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Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani)

Regolamento approvato con atto C.C. n. 10 del 13.02.1995;
modificato con atto C.C. n. 19 del 29.03.2002, e con atto C.C. n.17 del 31.3.2003.

 
 

Indice


 

Articolo 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, nonché di quelli assimilabili ai sensi del previgente regolamento, fino all'entrata in vigore del suddetto articolo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, é istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

 

Articolo 2 - Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs.507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

2. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. 915/82, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

 

Articolo 3 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

 

Articolo 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa é effettuato dalla legge agli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 507/93 cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

 

Articolo 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
d) la parte degli impianti sportivi destinata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti si trovino in aree scoperte che in locali coperti;
e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
g) aree a verde.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della individuazione della superficie tassabile qualora si pongano problemi di determinazione della superficie utilizzata (ad es. per uso promiscuo delle aree in aziende industriali, artigiane o per particolari attività) si individua la percentuale di riduzione del 15% rispetto all'intera superficie.

 

Articolo 6 - Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1^ comma dell'art.65 del D.Lgs.507/93, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per il 1995 e 1996 sono basate sui previgenti criteri di commisurazione.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

 

Articolo 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza stradale dal più vicino centro di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.000 metri;
b) in misura pari al 20 % della tariffa per distanze superiori ai 1.000 metri.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs.507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. Ai sensi dell'art.59, comma 6 del D.Lgs.507/93 l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo di regolamento.

 

Articolo 8 - Parti comuni del condominio

(soppresso con atto C.C. 50/96 in conseguenza delle modifiche apportate al comma secondo dell'art.63 del Decreto Legislativo 507/93 dalla Legge 549/1995, articolo 3, comma 68, lettera d)

 

Articolo 9 - Classi di contribuenza

Fino all'adozione della nuova classificazione di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 del D.L.507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Classe 1 Abitazioni, comprese le autorimesse private e le pertinenze, anche se le stesse non fanno corpo con il fabbricato ove trovasi la casa di abitazione e non sono ad essa adiacenti.

Classe 2A Associazioni politiche, sportive, culturali, circoli ricreativi (ARCI, ACLI, ENAL, ETC.), uffici pubblici (PP.TT., ACI, UFF. COLLOCAMENTO, USL, ETC.), sindacati, patronati, associazioni di categoria.

Classe 2B Istituti ed enti di assistenza e beneficenza (CRI, AIDO, AVIS, ETC.), case di riposo, conventi, collegi, convitti, caserme e convivenze sociali in genere, ospedali pubblici ed istituti pubblici di ricovero, scuole private.

Classe 2C Sale da concerto, sale da ballo, sale da gioco, circoli ed altri luoghi privati di divertimento in genere.

Classe 2D Plessi scolastici pubblici di ogni ordine e grado, comprese le relative palestre, ovvero plessi scolastici privati gestiti da opere pie o da altri istituti di beneficenza costituiti in ente morale.

Classe 3A Autorimesse, esposizioni di mobili ed articoli per l'arredamento, concessionari e rivenditori di autovetture, autosaloni, sede di deposito e vendita vini, olii, acque minerali, magazzini o depositi di laterizi o legnami e, in ogni caso, compresi i rispettivi locali dipendenti.

Classe 3B Negozi in genere, edicole, cartolerie, librerie, chioschi e, in ogni caso, compresi i rispettivi locali dipendenti.

Classe 3C Palestre private, impianti sportivi privati, teatri, cinematografi e simili.

Classe 3D Locali adibiti alla vendita ed al deposito dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei fiorai, ristoranti, trattorie, osterie, bar caffé, pasticcerie, gelaterie e simili, supermercati, negozi alimentari, pizzerie, rosticcerie, pescherie, macellerie e, in ogni caso, compresi i rispettivi locali dipendenti.

Classe 3E Farmacie e locali dipendenti.

Classe 3F Alberghi, pensioni e hotels.

Classe 3G Parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza e simili.

Classe 3H Uffici privati in genere non diversamente classificati, studi e gabinetti professionali, commerciali, agenzie di trasporto merci o persone o turismo.

Classe 3I Ambulatori e cliniche privati, studi e gabinetti dentistici, odontotecnici, veterinari e simili.

Classe 3L Sedi succursali e/o agenzie di: banche, istituti di credito, assicurazioni, società industriali, commerciali, esattoriali, etc.

Classe 4A Locali (uffici, laboratori, magazzini, depositi, servizi annessi, pertinenze, etc.) di attività artigianali di servizio al minuto, di riparazione e simili, calzolai, fabbri, falegnami, meccanici per riparazione cicli, motocicli, autoveicoli, elettricisti, elettrauti, gommai, idraulici, lavanderie, stirerie, etc. e, in ogni caso, compresi i rispettivi locali dipendenti.

Classe 4B Locali (uffici, laboratori, magazzini, depositi, servizi, annessi, pertinenze, etc.) di attività artigianali di produzione, trasformazione e simili o comunque non incluse nelle precedenti, fornai, pasticcerie, lavorazioni stracci, verniciature, tappezzieri, tessitori, maglifici, filature, ritorciture, roccature, ceramisti, imballaggi in genere, biancheria, sartorie, falegnamerie di produzione, metalmeccanici, lavorazione di infissi metallici, etc. e, in ogni caso, compresi i rispettivi locali dipendenti.

Classe 4C Locali di aziende industriali e, in ogni caso, compresi i locali dipendenti.

Classe 4D Locali di attività di trasformazione dei prodotti agricoli e di confezionamento degli stessi e, in ogni caso, compresi i locali dipendenti.

Classe 5A Campeggi, distributori di carburante, autolavaggi all'aperto, altre aree scoperte non comprese nelle successive, impianti sportivi.

 

Articolo 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, previa richiesta di esenzione da parte degli interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, le persone che occupano abitazioni non di loro proprietà e che non percepiscono redditi di alcun tipo all'infuori di quelli derivanti da pensione, con i seguenti limiti elevati del 10 per cento:
- per i nuclei familiari composti da una sola persona il reddito non deve superare l'importo di una pensione minima da lavoro dipendente;
- per i nuclei composti da due persone, il reddito familiare non deve superare l'importo totale di due pensioni minime da lavoro dipendente;
- per i nuclei formati da più di due persone, il limite di reddito è quello di due pensioni minime da lavoro dipendente e di una pensione sociale.
- I limiti di cui sopra sono ulteriormente elevati di un importo pari alle spese mediche ricorrenti sostenute annualmente.

2. Le richieste di esenzione dovranno essere corredate dalla dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di non percepire altri redditi oltre quello derivante da pensione minima o sociale, ai sensi del precedente comma, e di non essere proprietari della propria abitazione, né di essere proprietari o usufruttuari di altre unità immobiliari da cui derivino redditi a proprio favore.

3. Sono altresì esenti dal pagamento della tassa:
a) gli edifici destinati e aperti al culto;
b) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano;
c) gli stabili ed uffici comunali;
d) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.
e) associazioni senza fini di lucro che hanno come scopo il recupero, l'assistenza e l'accoglimento di soggetti disagiati come a titolo esemplificativo: tossicodipendenti, portatori di handicap, extracomunitari.

 

Articolo 11 - Riduzioni

1. abrogato

2. abrogato

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a) abitazione con unico occupante: 20%;
b) - la tassa è ridotta del 50% nel caso di unico componente del nucleo familiare che occupa abitazione non di sua proprietà e che percepisce redditi derivanti unicamente da pensione per un importo non superiore a € 6836,57.(lettera così modificata con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003)
b1) - La tassa è ridotta del 50% nel caso di nucleo familiare composto da due persone che occupano abitazione non di loro proprietà e che percepiscono redditi derivanti unicamente da pensione per un importo complessivo non superiore a € 13673,14;(lettera così modificata con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003)
b2) - La tassa è ridotta del 50% nel caso di nucleo familiare composto da tre persone che occupano abitazione non di loro proprietà e che percepiscono redditi derivanti unicamente da pensione per un importo complessivo non superiore a € 13673,14 più l'importo di una pensione minima di reversibilità da lavoro dipendente. (lettera così modificata con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003)
I limiti di cui sopra sono ulteriormente elevati di un importo pari alle spese mediche sostenute annualmente e debitamente documentate.
b3) - Abitazioni di proprietà o usufrutto di nuclei familiari che rientrano nella classificazione dell'art. 10, comma 1: 50%;(lettera così modificata con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003)
c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30 %; (lettera così modificata con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003)
d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30 %
e) utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio regionale e che dichiarino espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 33%;(lettera così modificata con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003)
f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L.507/93: 33 %.
g) operatori economici che destinano al riutilizzo consistenti quantitativi di residui di lavorazione: 10%.
h) La tassa è ridotta del 50% nel caso di presenza all'interno del nucleo familiare di una persona con grado di invalidità permanente pari al 100% e siano rispettati i seguenti limiti di reddito e patrimoniali:
(lettera aggiunta con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003)
1) nucleo familiare composto da una persona reddito inferiore a € 15.000,00
2) nucleo familiare composto da due persone reddito familiare inferiore a € 30.000,00.
3) Per i nuclei familiari composti da più di due persone al limite di cui al punto 2 si aggiungono € 10.000,00 per ogni componente in più.
4) L'immobile oggetto della presente riduzione sia l'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà usufrutto o qualsiasi altro diritto reale dai componenti il nucleo familiare.
Nel caso vengano rispettate le condizioni di cui sopra e l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di locazione il contribuente è esentato dal pagamento del tributo.

4. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 sulla tutela dei beni di interesse storico-artistico, che abbiano, secondo le risultanze anagrafiche, una utilizzazione inferiore ad un abitante ogni 60 mq. e che abbiano superficie imponibile, ai fini della tassa in questione, superiore a 300 mq., per tale tributo sono soggette a tassazione limitatamente a detta superficie di mq. 300.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse, a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno in corso. (come modificato con atto C.C. n. 17 del 31.03.2003).

 

Articolo 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.L.507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. Sono esentate dal pagamento della tassa giornaliera di smaltimento quelle occupazioni temporanee per le quali l'importo complessivo della suddetta tassa, calcolato per tutta la durata dell'occupazione, sia inferiore alle tasse postali del bollettino di c/c in questione.

 

Articolo 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.L.507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni d'uso dei locali e delle aree stesse, fatto salvo per quanto previsto al l'art. 79, comma 6 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:
a) l'indicazione del codice fiscale;
b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

 

Articolo 14 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.L.507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

 

Articolo 15 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.L.507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

 

Articolo 16 - Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.L.507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila (da Euro 25,82 a Euro 77,47), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

 

Articolo 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.L.507/93.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.638 e successive modificazioni.

 

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt.63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2 del D.Lgs.507/93, che hanno decorrenza dal 1^ gennaio 1996.

 
 

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