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Regolamento per la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti da terzi

 

Approvato con Deliberazione C.C. n. 92 del 06/12/2017

 

INDICE

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 
 

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 
 

TITOLO III - RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE

 
 

TITOLO IV - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

 
 
 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli
oggetti e beni mobili, non iscritti in pubblici registri, rinvenuti nel territorio del Comune di Quarrata e
consegnati al Sindaco e all’Ufficio di Polizia Locale durante gli orari di apertura al pubblico, ai sensi
dell’articolo 927 del Codice Civile.
2. Il Comando Polizia Municipale ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose smarrite e
ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Quarrata, a norma delle
disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.
3. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni rinvenuti sono di competenza del Responsabile
della Polizia Municipale.
4. Ai fini del presente Regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario,
secondo quanto stabilito dall'articolo 931 del Codice Civile.

 

ART. 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli oggetti rinvenuti da cittadini nell'ambito del
territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o
possessore.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) ai veicoli a motore;
b) ad armi-munizioni ed esplosivi di cui alla Legge n.110 del 18.4.1975 la cui accettazione è di esclusiva
competenza dell’Arma dei Carabinieri;
c) alle cose in stato di abbandono perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
d) agli oggetti e sostanze pericolose, nocive o sospette tali;
e) a qualsiasi oggetto rinvenuto al di fuori del territorio comunale.
3. Ai fini del presente Regolamento sono assimilate alle cose mobili i veicoli funzionanti esclusivamente a
propulsione muscolare (biciclette, tandem a due o più ruote) meglio specificati dall’articolo 50 del Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ART. 3 – Consegna del bene-registrazione e presa in carico.

1. Chiunque trovi un oggetto o una cosa mobile, come descritta negli artt. 1 e 2 del presente Regolamento,
di cui non conosca il proprietario, deve consegnarla senza ritardo al Comando Polizia Municipale,
indicando le circostanze del ritrovamento.
2. Al momento della consegna presso l’ufficio, accertata l’identità del ritrovatore, è redatto un verbale di
ritrovamento e deposito, in duplice copia, riportante l’indicazione della cosa ritrovata, la data e le
circostanze del ritrovamento. Copia del verbale di ritrovamento è consegnata al ritrovatore.
3. Tutti gli oggetti/beni ritrovati e consegnati presso l’ufficio del Comando Polizia Municipale, sono presi
in carico dal Responsabile ed annotati in un apposito registro numerato progressivamente. Nel registro
sono indicati la data di consegna, la natura e la descrizione dettagliata del bene, le generalità del
ritrovatore.
4. L'Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato
ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire
danni all'Amministrazione stessa o a sue strutture.
5. L’Ufficio non risponde della tardiva consegna degli oggetti da parte dei soggetti di cui ai commi
precedenti, né delle eventuali irregolarità accorse o danni arrecati prima della consegna.

 

ART. 4 – Oggetti rinvenuti non soggetti a registrazione

1. Sono accettati, ma non sono soggetti a registrazione né a pubblicità i seguenti oggetti rinvenuti:
a) quelli minuti di valore, quali a titolo esemplificativo, chiavi, portafogli e borse vuoti ed altri accessori
usati e non di marca, agendine anonime, foto, biglietti da visita e tessere di qualsiasi tipo non riconducibili
al proprietario, penne comuni, accentidi comuni, batterie e carcabatterie, articoli di bigiotteria, trousse e
articoli per il trucco e l’igiene personale, detergenti e articoli di pulizia confezioni di medicinali, fazzoletti,
biancheria personale, articoli sanitari, piccoli articoli di merceria, mesticheria, ferramenta, cancelleria e
altri oggetti similari;
b) zaini, cartelle, borsoni, valigie o quant’altro in condizioni igieniche precarie, contenete vestiario usato o
materiale deperibile la cui conservazione potrebbe causare problemi di carattere igienico sanitario;
c) oggetti vecchi/deteriorati/privi di alcune componenti/in cattivo stato di conservazione/usati e privi di
valore commerciale (ad esempio apparecchiaturre elettroniche vecchie e deteriorate, tra cui apparati di
video riproduzione, telefoni cellulari, tablet, pc, stampanti ecc.; biciclette usate in cattivo stato; qualsiasi
altro oggetto con una o più delle caratteristiche sopra descritte);
d) oggetti deperibili e altri oggetti con problemi di carattere iginico sanitario.
2. Non sono soggetti a registrazione, ma sono accettati e soggetti a pubblicità i seguenti oggetti
rinvenuti, se ritenuti di modesto valore secondo la prudente valutazione del Responsabile della
Polizia Municipale:
a) portafogli e borse nuovi e usati in buono stato;
b) capi di abbiagliamento ed accessori nuovi e usati ma in buono stato;
c) zaini, cartelle, borsoni e valigie nuovi e usati in buono stato, incluso il loro contenuto;
d) occhiali ed altri ausili, anche protesici.

 

ART. 5 – Beni rinvenuti e consegnati all'amministrazione comunale da propri operatori, soggetti pubblici esterni o da soggetti privati operanti per essa

1. Quando il rinvenimento dei beni sia avvenuto, durante l’espletamento delle loro funzioni, da parte di
Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti di Aziende di Trasporto Pubblico, di
Aziende di Raccolta e Trasporto Rifiuti, al momento della consegna al competente ufficio, i beni devono
essere accompagnati da appositi elenchi in duplice copia contenenti la descrizione degli oggetti e le
circostanze del ritrovamento. A seguito della verifica degli oggetti depositati, una copia di tali elenchi
deve essere allegata al verbale di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, l’altra copia viene restituita
all’Ente o Azienda di appartenenza tramite il ritrovatore / depositante, previa apposizione di un visto per
ricevuta da parte dell’addetto all’Ufficio;
2. L’ufficio non risponde di eventuali irregolarità che si possono verificare nel caso in cui la riconsegna a
terzi degli oggetti trovati è fatta direttamente da altri Organi od Enti.
3. I soggetti individuati al precedente comma 1 non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni che
siano stati rinvenuti durante l'espletamento del loro servizio.

 
 

TITOLO II - DISPOSIZIONE PARTICOLARI

 

ART. 6 - Profili operativi inerenti la procedura di trattamento e gestione dei beni rinvenuti

1. L'operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo dove occorra,
anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di
evitare il deposito di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili. Di detta operazione deve essere redatto
apposito verbale.
2. Nel caso vengano ritrovate sostanze pericolose, nocive, fatto salvo il rispetto delle disposizioni speciali,
l’Ufficio provvede ad interessare gli uffici competenti per il loro smaltimento, nei modi previsti dalla
legge.
3. Le cose ritrovate sono custodite presso i locali in uso al Comando Polizia Municipale, mentre le cose
voluminose sono custodite presso locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
4. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali (come anelli, orologi, collane, bracciali, apparecchi
fotografici, cellulari ecc.) sono custoditi in una cassaforte, le cui chiavi sono a disposizione del
Responsabile della Polizia Municipale e del personale appositamente incaricato. Il valore degli oggetti
preziosi viene eventualmente stimato da un esperto scelto dal Responsabile.
5. Il Responsabile della Polizia Municipale è direttamente responsabile della conservazione e della
custodia degli oggetti presi in carico, escluso il caso fortuito o la forza maggiore.

 

ART. 7 – Cose deperibili

1. In caso di ritrovamento di beni deperibili, per i quali non sia stato possibile identificare il proprietario in
tempo utile alla loro integra restituzione, questi sono devoluti a favore di Associazioni e Enti cittadini di
assistenza e beneficenza. Qualora fossero deteriorati o inutilizzabili per motivi di igiene si prevede la loro
distruzione. In entrambi i casi si provvede a redigere apposito verbale ed ad annotare le operazioni
suddette sull’apposito registro.

 

ART. 8 – Visione degli oggetti

1. Gli interessati possono prendere visione degli oggetti in custodia presso i locali del Comando Polizia
Municipale, in presenza di un agente P.M., presentandosi al Comando nei giorni e nelle ore di apertura al
pubblico.

 

ART. 9 – Ricerca del proprietario

1. Esperite le procedure di registrazione e di presa in carico delle cose ritrovate, l’Ufficio provvede, se
possibile, alla individuazione del proprietario, previa verifica della loro eventuale provenienza furtiva.
2. Quando le condizioni del ritrovamento o la natura dell’oggetto consentono l’individuazione del
proprietario, l’Ufficio provvede ad avvertirlo immediatamente del deposito, fornendo le necessarie
indicazioni circa le modalità del ritiro.
3. A norma dell’ art. 930 del codice civile spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un
premio.
4. L’ufficio competente rende noto l'avvenuto ritiro del bene al ritrovatore al fine di garantire le condizioni
per l’esercizio del diritto del ritrovatore al premio. A tal fine l’Ufficio è altresì tenuto a comunicare al
proprietario ed al ritrovatore le rispettive generalità e recapiti, senza richiedere il preventivo consenso
degli interessati.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l’ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali
rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.
6. Non spetta nè premio nè restituzione per i ritrovamenti avvenuti durante l’espletamento delle loro
funzioni ai Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti delle Aziende di Trasporto
Pubblico,dell’Azienda di Trasporto e Raccolta Rifiuti, ai custodi di musei, mostre, manifestazioni e
pubblici uffici, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea (taxi-noleggio con
conducente) per le cose trovate all’interno delle vetture.

 

ART. 10 – Pubblicazione

1. La consegna delle cose ritrovate viene resa nota a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune di Quarrata, con avviso a firma del Responsabile del Settore Vigilanza, contenente la sommaria
descrizione del bene, con le modalità indicate dall’art. 928 del codice civile.
2. L’avvenuta pubblicazione deve essere certificata sull’avviso stesso.

 
 

TITOLO III – RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE

 

ART. 11 – Restituzione al titolare

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti, previa richiesta dell’interessato, al proprietario, a seguito di
accertamento della titolarità del diritto al ritiro.
2. L'Ufficio accerta che lo stesso sia il proprietario del bene rinvenuto o un suo legale rappresentante se
persona giuridica, genitore/tutore o curatore per minori e interdetti, o sia persona delegata per iscritto al
ritiro. La delega deve essere firmata dal proprietario e corredata da fotocopia di un valido documento
d’identità del delegante.
3. Chi si dichiara avente diritto all’oggetto ha l’onere di fornire all’Ufficio la descrizione particolareggiata
del medesimo. Della restituzione del bene rinvenuto viene redatto un verbale di consegna, contenente le
generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il
bene stesso. Il soggetto che ritira il bene sottoscrive in calce al verbale, l’avvenuta restituzione.
4. In caso di decesso dell'avente diritto, l'ufficio provvede che gli oggetti di effettiva proprietà del defunto,
siano riconsegnati all’erede purché munito di regolare attestazione in tal senso (la condizione di erede è
autocertificabile).
5. Qualora gli eredi siano più di uno il bene è consegnato ad uno di essi, previa presentazione di delega a
firma di tutti gli interessati.
6. Quando gli oggetti ritrovati risultino essere stati oggetto di denuncia di furto o smarrimento da parte del
proprietario, la stessa deve essere esibita all’Ufficio al momento del ritiro. Inoltre l'interessato deve essere
informato che il Responsabile darà notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era
stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.
7. Per i documenti di identificazione personale rinvenuti o per documenti riconducibili a persone fisiche o
giuridiche con residenza o sede nel Comune di Quarrata, l’ufficio invia comunicazione agli interessati,
secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete, di procedere al ritiro presso il
Comando Polizia Municipale. Qualora gli intestatari non siano reperibili o, seppure avvertiti, non si curino
del ritiro, i documenti, dopo un periodo di giacenza di quindici giorni consecutivi, sono inviati all’autorità
che ha emesso il documento.
8. Qualora i documenti di cui al comma 7 sono riconducibili a persone fisiche o giuridiche con residenza o
sede al di fuori del Comune di Quarrata, gli stessi, previo accertamento sull’effettiva residenza o sede,
devono essere trasmessi con raccomandata A.R., all’Ufficio Oggetti smarriti del Comune competente per
territorio.
9. Ne caso di ritrovamento di documenti insieme a portafogli o borsellini o zaini o borse, il tutto viene
spedito nei modi di cui al comma precedente, unitamente alla comunicazione dell’avvenuto ritrovamento e
deposito, all’Ufficio Ogggetti smarriti del Comune competente per territorio.
10. Qualora il documento sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio e
simili, l’Ufficio provvede ad inviare gli stessi alla banca emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno. La stessa prassi viene seguita per i tesserini di identificazione o simili rilasciati da Ditte o
Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti.
11. Non è ammessa la descrizione degli oggetti o richiesta di particolari sugli stessi a mezzo telefono.

 

ART. 12 – Restituzione al ritrovatore

1. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della seconda pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Quarrata (art. 928 codice civile) senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto,
quest’ultimo, è messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo può ritirare entro il mese successivo
rispetto alla data di comunicazione di cui al comma successivo.
2. Per quanto sopra, l’Ufficio provvede ad avvertire, mediante comunicazione trasmessa secondo le
modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete, il ritrovatore di presentarsi personalmente
munito di documento di riconoscimento o tramite persona munita di delega scritta per la restituzione,
riconsegnando la ricevuta rilasciata dal Comando al momento della consegna del bene ritrovato. Il
soggetto che ritira il bene sottoscrive in calce al verbale, l’avvenuta restituzione.

 

ART. 13 – Trattamento degli oggetti non soggetti a registrazione

1.Gli oggetti non soggetti a registrazione né a pubblicità, di cui al comma 1 dell’articolo 4, sono trattati
dall’Ufficio preposto come segue:
a) gli oggetti di cui al punto a), dell'articolo 4 comma 1, se nuovi o usati, ma in buono stato vengono
ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio comunale con fini di
beneficenza e carità; se usati oppure trattasi di oggetti strettamente personli come foto, biglietti da visita e
tesserine, questi vengono avviati immediatamente allo smaltimento;
b) le chiavi vengono trattenute per 7 (sette) giorni e successivamente distrutte, salvo identificazione
dell’avente diritto:
c) gli oggetti di cui ai punti b), c) e d), dell'articolo 4, comma 1, vengono avviati immediatamente allo
smaltimento.
2. Degli oggetti non soggetti a registrazione, ma soggetti a pubblicità ai sensi del comma 2 dell’articolo 4
del presente Regolamento, viene periodicamente redatto apposito elenco da pubblicizzarsi nella sezione
del sito dell’Ente dedicata agli oggetti rinvenuti. Trascorsi 60 giorni dalla data di fine pubblicazione senza
che nessuno ne abbia rivendicato la proprietà, tali oggetti vengono restituiti al ritrovatore qualora questo
ne faccia richiesta, oppure ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio
comunale con fini di beneficenza e carità.
3. Per l’individuazione degli enti e soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio comunale con fini di
beneficenza e carità interessati ad acquisire i beni sopra elencati, viene pubblicato apposito avviso nella
sezione del sito internet del Comune dedicata agli oggetti rinvenuti e gli oggetti sono assegnati sulla base
del principio di rotazione, secondo l’ordine della data di ricevimento della richiesta di inserimento
nell’elenco da parte dei singoli soggetti. A fini della data di ricevimento farà fede quella di registrazione al
protocollo comunale. Dei singoli conferimenti dovrà essere dato conto con apposito verbale di consegna
da redigersi a cura dell’Ufficio.

 

ART. 14 - Spese di custodia del bene ritrovato

1. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa per l'Amministrazione Comunale, alla ripresa
del bene, il proprietario o il ritrovatore divenuto proprietario, devono provvedere alla rifusione delle
stesse, a norma dell'articolo 929 del codice civile. Le spese devono essere corrisposte prima della
consegna del bene.

 
 

TITOLO IV – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

 

ART. 15 – Acquisto della proprietà del bene rinvenuto da parte dell’amministrazione comunale

1. Decorsi i termini di cui all'articolo 929 del codice civile e gli ulteriori termini previsti dai commi 1 e 3
del precedente art. 11, senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene
rinvenuto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. I beni che, rinvenuti dai soggetti di cui al precedente articolo 4, non siano stati rivendicati dai
proprietari entro un anno dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio, divengono di proprietà
dell'Amministrazione Comunale.
3. L’Ufficio provvede, non oltre il mese di maggio di ogni anno, a formare un elenco di tutti gli oggetti in
deposito che siano divenuti di proprietà dell’Amministrazione Comunale, e dopo opportuna scelta, il
Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale valuterà se procedere alla loro vendita o a donarli, nei modi
previsti al comma 3 dell’articolo 13 del presente regolamento, ad enti e associazioni operanti sul territorio
comunale con fini di beneficenza e carità.
4. Gli oggetti divenuti di proprietà dell’Amministrazione Comunale possono essere:
a) eliminati qualora inutilizzabili.
b) le somme di denaro, compresa la valuta estera, saranno versate alla Tesoreria Comunale.
c) alienati, a seconda della convenienza e del loro valore, tramite asta pubblica o tramite procedura
negoziata.
d) destinati ad uffici dell’Amministrazione Comunale, qualora presentino un valore strumentale,
provvedendo altresì alla loro inventariazione.
5. Gli oggetti come borse, valigie, buste con indumenti, vestiario, effetti personali e/o altri oggetti privi o
di scarso valore commerciale possono essere devoluti ad enti o ad associazioni di volontariato che si
occupano di emarginazione sociale e povertà.
6. Qualora trattasi di velocipedi non più atti alla circolazione stradale oppure di scarso valore
commerciale, in alternativa alla distruzione, qualora siano ritenuti utili per lo svolgimento delle attività
istituzionali possono essere:
a) utilizzati dagli uffici comunali o da altri enti o istituzioni pubbliche su richiesta motivata degli stessi. In
presenza di più richieste si pronuncia l'organo esecutivo.
b) destinati agli istituti scolastici interessati, previa richiesta scritta, per gli opportuni interventi meccanici
di riparazione, allo scopo di far apprendere agli allievi le tecniche di riparazione in laboratorio e rimettere
in circolazione quelli riparati e così funzionanti.
Qualora trattasi di velocipedi aventi un sufficiente valore commerciale, possono essere alienati tramite
asta pubblica o procedura negoziata. Le somme introitate saranno acquisite al bilancio dell'ente per il
versamento alla tesoreria Comunale.

 

ART. 16 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di
approvazione del Consiglio Comunale.

 
 

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