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Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Approvato con delibera C. C. n. 68/1995; modificato con delibere C. C. n. 29/2003, n. 13/2006, n. 16/200, n. 13 del 23/02/2009
e n. 37 del 13/07/20159

 

Indice

 

TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

 
 
 
 

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 
 
 
 

CAPO V - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

 
 
 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


 

TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione, nel territorio comunale, della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
  2. Stabilisce altresì le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
 

Articolo 2 - Gestione del servizio

  1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale, che quando lo ritenga opportuno, può concederla a soggetti terzi con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
  2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
 

CAPO II - Disciplina della pubblicità

Articolo 3 - Disciplina generale

  1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
  2. Per le violazioni di quanto previsto al comma 1 si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 s m.i. così come indicate dall'art. 40 del presente regolamento.
 

Articolo 4 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

  1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 153 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di tali beni, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
  3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
  4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..
  5. All'interno dei tessuti storici definiti nella tav. P1 del vigente regolamento urbanistico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, tenuto conto del parere del Servizio Edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
  6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
  7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al D. Lgs. 507/1993 e s.m.i.
 

Articolo 5 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

  1. L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari consentita fuori dei centri abitati è disciplinata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  2. Per l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, delimitati come da cartografia (tav. P2, del vigente regolamento urbanistico), si osservano le seguenti disposizioni:
    1. il posizionamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 del D.P.R. 495/92, dei cartelli, delle insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è disciplinato dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti con riferimento alle varie zonizzazioni;
    2. la dimensione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è disciplinata dal vigente regolamento e dal piano generale degli impianti con riferimento alle varie zonizzazioni, in base alle disposizioni previste dell'art. 48 del D.P.R. 495/92;
    3. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
 

Articolo 6 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

  1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
    1. pubblicità ordinaria;
    2. pubblicità effettuata con veicoli;
    3. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
    4. pubblicità varia.
  2. E' definita pubblicità ordinaria quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi del presente articolo. Per le definizione dei mezzi pubblicitari sopra indicati si fa riferimento all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.. Sono compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
  3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta: a) "pubblicità ordinaria con veicoli": pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui, all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato; b) "pubblicità con veicoli dell'impresa": pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
  4. E' definita pubblicità con pannelli luminosi quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
  5. È definita "pubblicità con proiezioni", quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
  6. E' definita pubblicità varia:
    1. la "pubblicità con striscioni", ovvero quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
    2. la "pubblicità da aeromobili", ovvero quella effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
    3. la "pubblicità con palloni frenati", ovvero quella effettuata con palloni frenati o simili;
    4. la "pubblicità in forma ambulante", ovvero quella effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
    5. la "pubblicità fonica", ovvero quella effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.
 

Articolo 7 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

  1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
  2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  3. All'interno dei centri abitati, l'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 6 del presente regolamento è soggetta ad autorizzazione comunale che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei tessuti storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 4.
  4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, installati nei centri abitati, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Qualora nella sezione stradale sia presente il marciapiede la misura minima da adottare è pari a 2,2 m. misurati dal piano di calpestio del marciapiede.
  5. Le distanze da rispettare nella ubicazione degli impianti all'interno dei centri abitati e nelle strade extraurbane per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 Km, sono quelle sotto riportate:
    1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli all'asse stradale devono rispettare una distanza minima di m. 2,00 dal margine della carreggiata. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia e posti in aderenza , per tutta la loro superficie, a fabbricati, devono essere collocati a una distanza dal margine della carreggiata non inferiore di m. 0,5.
    2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità dei segnali stradali di indicazione di pericolo e di prescrizione devono garantire in ogni caso un adeguato spazio di avvistamento degli stessi e comunque devono avere una distanza minima da essi di m. 20,00.
    3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità dei semafori devono garantire in ogni caso la perfetta visibilità delle segnalazioni semaforiche e devono essere collocati ad una distanza minima di m. 20,00 se collocati prima dell'impianti e di m. 20,00 se collocati dopo l'impianto semaforico.
    4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da collocarsi in prossimità delle intersezioni non devono in ogni caso limitare la visibilità dell'incrocio o costituire per qualsiasi motivo pericolo per la circolazione stradale, potendosi autorizzare solo impianti collocati a m. 20,00 prima dell'intersezione e m. 20,00 dopo l'intersezione.
    5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in prossimità della sede stradale, in modo perfettamente parallelo all'asse, devono essere posti ad una distanza reciproca minima di m. 1,00.
    6. Ciascun impianto deve essere collocato in modo da non costituire pregiudizio per la visibilità di altri impianti preesistenti. Pertanto ad una distanza di m. 15 l'uno d'altro.
    7. La distanza minima dal limite della carreggiata per la pubblicità effettuata con l'utilizzo delle transenne parapedonali è di 0,20 m. in presenza di marciapiede e di 0,50 m. in assenza di marciapiede
    8. Per i segni orizzontali reclamistici non si applica il comma 3 dell'art. 51 del RACdS e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
    9. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m 50 ed a 12,5 m.
 

Articolo 8 - Procedura di installazione D.I.A. / autorizzazione

  1. Ferma restando la competenza della Giunta Comunale in merito alla definizione degli assetti organizzativi e delle competenze nella gestione delle procedure di cui al presente atto, le seguenti disposizioni sono da intendersi cedevoli rispetto a successiva diversa regolamentazione di tali profili.
  2. Per l'installazione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali il titolare deve presentare allo "Sportello Unico per le Attività Produttive", ufficio competente in materia, denuncia di inizio attività ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di procedimento amministrativo.
  3. Per l'installazione di insegne e targhe su strade statali, regionali o provinciali o in aree soggette a vincolo, la denuncia di inizio attività è inefficace fino al rilascio del parere favorevole dell'ente proprietario della strada o dell'autorizzazione paesaggistica o di analogo provvedimento di rimozione del vincolo.Per tutti gli altri mezzi pubblicitari l'istallazione è subordinata all'autorizzazione di cui ai seguenti commi e l'ufficio competente al rilascio della stessa è l' "Ufficio viabilità e verde pubblico".
  4. In caso di variazione del titolare dell'attività o di variazione delle insegne o targhe professionali, anche con riferimento al solo contenuto grafico, il titolare dovrà presentare una nuova denuncia di inizio attività al fine di installare o sostituire l'insegna di esercizio o la targa professionale.
  5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda completa della documentazione prevista dal successivo quarto comma.
  6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza comunale, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
  7. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'"Ufficio viabilità e verde pubblico" comunale, in originale e copia, allegando: 
    1.  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
    2. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
    3. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato; una planimetria in scale 1:2000 con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
    4. documentazione fotografica del luogo di ubicazione dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
    5. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora la stessa non sia comunale;
    6. il consenso dell'Amministrazione competente se l'impianto è posto in ambito od in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004).
  8. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione sostitutiva. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
  9. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne, ed entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione rilascia l'autorizzazione. Entro il medesimo termine, qualora sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede ad inviare la comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini di conclusione del procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso all'istante per presentare le osservazioni. Il provvedimento di diniego deve dare ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni, se presentate.
  10. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari nelle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 4 è stabilito in 60 (sessanta) giorni.
  11. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  12. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data del rilascio. Entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza, il titolare può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alle stesse condizioni previste nel titolo originario. In questo caso la richiesta di rinnovo consentirà il mantenimento del manufatto fino alla conclusione del procedimento stesso.
  13. In caso di mancato rinnovo il manufatto dovrà essere rimosso entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza.
  14. Alla richiesta di rinnovo si applicano le disposizione di cui all'art. 10 bis di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.
  15. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento e senza corresponsione di alcun indennizzo per:
    1. sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
    2. per difformità rispetto all'autorizzazione o per il mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa;
    3. per mancata corresponsione di quanto dovuto al comune.
  16. Alla revoca dell'autorizzazione deve seguire la rimozione dell'impianto a cura e spese del titolare della stessa entro i successivi 30 giorni.
 

Articolo 9 - Decadenza dell'autorizzazione

  1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
    1. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
    2. l'annullamento, la revoca o l'inesistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
    3. la mancata osservanza delle condizioni alle quali era subordinata l'autorizzazione.
  2. L'autorizzazione relativa ad insegne d'esercizio, preinsegne, targhe, vetrine e tende decade, inoltre, nell'ipotesi di trasferimento dell'attività pubblicizzata.
 

Articolo 10 - Obblighi del titolare dell'impianto

  1. Il titolare dell'impianto ha l'obbligo di:
    1. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
    2. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
    3. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
    4. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
  2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
  3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
 

CAPO III - Il piano generale degli impianti pubblicitari

Articolo 11 - Criteri generali

  1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi con le modalità e i criteri stabiliti nel presente regolamento.
  2. Il piano generale degli impianti disciplina la tipologia e le dimensioni degli impianti pubblicitari nell'intero territorio comunale, nonché, limitatamente ai centri abitati, il posizionamento degli impianti pubblicitari in deroga al codice della strada ed individua le zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari e gli impianti per le pubbliche affissioni.
  3. Il piano è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda, definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 13.
  4. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
  5. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.
  6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato con decorrenza dalla sua approvazione per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, nell'espansione dei centri abitati, nello sviluppo della viabilità e in ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
 

Articolo 12 - La pubblicità esterna

  1. Il piano generale degli impianti definisce i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica il posizionamento e le zone nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
  2. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
  3. Nei centri abitati il piano prevede:
    1. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite, nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 5. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
    2. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
    3. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
  4. Il piano comprende:
    1. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
    2. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
    3. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Articolo 13 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

  1. La seconda parte del piano generale degli impianti pubblicitari disciplina i criteri e la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
  2. In conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è calcolata in proporzione alla popolazione residente.
  3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come segue:
    1. il 20 % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
    2. il 70 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
    3. il 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, o comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
  4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
    1. vetrine per l'esposizione di manifesti;
    2. stendardi porta manifesti;
    3. posters per l'affissione di manifesti;
    4. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
    5. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
    6. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
    7. da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
  5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Quarrata - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
  6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 4 del presente regolamento.
  7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
    1. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
    2. l'ubicazione;
    3. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
    4. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
    5. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
  9. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
  10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
 

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - Disciplina generale

Articolo 14 - Applicazione dell'imposta e del diritto

  1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
 

Articolo 15 - Classificazione del Comune

  1. Il Comune risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. nella classe IV.
  2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.
 

Articolo 16 - La deliberazione delle tariffe

  1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 

CAPO II - Imposta sulla pubblicità - disciplina

Articolo 17 - Presupposto dell'imposta

  1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
  2. E' definito:
    1. "luogo pubblico", quello accessibile in qualsiasi momento a tutti senza alcuna limitazione e condizione;
    2. "luogo aperto al pubblico", quello al quale è consentito l'accesso soltanto in determinati momenti;
    3. "luogo esposto al pubblico", un luogo privato o comunque nel quale non è ammesso il pubblico, situato, tuttavia, in modo tale da consentire di vedere o sentire ciò che in esso si trova o avviene.
  3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
    1. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
    2. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
    3. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
 

Articolo 18 - Soggetto passivo

  1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
  2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
  3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
  4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza titolo, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il competente ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
 

Articolo 19 - Modalità di applicazione dell'imposta

  1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
  2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
  4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
  5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
  6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
  7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
  8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è autorizzata dal competente ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
  9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
  10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
  11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
 

Articolo 20 - Dichiarazione

  1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
  2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
  3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
  4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
 

Articolo 21 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

  1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelli in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. .
  2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
  3. Il Comune non procede ad emissione di avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi 16,00 Euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo il caso in cui il contribuente abbia ripetuto la violazione degli obblighi di versamento nell'arco temporale delle annualità ancora accertabili dall'Ente.
 

Articolo 22 - Pagamento dell'imposta e del diritto

  1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
  2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
  3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
  4. L'attestazione del pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni ed effettuato a mezzo di conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione.
  5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
  6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
  7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, salvo diverso limite stabilito da norme vigenti. Il comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 

Articolo 22 bis - Importo minimo da versare

  1. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti, e per cui non sono emessi provvedimenti di rimborso, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, è fissato in Euro 3,00.
 

CAPO III - Imposta sulla pubblicità - tariffe

Articolo 23 - Tariffe

  1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
    1. con l'art. 6 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
    2. con l'art. 15 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
    3. con l'art. 16 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
    4. dalle norme di cui al presente capo.
 

Articolo 24 - Pubblicità ordinaria

  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 19.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
  3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 19, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
  4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
    1. compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
    2. superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
  5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
  6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 19.
 

Articolo 25 - Pubblicità ordinaria con veicoli

  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli di cui alla tipologia prevista dall'art. 6, comma 3, lettera a) del presente regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 19.
  2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 24, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
  3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
  4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
  5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
  6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
 

Articolo 26 - Pubblicità con veicoli dell'impresa

  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa di cui alla tipologia prevista dall'art. 6, comma 3, lettera b) del presente regolamento, è dovuta, per anno solare:
  2. al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza; 
  3. ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
  4. secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.
  5. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
  6. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
  7. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
 

Articolo 27 - Pubblicità con pannelli luminosi

  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie di cui dall'art. 6, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 19.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
  3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
 

Articolo 28 - Pubblicità con proiezioni

  1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6, quinto comma, del presente regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
  2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
 

Articolo 29 - Pubblicità varia

  1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
    1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/1993. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 19, commi secondo e settimo, del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
    2. da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. 507/1993;
    3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. 507/1993;
    4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/1993;
    5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/1993.
 

Articolo 30 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni

  1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
    1. per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 17 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    2. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
    3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
  2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 17, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
  3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 20, con formula predisposta dall'ufficio competente e sottoscrizione dell'interessato, ai sensi del D.P.R 445/2000.
  4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.
  5. La tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità è ridotta del 90 per cento per le società che svolgono esclusivamente attività sportiva.
 

Articolo 31 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni

  1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
    1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
    2. gli avvisi al pubblico: i.) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta; ii.) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
    3. la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
    4. la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
    5. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
    6. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
    7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
    8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
    9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
    10. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
    11. l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
  2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
  3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
  4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.
 

CAPO IV - Il servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 32 - Finalità

  1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 13 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
  2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993, richiamati nei successivi artt. 36 e 37 del presente regolamento.
  3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
  4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
  5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 13, c. 3, lettera b), del presente regolamento nei limiti della capienza degli stessi.
  6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 13, c. 3, lettera c) del presente regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 24.
  7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 13. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 13. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.
 

Articolo 33 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

  1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale competente la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
  2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative. tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
  3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
 

Articolo 34 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

  1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
  2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
    1. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
    2. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
  3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
  4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 33 del presente regolamento.
  5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
  6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
  7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
  8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
  9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
  10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
  11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
  12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
  13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
  14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.
  15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
    1. le tariffe del servizio;
    2. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
    3. il registro cronologico delle commissioni.
  16. Le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 507/1993 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
 

CAPO V - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

Articolo 35 - Tariffe - applicazione e misura

  1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
  2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
  3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
  4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
  5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
  6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
  7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
 

Articolo 36 - Tariffa - Riduzioni

  1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
    1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 37 del presente regolamento;
    2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
    4. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
    5. per gli annunci mortuari.
  2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 30 del presente regolamento.
  3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 30 del presente regolamento.
  4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 34 del presente regolamento.
 

Articolo 37 - Diritto - esenzioni

  1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
    1. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
    2. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
    3. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
    4. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
    5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
    6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
    7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
  2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
  3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
  4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - Sanzioni

Articolo 38 - Sanzioni tributarie

  1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
  2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
  3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
  4. Nel caso di omesso o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata. La stessa sanzione viene applicata sull'imposta tardivamente versata rispetto alla scadenza prevista.
 

Articolo 39 - Interessi

  1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 16 bis del vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
  2. Sulle somme di cui il contribuente è creditore sono calcolati, a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento, gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.
 

Articolo 40 - Sanzioni Amministrative

  1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
  2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
  3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,00 ad € 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
  4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
  5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 38 e 39.
  6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
  7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 11.
 

CAPO II - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 41 - Disposizioni transitorie e entrata in vigore

  1. Tutti gli impianti ed i mezzi pubblicitari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sprovvisti di regolare autorizzazione o non ancora autorizzati, installati su suolo pubblico o privato, qualora non rispondano alle disposizioni previste dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2009.
  2. In caso di mancato adeguamento entro tale data, il Comune comunicherà all'interessato la data entro la quale rimuovere l'impianto non regolarizzato.
  3. Qualora, per motivi oggettivi individuati dall'interessato e verificati dall'ufficio competente, non fosse possibile adeguare gli impianti pubblicitari, il Comune o il Gestore del servizio può consentirne la delocalizzazione, previa richiesta dell'interessato.
  4. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.
  5. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 507 e s.m.i., nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.
 
 

Comune di Quarrata

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