte alla formulazione di progetti diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale;
  d) approva e stabilisce la remunerazione economica dei progetti formulati dai soggetti preposti alla loro elaborazione secondo quanto stabilito dal vigente CCNL
e dal CCDI. Accerta i risultati conseguiti in relazione ai progetti di cui al comma 1° al fine dell'erogazione selettiva dei compensi stabiliti. L'attribuzione dei
compensi deve essere strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite dall'ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati nei documenti di programmazione previsti dalla vigente disciplina;
  e) propone i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative/alte professionalità e definisce, preventivamente, i criteri per determinare l'importo
della retribuzione di posizione tra il minimo e massimo stabilito dal contratto sul nuovo ordinamento professionale, così come provvede a definire la percentuale relativa all'importo della retribuzione di risultato relativa alla posizione organizzativa stessa;
  f) accerta, preventivamente, le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle attività ovvero destinate all'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità al fine di rendere disponibili gli importi previsti dall'Articolo 15 del C.C.N.L. 1998/2001 precisamente al comma 1, lett. b), c) e al comma 2;
  g) all'interno dei momenti di programmazione dei PEG per l'esercizio successivo e della rendicontazione dei PEG, a consuntivo del periodo di riferimento degli
stessi, il Nucleo formula proposte generali sugli assetti organizzativi dell'Ente, attraverso linee generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi.
8. Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre componenti, di cui due esterni, in possesso dei requisiti di cui all’art. 59 bis del presente regolamento, e dal Segretario Generale, che lo presiede. Il Nucleo di Valutazione delibera a maggioranza.
9. In caso di vacanza del Segretario Generale il Nucleo sarà comunque composto da tre membri, in questo caso tutti esterni all'amministrazione.
10. Per la valutazione del Segretario Generale, i membri esterni provvedono alla verifica degli obiettivi gestionali affidati e rimettono al Sindaco – soggetto istituzionalmente deputato alla valutazione del Segretario Generale – tale valutazione.
11. Il Nucleo di valutazione può essere costituito ed utilizzato anche in forma associata o unificata tra più amministrazioni, anche di comparti diversi, tra loro convenzionate mediante stipula preventiva di specifica intesa che regoli le modalità di costituzione e di funzionamento dell'organo, nonché le funzioni ad esso rimesse ed il trattamento economico riconosciuto ai relativi componenti.
12. Il Nucleo di Valutazione è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti; in tal caso delibera all'unanimità. Tutti i membri presenti devono comunque esprimere il proprio giudizio sul valutato senza possibilità di astenersi. In ogni caso, il Nucleo può definire nella sua autonomia ulteriori norme concernenti il proprio funzionamento.
13. Le sedute possono svolgersi anche con l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e simultaneo fra tutti i partecipanti (ad esempio la videoconferenza, la teleconferenza, la chat).
14. Per l'espletamento delle funzioni attribuite il Nucleo si avvale delle competenti strutture comunali.
15. Le sedute non sono pubbliche. Di ogni seduta verrà redatto processo verbale ad opera di un membro designato dal Presidente. Si potrà fare richiesta di accesso dei verbali del Nucleo in accordo con la vigente normativa sulla privacy.
16. I provvedimenti conseguenti la valutazione sono adottati dal Sindaco nel caso in cui la valutazione sia rimessa al Nucleo e dai singoli dirigenti nei casi in cui la valutazione sia rimessa ai medesimi. Gli effetti dei provvedimenti assunti avranno riverbero su tutti gli istituti previsti nei contratti collettivi integrativi e individuali che abbiano riferimento alla valutazione.
17. Ai componenti del Nucleo spetta un'indennità annua omnicomprensiva nella misura fissata con deliberazione della Giunta comunale nei limiti di quanto previsto dalla legge e delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per l'ente.

 

Articolo 59 bis - Requisiti dei membri del nucleo di valutazione e procedimento per la nomina dei componenti esterni

1. I componenti del Nucleo di valutazione, che per quanto possibile dovranno rispettare il principio dell’equilibrio di genere, assicurano a detto organo esperienza e capacità di innovazione evitando l’individuazione di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del collocamento a riposo o che abbiano superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia. Particolari deroghe al precedente capoverso possono essere ammesse in considerazionedelle specificità organizzative dell’amministrazione, che possono riguardare la sua articolazione interna, la particolare natura delle attività svolte, o la appartenenza di dipendenti e dirigenti a diversi status professionali.
2. I componenti del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un’ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività.
3. Non possono essere nominati coloro che:
  a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
  b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
  c) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
  d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
  e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il nucleo;
  f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
  g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
  h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo prima della scadenza del mandato;
  i) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
  l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.
4. I componenti del nucleo di valutazione non devono incorrere in situazioni di incompatibilità tra essi ed i valutati secondo quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. In tal senso, presa visione dei nominativi dei dipendenti da valutare, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. Le stesse incompatibilità dovranno essere osservate in tutti i gradi di giudizio.
5. I componenti del Nucleo di Valutazione sono dotati di diploma di laurea o laurea specialistica/magistrale. I membri esterni sono inoltre dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza pluriennale, maturata nel campo del management, dell'organizzazione, della valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento alle amministrazioni pubbliche. E’ richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario, rilasciati da università annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione), in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale dellepubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un
titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza di almeno cinque anni , prevista dal comma 5, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo.
6. L'individuazione dei componenti del Nucleo avviene sulla base dell'accertamento, eventualmente anche in forma comparativa, del possesso di requisiti culturali,
esperienziali ed attitudinali di cui sopra dall’amministrazione, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche mediante un colloquio e preferibilmente nell’ambito di una valutazione comparativa.

 

Articolo 60 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

  1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti di vertice è collegata:
    1. agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
    2. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
    3. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente;
    4. alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
    5. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
  2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono collegate:
    1. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
    2. alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza;
    3. alle competenze dimostrate;
    4. a specifici comportamenti professionali e organizzativi.
 

Articolo 61 - Sistema premiante

  1. L'Ente prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.
  2. Il sistema di premialità dell'ente si sviluppa mediante l'utilizzo di graduatorie di merito formate, nel rispetto del principio dell'autonomia valutativa, e secondo la metodologia in atto presso l'ente, con il rispetto dei principi di:
    1. selettività in fascia alta o dell'eccellenza;
    2. maggior quota delle risorse di premialità in fascia alta;
    3. previsione di almeno tre fasce di merito;
    4. progressività delle fasce;
    5. effettiva distinzione economica tra le fasce attraverso una premialità diversificata;
    6. definizione di una specifica soglia di punteggio, scaturito dal processo di valutazione, al fine di accedere al sistema di premialità;
    7. possibilità di prevedere un regime di premialità in riferimento alla fascia bassa del regime di premi riconoscibili nell'amministrazione.
  3. L'omesso riconoscimento di premialità per il mancato/l'insufficiente raggiungimento degli standard/livelli produttivi ed obiettivi fissati dall'amministrazione non equivale all'accertata inadeguatezza della prestazione resa dal dipendente o dal dirigente, fatto salvo il motivato accertamento in tal senso.
  4. Per premiare il merito e la professionalità, l'Ente, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizza gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del DLgs 150/2009, nonché', adattandoli alla specificita' dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso DLgs 150/2009. Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
 

Articolo 62 - Progressioni economiche orizzontali

  1. L'Ente riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dall'applicazione del sistema di valutazione.
  3. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
 

Articolo 63 - Attribuzione di incarichi e responsabilità

  1. L'Ente favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
  2. La professionalità sviluppata e attestata dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione allegato sub 1) costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
 

Articolo 64 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

  1. L'Ente riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalita' sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
    1. promuove l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
    2. favorisce la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
  2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili dell'Ente.
 

Articolo 65 - Premio di efficienza

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'Ente e' destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
 

Articolo 66 - Disposizioni di prima applicazione

  1. Il ciclo di valutazione relativo all'anno 2010 verrà concluso ad opera del Nucleo di Valutazione attualmente incaricato.
  2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa, è attuato nel corso dell'anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all'anno 2012.
 
 

TITOLO VI - ATTI DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 67 - Tipologia degli atti di organizzazione

  1. In relazione all'attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell'ente, gli atti di organizzazione sono adottati nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento rispettivamente:
    1. dal Consiglio Comunale (deliberazioni)
    2. dalla Giunta (deliberazioni e direttive)
    3. dal Sindaco (decreti e direttive)
    4. dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, (determinazioni, atti di gestione organizzativa)
    5. dai Dirigenti (determinazioni, atti di gestione organizzativa)
    6. dai Responsabili di servizio (determinazioni, atti di gestione organizzativa).
 

Articolo 68 - Il decreto sindacale

  1. Il decreto sindacale è adottato dal Sindaco nell'ambito delle proprie competenze di carattere organizzativo.
  2. Il decreto sindacale è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione.
  3. Il decreto sindacale è trasmesso al Segretario che ne cura l'attuazione.
  4. I decreti sindacali sono numerati cronologicamente e conservati nell'apposito registro tenuto presso il Servizio Segreteria, e pubblicati se di rilevante portata organizzativa.
 

Articolo 69 - La direttiva

  1. La direttiva è l'atto con il quale la Giunta, il Sindaco o gli Assessori delegati, per le materie di loro competenza, orientano l'attività di elaborazione e di gestione proprie dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio per gli obiettivi non altrimenti individuati in altri atti di valenza programmatica.
  2. L'attuazione della direttiva è demandata al competente Dirigente o Responsabile di Servizio per la predisposizione e l'adozione degli atti conseguenti, ovvero per la definizione dei conseguenti programmi generali e dei relativi programmi operativi.
  3. Le direttive sono numerate cronologicamente e raccolte nell'apposito registro tenuto presso il Servizio Affari Generali.
 

Articolo 70 - La determinazione

  1. Nell'ambito delle competenze di carattere gestionale previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il Segretario, i Dirigenti, i Responsabili dei servizi nonché i Responsabili delle unità di progetto (solo in quanto previsto dalle deliberazioni costitutive), adottano proprie determinazioni.
  2. Quando la determinazione comporta a qualunque titolo impegno di spesa si applicano le norme previste dal Regolamento di contabilità ovvero, quando inerisce materia contrattuale, dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
  3. Le determinazioni sono sottoposte alle seguenti norme procedurali di adozione:
    1. lo schema di determinazione viene predisposto dal Segretario, dai Dirigenti o dal Responsabile di servizio, ovvero dal Responsabile di unità di progetto, secondo le rispettive competenze;
    2. la determinazione viene quindi registrata e datata secondo l'ufficio di provenienza. Il Servizio competente cura la trasmissione al Servizio Finanziario se comportante impegno di spesa, per l'apposizione del visto di copertura, o direttamente al Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali. Il Servizio Finanziario trasmette al Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali le determinazioni munite del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, trattenendone copia. Il Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali provvede alla numerazione generale progressiva di tutte le determinazioni pervenute curandone la conservazione con i relativi allegati;
    3. con l'atto di sottoscrizione la determinazione diventa eseguibile, quella comportante impegno di spesa diviene eseguibile con l'apposizione del relativo visto da parte del Servizio finanziario;
    4. le determinazioni sono eseguite a cura del Responsabile proponente. Dell'adozione delle determinazioni viene data notizia mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da parte del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali. Sul provvedimento vengono comunque annotate le date di inizio e fine pubblicazione.
 

Articolo 71 - Atti di gestione organizzativa

  1. Nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il Segretario, i Dirigenti, i Responsabili di servizio nonché i Responsabili delle unità di progetto (solo in quanto previsto dalle deliberazioni costitutive) adottano propri atti relativi a misure organizzative ed alla gestione dei rapporti di lavoro, di particolare rilievo.
  2. Tali atti sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione:
    1. L'atto viene predisposto e sottoscritto dal Segretario, dal Dirigente, dal Responsabile di servizio nonché dal Responsabile di unità di progetto, secondo le rispettive competenze;
    2. L'atto viene numerato (eventualmente con autonoma numerazione per ogni articolazione organizzativa), datato, e portato a conoscenza del personale interessato attraverso i mezzi ritenuti più idonei, nel rispetto delle vigenti disposizioni;
    3. copia dell'atto è inviata al Segretario.
  3. Resta ferma l'osservanza della disciplina contrattuale relativamente alle relazioni sindacali ad cura di ogni singolo responsabile.
 
 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 - Norme in contrasto

  1. Nelle more del compiuto adeguamento dell'ordinamento interno ai nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce di tali nuovi principi e criteri.
 
 

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