testata per la stampa della pagina
/
condividi

Regolamento Per l’applicazione e disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2014
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 36 del 13/07/2015
Modificato con delibera Consiglio Comuanle n. 3 del 4/03/2016
Modificato con delibera Consiglio Comuanle n. 25 del 27/03/2017
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 95 del 24/10/2019
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2020
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 62 del 29/06/2021

 
 

Indice

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Titolo I – Disposizioni generali
 

PARTE II – REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

Titolo I - Principi generali
 
Titolo II - Disciplina dell'imposta
 

PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Titolo I - Disposizioni generali
 
Titolo II – Presupposto e soggetti passivi
 
Titolo III - Tariffe
 
Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni della TARI
 
Titolo V – Dichiarazione e riscossione
 
Titolo VI – Accertamento e rimborsi
 

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

Titolo I – Disposizioni generali
 
Titolo II – Determinazione dell'imposta
 
Titolo III – Dichiarazione e riscossione
 
Titolo IV – Accertamento e rimborsi

 

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1 - Regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della IUC nel Comune di Quarrata assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro, collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; della tassa sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'occupante dell'immobile.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 
Articolo 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, od entro diverso termine, se previsto:
a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
b) le aliquote della TASI,  in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili
c) le aliquote dell'IMU.

 
Articolo 3 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, per lel componenti IMU e TASI, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione gratuitamente dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione della componente TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

 
Articolo 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento delle componenti IMU, TASI e TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite  apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Per la TARI è possibile utilizzare anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

 
Articolo 5 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa direttamente dal Comune di Quarrata.

 
Articolo 6 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile IUC può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, o disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

 
Articolo 7 - Controlli e verifiche
  1. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può emettere l’accertamento in base alle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.
 
Articolo 8 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultanti dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione delle dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione IUC, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

 
Articolo 9 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento IUC, o in caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

 
Articolo 10 - Entrata in vigore, deroghe, abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento IUC entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare l’accertamento e la riscossione della componente TARI al soggetto al quale risulta attribuito, al 31 dicembre 2013, il servizio di gestione dei rifiuti.


PARTE II – REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

Titolo I - Principi generali
 
Articolo 11 - Oggetto
  1. Lapresente parte del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Articolo 12 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
  1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del Servizio Entrate, la Giunta Comunale può, con autonoma deliberazione, determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel territorio comunale.
 

Articolo 13 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

  1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della medesima disciplina fiscale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 

Articolo 14 - Fabbricati inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale, o di altre Amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità.
2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento dell'immobile e/o il mancato allacciamento delle utenze (gas, luce, acqua).
3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabilitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio comune, dalla data del provvedimento nel caso della lettera c) di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

 
Articolo 15 - Versamenti effettuati da contitolare
  1. Sono considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché la somma versata sia pari alla totalità dell’imposta relativa all’immobile e ne sia data comunicazione all'ente impositore.
 
Articolo 16 - Versamento minimo
  1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.
 
Articolo 17 - Dichiarazione
  1. La dichiarazione IMU deve essere presentata nelle forme, nei termini e con le modalità che sono annualmente stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dai dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
 
Articolo 18 - Attività di controllo e accertamento
  1. Il Comune effettua l'attività di controllo ed accertamento nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
  2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
  3. Il Comune non procede ad emissione dell'avviso di accertamento IMU qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi 16,00 euro , con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo il caso in cui il contribuente abbia ripetuto la violazione degli obblighi di versamento nell'arco temporale delle annualità ancora accertabili dall'ente.
 
Articolo 19 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art.13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Abrogato
7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 
Articolo 20 - Rimborsi e compensazioni
  1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 18, comma 2 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
  2. Non si dà luogo al rimborso per importi inferiori ad euro cinque.
  3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del rimborso.
 
Articolo 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento IMU

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento in base alle disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate.

 
Articolo 22 - Riscossione coattiva
  1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
 
Articolo 23 - Contenzioso
  1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale, l'accertamento con adesione e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
  3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure accertative di cui al precedente comma possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.
  4. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente alla tipologia delle aree fabbricabili, in quanto unica fattispecie compatibile con il regolamento comunale vigente che disciplina espressamente la materia.
 
Articolo 24 - Rispetto delle norme anticorruzione
  1. L'attività di controllo, accertamento e rimborso del tributo è improntata al rispetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni ed integrazioni.
 

PARTE III – ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 25 - Oggetto
  1. E' istituita e disciplinata la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a titolo di componente della IUC. In particolare, sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
  2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Le tariffe della TARI si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 
Articolo 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo  3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 a)    i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e  mobili;
 b)    i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altri fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato A) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo (allegato B);
 c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)    i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f)     i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
 a)    i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 b)    i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c)    i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
d)    i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 e)    i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
  f)    i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 g)    i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 h)    i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 i)     i veicoli fuori uso.

 
Articolo 27 - Rifiuti assimilati agli urbani - Abrogato
  1. Articolo abrogato
 
 
Articolo 28 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

 
Articolo 29 - Soggetto attivo
  1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso. Ai fini della prevalenza, si considera l’intera superficie dell’immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
  2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
 
Titolo II - Presupposto e soggetti passivi
 
Articolo 30 - Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 a)    locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 b)    aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
 c)    utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;;
 d)    utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a)    le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
b)    le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione  dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

 
Articolo 31 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un’attività economica e sia stata accertata dal Comune l’impossibilità di distinguere l’attività ad essa connessa, si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

 
Articolo 32 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo
esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva limitatamente ai campi da gioco, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione, purchè tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
h) gli edifici destinati ed aperti al culto, purchè riconosciuti dalla legge, con l’esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

 
Articolo 33 - Esclusione dall’obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 32 del presente regolamento.

 
Articolo 34 - Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a)   le superficie dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola o delle attività connesse ex art. 2135 c.c. e le relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni e delle loro pertinenze;
b)    le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
d) i locali adibiti all’esercizio di attività industriale con esclusivo riferimento alle superfici di produzione.
3. Relativamente alle attività i seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma sia oggettivamente impossibile individuare le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco:

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati dovranno:
a)    indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice “ATECO 2007” relativo all'attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b)    comunicare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto comporta la non applicazione dell’agevolazione per l’annualità in esame.

 
Articolo 35 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ; in caso contrario, al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

 
Titolo III - Determinazione del costo del servizio e delle tariffe del tributo
 
Articolo 36 - Costo di gestione

1. E' assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

 
Articolo 37 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all’anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (vedi tabelle allegate C e D) e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani..
3. La tariffa è determinata in conformità al Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o altro termine previsto da norme statali.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.”.

 
Articolo 38 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
5. La riduzione si applica:
a)   a coloro che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata presso i centri di raccolta comunale;
b)   ai soggetti che attivano il compostaggio domestico.

 
Articolo 39 - Periodi di applicazione del tributo - Abrogato

Articolo abrogato

 
 
Articolo 40 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

 
Articolo 41 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1.Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche il numero delle persone occupanti è determinato nel modo seguente:
a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, utilizzate quale
abitazione principale del soggetto, il numero degli occupanti è quello che risulta dai registri
anagrafici, salvo diversa dichiarazione nell'ipotesi di dimora di ulteriori persone nel nucleo familiare non iscritte all'anagrafe comunale per almeno sei mesi nel corso dell'anno;
b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti
è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 53 del presente regolamento;
c) per gli immobili a disposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari in cui sussiste il presupposto impositivo del tributo, vale a dire la presenza di arredo o anche la sola attivazione delle utenze relative ai pubblici servizi, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito come da tabella seguente:
- un occupante per unità immobiliari con superficie inferiore od uguale a 60 mq;
- due occupanti per unità immobiliari con superficie da 61 a 120 mq;
- tre occupanti per unità immobiliari con superficie da 121 a 180 mq:
- quattro occupanti per unità immobiliari con superficie da 181 a 240 mq;
- cinque occupanti per unità immobiliari con superficie da 241 a 300 mq;
- sei occupanti per unità immobiliari con superficie superiore a 300 mq.
2. La determinazione della tariffa secondo la tabella convenzionale di cui al comma precedente, lett. c) è valida anche per le unità abitative detenute dagli iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti nel Comune.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito simili, non qualificabili come pertinenze della civile abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è dovuta la sola parte fissa della tariffa.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute,  e  non  concesse  in locazione, dal personale in  servizio  permanente  appartenente  alle  Forze armate e  alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000, n. 139, dal personale appartenente alla  carriera  prefettizia, il numero degli occupanti è quello risultante da dichiarazione all'uopo presentata entro i termini di legge.

 
Articolo 42 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

 
Articolo 43 - Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Ai fini dell’individuazione della categoria così definita nel Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o le aree delle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'analisi dei seguenti criteri:
a) attività economica risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
b) attività economica risultante dalla classificazione ATECO presente in anagrafe tributaria;
c) attività economica dichiarata ai fini IVA;
d) attività economica risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato dagli uffici competenti, se necessario.
2-bis. Qualora l'individuazione della categoria di attività fosse incerta, la stessa sarà  determinata in base all'effettiva attività svolta presso i locali utilizzati.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata ed individuabile è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

 
Articolo 44 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.


 
Articolo 45 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 48 (riciclo), 50 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 51 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 47 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 49.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il tributo annuale.

 
Articolo 46 - Tributo provinciale

1.    Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2.    Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

 
TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni
 
Articolo 47 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la sola parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 17%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della parte variabile del 7%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico e della documentazione di acquisto dell’apposito contenitore. La riduzione decorre dal momento di presentazione dell’istanza.
4. Il tributo è ridotto del 60% per le utenze alle quali non può essere effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in prossimità degli accessi privati, a causa di obiettive difficoltà di raccolta e per le quali gli utenti devono conferire i propri rifiuti in appositi punti di raccolta distanti dall'abitazione per più di 300 metri.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale, ove sia predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, in forma differenziata e della tipologia espressamente prevista nell’allegato G del presente regolamento, acquisiscono un determinato punteggio ed hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza e conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente; la riduzione è riconosciuta in base al punteggio accumulato nell'anno solare precedente. I criteri e i parametri con cui è attribuito il punteggio che dà diritto alla
riduzione di cui al presente comma sono riportati nell’allegato H del regolamento; ciascun punto acquisito dà diritto ad una riduzione pari ad euro 0,01. In ogni caso, l’ammontare della riduzione annualmente riconosciuta non potrà essere superiore a 40,00 euro annui della quota variabile della tariffa. Le riduzioni previste dai presente comma sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, mediante la compensazione della tassa dovuta per l’anno successivo o il rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. Le riduzioni di cui  al presente comma non spettano se sono di importo annuo complessivo inferiore a 3,00 euro. La contabilizzazione dei punteggi che danno diritto alla riduzione sarà attuata con la messa a regime del sistema di registrazione dei conferimenti da attestarsi con specifico atto da parte della Giunta Comunale una volta terminata la fase di sperimentazione.

 
Articolo 48 - Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati al riciclo e recupero

1.    La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, per la parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno precedente mediante presentazione di copia del MUD o dei formulari con l’indicazione del peso accettato a destino.
2.    Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3.    Ai fini dell’ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo, l’utente dovrà dimostrare di aver avviato al riciclo rifiuti urbani in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quelle indicate nell’allegato E.
4.    In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all’articolo 35 del presente regolamento per il coefficiente Kd riferito alla categoria di appartenenza, così come desumibile dall’allegato D del presente regolamento.
5.    Nell’allegato E sono definite le percentuali di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa.
6.    La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo entro il 30 giugno dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera mediante compensazione con la prima scadenza utile successiva del tributo.
7.    Abrogato
8.    Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero nelle forme di legge mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. In tal caso, l’utente sarà  assoggettato al pagamento della sola quota fissa della tariffa sui rifiuti.
9.    Per l’esercizio della facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell’omonima ditta individuale, dovrà presentare al Comune e al gestore del servizio di raccolta, specifica comunicazione in tal senso entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
10.    A tal fine, l’utente dovrà allegare alla comunicazione la seguente documentazione:
a)   relazione di stima dei quantitativi dei rifiuti da conferire all’operatore privato, distinti per codice CER, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente;
b)   copia del contratto stipulato con l’operatore privato;
c)    attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti. 11.
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell’omonima ditta individuale che ha esercitato l’opzione di cui al  comma 8 del presente articolo, dovrà comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbaniavviati al recupero nell’anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione dovrà essere  documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato.
12.   L’opzione per l’adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti è vincolante per due anni, fatta salva la possibilità del rientro al servizio pubblico previa istanza di riammissione da inviare al Comune e al gestore del servizio.
13.   Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è soggetto alla preventiva acquisizione del parere di fattibilità del gestore che dovrà essere reso entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di riammissione.
14.   In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 9, l’utente sarà considerato vincolato al servizio pubblico per l’intero anno solare, indipendentemente dalla sottoscrizione di un contratto con l’operatore privato.

 
Articolo 49 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la parte variabile, del 7% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 47 del presente regolamento.

 
Articolo 50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.

 
Articolo 50 bis - Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 7% della parte variabile della tariffa.
2. Per ottenere la riduzione di cui al primo comma gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno, fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.


 
Art.51 – Agevolazioni e riduzioni

1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni o agevolazioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche o di disagio sociale.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta comunale con cui ne sono individuati criteri e modalità applicativi.
3. Con la modalità di cui al comma precedente, il Comune può prevedere particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.
4. La copertura finanziaria degli interventi agevolativi di cui al presente articolo è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero nell’ambito del piano finanziario del servizio.
5. Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche interessate da provvedimenti e ordinanze nazionali o locali di chiusura e sospensione obbligatoria dell’attività, ovvero di restrizione nell’esercizio dell’attività stessa, il Comune applicherà a tali utenze una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa tenuto conto dei giorni di chiusura o restrizione dell’esercizio dell’attività. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 potrà essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza, anche in considerazione dei codici ATECO dell’attività economica. La riduzione tariffaria complessiva non potrà comunque eccedere il 100% della tariffa annua dovuta di parte variabile. Per il solo anno 2021, il Comune applicherà una riduzione fino al 100% della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni economico-sociali: appartenere a nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglie numerose) e indicatori ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure, appartenere a nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Con deliberazione di Giunta comunale saranno stabilite le modalità operative per l’applicazione delle riduzioni di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo. La copertura finanziaria delle riduzioni previste sarà disposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fondi statali appositamente istituiti per ridurre l’impatto socio-economico della pandemia da virus Covid-19. Qualora i fondi stanziati fossero insufficienti a garantire la completa applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il Comune procederà ad una riparametrazione proporzionale in diminuzione delle risorse assegnate fra i
soggetti beneficiari.

 
Articolo 52 - Cumulo di riduzioni

1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo è indicato nell'allegato E del presente regolamento.

 
TITOLO V - Dichiarazione e riscossione
 
Articolo 53 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo della TARI deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Gli iscritti a ruolo delle utenze domestiche residenti anagraficamente non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia o la relativa variazione.
3. La dichiarazione, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera Arera 15/2022, deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l’obbligo di dichiarazione spetta agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori del locale o area scoperta, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati produce effetti anche per gli altri.

 
Articolo 54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere dall’utente al Gestore entro presentata entro90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Gestore stesso.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, i soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla TARI devono dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della tassa.
3. Le dichiarazioni per variazione o cessazione del servizio devono essere presentate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e producono i loro effetti da tale data, se presentate nel termine indicato, ovvero, dalla data di presentazione della dichiarazione, se successiva, fatta salva la possibilità di dimostrare, con idonea documentazione, gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva.
3-bis. Le dichiarazioni per variazione del servizio che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, anche se presentate oltre il termine di cui al comma precedente. Le variazioni saranno conteggiate in occasione della prima scadenza utile successiva.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione Le dichiarazioni relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), nonché l’eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica, codice utente;
b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata, codice utente) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell’immobile, nome del proprietario dell’immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
d) i dati identificativi dell’immobile: indirizzo, dati catastali, superficie;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
h) gli estremi di iscrizione al catasto elettrico;
i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
l) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.
5. La dichiarazione originaria, variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale, codice utente), nonché numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata;);
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata mediante consegna agli sportelli fisici, tramite posta elettronica, anche certificata, raccomandata postale o mediante le piattaforme digitali messe a disposizione dal Gestore. La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di caricamento sulla piattaforma digitale messa a disposizione, in caso di dichiarazione compilata online.
7. Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione telematica per l'attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano elementi tali da incidere o comunque modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri documenti amministrativi. In tal caso, pena l’irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in maniera olografa dal dichiarante allegando documento di identità in corso di validità, e successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti.
7-bis. In caso di invio in formato digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti. E’ ammesso l’invio della dichiarazione firmata in maniera olografa dal dichiarante e scansionata, purché sia allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste di variazione presentate dalle utenze non domestiche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 8 e seguenti dell’art. 48 del presente regolamento.

 
Articolo 55 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti inviando ai medesimi, per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tributo principale e tributo provinciale.
2. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, numero scadenze di pagamento e i criteri di determinazione del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate che scadono anteriormente al 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione dell’utente alla data di emissione del documento della riscossione.
3. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3-bis. Il termine di scadenza del pagamento della prima rata o del pagamento in unica soluzione è
fissato in almeno 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione del documento della riscossione.
4. E’ ammessa l’ulteriore rateizzazione di ciascuna singola rata, con applicazione del tasso di interesse legale in vigore, agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) qualora l’importo addebitato superi del 30%(trenta) il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
5. L’importo di ogni singola ulteriore rata non potrà comunque essere inferiore a 50 euro.
6. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della rata di cui è chiesta la dilazione di pagamento. La scadenza dell’ultima delle ulteriori rate concesse non potrà comunque superare la scadenza ordinaria prevista per il saldo dell’anno di riferimento. Il mancato pagamento anche di una sola delle ulteriori rate concesse, determinerà la decadenza dal beneficio della ulteriore rateizzazione.
7. Non saranno applicati interessi di dilazione qualora la soglia di cui al comma 4, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.


 

TITOLO VI - Accertamento e rimborsi

 
Articolo 56 - Poteri del comune

1. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, a titolo di superficie assoggettabile al tributo, quella pari all’ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
a) inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o  questionari da restituire debitamente sottoscritti;
b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
c) utilizzare dati acquisiti per altro tributo.
4. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato  debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

 
Articolo 57 - Accertamento

1. Il Comune, o altro soggetto incaricato, notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento esecutivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a mezzo raccomandata postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento.
2. L’avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell’atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora  e rimborso delle spese di notifica.
3. Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a titolo di TARI qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l’importo di euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. In materia di rateazione del debito si applicano le disposizioni previste dal Regolamento generale delle Entrate.
5. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo nel termine previsto per l’impugnazione, saranno avviate le procedure coattive nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente con aggravio di costi e spese della procedura a carico del contribuente.

 
Articolo 58 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto
previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6.Abrogato
7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 
Articolo 59 - Interessi

1. Gli interessi di mora e rimborso sono computati nella misura annua coincidente con quella stabilita dall'art. 15 del Regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.


 
Articolo 60 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 59 del presente regolamento a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

 
Articolo 61 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.

 
Articolo 62 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TARI, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal vigente regolamento comunale per l’accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

 
Articolo 63 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

 

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

TITOLO I - Disposizioni generali
 
Articolo 64 – Oggetto

1. La presente parte del Regolamento IUC, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.


 
Articolo 65 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza, si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

 
Articolo 66 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 
Articolo 67 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di immobili ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 66.
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. Nell'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il possessore e l'utilizzatore dell'immobile, quest’ultimo dovrà versare la TASI nella misura del dieci per cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile alla fattispecie imponibile interessata. La percentuale dovuta dall’utilizzatore è fissata dal Consiglio Comunale. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

 
Titolo II – Determinazione dell'imposta
 
Articolo 68 - Determinazione della base imponibile

1. Per la determinazione della base imponibile si fa riferimento alla disciplina IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 14 del presente regolamento comunale nella parte in cui è disciplinata la componente IUC-IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2 del presente articolo.

 
Articolo 69 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalla norma statale per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, può essere stabilito l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

 
Articolo 70 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all’articolo 69 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

 
Titolo III - Dichiarazione e riscossione
 
Articolo 71 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo non subiscano variazioni

 
Articolo 72 - Riscossione

1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno.

 
Articolo 73 - Versamento minimo

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e non alle singole rate di acconto e saldo.


 
TITOLO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI
 
Articolo 74 - Attività di controllo

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con Legge 26 dicembre 2006, n. 296.


 
Articolo 75 - Accertamento

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento o di rettifica, a mezzo raccomandata postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento.
2. L’avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell’atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, sanzioni, interessi di mora  e rimborso delle spese di notifica.
3. Il Comune non procede all’emissione dell’avviso di accertamento TASI qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 16,00 , con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

 
Articolo 76 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, secondo comma del presente regolamento, entro il termine indicato dalla raccomandata AR notificata, sarà applicata la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Abrogato
7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


 
Articolo 77 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di legge. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate, calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su specifica richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal medesimo al Comune a titolo di TASI.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori a euro 5,00 .

 
Articolo 78 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TASI, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dell’accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.


 
Articolo 79 - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva dell'imposta non versata nelle forme di legge, compreso il ricorso alla procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare del tributo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

 
 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it