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Periodo non a rischio di incendio boschivo

Dal 25 settembre 2023 al 30 giugno 2024 consentiti abbruciamenti solo col rispetto delle prescrizioni di legge

 

Dal 25 settembre 2023 al 30 giugno 2024 si è aperto il periodo "non a rischio di incendio" sancito da Regione Toscana, salvo decreti di differente orientamento di Regione Toscana.
***ATTENZIONE Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 19325 del 30 settembre 2023, ha determinato un periodo a rischio di incendio boschivo dal 3 al 22 ottobre 2023***

In questo periodo la normativa consente: 
1) l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.

2) la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate

3) l'accensione di fuochi in bosco, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di cibi, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura, connesse alla permanenza nei boschi. Anche in questo caso l’attività è subordinata al rispetto delle precauzioni dettagliate dal regolamento  (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R): utilizzo di spazi ripuliti, adozione di cautele per evitare la propagazione del fuoco, anche in relazione alle condizioni di ventosità e sorveglianza del fuoco deve essere costante fino al suo completo spegnimento.

Le norme di prevenzione per tutti i tipi di abbruciamenti sono le seguenti:
- assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:
- piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili
- mai accesi e gestiti da una persona sola
- sorveglianza della zona di abbruciamento fino al completo spegnimento

Attenzione
- per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio ai sensi della legge forestale.
- gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei castagneti da frutto sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.



 

Per ulteriori informazioni

 
 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it