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Regolamento generale delle entrate comunali

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22/1999, successivamente modificato e integrato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 2007, n. 44 del 25/06/2012, n. 41 del 30/06/2014, n. 12 del 15/02/2018, n. 18 del 20/03/2019, n. 94 del 24/10/2019, n. 48 del 23/06/2020.

 
 

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 
 
 

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

 
 
 
 
 
 

TITOLO V - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

 
 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 
 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

  1. 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'aricolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento indicano le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate comunali, individuano le competenze e le responsabilità in conformità al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e allo Statuto comunale e nel Regolamento di contabilità, e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attivita amministrativa del Comune in base ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
  3. 3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell’ente che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l’accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento di contabilità, per gli aspetti dallo stesso disciplinati, nonché le disposizioni di legge che disciplinano ciascuna specifica tipologia di entrata.
 
 

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 2 - Individuazione delle entrate

  1. 1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi ed i relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e a domanda individuale, le entrate tributarie tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
  2. 2. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata con apposito regolamento.
 
 

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 3 - Forma di gestione delle entrate

  1. 1. Il Comune individua la forma di gestione per ogni singola entrata, anche cumulativamente per due o più tipologie di entrata relativamente alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento, riscossione spontanea o coattiva, scegliendo tra una delle forme previste nell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. 2. Qualora il Comune decida di affidare all’esterno la gestione dell’entrata, l’individuazione del soggetto dovrà avvenire nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e dopo aver esperito le opportune procedure ad evidenza pubblica effettuate in conformità alla disciplina vigente in tema di appalti pubblici.
  3. 3. L’eventuale affidamento della gestione a terzi non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 

Articolo 4 - Soggetti responsabili delle entrate

  1. 1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell’ente i funzionari responsabili o i dirigenti del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o mediante specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate all’attività svolta dal Servizio medesimo.
  2. 2. Il funzionario responsabile o il dirigente cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese l’attività istruttoria, l’attività di controllo e verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
  3. 3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva dell’entrata, la compilazione dei ruoli o la sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale spetta al responsabile del Servizio o al dirigente al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata collegate all’attività svolta del servizio medesimo, così come per le operazioni di cui al precedente punto 2. Alla stessa maniera sono di competenza del responsabile del servizio o del Dirigente al quale risultano affidate gli affidamenti in carico al soggetto legittimato alla riscossione degli accertamenti immediatamente esecutivi ex lege 160/2019.
  4. 4. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l’affidamento delle attività o del servizio comprenda la riscossione delle entrate, anche coattiva, ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate affidate sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, così come disciplinato dai commi precedenti.
 

Articolo 5 - Attività di verifica e controllo

  1. 1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell’utente, dalle norme di legge e dei regolamenti.
  2. 2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26, e 28 della Legge 142/1990, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto stabilito nell’Articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.
  3. 3. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse umane e materiali assegnate al responsabile del servizio sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere.
 

Articolo 6 - Poteri ispettivi

  1. 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo precedente, l’ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per ciascuna entrata.
  2. 2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.
 

Articolo 7 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

  1. 1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all’ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. Nei casi previsti di legge avviene con l'invio di un accertamento patrimoniale, munito di formula esecutiva. secondo le disposizioni previste dalla legge 160/2019.
  2. 2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti di legge vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in particolare quanto previsto dalla legge 296/2006 e della legge 160/2019. L'avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 1 comma 792 Legge 160/2019 è munito di formula esecutiva secondo le previsioni ivi contenute.
  3. 3. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui ai commi precedenti devono essere notificate. La notificazione può essere effettuata anche utilizzando la raccomandata postale con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata PEC.
 

Articolo 8 – Sanzioni

  1. 1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con provvedimento del responsabile del servizio sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle leggi e nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
  2. 2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un’entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall’Amministrazione, il funzionario non procede all’irrogazione delle sanzioni accessorie all’accertamento del maggior tributo dovuto.
  3. 3. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto alle informazioni ovvero agli inviti al contraddittorio volti all'ottenimento di informazioni utili ad una migliore definizione della verifica fiscale avviata dall'ufficio la sanzione è applicata nella misura massima prevista dalla legge
 
 

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Articolo 9 - Forme di riscossione

  1. 1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, può essere effettuato mediante:
  2. a) versamento diretto 
  3. b) versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovverosul conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria;
  4. c) versamento agli agenti contabili interni;
  5. d) versamento ai Concessionari per la riscossione esclusivamente nei casi consentiti dalla legge;
  6. e) versamento su conti correnti bancari presso gli sportelli degli istituti bancari convenzionati;
  7. f) versamento attraverso forme alternative di pagamento quali l’uso del POS, pagamento online con carte di credito o simili, in base a convenzioni attivate e adeguatamente pubblicizzate;
  8. g) disposizioni, giroconti, bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istitutibancari, tipo MAV e RID, a favore della Tesoreria Comunale;
  9. h) altre modalità di pagamento previste dalla legge, tra cui il modello unificato dipagamento per i versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.
  10. 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera g), i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza.
  11. 3. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa:
  12. sia tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili con le previsioni contenute della Legge 29/12/2019 n. 160, se svolta in proprio dall’Ente o dallo stesso affidata aisoggetti di cui all’art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;
  13. sia tramite avviso di accertamento ex art. 1 comma 792 Legge 160/2019 avvalendosidelle procedure per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  14. sia tramite Ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione;
  15. sia con altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge.
  16. 4.Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice di procedura civile.
 

Articolo 10 - Solleciti e intimazioni di pagamento

  1. 1. Il responsabile cui è assegnata l’entrata patrimoniale può contestare il mancato pagamento nei termini originariamente previsti, concedendo al debitore un termine massimo di quindici giorni entro cui adempiere, se non diversamente disposto dal regolamento di ciascuna singola entrata. Il sollecito può essere comunicato anche mediante posta elettronica certificata.
  2. 2. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata nel sollecito, il responsabile dell'entrata provvede a notificare al debitore avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. 160/2019. La notificazione può essere effettuata anche utilizzando la raccomandata postale con avviso di ricevimento.
  3. 3. L’intimazione di pagamento deve contenere:
  4. a) l’importo del debito, suddiviso in quota capitale, interessi maturati calcolati nella misuradel tasso legale dalla scadenza originaria e il rimborso delle spese postali eventualmentesostenute dal Comune;
  5. b) le modalità di pagamento della somma contestata nelle forme previste dal presente regolamento, nonchè tutti i dati necessari all’identificazione del soggetto debitore e all’individuazione del credito al fine di consentire la tempestiva emissione dell’ordinativo di incasso;
  6. c) l’obbligo al debitore di trasmettere l’attestazione dell’avvenuto pagamento;
  7. d) il termine per adempiere previsto in un massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica;
  8. e) l’avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, l’ufficio procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, comprensive degli interessi di mora, nella misura del tasso di interesse legale vigente maggiorato di due virgola cinque punti percentuali, maturati dal giorno successivo alla scadenza originaria e fino alla data di affidamento del ruolo, oltre adeventuali maggiorazioni o indennità se previste dal regolamento di ciascuna singola entrata;
  9. f) il preavviso che, in caso di mancato pagamento, sarà avviata l'escussione della cauzioneo della fideiussione eventualmente rilasciata.
  10. 4. L’intimazione al pagamento costituisce messa in mora del debitore ad ogni effetto di legge.
 

Articolo 11 - Formazione dei ruoli

  1. 1. Nel caso di emissione di ruoli coattivi in favore del soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate Riscossione) questi debbono essere vistati per l’esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.
  2. 2. Nel caso di affidamento ad altro soggetto incaricato per la riscossione forzata, diverso da Agenzia Entrate Riscossione, lo stesso avviene a cura del funzionario responsabile della specifica entrata secondo le modalità previste dalla normativa e nelle more di questo con le modalità individuate del competente ufficio dell'ente.
 

Articolo 12 - Dilazione e rateazione del pagamento

1. E’ ammessa la rateizzazione dei debiti sorti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, purché di importo superiore a 100,00 euro, a condizione che il debitore si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria.
2. Nel caso in cui il debito derivi da un avviso di accertamento, la rateizzazione è concessa dal Responsabile dell’ufficio, se richiesta prima dell’affidamento al soggetto preposto alla riscossione coattiva, cui è assegnata l’entrata nei seguenti termini:
a) per debiti di importo compreso fra 100,01 e 500,00 euro, fino ad un massimo di 6 rate mensili;
b) per debiti di importo compreso fra 500,01 e 3.000,00 euro, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
c) per debiti di importo compreso fra 3.000,01 e 6.000,00 euro, fino ad un massimo di 18 rate mensili;
d) per debiti di importo compreso fra 6.000,01 e 20.000 euro, fino ad un massimo di 36rate mensili;
e) per debiti di importo compreso fra 20.000,01 e 50.000,00 euro, fino ad un massimo di60 rate mensili;
f) per debiti di importo superiore a 50.000,00 euro, fino ad un massimo di 72 rate mensili.
3. In caso di debito di ammontare superiore a 50.000,00 euro, il rilascio della dilazione è subordinato alla preventiva presentazione da parte del debitore di idonea garanzia a favore del Comune. L’idoneità della garanzia è oggetto di valutazione da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.
4. Sulle rate sono calcolati gli interessi moratori nella misura annua del tasso legale, aumentato di 2 punti percentuali decorsi 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice, dalla data di scadenza del debito.
5. Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta oltre il termine previsto per il pagamento dell’avviso di accertamento, ma prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il debito, comprensivo degli interessi moratori, è maggiorato degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge.
6. Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta dopo la notifica degli atti della riscossione coattiva e cautelare, il debito, comprensivo degli interessi moratori, degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge, è maggiorato delle spese sostenute fino a quel momento dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione. L’ammontare della prima rata dovrà essere pari ad almeno il 20% del debito complessivo.
7. E’ ammessa la rateizzazione del debito, comprensivo di interessi moratori, oneri della riscossione, se previsti dalla legge, e spese sostenute dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione, anche durante la fase di espropriazione forzata, fino ad un massimo di 12 rate mensili. In tal caso, l’ammontare della prima rata dovrà essere pari ad almeno il 20% del debito complessivo e le spese dovranno essere rimborsate integralmente in un’unica soluzione.
8. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione e saranno avviate le procedure per la riscossione del debito residuo. In caso di oggettiva e documentata difficoltà economico-finanziaria del debitore, è ammessa una sola ulteriore rateizzazione del debito residuo fino ad un massimo di 24 rate mensili. In caso di ulteriore decadenza dal beneficio, non saranno concesse ulteriori dilazioni.

 

Articolo 13 - Esonero dalle procedure

  1. 1. Non si procede al recupero di qualsiasi tipologia di entrata non tributaria, né al rimborso della stessa, qualora l’importo sia inferiore a dodici euro, se non diversamente previsto dal regolamento di ciascuna singola entrata.
 

TITOLO V - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14 - Tutela giudiziaria

  1. 1. Al fine di sostenere le proprie ragioni in eventuali contenziosi, il Comune può essere difeso da professionisti esterni, previo espletamento delle procedure di affidamento dell’incarico previste dalle norme in materia.
 

Articolo 15 – Interessi

  1. 1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, l’importo annuo degli interessi è determinato nella misura di due virgola cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse legale.
  2. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono diventati esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 - Disposizioni finali

  1. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 
 
 

Comune di Quarrata

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