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  • Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili
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Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 110 del 21/12/1998; modificato con deliberazioni C.C. nn. 23/99, 10/00, 16/01, 13/04, 16/04, 21/04, 12/06, 11/07, 25/08, 42/10, 44/12.

 

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. 
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 

Articolo 1 ter - Comune ad alta tensione abitativa

  1. Il Comune in quanto rientrante nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 87/03 può, in conformità alla legge n. 431/98, Articolo 2, comma 4, elevare fino al 9 per mille l'aliquota relativa all'imposta, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
 

Articolo 2 - Pertinenze, assimilazioni e agevolazioni per le abitazioni principali

  1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Si applica il medesimo regime fiscale previsto per l'abitazione principale a non più di una pertinenza ad essa asservita, anche se distintamente iscritta in catasto. La pertinenza deve essere classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C2, C6 e deve essere destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504:
    1. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    2. abrogata (delibera C.C. n. 25/2008);
    3. soppressa (delibera C.C. n. 25/2008);
    4. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
  3. Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504:
    1. le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro residenza, oppure a parenti fino al 2° grado purché il grado intermedio sia mancante. Nella presente fattispecie non sono mai considerate abitazioni principali gli immobili di categoria A1, A7, A8 e A9;
    2. le abitazioni locate, con contratto stipulato in conformità di accordo territoriale sulle locazioni abitative ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 1, della Legge n. 431/98; nella presente fattispecie si applica una ulteriore riduzione rispetto all'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille.
  4. Il soggetto interessato può, in alternativa alla presentazione della dichiarazione, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto previste dal comma 3 del presente articolo, mediante la presentazione all'ufficio di una dichiarazione sostitutiva entro la data di scadenza del versamento a saldo per l'anno di imposta per il quale intende applicare l'agevolazione. In questo caso, l'agevolazione produrrà i suoi effetti per l'anno nel quale la dichiarazione è presentata e per i successivi, fino a che ne sussistano le condizioni. 
 

Articolo 2 bis - Maggiore detrazione

  1. Si applica una detrazione di imposta di Euro 170,43 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio del Comune con reddito derivante unicamente da pensione non superiore a quello minimo INPS da lavoro dipendente, maggiorato del 10%, con esclusione dei contribuenti che abitano in immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8 e A9.
  2. Nel limite reddituale sopracitato non si tiene conto del reddito da fabbricati derivante dalla rendita catastale dell'abitazione principale.
  3. Si applica una detrazione d'imposta di Euro 258,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se il contribuente è disabile totale (o ha nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima situazione) e l'I.S.E.E. del nucleo familiare non è superiore a Euro 10.000,00. La detrazione d'imposta è di Euro 180,00 in caso di I.S.E.E. superiore a Euro 10.000,00 e non superiore a Euro 15.000,00. La maggiore detrazione non si applica sugli immobili di categoria A1, A7, A8, A9.
  4. Ai fini della maggiore detrazione, di cui al presente articolo, è previsto l'obbligo di presentazione all'ufficio di una dichiarazione sostitutiva entro la data di scadenza del versamento a saldo per l'anno di imposta per il quale intende applicare l'agevolazione.
  5. In questo caso la dichiarazione dovrà essere presentata per ogni annualità d'imposta entro la data di scadenza del versamento a saldo per l'anno di imposta per il quale intende applicare l'agevolazione.
 

Articolo 2 ter - Aree fabbricabili

  1. Per aree fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti generali o attuativi in vigore.
  2. La base imponibile ICI delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (art. 5, comma 5 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
 

Articolo 2 quater - Fabbricati fatiscienti

  1. Si considerano fabbricati fatiscenti, ai fini della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
    1. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;
    2. ogni altro edificio, nella situazione di cui al punto a. per il quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
  2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva spetta all'ufficio tecnico comunale. In ogni caso, la riduzione prevista dall'art. 8, comma 1, ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva, resa dal contribuente, è presentata all'Ufficio Tributi.  
 

Articolo 3 - Modalità di versamento

  1. Ai sensi dell'Articolo 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
 

Articolo 4 - Alloggio non locato

  1. Ai fini dall'applicazione del tributo, s'intende per «alloggio non locato» l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, che non rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 2 del presente regolamento.
 

Articolo 6 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

  1. In dipendenza di eventi calamitosi e cause di forza maggiore, il Comune può autorizzare con provvedimento motivato, in via eccezionale, differimenti di termini per il pagamento dell'imposta non superiori ad un anno.
  2. La rateizzazione dei debiti di imposta comprensivi di sanzioni e interessi derivanti da avvisi di accertamento relativi all'imposta comunale sugli immobili può essere concessa, su istanza di parte, per un limite massimo di 18 (diciotto) mesi. Per rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 dovrà essere presentata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno. Dalla data di inizio della rateizzazione fino alla data del pagamento saranno dovuti gli interessi per dilazione di pagamento di cui all'art. 21 del DPR 602/1973.
 

Articolo 7 - Incentivi per il personale addetto

  1. Ai sensi dell'articolo 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).
 

Articolo 8 - Modalità di gestione

  1. Il Comune può affidare l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili nei modi e nelle forme previste dagli articoli 52, 53 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
 

Articolo 9 - Conduzione diretta

  1. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
  2. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
    1. il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che didichi all'attività agricola almeno l'80% del proprio tempo lavorativo;
    2. il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
  3. La richiesta sotto forma di dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro la data di scadenza del versamento a saldo per l'anno di imposta per il quale si intende applicare quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
 

Articolo 10 - Esenzioni

  1. Si applica l'esenzione ai fabbricati utilizzati da enti non commerciali, di cui all'Articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
 
 

Comune di Quarrata

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