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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016           

 
 

Indice


Art. 1 - Definizioni e premesse

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali, compreso quelle bianche, di uso pubblico; lo stesso si applica alle strade che sono ricomprese nell’apposito elenco.
I frontisti di tali strade potranno, per far fronte alla manutenzione delle stesse, riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D.L. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446 o accedere direttamente ai contributi di cui al presente regolamento. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di strade:
- autostrade, strade gestite dall’ANAS, strade regionali, strade provinciali, strade comunali. Strade agrarie o interpoderali, strade private. La tutela del diritto è esercitata dal Comune su tutte le strade ricompresse nell’elenco delle strade vicinali d’uso pubblico, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.
Per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada è necessario sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:
- il bene sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti;
- il passaggio sia esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- sussista la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
- sussista un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico;
Non è sufficiente che l’utilizzo della strada avvenga in favore di proprietari di fondi vicini, né di personale dei consorzi di bonifica o di servizi pubblici (es. servizio di igiene urbana).

 

Art. 2 - Classificazioni e declassificazioni

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del T.U.E.L.267/2000.
2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.
3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi forma di uso pubblico. Per le strade o  tratti di queste di proprietà Comunale, il Consiglio Comunale nella stessa delibera di declassificazione esprimerà la conseguente destinazione e/o utilizzo di tali superfici.
4. La richiesta di declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d’ufficio che ad istanza di parte, sulla base dei presupposti elencati al precedente art. 1 e nel rispetto della disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti, anche in riferimento alla salvaguardia della viabilità storica.
La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere richiesta, sia d’ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concretizzi la fattispecie di cui all’art. 2 comma 6 lett. D) del D.Lgs.285/1992 “Nuovo Codice della Strada”. In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito elencate:
DECLASSAMENTI - PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE
a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati in duplice copia:
1. mappa catastale;
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla declassificazione;
4. repertorio fotografico;
5. relazione circa le motivazione della richiesta di declassamento;
b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
1. verifica se il tracciato risulta escluso dall’elenco delle vicinali di uso pubblico;
2. verifica dell’esistenza o meno dell’uso pubblico (presupposti art. 1) e verifica della conformità con la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti;
c) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di declassamento con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.
DECLASSAMENTI - PROCEDURA D’UFFICIO
a) Esame dell’Ufficio Tecnico con:
1. verifica e relazione che il tracciato non risulta avere i presupposti per garantire l’uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza, secondo i presupposti cui all’art. 1, e verifica della conformità con la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti;
2. mappa catastale.
b) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di declassamento.
CLASSAMENTI - PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE
a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati in duplice copia:
1. mappa catastale;
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla classificazione;
4. relazione circa le motivazione della richiesta di classificazione;
5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità;
6. repertorio fotografico.
b) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico con:
1. verifica che il tracciato risulti effettivamente escluso dall’elenco delle vicinali di uso pubblico.
2. verifica dell’esistenza o meno dell’uso pubblico (presupposti art. 1), delle condizioni previste dall’art. 2 e verifica della conformità con la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti;
c) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di classamento con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.
CLASSAMENTI - PROCEDURA D’UFFICIO
a) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico con:
1. verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l’uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza, secondo i presupposti di cui agli artt. 1 e 2, verifica delle caratteristiche tecniche della strada e verifica della conformità con la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti;
2. mappa catastale;
3. relazione circa le motivazione del classamento.
b) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di classamento.

 

Art. 3 - Aggiornamento dei tracciati

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio Comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

 

Art. 4 - Contributi

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, il Comune può erogare contributi in misura variabile fino al massimo del cinquanta percento dell’importo della spesa, ai proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse. Le opere ammesse a contributo, nel limite delle risorse stanziate in bilancio a norma del successivo articolo 5, saranno individuate sulla base della partecipazione ad un bando pubblico annuale che indicherà le modalità di partecipazione, la determinazione delle percentuali di contributo per singola categoria di opera e le modalità di formazione della graduatoria.
2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo riguardano di norma le seguenti tipologie d’intervento:
Ripristino della viabilità anche in seguito ad eventi calamitosi.
Raccolta, convogliamento e scarico di acque piovane e meteoriche.
Posa in opera di guard-rail o ripristino di barriere esistenti (nel rispetto delle vigenti normative in materia).
Ripristino cigli e scarpate.
Asfaltatura o trattamenti con semi penetrazione di strade bianche.
Modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.
3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo riguardano, di norma le seguenti tipologie di intervento:
riprese d’asfalti esistenti.
ripristino ed esecuzione di fossette stradali.
ripristino e consolidamento massicciata stradale.
ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.
4. L’Amministrazione potrà contribuire fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato.
5. Per le strade vicinali non soggette ad uso pubblico, il concorso del Comune è facoltativo e non potrà in ogni caso eccedere il quinto della spesa.

 

Art. 5 - Tipologia ed entità del contributo

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, nel Piano esecutivo di gestione (PEG) potranno essere previsti due stanziamenti che costituiscono il limite massimo di spesa finanziabile nell'annualità per:
a) acquisto di beni per la fornitura diretta di materiale per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali di uso pubblico;
b) contributi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade vicinali di uso pubblico.
2. L’eventuale stanziamento di cui alla precedente lettera a) è destinato all’acquisto diretto e alla successiva fornitura dei materiali lapidei necessari per il periodico imbrecciamento e l’eventuale livellamento, in misura proporzionale alle necessità, di volta in volta riscontrate dagli uffici competenti. Resta a carico dei frontisti l’onere della posa in opera dei materiali e della pulizia dei fossi.
2. L’eventuale stanziamento di cui alla lettera b), è destinato alla concessione dei contributi di cui ai successivi articoli.
3. Relativamente alle strade di cui al precedente articolo 4 comma 5, l’eventuale ammontare delle risorse ed i criteri per la loro erogazione, verranno definiti annualmente in piena autonomia e discrezionalità in sede di formazione del bilancio.

 

Art. 6 - Modalità di ripartizione dei contributi

1. I contributi di cui al precedente articolo 5 comma 1 lettera b, qualora sussista la disponibilità finanziaria, sono attribuiti in misura percentuale rispetto alla spesa preventivata e in modo differenziato sulla base di obiettivi criteri di importanza della strada vicinale oggetto dell’intervento, come segue:
strada che collega due strade pubbliche di categoria superiore alle strade vicinali (comunali, provinciali, regionali): dal 40% al 50% (priorità 1);
strada a fondo cieco ma con presenza di edifici pubblici: dal 30% al 50% (priorità 2);
altre strade vicinali di uso pubblico: fino al 30% (priorità 3).
2. La effettiva percentuale di contributo sulla spesa, verrà stabilita all’interno di ognuno dei suddetti “range”, in funzione di un sub criterio da definirsi di volta in volta sulla base dei seguenti ulteriori parametri:
 a)    importanza della strada con riferimento  alla sua posizione rispetto al centro cittadino;
 b)    interesse viario della strada stessa.

 

Art. 7 - Modalità di presentazioni delle domande

1. Nel termine fissato nel bando annuale, si dovranno inoltrare le richieste di contributo in carta semplice con tutti gli allegati indicati dal bando. La domanda dovrà contenere i nominativi dei proprietari di tutti i terreni interessati come risultanti dagli atti catastali, la dichiarazione di disponibilità a riunirsi in consorzio e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o da un proprietario frontista, designato e delegato per scritto dagli altri proprietari e che sarà riconosciuto dall’Amministrazione come Unico Responsabile nell’utilizzazione del contributo, per la sua rendicontazione e riscossione. Alla domanda dovrà essere allegato il progetto dei lavori con il preventivo di spesa e computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi.
2. La graduatoria, funzionale alla concessione del contributo, verrà stilata annualmente, sulla base delle istanze presentate entro il termine fissato nel bando a cura della unità organizzativa responsabile del servizio strade la quale provvederà alla comunicazione dell’esito della procedura ai soggetti interessati e all’eventuale impegno della relativa spesa sul pertinente stanziamento del bilancio preventivo del successivo anno.
3. Entro 90 dalla comunicazione dell’inserimento in graduatoria dovrà prodursi idonea documentazione attestante la costituzione del Consorzio pena la revoca del contributo e conseguente scorrimento della graduatoria.
4. Ove il fondo annualmente stanziato nel bilancio non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande utilmente inserite nella graduatoria, si provvederà mediante riduzione in uguale misura per ciascuna delle domande inserite nelle diverse tipologie, della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 6.

 

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo concesso verrà erogato a lavori ultimati, sulla base della presentazione di copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice, da cui risulti il chiaro riscontro dei prezzi unitari e dopo verifica del Comune circa la regolare esecuzione tecnica.
2. Nel caso in cui l’importo a consuntivo risulti inferiore all’importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune provvederà all’erogazione dell’importo ridotto risultante dalla applicazione della percentuale promessa, all’importo effettivamente rendicontato.
3. Nel caso il cui l’importo a consuntivo risulti maggiore dell’importo preventivato, il Comune provvederà a erogare, in ogni caso, l’importo riconosciuto e pubblicato ai sensi dell’art. 7.

 

Art. 9 - Interventi d’urgenza per eventi calamitosi

11. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dalle vigenti normative in materia sostenendone la spesa.

 

Art. 10 - Segnaletica

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà, se necessario, alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale.

 

Art. 11 - Limitazioni alla circolazione veicolare

1. Nelle strade vicinali di uso pubblico che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 12 - Autorizzazioni in deroga

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 11, possono richiedere l’autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore polizia Municipale di questo Comune utilizzando l’apposito modello predisposto contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. Il Servizio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l’intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta. La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 6 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

 

Art. 13 - Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l’autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 12 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendosi sia la sede stradale che le sue pertinenze.
2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale, provvedendo all’immediata segnalazione dell’eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l’obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

 

Art. 14 - Trattamento di dati personali

1. Ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina del trattamento dei dati personali, si identificano preventivamente i seguenti tipi di dati personali, di regola non sensibili, oggetto di trattamento nell’ambito del procedimento preordinato all’erogazione di contributi:
a) dati anagrafici dei proprietari istanti e del soggetto delegato a rappresentarli;
b) dati catastali identificativi delle aree interessate dagli interventi ed oggetto del diritto di proprietà degli istanti.
2. Le principali operazioni di trattamento, strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità pubbliche perseguite, sono enucleabili secondo la seguente articolazione:
a) valutazione delle domande da parte del Servizio comunale competente, sotto il profilo
esclusivamente tecnico;
b) valutazione ai fini della stesura della graduatoria;
c) adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione approvativa della graduatoria;
d) trasmissione al Settore gestione e controllo economico-finanziario del riferimento recante i dati necessari all’emissione del mandato di pagamento in favore dell’assegnatario del contributo, ad avvenuta ultimazione dei lavori.

 

Art. 15 - Entrata in vigore

1. II presente regolamento verrà pubblicato successivamente all’esecutività della delibera di approvazione, all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
2. Il presente regolamento verrà adeguato alle disposizioni legislative che potrebbero essere successivamente approvate in materia.

 
 

Comune di Quarrata

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