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Regolamento sui controlli interni

 

Approvato con Deliberazione C.C. n. 107 del 27/12/2017

 

INDICE

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

 

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

 

TITOLO III - CONTROLLO STRATEGICO

 

TITOLO IV - CONTROLLO DI GESTIONE

 

TITOLO V - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

 

TITOLO VI - CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

 

TITOLO VII - CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

 

TITOLO VIII - CONTROLLO ESTERNO

 

TITOLO IX - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

 

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

 
 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI

 

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in modo integrato, gli strumenti e le modalità dei controlli interni nel Comune di Quarrata, secondo quanto stabilito dall’art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come successivamente modificato ed integrato.
2. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il sistema integrato di prgroammazine e controllo per la gestione del ciclo della perfomance, di cui al Capo II, Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come successivamente modificato ed integrato, previsto dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il regolamento di contabilità dell’Ente.

 

Articolo 2 – Il sistema dei controlli interni

1. I controlli interni sono articolati nelle funzioni ed attività descritte dagli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la verifica, il monitoraggio e la valutazione delle risorse impiegate, dei rendimenti, dei risultati e delle performance, anche in relazione al funzionamento degli organismi esterni partecipati.
2. Il sistema dei controlli interni del Comune di Quarrata è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e l’efficace impiego delle risorse ed è strutturato come segue:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale;
b) controllo strategico: è finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
c) controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato alla definizione di un sistema di monitoraggio periodico dell’andamento delle società partecipate non quotate che consenta l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, l’individuazione di opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economici, finanziari e patrimoniali rilevanti per il bilancio dell’ente e che consenta la realizzazione  del bilancio consolidato annuale da redigersi secondo il principio contabile appositamente previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come successivamente modificato ed integrato;
e) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa e a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente, anche in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
f) controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall’Ente e di quelli eventualmente gestiti mediante organismi gestionali esterni;
g. controllo direzionale: intendendo per lo stesso il processo mediante il quale i dirigenti e le P.O. si assicurano che le risorse ottenute siano utilizzate efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.
3. Le attività di controllo interno sono esercitate in maniera integrata, mediante l’utilizzo di un adeguato sistema informativo e con idoneo supporto informatico che ne favorisce l’attuazione.
4. Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g)  concorrono a formare il controllo strategico di cui alla lettera b).
5. Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, i vari responsabili della gestione, il Nucleo di Valutazione o l’Organismo Indipendente di Valutazione, qualora istituito ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e l’Organo di Revisione.
6. Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell’Ente, dal Segretario Generale che si avvale del servizio di auditing appositamente individuato dal Sindaco mediante proprio decreto, denominato “Ufficio dei controlli interni”.
Il Segretario Generale può integrare l’Ufficio dei controlli interni con ulteriore unità di personale dell’Ente ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto funzionamento.
7. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi, a cura del Segretario generale, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente, all’Organismo Indipendente di Valutazione e all’Organo di revisione dei conti e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance dei Dirigenti e del personale dipendente.
8. Gli esiti delle diverse tipologie di controlli interni sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
9. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della redazione, da parte del Segretario Generale e del Dirigente del Settore competente in materia finanziaria, della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 così come successivamente modificato ed integrato.
10. Il Segretario Generale predispone una relazione annuale sull’adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni da trasmettere al Sindaco che potrà inoltrarla ad ulteriori organi ed obbligatoriamente al Consiglio comunale per il tramite del Presidente.
11. Tali relazioni sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.

 

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

 

Articolo 3 - Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva il controllo si estende alle proposte di deliberazione, che non siano mero atto di indirizzo, e alle determinazioni dirigenziali. Nel primo caso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente competente per materia. Con esso viene verificata la conformità dell’atto ai criteri e alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione e, infine, il collegamento con gli obiettivi dell’Ente e il rispetto delle procedure. Il relativo parere è riportato nel testo del provvedimento. Con riferimento alle determinazioni dirigenziali, la sottoscrizione da parte del Dirigente competente costituisce attestazione di regolarità tecnica.
3. Il parere sulle proposte di deliberazione non è vincolante; pertanto, il Consiglio e la Giunta comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica, dandone tuttavia adeguata e puntuale motivazione nel testo della deliberazione.
4. Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi, il controllo di regolarità amministrativa è svolto dalla struttura preposta ai controlli interni, individuata e coordinata dal Segretario Generale. Esso viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti repertoriati e su tutti gli altri atti amministrativi adottati nel periodo sottoposto a controllo, scelti secondo una opportuna tecnica di campionamento utilizzando i principi della revisione aziendale, ed ha gli stessi contenuti previsti dal controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
5. Il controllo di regolarità amministrativa ha i seguenti obiettivi:
a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente, verificando la correttezza e la regolarità delle procedure;
b) accertare il costante rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;
c) sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate irregolarità negli atti;
d) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
e) indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati che garantiscano il miglioramento, la massima imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
f) attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di determinazioni di identica tipologia.
6. Sono soggetti a controllo preventivo e a visto da parte del Segretario Generale anche gli atti del Sindaco quali decreti ed ordinanze contingibili e urgenti. Nel qual caso il visto di legittimità viene attuato mediante apposizione sul provvedimento sindacale in sede istruttoria della dizione “controllato in data ………………… non rileva vizi. Il Segretario Generale sottoscritto.”.
7. Il controllo eventuale di regolarità, legittimità e correttezza amministrativa è effettuato anche su specifiche determinazioni a richiesta del Sindaco. La richiesta è indirizzata al Segretario Generale per iscritto e deve contenere - a pena di inammissibilità - l’indicazione dei presunti motivi di illegittimità dell’atto da sottoporre a controllo.
8. Il controllo di regolarità amministrativa avviene, di norma, con cadenza quadrimestrale ed è riferito agli atti prodotti nel quadrimestre solare precedente. Il controllo è effettuato sul cinque per cento di tutti gli atti amministrativi redatti nel periodo considerato.
9. Per ogni controllo effettuato è compilata una scheda, predisposta dal Segretario Generale, con standard predefiniti e con l’indicazione sintetica delle eventuali irregolarità rilevate.
10. Non si procede all’estrazione degli atti di quei Servizi che nel periodo considerato abbiano adottato un numero di atti inferiore a dieci. In tal caso, gli atti da controllare saranno sorteggiati in sede di controllo dell’ultimo periodo dell’anno solare facendo riferimento al numero complessivo degli atti redatti per l’intero anno.
11. Dell’esito dei controlli periodici è redatta una apposita relazione che sarà trasmessa, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, a cura del Segretario Generale, ai Dirigenti e alla Giunta comunale.
12. Al di fuori dei casi previsti dai precedenti commi, il Segretario Generale può segnalare al Consiglio comunale o alla Giunta comunale eventuali profili di illegittimità su proposte di deliberazioni riportanti istruttoria favorevole. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale potranno tuttavia adottare la deliberazione anche senza darne adeguata motivazione.
13. Il Segretario Generale predispone un rapporto annuale sul controllo di regolarità amministrativa che è trasmesso ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione o all’Organismo Indipendente di Valutazione, se nominato, all’Organo di Revisione, alla Giunta comunale, nonché al Consiglio comunale per il tramite del Presidente.
14. Il controllo sugli atti del Segretario Generale sono effettuati dal Vice Segretario Generale secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

Articolo 4 - Il controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Dirigente o il Responsabile del Settore competente in materia finanziaria. Lo stesso verifica la regolarità contabile dell’azione amministrativa attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio e, in particolare, attraverso gli strumenti specifici del visto sulle determinazioni e del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. Il parere di regolarità contabile è inserito nella rispettiva deliberazione.
2. L’attività di controllo verifica:
a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
b) la corretta imputazione;
c) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione;
c) la conformità alle norme fiscali;
d) il rispetto dell'ordinamento contabile;
e) il rispetto del regolamento di contabilità;
f) l’accertamento dell’eventuale entrata correlata;
g) la regolarità della documentazione contabile;
h) la copertura nel bilancio di previsione;
i) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
3. Il Consiglio e la Giunta Comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.
4. Al controllo di regolarità contabile nella fase successiva partecipa l’Organo di Revisione, che verifica le attività di controllo svolte dal Dirigente o dal Responsabile del Settore competente in materia finanziaria. L’Organo di revisione redige uno specifico rapporto con cadenza annuale che deve essere trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione o all’Organismo Indipendente di Valutazione, se nominato, ed al Consiglio comunale per il tramite del Presidente.

 

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

 

Articolo 5 - Il controllo strategico

1. Il controllo strategico esamina l’andamento della gestione dell’Ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale entro il termine di legge, gli aspetti economico-finanziari dell’Ente, l’efficienza nell’impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli di contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa e gli aspetti socio economici, tra cui il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
2. L’attività di controllo strategico è attuato, ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario Generale che si avvarrà dell’Ufficio di controllo interno appositamente costituito ed individuato dal Sindaco con proprio decreto come descritto all’articolo 2 del presente regolamento. A tale attività di controllo partecipa il Nucleo di Valutazione o l’Organismo Indipendente di Valutazione, se istituito.

 

Articolo 6 - Fasi del controllo strategico

1. Il Sindaco, secondo quanto stabilito nello Statuto Comunale, presenta le Linee Programmatiche di mandato al Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale partecipa, secondo quanto stabilito nello Statuto, alla definizione ed all’adeguamento periodico delle Linee di mandato e fissa le finalità strategiche dell’Amministrazione, determinando programmi e progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione nel Documento Unico di Programmazione, approvato nei termini di legge ed aggiornato secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
3. La programmazione strategica approvata dal Consiglio comunale con il Documento Unico di Programmazione trova la sua graduale attuazione nel Piano esecutivo di gestione che traduce le finalità strategiche in obiettivi gestionali annuali.
4. Il Dirigente e il Funzionario incaricato dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi fissa nel Piano esecutivo di gestione gli indicatori di risultato che permettono di verificare anche lo stato di attuazione della programmazione strategica, suddividendo le risorse tra i vari settori e servizi ed attuando un diretto collegamento tra programmazione, gestione e valutazione delle performance dei Dirigenti e del personale dipendente.
5. I Dirigenti predispongono, entro il 31 maggio ed il 10 settembre, rapporti contenenti le informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati, sulla relativa utilizzazione delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa, sui tempi di realizzazione delle procedure rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti, sulla qualità dei servizi erogati ed il rispetto e sul grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti.
6. Detti rapporti sono utilizzati dall’Ufficio dei controlli interni per elaborare le relazioni periodiche da presentare alla Giunta comunale ai fini delle attività collegate alla ricognizione dei programmi.
7. Il Consiglio comunale, attraverso le relazioni di controllo strategico, confronta i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l’adozione delle necessarie azioni correttive.

 
 

TITOLO IV - CONTROLLO DI GESTIONE

 

Articolo 7 - Il controlo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e benefici.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo, ai settori ed ai servizi e si basa sulla contabilità analitica (qualora attivata) e sul sistema di indicatori e di reportistica inserito nel Piano esecutivo di gestione.
3. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla Giunta comunale con il Piano esecutivo di gestione, attraverso appositi indicatori che consentano la comparazione tra le risorse impiegate e la qualità e quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. Le sue fasi operative sono integrate con la programmazione prevista nel Documento Unico di Programmazione ed armonizzate con quelle previste nel ciclo delle performance.
5. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione o dall’Organismo Indipendente di Valutazione, se istituito, per la misurazione e valutazione della performance dei Dirigenti e dei Funzionari.

 

Articolo 8 - Struttura operativa

1. Il coordinamento delle attività del controllo di gestione sono svolte dall’apposito Ufficio dei controlli interni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. L’esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Dirigente o Responsabile di Servizio, con il supporto dell’Ufficio di cui al comma precedente, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione.
3. Il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle performance sono organicamente unificati nel Piano esecutivo di gestione, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ogni Dirigente o Responsabile di Servizio può incaricare un dipendente della propria struttura a cui assegnare le attività per la rilevazione e il monitoraggio delle azioni e dei dati economico finanziari di Servizio rilevanti ai fini del controllo di gestione. In caso di mancata individuazione, le attività faranno capo direttamente al Dirigente o al Responsabile del Servizio.
5. Per l’esercizio del controllo di gestione, il supporto dell’Ufficio di cui al comma 1 si esplica attraverso il coordinamento dei Dirigenti, Responsabili di Servizio e dipendenti incaricati e attraverso l’implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi provenienti dai vari Servizi e rilevanti ai fini del controllo di gestione.

 

Articolo 9 - Modalità applicativa del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge sull’attività amministrativa dei Servizi dell’Ente, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e risultati e le cause dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, con segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e delle proposte dei possibili rimedi.
2. L’applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
a) definizione, da parte del Dirigente o del Responsabile individuato dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della redazione del Piano esecutivo di gestione, degli obiettivi gestionali e di performance e del relativo sistema degli indicatori di risultato previsto nei documenti della programmazione;
b) rilevazione ed elaborazione delle informazioni relative ai costi ed ai proventi (se disponibili), alle risorse previste e a quelle impiegate, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento ai singoli servizi e/o centri di costo (ove previsti);
c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al Piano esecutivo di gestione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, al rapporto risorse impiegate e rendimenti ed al fine di misurare l’efficienza, l’efficacia ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.

 

Articolo 10 - Referti periodici

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione è predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente ad oggetto l’andamento della gestione e delle azioni realizzate.
2. I Dirigenti, i Responsabili di Servizio o il personale dipendente a tal proposito incaricato, riferiscono sui risultati dell’attività, mediante l’invio entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre, nonché al termine dell’esercizio finanziario, di report gestionali all’Ufficio dei controlli interni di di cui al comma 6 dell’articolo 2.
3. L’Ufficio dei controlli interni provvederà ad inoltrare un referto annuale al Sindaco, al Consiglio comunale per il tramite del Presidente, all’Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione o all’Organismo Indipendente di Valutazione, se istituito, e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Tale referto dovrà essere accompagnato da una relazione che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

 
 

TITOLO V - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

 

Articolo 11 - Il controllo sulle società partecipate non quotate

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la società, la loro situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, l’eventuale qualità dei servizi erogati, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per questa tipologia di società. Il controllo si inserisce nell’ambito del processo di formazione del bilancio consolidato.
2. Per le finalità previste al precedente comma, l’Ente si dota di un adeguato sistema informativo.
3. Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall’Ente alle società partecipate e monitora l’andamento della gestione con riferimento, in particolare, all’efficienza ed all’efficacia della gestione ed all’andamento della situazione economico-finanziaria della società, con particolare riguardo ai possibili effetti sul bilancio dell’Ente.
4. Questa forma di controllo fa capo al Dirigente o al Responsabile del Servizio competente in materia finanziaria.
5. Le risultanze di tale controllo sono riassunte in rapporti annuali, da sottoporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

 

TITOLO VI - CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

 

Articolo 12 - Il controllo degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente o del Responsabile del Servizio competente in materia finanziaria e mediante la vigilanza dell’Organo di Revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. Tale tipologia di controllo interno avviene nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, e secondo quanto previsto agli articoli 32 e 33 del regolamento di contabilità dell’Ente.

 
 

TITOLO VII - CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

 

Articolo 13 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall’Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.
2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali ad esempio l’analisi dei reclami pervenuti agli uffici competenti, che dirette, tra cui ad esempio la somministrazione di questionari di gradimento.
3. L’analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l’affidabilità, la capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l’empatia. Essa deve escludere ogni forma di personalizzazione e deve tenere conto dello svolgimento di attività in cui l’Ente esercita poteri autoritativi, sanzionatori, autorizzativi e/o concessori.
4. Analoghe rilevazioni sono effettuate, tramite questionario o forme similari, anche per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni.
5. Questa forma di controllo ha come responsabile il Segretario Generale che redigerà un report riassuntivo dei controlli sulla qualità svolti nell’anno dalla struttura comunale.
6. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si avvarrà il Nucleo di Valutazione o l’Organismo Indipendente di Valutazione, se istituito, in sede di valutazione dei Dirigenti e del personale dipendente, nonché per la valutazione della performance organizzativa dell’Ente.

 
 

TITOLO VIII - CONTROLLO ESTERNO

 

Articolo 14 - Il controllo della Corte dei Conti

1. La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti vigila sulla legittimità e regolarità della gestione del Comune, nonché sulla effettiva efficacia del sistema dei controlli interni adottati, nei modi e nei termini fissati dalla legge.

 
 

TITOLO IX - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

 

Articolo 15 - La valutazione della perfomance organizzativa

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno previste dal presente regolamento sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione o dall’Organismo Indipendente di Valutazione, qualora istituito ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come successivamente modificato ed integrato, per la misurazione e valutazione delle performance dell’organizzazione dell’Ente, sulla base della specifica metodologia adottata.

 
 

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 16 - Norme finali e di rinvio

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari dell’Ente riguardanti la materia oggetto del presente regolamento e con esso incompatibili ovvero contrastanti.
2. Per tutto quanto non disciplinato in materia di controllo degli equilibri finanziari si fa espresso rinvio al regolamento di contabilità dell’Ente.

 

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio on line del Comune ed entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Comune di Quarrata

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