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Regolamento sul diritto di interpello

 

Indice


 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
  2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
  3. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intende il Servizio preposto al controllo e all'accertamento dei tributi locali individuato all'interno dell'organizzazione dell'ente.
 

Articolo 2 – Presentazione dell'istanza dell'interpello

  1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa rigurdante i tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, alla luce delle disposizioni tributarie applcabili alle medesime, può inoltrare al comune istanza di interpello.
  2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
  3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
  4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposità istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.
  5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
  6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraveso PEC.
  7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decandenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
 

Articolo 3 - Istanza di interpello

  1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
    1. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;** la circostanza e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizionidi incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie imposititva;
    2. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
    3. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
    4. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
  2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
  3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
  4. L'istanza è inammissibile se:
    1. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) e b);
    2. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
    3. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
    4. ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
    5. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    6. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
 

Articolo 4 - Adempimenti del Comune

  1. La risposta del Comune, scritta e motivata, è comunicata al contribente mendiante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
  2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso, il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
  3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Quarrata.
 

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

  1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuete istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di inteprello, salvo modifiche normative.
  2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
  3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
  4. Il Comune può, successivamente all'invio della risposta, rettificare il proprio orientamento con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
  5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
 
 

Comune di Quarrata

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