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Regolamento di Polizia Mortuaria

Indice

 

Approvato con Deliberazione C.C. n. 80 del 14/12/2009 - modificato con Deliberazione C.C. 3/2017 e n. 16 del 30/3/2021.

 
 

TITOLO III - CIMITERI

Capo I - Disposizioni Generali
 
Capo II - Concessioni cimiteriali
 
Capo III - Cimiteri
 
Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni
 
 
 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, al D.M. 30.03.1998, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, alla L. 28.02.2001 n. 26 e s.m.i., alla L. 30.03.2001 n. 130, al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 , alla L.R.T. 31.05.2004 n. 29 ed alla L.R.T 4.04.2007 n. 18 e s.m.i., i servizi relativi alla polizia mortuaria in ambito comunale con riferimento alla destinazione delle salme, dei cadaveri o di parti di essi, ai trasporti ed alle onoranze funebri, alla gestione e custodia dei cimiteri, alle norme di comportamento all’interno dei cimiteri, al rilascio ed alla gestione delle concessioni cimiteriali, alla cremazione dei cadaveri e dei resti mortali e ad ogni altra attività connessa con la custodia dei cadaveri.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida competenze nei servizi funebri e cimiteriali svolgono i propri compiti secondo i criteri della buona amministrazione e tenendo in considerazione il particolare stato di disagio causato dall’evento luttuoso, nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell’uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.
4. Le presenti norme hanno efficacia generale nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Quarrata.

 

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria attribuite dalla vigente normativa al Comune sono di competenza del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria il quale si avvale dell'ausilio dei competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale per le specifiche questioni di natura igienico-sanitaria.
2. Il Sindaco esercita le proprie funzioni in materia avvalendosi, altresì, dei competenti servizi ed uffici comunali nel rispetto di quanto previsto dalla legge e, in particolare, di quanto previsto dal D.P.R. 396/2000 e dal  D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora i servizi di polizia mortuaria siano gestiti da soggetti terzi, il gestore è tenuto ad osservare, oltre alla normative statali e regionali vigenti in materia, il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il contratto di servizio.

 

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno delle aree cimiteriali, senza, tuttavia, assumere alcuna responsabilità per atti dannosi commessi all'interno di dette aree da persone estranee al proprio servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico a causa di un uso improprio rispetto a quello al quale essi sono destinati.
Chiunque cagioni danni a persone o cose per fatto proprio od altrui ne risponde a norma di legge.
2. I soggetti che operano nei cimiteri sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l’attività specifica e l’accertato mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali o dall’Autorità Sanitaria potrà essere cause della revoca dell’autorizzazione ad operare all’interno del cimitero.

 

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei cimiteri presenti nel territorio comunale è tenuto, su supporto cartaceo o informatico (laddove esistente) il registro di cui all'art. 52 D.P.R 285/1990 a disposizione di chiunque vi abbia interesse, compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali e su ogni variazione ad esse relativa.
2. Sono, inoltre, esposti in maniera ben visibile al pubblico:
- l'orario di apertura e chiusura del cimitero, la disciplina dell’ingresso e gli eventuali divieti speciali;
- copia del presente regolamento;

 

Articolo 5 - Servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali sono gestiti dall'Amministrazione comunale con le forme e secondo le modalità previste dagli artt. 122 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Articolo 6 - Definizioni

1. Alla luce della vigente normativa in materia e per quanto rileva ai fini del presente regolamento di Polizia mortuaria si definiscono:
SALMA:  il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo (Art. 1, co.2, L.R.T. 18/2007);
CADAVERE: la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di morte da parte del medico necroscopo (art. 1, co.3, L.R.T. 18/2007);
RESTI MORTALI: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall’incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni (Art. 3, co.1 lett.B), D.P.R.254/2003)
RESTI OSSEI: le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie ovvero di  estumulazioni per le quali si accerti la condizione di completa scheletrizzazione;
CENERI:  l’esito del procedimento di cremazione dei cadaveri o dei resti mortali.

 

Articolo 7 - Facoltà di disporre della salma, del cadavere, delle ceneri e dei resti mortali

1. I trattamenti funebri e cimiteriali sono eseguiti nel rispetto della volontà del defunto qualora egli abbia disposto in tal senso mediante testamento o atto scritto con sottoscrizione autenticata dal quale risulti la propria volontà.
2.In assenza di disposizione scritta del defunto, la scelta viene effettuata da soggetti legittimati, individuati come segue:
a) dal coniuge, fino a che non sia intervenuto provvedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dall'unito civilmente fino a che non sia intervenuto provvedimento di scioglimento dell'unione civile;
b )in difetto del coniuge o dell'unito civilmente, dal convivente difatto di cui all'art. 1, co. 36, L. 76/2016 che sia stato designato dal defunto quale rappresentante ai sensi dell'art. 1, commi 40,lett. b) e 41 della stessa legge, ovvero dal parente nel grado piùprossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 C.C. e, in caso di parenti dello stesso grado, dalla totalità degli stessi,fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.
3. Qualora non sia raggiunta l’unanimità dei consensi degli aventi diritto ovvero in presenza di un dissenso esplicitamente formalizzato all’effettuazione di un trattamento funerario o cimiteriale, l’Amministrazione comunale si asterrà dal compiere alcuna operazione, salvo procedere a seppellimento mediante inumazione,  in attesa che sia raggiunto un accordo fra le parti ovvero sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale.
4. Per la cremazione del cadavere e dei resti mortali si applicano le specifiche norme in materia di manifestazione del consenso e legittimazione degli aventi diritto dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia e dal titolo IV del presente regolamento.

 

 

TITOLO II - TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI

Articolo 8 - Servizio di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasferimento del defunto dal luogo del decesso o dal luogo ove è deposto al luogo di sepoltura e comprende il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dall’obitorio o dal deposito di osservazione, il tragitto fino al luogo in cui si svolgono l’osservazione,  la veglia funebre e, ove previste, le esequie, la sosta per il tempo strettamente necessario per le stesse ed il tempo indispensabile per il raggiungimento del luogo di sepoltura o altra destinazione (scalo ferroviario o aereo, ecc.) mediante il percorso più breve.
2. Il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
3. Il Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della città, in casi particolari, può disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

 

Articolo 9 - Autorizzazioni al trasporto

1. Le autorizzazioni al trasporto funebre, ove di competenza comunale,  sono rilasciate dal Responsabile dei Servizi Demografici o da persona da esso delegata, nel rispetto della vigente normativa.
2. Le autorizzazioni al trasporto   destinate ad  altro Comune sono comunicate al Comune di destinazione.

 

Articolo 10 - Trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri

1. L’autorizzazione al trasporto di resti mortali, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.P.R. 254/2003, o resti ossei rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni da cimiteri comunali, nonché al trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione di cadavere è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici del Comune o da persona dallo stesso delegata, nel rispetto della vigente normativa.
2. Il trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. Salvo il caso dell'affidamento domiciliare dell'urna contenente leceneri, qualora i resti mortali, i resti ossei o le ceneri debbanoessere trasportate nel territorio di altro Comune, l'autorizzazioneal trasporto è rilasciata previa dimostrazione da parte delfamiliare che si incarica del trasporto della disponibilità di unaidonea collocazione nel cimitero di altro comune. Tale disponibilitàpuò essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

 

Articolo 11 - Trasporto di cadaveri, resti mortali e ceneri provenienti dall'estero

1. L’introduzione nel Paese di cadavere proveniente da paese aderente alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10.07.1937, n. 1379 avviene nel rispetto delle norme previste dalla stessa.
2. La richiesta all’introduzione di cadavere da paese non aderente alla Convenzione è presentata all’autorità consolare italiana all’estero corredata dalla documentazione prescritta  dal D.P.R.285/1989 (Regolamento di polizia mortuaria) e dalle Circolari impartite dal Ministero della Sanità.
3. L’introduzione di ceneri o resti mortali da un Paese estero richiede esclusivamente le autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 ed alla documentazione indicata dalla Circolare Min. Sanità 24/1993 al punto 8.31, con esclusione del rispetto delle prescrizioni di carattere igienico sanitario dagli stessi previste.

 

Articolo 12 - Trasporto di cadaveri, resti mortali e ceneri per l'estero

1. Il trasporto di cadaveri per paesi aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10.07.1937, n. 1379 avviene nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e previo rilascio del passaporto mortuario .
2. Il passaporto mortuario viene rilasciato dal Responsabile dei Servizi Demografici del Comune o da un suo delegato su modello conforme redatto in lingua italiana ed almeno una delle lingue più usate nei rapporti internazionali previa richiesta dei congiunti o di un loro delegato.
3. L’estradizione del cadavere di un defunto deceduto nel Comune verso un paese non aderente alla Convenzione di Berlino sopra indicata viene autorizzata – previa richiesta adeguatamente documentata da parte dei congiunti o di un loro delegato - dal Responsabile dei Servizi Demografici o da un suo delegato nel rispetto della vigente normativa.
4. L’estradizione di ceneri e resti mortali verso un Paese estero non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri e viene autorizzata, previa motivata richiesta, dal Responsabile dei Servizi Demografici o da un suo delegato su modello redatto in lingua italiana ed in lingua francese, ovvero su modello plurilingue, previa acquisizione della documentazione prevista dalla legge.

 

Articolo 13 - Trasporto di persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

soppresso

 

Articolo 14 - Incaricato del trasporto

1. E’ incaricato del trasporto di salme o cadaveri il dipendente, la persona fisica o ditta a ciò incaricata da impresa funebre in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di trasporto funebre o da un ente locale che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000.
2. Data la peculiare natura del trasporto funebre, l’incaricato del trasporto deve ritenersi assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dettata dall’art. 358 c.p. così come modificato dalla L. 86/1990.
3. L’incaricato del trasporto funebre deve essere sempre munito del relativo provvedimento di autorizzazione.

 

 

TITOLO III - CIMITERI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 15 - Forme di gestione dei servizi cimiteriali

1. Il Comune di Quarrata gestisce il complesso dei servizi cimiteriali avvalendosi delle forme e nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. 267/2000.
2. Nei casi in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi mediante il ricorso ad una delle forme previste dalla vigente normativa, il Comune mantiene poteri di controllo e di disciplina sul soggetto gestore.

 

Articolo 16 - Elenco dei cimiteri comunali

1. Nel Comune di Quarrata sono presenti 10 cimiteri comunali, denominati e dislocati sul territorio come segue:
I) Cimitero di SANTALLEMURA – QUARRATA,
II) Cimitero di VALENZATICO,
III) Cimitero di SANTONUOVO,
IV) Cimitero di FERRUCCIA,
V) Cimitero di MONTEMAGNO,
VI) Cimitero di LUCCIANO,
VII) Cimitero di CAMPIGLIO,
VIII) Cimitero di VIGNOLE,
IX) Cimitero di COLLE,
X) Cimitero di BURIANO.

 

Articolo 17 - Servizio di custodia dei cimiteri

1. II servizio di custodia presso i cimiteri comprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri e di verifica del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, le registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, alle esumazioni, estumulazioni e cremazioni, nonché le attività di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza dell'osservanza del presente regolamento.
2. Qualora la gestione del servizio cimiteriale sia affidata a terzi, il servizio di custodia è di competenza del gestore del servizio stesso.

 

Articolo 18 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo, ed in particolare :
- consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
- gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- coltivare piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a cm. 70 o che comunque escano dal perimetro della tomba;
- collocare oggetti che possano limitare lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
- l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
- occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
- far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
- entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta;
- esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Lo spazio che non costituisce oggetto di concessione deve essere lasciato libero al fine di permettere il corretto adempimento delle opere di manutenzione del cimitero. Il materiale collocato in modo da impedire le ordinarie attività di manutenzione sarà rimosso e le spese relative saranno addebitate a carico di che ha commesso la violazione.
3. All'interno delle aree cimiteriali si accede a piedi.

Lo spazio che non costituisce oggetto di concessione deve essere lasciato libero al fine di permettere il corretto adempimento delle opere di manutenzione del cimitero. Il materiale collocato in modo da impedire le ordinarie attività di manutenzione sarà rimosso e le spese relative saranno addebitate a carico di che ha commesso la violazione.
All'interno delle aree cimiteriali si accede a piedi.

 

Articolo 19 - Competenze e vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza sul rispetto del presente regolamento nei Cimiteri comunali sono di competenza del Sindaco, che vi provvede attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio.
2. Alla manutenzione, alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.
3. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari viene assicurato dall'Azienda U.S.L., a supporto dell’Autorità Sanitaria Locale, che controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e traslazioni di cadaveri, resti mortali, ceneri e di qualsiasi altra parte anatomica seppellita sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali e sono soggette alla registrazione di cui agli artt. 52 e ss del D.P.R. 285/1990.
5. Ogni anno un esemplare dei registri deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

 

Articolo 20 - Orario di apertura

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l’orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa in copia all’ingresso.
2. La sepoltura potrà avvenire fino a trenta minuti prima della scadenza dell’orario di chiusura del cimitero.
3. E’ comunque garantito, in casi eccezionali, il ricevimento dei feretri anche al di fuori dell’orario fissato.
4. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all’incolumità pubblica.
5. Nei giorni festivi il custode del cimitero riceve i feretri, senza procedere al seppellimento, dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
6. Nel caso di due festività consecutive, il primo giorno festivo il custode del cimitero si attiene alle modalità di cui al punto precedente, il secondo giorno festivo, riceve i feretri e procede al seppellimento dalle ore 7,00 alle ore 13,00. Nel caso di più di due giorni di festività consecutive, la ricezione dei feretri ed il seppellimento avviene nei giorni e con gli orari individuati con provvedimento del Responsabile dei Servizi Demografici.

 

Articolo 21 - Ammissione nei cimiteri

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti ossei e mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. A questi soli fini non si considera che abbiano perso la residenza nel Comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente per essere divenute componenti di una comunità.
3. Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità quarratina, possono essere accolte,compatibilmente con la ricettività del cimitero, i cadaveri, i resti mortali ed ossei, nonché le urne contenenti le ceneri delle persone:
A. nate nel comune di Quarrata, ovvero, secondo la precedente denominazione vigente fino al 1959, nel comune di Tizzana;
B. appartenenti al territorio delle parrocchie del Comune di Quarrata;
C. che abbiano avuto la loro residenza nel comune per un periodo anche discontinuo di 10 anni e/o per un terzo dell’età compiuta alla data del decesso;
D. che,ovunque nate, abbiano al momento del decesso, seppelliti o residenti nel comune il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto ex art.1, co. 36 ,L. 76/2016, il convivente more uxorio o un figlio, un genitore, un fratello o una sorella;
E. il cui coniuge o convivente more uxorio abbiano i requisiti di cui ai precedenti punti per essere sepolto in uno dei cimiteri del Comune di Quarrata;
F. chiunque abbia la proprietà o la locazione o abbia stipulato contratti per avere la disponibilità di  una casa di civile abitazione nel territorio comunale e sia in procinto di trasferirvi la residenza anagrafica;
4. Indipendentemente dal luogo di residenza e dal luogo di decesso, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti ossei e mortali e le ceneri delle persone aventi diritto di seppellimento, nel cimitero, in una cappella privata.
4.BIS Sono, altresì, ricevute esclusivamente le urne contenenti le ceneri ed i resti ossei di persone che – al momento del trasferimento – abbiano residenti nel comune o seppelliti in uno dei cimiteri comunali il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto ex art.1, co. 36 ,L. 76/2016, il convivente more uxorio o un figlio, un genitore, un fratello o una sorella;
5. La qualità di convivente more uxorio ai fini del precedente comma 3, punti D) e E), è dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dalla persona legittimata a disporre delle spoglie mortali del defunto che si intende seppellire.
6. La sepoltura può avvenire in ognuno dei cimiteri comunali, salvo il caso di cui al precedente comma 3, punto B), in cui il seppellimento deve avvenire – in mancanza di altro requisito legittimante l’accoglimento del defunto – nel cimitero della frazione di appartenenza.
7. Qualora vi sia assoluta indisponibilità di sepolture nel cimitero prescelto è ammessa la tumulazione provvisoria del feretro ai sensi dell’art. 40 reg. nel loculo di altro cimitero fino al momento in cui si renda disponibile la sepoltura nel cimitero prescelto.

 

Articolo 21 bis - Sepoltura riservata a cittadini illustri e benemeriti

La Giunta Comunale ha facoltà di disporre, con proprio atto deliberativo, l’assegnazione gratuita di posti destinati alla inumazione o tumulazione, di salme,  ceneri  o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla comunità locale. Se già inumate o tumulate, la Giunta potrà disporne la permanenza nella sepoltura per un periodo massimo di ulteriori venti anni dalla scadenza originaria.
(articolo inserito con deliberazione C.C. 16/2021)

 

Articolo 22 - Reparti speciali nei cimiteri

1. All’interno dei cimiteri comunali non possono essere previsti reparti speciali da destinare al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali e delle urne contenenti le ceneri di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

 
Capo II - Concessioni cimiteriali

Articolo 23 - Concessione di loculi, cellette ossario e cellette per urne cinerarie di proprietà del Comune

1. Il diritto di uso dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette adibite ad accogliere le urne contenenti le ceneri risultanti da cremazione di proprietà del Comune viene ceduto dal Comune o, per suo conto, dal soggetto gestore dei servizi cimiteriali previa stipulazione di atto di concessione avente durata trentacinquennale.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento è vietato stipulare concessioni aventi durata superiore a quella di cui al comma 1: il termine maggiore eventualmente previsto è nullo e la durata della concessione è da considerarsi comunque pari a trentacinque anni.
3. Sono fatte salve le concessioni di cui al comma 1 aventi durata perpetua o superiore ai trentacinque anni già stipulate dall’Amministrazione ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. E’ fatto divieto di procedere al rinnovo delle concessioni di loculi una volta scadute, salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
5. Il diritto di sepoltura nei loculi di proprietà del Comune è riservato ad accogliere le spoglie mortali della persona per la tumulazione della quale è stata stipulata la concessione e ne è vietata la cessione a terzi. 6. E’ ammessa la tumulazione all’interno di uno stesso loculo dei resti ossei e/o delle ceneri di una o più persone qualora vi sia l’accordo delle parti interessate e purchè vi sia lo spazio necessario. Sulla lapide possono essere indicati i nominativi ed estremi anagrafici dei defunti.                   
7. Alla scadenza della concessione si procederà alla raccolta dei resti o delle ceneri nelle forme previste dalla legge e dal regolamento.

 

Articolo 24 - Concessioni per cappelle private nei cimiteri

1. Nel rispetto delle previsioni del piano cimiteriale il Comune potrà disporre il rilascio di nuove concessioni a privati aventi ad oggetto cappelle private o aree cimiteriali per la costruzione di nuovi sepolcri privati a sistema di tumulazione all’interno dei cimiteri del Comune nel rispetto della normativa vigente. Le concessioni di aree per la realizzazione di sepolture collettive avrà durata determinata pari ad anni sessanta con decorrenza dalla stipula del relativo contratto.
2. Le concessioni per le cappelle private già stipulate dall’Amministrazione ed in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere rinnovate dai familiari del fondatore del sepolcro o del concessionario prima della scadenza della stessa nelle forme di cui all’articolo 28 reg.
3. L’assegnazione del diritto di edificare la realizzazione di nuove cappelle gentilizie ovvero l’assegnazione del diritto di utilizzo di cappelle già esistenti e ritornate nella disponibilità dell’ente avviene tramite asta pubblica con partecipazione riservata a persone residenti nel comune sulla base di valore periziato.
4. La concessione del diritto di edificare nuove cappelle è regolata da apposito contratto nel quale sono precisati:
- tipologia ed identificazione dell’area;
- superficie dell’area data in concessione;
- generalità del concessionario;
- durata;
- importo della concessione e modalità di pagamento,
-obblighi giuridici ed economici, nel rispetto della previsioni del presente regolamento;
- condizioni di decadenza e revoca.
5. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dalla vigente normativa nazionale e dal presente regolamento per le tumulazioni ed estumulazioni
6. E’ fatto divieto di concedere aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di speculazione.
7. Il pagamento del diritto di edificare avverrà in un’unica soluzione contestualmente alla stipula della concessione.


(articolo modificato ed integrato con deliberazione C.C. 16/2021)

 

Art. 24 bis Realizzazione dell'opera

La realizzazione delle cappelle gentilizie è subordinata all’acquisizione del permesso di costruire secondo le vigenti normative in materia di governo del territorio. Qualora l’area concessa ricada in area tutelata ai sensi del Codice dei Beni dovrà essere acquisita preventivamente l’autorizzazione da parte dell'ente preposto.

 

Articolo 25 - Diritto di sepoltura nelle cappelle private

1. Il diritto di sepoltura all’interno delle cappelle private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari e si esercita fino ad esaurimento della capienza del sepolcro.
2.  Ai fini del presente articolo, ‘familiari del concessionario’ sono il coniuge, l’unito/a civilmente, il convivente di fatto ex art. 1, co. 36 ss., L. 76/2016, il convivente more uxorio e coloro che sono legati alla persona del concessionario da vincoli di parentela in linea retta e collaterale, affinità ed adozione nei limiti dell’art. 77 c.c. (*)
3. La qualità di ‘convivente more uxorio’ viene dichiarata nelle forme del D.P.R 445/2000 dal concessionario ovvero dai familiari dello stesso indicati dal comma 2. La dichiarazione potrà essere oggetto di verifica da parte del Comune.
4. Il concessionario ha, altresì, facoltà di ampliare o restringere il diritto di sepoltura ad alcuni familiari, ovvero di attribuirlo a soggetti diversi dai familiari, specificamente individuati nell’atto di concessione o, successivamente, con scrittura privata autenticata. Nel caso di una pluralità di concessionari è necessaria l’unanimità dei consensi.
5. E’ fatto onere alla parte interessata dare prova della sussistenza del diritto di sepoltura.


(*comma modificato con deliberazione C.C. 16/2021)

 

Articolo 26 - Obblighi ed oneri di manutenzione

1. I concessionari del loculo avuto in concessione dal Comune o dall’Ente gestore ai sensi dell’art. 23 reg. devono mantenerlo in buono stato di conservazione, realizzando le opere di manutenzione ordinaria che lo stesso richiede.
2. La manutenzione straordinaria dei loculi è di competenza del  Comune che vi provvede direttamente o tramite il soggetto gestore del servizio.
3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle private sono a ca rico del concessionario originario o subentra to, degli aventi diritto alla sepoltura o degli eredi che hanno acquistato a qualsiasi titolo la proprietà del manufatto cimiteriale anche se non titolari del diritto di sepoltura. (*)
4. L’accertata incuria nella custodia delle cappelle private costituisce causa di decadenza dalla concessione.
5. Qualora l’Ufficio Cimiteri – anche su segnalazione del personale addetto al cimitero -  ravvisi situazioni di pericolo derivanti dalla cattiva manutenzione delle sepolture, intima – mediante formale diffida - al concessionario di realizzare le opere necessarie a rimettere in sicurezza l’area ed a garantire l’agibilità del manufatto.
6. Nei casi di assoluta urgenza o di inadempienza alle prescrizioni impartite, il Comune interviene – direttamente o tramite il soggetto gestore del servizio – per realizzare le opere necessarie ad evitare e superare la situazione di pericolo, rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del concessionario.


(* comma modificato con deliberazione n. 16/2021)

 

Articolo 27 - Subentro nella concessione di cappelle private

1. Fatto salvo quanto previsto nelle con cessioni previgenti, in caso di decesso del fondatore del sepolcro o del titolare della con cessione di una cappella privata subentrano nella concessione, in ordine di poziorità , il coniuge ed i discendenti in linea retta o, in caso di assoluta mancanza di essi, anche in li nea collaterale, acquistando la qualità di con cessionario. E’ fatto onere ai discendenti di dare comunicazione al Comune del de cesso del concessionario entro un anno dalla data dell’evento, al fine di permet tere l’aggiornamento della concessione.(*)
2. l nuovo concessionario (c.d. concessionario subentrato) subentra nei diritti e nei doveri del fondatore del sepolcro o del precedente concessionario: il diritto di sepoltura nella cap pella privata si estende a tutti i suoi familiari secondo la definizione del presente regol amento , fino alla capienza del sepolcro stes so. (*)
3. Nel caso di subentro di più concessionari i diritti ed i doveri di cui al comma 2 sono acquisiti da tutti: il diritto di sepoltura viene esercitato dai titolari fino a completamento della capienza del sepolcro.
4. Qualora uno dei concessionari rinunci alla titolarità della concessione si accrescono proporzionalmente le quote degli altri concessionari.
5. Il subentro è ammesso esclusivamente nel caso di concessioni di una cappella privata.


(* comma modificato con deliberazione n. 16/2021)

 

Articolo 28 - Rinnovo della concessione

1. Nel caso di concessione di una cappella privata avente durata determinata è data facoltà al concessionario, originario o subentrato,  di procedere al rinnovo della stessa stipulando un nuovo atto di concessione avente per oggetto il medesimo sepolcro. La richiesta di rinnovo può essere presentata a partire dall’ultimo triennio di vigenza della concessione e comunque entro la scadenza, previo pagamento della tariffa vigente al momento della stipula del rinnovo della concessione. (*)

(* comma modificato con deliberazione n. 16/2021)

 

Art. 28 bis - Rinuncia alla concessione di una cappella privata

1. ll concessionario di una cappella privata può rinunciare alla titolarità della stessa mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscri zione autenticata depositata agli atti del Co mune.
2. In caso di unico concessionario, l’atto di rinun cia deve essere accompagnato dalla indicazio ne della sistemazione delle spoglie mortali dei defunti ivi seppelliti ed i relativi oneri sono a carico dell’instante.
3. La rinuncia alla concessione di un’area su cui sorge un manufatto eretto dal concessionario determina il trasferimento del manufatto al demanio comunale senza diritto ad alcun rim borso.
4. In caso di pluralità di concessionari, la rinun cia di uno solo di essi determina l’accresci mento della quota degli altri concessionari.
5. Ferma restando l’unicità della concessio ne nei confronti del Comune, in caso di una pluralità di concessionari – originari o subentrati – è ammessa la regolazione dei loro rapporti interni: i concessionari possono suddividere i posti-salma dispo nibili nella cappella o individuare separa te quote della concessione per ciascuno di essi nelle forme di cui al comma 1. Con le medesime modalità, uno o più conces sionari possono rinunciare irrevocabil mente al proprio diritto di sepoltura. In tale caso, si accrescono proporzional mente le quote degli altri concessionari.
6. Gli atti di divisione, individuazione delle quote e di rinuncia non costituiscono atti di disposizione della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di uso della stessa .

(articolo inserito con deliberazione C.C. 16/2021)

 

Art. 28 ter - Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
- mancata ultimazione dei lavori di costruzione della cappella entro i termini di validità del titolo edilizio e comunque, non oltre 6 anni dalla stipula della concessione;
- inosservanza degli obblighi di manutenzione della cappella impartiti con provvedimento del Comune;
- qualora la cappella risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;
- inadempienza degli obblighi previsti dall’atto di concessione o dal regolamento comunale a pena dei decadenza.
2. La pronuncia della decadenza della concessio ne è adottata previa diffida al/ai concessiona rio/i o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità, la diffida è pubblicata all’albo pretorio e con avviso cartaceo nel cimitero di ubicazione della cappella per la durata di trenta giorni consecutivi. Si verifica la condizione di irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, dei nominativi e degli indirizzi del/dei concessionario/concessionari e questi non possano essere reperiti mediante ricerche presso l’ufficio anagrafe. La revoca della concessione è disciplinata dalla normativa vigente.


(articolo inserito con deliberazione C.C. 16/2021)

.
 

Articolo 29 - Estumulazioni in cappelle private

1. E’ ammessa l’estumulazione dei defunti tumulati in una cappella privata per procedere al trasporto in altra sepoltura, alla raccolta dei resti – ove completamente mineralizzati – ovvero alla cremazione. Le spoglie mortali del defunto potranno, poi, essere nuovamente tumulate all’interno della cappella.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici nel rispetto della procedura di cui all’articolo 47, comma 4  e ss. del  regolamento.

 

Articolo 30 - Disciplina transitoria

1. I titolari di diritti di sepoltura in cappelle private, maturati sulla base della previgente normativa statale e comunale, che intendano avvalersene sono tenuti a esibire idonea e completa prova documentale di quanto rivendicato entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. A decorrere da tale data le disposizioni del presente atto saranno applicate a tutte le concessioni ancora in essere, se pur stipulate in epoca antecedente la sua entrata in vigore.

 
Capo III - Cimiteri

Articolo 31 - Norma finale

1. I cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni, nonché manufatti e/o spazi destinati alla tumulazione individuale, alla conservazione delle ossa e delle ceneri, nonché un ossario comune, un cinerario comune ed un'area per la dispersione delle ceneri.
2. Per quanto di competenza, si rimanda  al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune.

 

Articolo 32 - Sala per autopsie

1. Nel cimitero di Santallemura è allestito un apposito locale, avente i requisiti di cui all'art. 66 del D.P.R 285/1990, destinato allo svolgimento di autopsie su richiesta dell’Autorità Giudiziaria ed all'osservazione dei cadaveri.

 

Articolo 33 - Ossario comune

1. In ognuno dei cimiteri comunali è istituito un ossario ai sensi dell’art. 67 D.P.R 285/1990 per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o da estumulazioni nei casi di cui all’art. 86  D.P.R. 285/1990 e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.
2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che il luogo di conservazione delle ossa sia sottratta alla vista del pubblico.
3. La deposizione delle ossa nell’ossario comune è a titolo gratuito.

 

Articolo 34 - Raccolta delle urne contenenti le ceneri e cinerario comune

1. Ai sensi dell'art. 80, co. 3, D.P.R 285/1990, in ogni cimitero comunale è predisposto uno spazio per la raccolta e la custodia delle urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri. A tale scopo, per la raccolta e la messa a dimora delle urne contenenti le ceneri possono essere utilizzate le cellette ossario presenti in ogni cimitero.
2. E’ fatto divieto di concedere spazi a privati ed enti morali per la collocazione delle urne contenenti le ceneri.
3. Ai sensi dell’art. 80, co. 6, D.P.R 285/1990, in ogni cimitero del Comune è, altresì, allestito un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri, per le quali il defunto abbia espresso la volontà di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure nei casi di disinteresse dei familiari del defunto.

 

Articolo 35 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere date in concessione aree private per sepolture ad inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche.
3. Per la sepoltura a sistema di inumazione è vietato l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

 

Articolo 36 - Onerosità e gratuità del servizio di inumazione

1. L’inumazione dei cadaveri è una forma di sepoltura a titolo oneroso salvi i casi di gratuità previsti dalla legge, per la valutazione della sussistenza dei quali dovrà farsi riferimento a parere espresso dal Responsabile dei Servizi Sociali.
2. I costi dell’inumazione sono determinati con apposito provvedimento adottato dall’Ente.

 

Articolo 37 - Assegnazione ed individuazione delle fosse

1. Le fosse per inumazione sono assegnate da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con continuità. Terminata la fila di un singolo riquadro si passa a quella successiva, iniziando da sinistra verso destra.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie ed alla azione degli agenti atmosferici. Il cippo deve, poi, recare una targa in materiale inalterabile con l’indicazione delle generalità del defunto, nonchè la sua data di nascita e  di morte.
3. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l’assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
4. Una volta collocato il feretro, sulla fossa dovrà essere posta una sepoltura provvisoria ( c.d. ‘giardinetto’) con tipologia conforme alle indicazioni impartite con apposito provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Cimiteri. La sepoltura provvisoria potrà essere posta a cura del privato ovvero richiesta al Comune o all’Ente gestore del servizio.
5. I familiari del defunto potranno procedere all’apposizione di segni funerari ai sensi dell’articolo 43 reg.

 

Articolo 38 - Tumulazione

1.La tumulazione ha ad oggetto la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dal soggetto gestore del servizio o dai concessionari di aree apposite destinate alla conservazione delle spoglie mortali del defunto.
2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e che dovranno rispettare gli standard previsti dalla specifica normativa in materia.
3. E’ consentita la collocazione di più cassette contenenti i resti ossei e di urne contenenti le ceneri all’interno di un unico tumulo, qualora sia presente un feretro, qualora vi sia l’accordo delle parti interessate e fino a che vi sia lo spazio necessario. Sulla lapide possono essere indicati i nominativi ed estremi anagrafici dei defunti le cui spoglie mortali sono custodite all’interno del loculo.
4. abrogato
5. Per ciò che attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei loculi e dei manufatti si applicano le vigenti norme di legge.

 

Articolo 39 - Assegnazione dei loculi

1. Ogni cimitero è dotato di loculi nei quali tumulare i cadaveri delle persone decedute.
2. I loculi sono concessi dietro stipula di apposito contratto della durata di anni trentacinque senza possibilità di rinnovo, previo pagamento del corrispettivo previsto per la concessione degli stessi, salvo quanto previsto dal comma 4 bis.  (*)
3. L’assegnazione del loculo avviene in maniera automatica al momento della prenotazione procedendo dal loculo ubicato in basso nell’angolo sinistro del riquadro continuando, seguendo la numerazione progressiva, da sinistra a destra e viceversa, in modo che l’ultimo della fila inferiore sia attiguo al primo della fila superiore.La prenotazione del loculo può essere effettuata esclusivamente a decesso avvenuto.  Nel caso di defunti che proven gono da altri comune, la prenotazione del loculo può essere effettuata – previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione - solo nell'imminenza della sepoltura. Nel caso traslazione di cadavere da altro comune a seguito di esumazione o estumulazione straordinaria, la prenotazione può essere effettuata dal momento in cui l'Autorità  sanitaria  ha impartito le disposizioni relative al trasporto e il cadavere è pronto per essere trasferito. (*)
4. Qualora il Comune abbia assegnato un loculo in concessione cinquantennale, i soggetti legittimati, decorsi trentacinque anni dalla stipula della concessione, possono restituire il loculo al comune senza alcun onere, mediante atto di recesso in forma scritta e stipulare un nuovo contratto di concessione trentacinquennale per seppellirvi un altro defunto, previo pagamento della tariffa vigente.In tale caso, nulla è dovuto dal Comune per il residuo periodo di concessione non goduto.
4 bis)  Qualora il Comune abbia assegnato il diritto d'uso di  un loculo sulla base di una concessione stipulata a favore di  persona ancora in vita, la quale vi sia stata tumulata per un periodo inferiore a 20 anni dal decesso al momento della scadenza, le persone legittimate a disporre delle spoglie mortali hanno facoltà di  rinnovare la suddetta concessione per una sola volta per mantenervi il medesimo defunto, previo versamento del relativo corrispettivo.
5. Laddove un loculo assegnato in concessio ne perpetua ritorni gratuitamente nella dispo nibilità del Comune mediante dichiarazione di rinuncia resa in forma scritta dalle persone legittimate, il loculo può essere riassegnato con la forma di cui al comma 4 per un pe riodo pari a trentacinque anni, dietro paga mento della tariffa vigente al momento della stipula del contratto. (*)
6. Nelle ipotesi in cui la persona deceduta per la quale si deve procedere a tumulazione abbia il coniuge o uno dei parenti in linea retta di primo grado (genitori e/o figli) oppure abbia un unico erede vivente che sia portatore di un handicap, risultante da specifica certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale / Commissione per l’invalidità civile, il Comune si riserva di valutare la possibilità di derogare al criterio di assegnazione automatica dei loculi in ragione della necessità di concederne uno che sia agevolmente raggiungibile da parte del richiedente, in modo da permettere e agevolare la cura e la manutenzione della tomba.
7. Nel caso in cui si manifesti la necessità di liberare un loculo prima della scadenza della concessione si dovranno seguire le procedure dettate dalla legge e dal presente regolamento in materia di estumulazione straordinaria.


(*artciolo modificato con deliberazione C.C. n. 16/2021)

 

Articolo 40 - Tumulazione provvisoria

1. Nei soli casi in cui vi sia assoluta indisponibilità di sepolture nel cimitero di pertinenza secondo la frazione di residenza al momento de decesso è possibile procedere alla tumulazion eprovvisoria del feretro in uno degli altri cimiteri del comune.
2. La sepoltura provvisoria ai sensi del precedente comma è ammessa solo per il tempo strettamente necessario ad attendere che si liberino sepolture nel cimitero spettante. Le spese necessarie al trasferimento del defunto sono a carico del comune. Il contratto di concessione del loculo sarà stipulato a sepoltura definitiva con decorrenza dalla data del decesso.
3. Si considera tumulazione provvisoria anche la tumulazione in loculo di proprietà comunale di persone aventi titolo, al momento del decesso o per successiva intervenuta disponibilità di spazi, ad essere accolti in una cappella privata, ovvero nel caso in cui debba esse re completata la costruzione del manu fatto, ovvero vi sia impossibilità di proce dere a sepoltura immediata a causa della realizzazione di opere di manutenzione straordinaria della cappella stessa . (*).
4. Qualora il recesso dalla concessione del loculo per traslazione della salma in una cappella privata avvenga entro un quinquennio dalla stipula del contratto il Comune provvederà alla restituzione di una somma proporzionale alle annualità non godute. Qualora il recesso avvenga oltre tale termine, nulla è dovuto dall'amministrazione.


(*articolo modificato con deliberazione C.C. n.16/2021)

 

Articolo 41 - Illuminazione votiva

L’illuminazione votiva elettrica è disciplinata con apposito provvedimento adottato dal Comune.

 

Articolo 42 - Monumenti funebri

1. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, nei cimiteri del Comune non può essere autorizzata la costruzione di monumenti funebri. E’, pertanto, vietato il rilascio di concessioni per la costruzione di detti manufatti.

 

Articolo 43 - Segni funerari

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse e a fronte dei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi e croci o altri segni funerari, limitatamente allo spazio relativo alla sepoltura interessata, senza invadere lo spazio afferente quelle limitrofe.
2. Le lapidi apposte sul loculo devono essere preferibilmente in pietra di colore chiaro.
3. I segni funerari apposti sulle sepolture per inumazione non possono coprire una superficie superiore ai due terzi della fossa e devono comunque garantire il normale deflusso delle acque meteoriche e l’apporto di ossigeno necessario ai processi trasformativi.
4. E’ fatto comunque divieto ai privati di erigere nell’ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori di muratura.
5. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell’esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari saranno rimossi dagli addetti al cimitero.

 
Capo IV - Esumazioni ed estumazioni

Articolo 44 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell’Ufficio Cimiteri e vengono eseguite una volta scaduto il turno ordinario di inumazione di cui all’art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di durata pari a dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. E’ possibile procedere anche  ad una singola esumazione ordinaria su richiesta di persona legittimata previo pagamento degli oneri relativi, determinati con apposito atto adottato dall’Ente.
4. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e depositate gratuitamente nell’ossario comune salvo che vi sia richiesta di deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione.
5. Nel caso di incompleta scheletrizzazione i resti mortali potranno permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per l’ulteriore periodo previsto dalla legge.
6. Su richiesta di persona legittimata è altresì ammessa la possibilità di avviare a cremazione i resti mortali risultanti dall’esumazione.
7. Il Comune o l’ente gestore provvedono ad informare la cittadinanza del periodo e delle modalità con cui verranno effettuate le esumazioni ordinarie e delle forme con cui dovrà essere manifestata la volontà al trattamento dei resti mortali rinvenuti a seguito delle operazioni mediante pubbliche affissioni.
8. Qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria, i resti mortali raccolti in tale occasione potranno essere reinumati qualora il processo di mineralizzazione sia risultato incompleto, oppure depositati nell’ossario comune se completamente mineralizzati, ovvero avviati a cremazione, secondo quanto indicato nell’ordinanza sindacale che disciplina le esumazioni.

 

Articolo 45 - Estumulazioni ordinarie

1. Il Responsabile dell’Ufficio cimiteri dispone, con proprio provvedimento ed in qualsiasi periodo dell’anno, l’esecuzione cumulativa delle estumulazioni delle arcate di loculi la cui concessione sia scaduta.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno viene redatto l’elenco delle concessioni temporanee in scadenza nell’anno successivo che viene pubblicato e divulgato mediante affissione all’albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti, ove resta esposto per tutto l’anno successivo.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione effettuata dal servizio incaricato della custodia e gestione dei cimiteri.
4. E’ possibile richiedere di procedere ad una singola estumulazione, qualora la concessione del loculo sia scaduta prima che siano effettuate le operazioni di estumulazione cumulativa e vi sia la necessità, manifestata dai parenti del defunto ivi seppellito, di liberare il loculo per procedere a nuova ed immediata tumulazione.  
5. L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Cimiteri, previo pagamento dei relativi oneri, determinati con apposito atto adottato dall’Ente.

 

Articolo 46 - Trattamenti consentiti all'esito dell'estumulazione ordinaria

1. I feretri estumulati allo scadere della concessione vengono inumati ai sensi dell’art. 86 D.P.R 285/1990.
2. Qualora i resti mortali si trovino in condizioni di completa mineralizzazione si può provvedere alla immediata raccolta in cassette ossario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 86, comma 5, D.P.R. 285/1990.
3. La mineralizzazione dei resti mortali ai fini del comma 2 vienevalutata dal personale addetto alla gestione del cimitero in possessodi adeguata formazione.
4. I resti mortali possono, altresì, essere avviati a cremazione su richiesta di persona legittimata.

 

Articolo 47 - Esumazioni ed estumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono eseguite nei casi previsti dall’art. 83 D.P.R. 285/1990, per ordine dell’Autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici, per trasportare il defunto in altra sepoltura fuori del territorio comunale o avviarlo a cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall’Autorità giudiziaria, è vietato procedere ad esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
3. Le esumazioni di persone morte per malattia infettiva contagiosa possono essere effettuate esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 84, co. 2, D.P.R. 285/1990.
4. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Demografici dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi periodo dell’anno previa richiesta motivata di persona legittimata.
5. Il trasferimento in altra sepoltura o la valutazine circa la completa mineralizzazione dei resti per procedere alla loro raccolta sono effettuati previa acquisizione del verbale contenente le prescrizioni impartite dall’Autorità Sanitaria.
6. Le operazioni di esumazione e estumulazione straordinaria vengono effettuate dietro pagamento dei relativi oneri, determinati con apposito atto adottato dall’Ente.

 

Articolo 48 - Divieti ed obblighi

1. E’ vietato procedere ad estumulazione straordinaria di un feretro per il trasferimento dello stesso da loculo a loculo all’interno del medesimo cimitero o per il trasferimento ad altro cimitero all’interno del Comune, con l’unica eccezione del caso di tumulazione provvisoria per i motivi di cui all’articolo 40 reg.
1.bis: E’ consentita esclusivamente la traslazio ne di cassette ossario ed urne contenenti le ceneri da una celletta ossario ad altra sepoltura in uno dei cimiteri comunali ove sia deposto altro defunto previa pre ventiva rinuncia in forma scritta alla con cessione della celletta ossario. In tale caso, la celletta - ossario ritorna nella piena disponibilità del Comune senza che sia dovuta alcuna somma a titolo di rim borso da parte dell’amministrazione per le annualità non godute. L’instante è te nuto a dare comunicazione al gestore dei cimiteri comunali della nuova collocazio ne dell’urna e/o della cassetta ossario per l’aggiornamento del registro cimite riale ed al preventivo pagamento della tariffa per la stessa. Fatto salvo il caso di rinuncia all’affida mento domiciliare delle ceneri, è vietato l’acquisto di ossari per traslarvi i resti os sei o le urne contenenti le ceneri già ac colte in altra sepoltura del comune. (*)
2. E’ vietato la stipulazione di concessioni aventi ad oggetto loculi, cellette ossario o cinerarie per persone ancora in vita.
3. Tutte le variazioni che abbiano interessato le sepolture in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione e trasporto di cadaveri, resti o ceneri, devono essere riportate nell’apposito registro di cui all’art. 52, co. 2 lett. D) D.P.R. 285/1990 al fine di garantire la conoscibilità in qualsiasi momento della collocazione dei cadaveri, delle collocazioni precedenti e della loro condizione.


(* Comma modificato con deliberazione C.C. n. 16/2021)

 

 

TITOLO IV: CREMAZIONE E CUSTODIA DELLE CENERI

Articolo 49 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o di resti mortali dei defunti sono disciplinate nell’ambito dei principi di cui alla Legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, della Legge Regionale Toscana n. 29/2004 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”  e, per quanto compatibili e per ciò che non è in esse espressamente disciplinato, nel rispetto delle norme e delle direttive contenute nel D.P.R. 285/1995 “Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria”, nel D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 l. 31.07.2002, n. 179” , nonché della prassi esistente in materia.
2. Il Comune di Quarrata rilascia l’autorizzazione alla cremazione di cadaveri di persone decedute  nel territorio comunale e dei resti mortali rinvenuti in seguito ad esumazione ed estumulazione avvenuta in uno dei cimiteri del Comune, previa verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. abrogato
4. abrogato
Nel caso in sia autorizzata la cremazione di un cadavere il cui decesso può far supporre che siano stati somministrati nuclidi radioattivi, l’autorizzazione alla cremazione deve essere comunicata alla competente Azienda Sanitaria locale perché siano eventualmente  impartite indicazione per il trasporto.

 

Articolo 50 - Manifestazione di volontà alla cremazione

1. La cremazione di cadavere e di resti mortali viene autorizzata dal Comune nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.
2. La manifestazione di volontà alla cremazione  è resa nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

 

Articolo 51 - Limiti e condizioni particolari per la cremazione

abrogato

 

Articolo 52 - Cremazione di cittadino straniero

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 L. 218/1995, la cremazione del cadavere, dei resti mortali o dei resti ossei di un cittadino straniero può essere autorizzata solo previo accertamento – presso le autorità consolari competenti - che tale pratica funeraria è ammessa e riconosciuta dal Paese del quale il defunto ha la cittadinanza e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalla competente  Autorità straniera.
Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

 

Articolo 53 - Autorizzazione al trasporto per la cremazione

1. L'autorizzazione al trasporto del cadavere e/o dei resti mortali da sottoporre a cremazione dal Comune di Quarrata al Comune ove ha sede il forno crematorio e l'autorizzazione al trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva deposizione secondo quanto indicato dagli aventi titolo è rilasciata con un unico provvedimento del Responsabile dei Servizi Demografici o di un suo delegato.

2.Nel caso in cui le ceneri siano destinate ad essere collocate nelterritorio di un comune diverso dal comune di Quarrata,l'autorizzazione è comunicata al comune del luogo in cui le ceneriverranno deposte, secondo la destinazione indicata dal richiedente.  Si applicano ledisposizioni dell'art. 10, comma 3, reg.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri, salvo diversa indicazioni dell’Autorità sanitaria.

 

Articolo 54 - Urna cineraria

1. Completate le operazioni di cremazione, le ceneri sono raccolte in un’apposita urna di materiale resistente, debitamente sigillata e recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ciascuna urna può contenere le ceneri di un unico defunto e deve avere dimensioni tali da contenere integralmente le ceneri risultanti dalla cremazione.

 

Articolo 55 - Modalità di conservazione delle ceneri

1.Nel rispetto della volontà del defunto o espressa dal/daifamiliare/i legittimato secondo la vigente normativa nazionale eregionale in materia di cremazione, l'urna sigillata contenente leceneri può essere:
a)tumulata nei cimiteri comunali nelle apposite cellette ossario,all'interno di loculi o in cappelle private;
b)inumate, qualora le caratteristiche dell'urna lo consentano;
c)conservate all'interno del cimitero in apposito edificio destinatoall'accoglienza delle urne ai sensi dell'art. 80, co. 3, DPR 285/1990 e dell'art. 34 reg.,
d)affidate per la conservazione, nei casi e con le modalitàspecificate dal successivo art. 56 reg.,
d)consegnate al soggetto affidatario nel rispetto delle prescrizionidella vigente normativa e dell'articolo 56 reg.
2. E' consentita la collocazione di più urne contenenti le ceneri in un unico tumulo, anche in presenza di  un feretro.
3. Nel caso di tumulazione delle sole urne contenenti le ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui all'art. 76, commi 8 e 9, D.P.R. 285/1990, bensì la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici.

 

Articolo 56 - Affidamento delle ceneri

1.Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario delleceneri può essere qualsiasi persona, ente, o associazione sceltaliberamente dal defunto stesso o da persona legittimata secondo lavigente normativa nazionale e regionale.
2. La scelta a favore di tale modalità di conservazione delle ceneri deve  essere formalizzata in specifica istanza per l'affidamento dell'urna rivolta al Comune, nel quale si specifica la volontà di procedere all’affidamento delle ceneri,  le generalità dell’affidatario ed il luogo di residenza ove sarà custodita l'urna contenente le ceneri.3. abrogato
4. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri di persona   rilasciata   dal Comune dovrà contenere:
a) i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza dell'affidatario;
b) l’indicazione del luogo di conservazione dell’urna contenente le ceneri;
c) la dichiarazione rilasciata dall’affidatario circa la piena conoscenza degli obblighi relativi alla custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli che potrà effettuare l’Autorità Comunale in ordine all’adempimento degli obblighi di custodia, nonché di consenso all’accesso ai congiunti del defunto perché possano esercitare i loro diritti di visita per atti rituali e di suffragio;
d) la dichiarazione di conoscenza delle norme relative alle conseguenze penalmente rilevanti connesse alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle sanzioni connesse al mancato rispetto delle garanzie necessarie a salvaguardare l’urna dal pericolo di eventuali profanazioni;
e) la dichiarazione di conoscenza delle possibili alternative circa la custodia dell’urna, nel caso di rinuncia all’affidamento da parte dell’affidatario e del divieto di affidare, anche temporaneamente, l’urna cineraria ad altre persone;
f) la conoscenza dell’obbligo di informazione dell’Amministrazione Comunale in caso di mutamento del luogo di conservazione dell’urna contenente le ceneri.  In particolare: nel caso di variazione di indirizzo all'interno del comune, l'affidatario è tenuto ad effettuare specifica comunicazione del trasferimento all'ufficiale dello stato civile, indicando il nuovo luogo di custodia dell'urna. Nel caso di trasferimento di residenza in altro comune o all'estero, l'affidatario è tenuto a richiedere al Comune l'autorizzazione al trasporto dell'urna.  L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici o da suo delegato ed è comunicata al comune di destinazione.
5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni imposte in sede di affidamento dell’urna contenente le ceneri.
6. Il servizio di consegna dell’urna contenente le ceneri è a titolo gratuito.

 

Articolo 57 - Rinuncia dell'affidatario

1. La rinuncia all'affidamento dell’urna contenente le ceneri deve risultare da una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno non implica anche quella degli altri affidatari.
2. abrogato

 

Articolo 58 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto resa in forma scritta dallo stesso ed è autorizzata ed eseguita nel rispetto della vigente normativa.
2.L'istanza di autorizzazione alla dispersione dovrà indicare:
a)il soggetto individuato ai sensi della vigente normativa nazionale eregionale che provvederà alla dispersone delle ceneri, compiutamentegeneralizzato;
b)il luogo in cui le ceneri saranno disperse;
c)incaso di dispersione in area privata, il permesso scritto delproprietario dell'area;
3.Nella determinazione del luogo di dispersione è rispettata lavolontà del defunto. Laddove non vi sia stata alcuna indicazioneprecisa di un luogo, la scelta spetta al soggetto legittimato secondola normativa nazionale e regionale.
4. Il Comune si riserva la facoltà di intervento nel giorno e nel luogo previsti per la dispersione.

 

Articolo 59 - Luoghi per la dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei   luoghi individuati dall'art. 4 LR.T. n. 29/2004, oltre che nei cimiteri comunali, nelle apposite aree adibite a tale scopo.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati così come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).
3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. abrogato
5. In attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, le ceneri, qualora non siano ancora in attesa al crematorio,  sono depositate presso il cimitero di Santallemura. La dispersione effettuata all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione al responsabile del servizio  di custodia del cimitero.
6. Sono consentite forme rituali di commemorazioni al momento della dispersione delle ceneri.

 

Articolo 60 - Verbale di dispersione delle ceneri

1. il soggetto autorizzato ad effettuare le dispersione in luogo diversodal cinerario comune dovrà redigere apposito verbale, attestandosotto la propria responsabilità, con dichiarazione datata esottoscritta, con indicazione del luogo e della data in cui èavvenuta.
2. La dichiarazione dovrà essere consegnata all’Ufficio di Stato civile entro 5 giorni dalla dispersione per l’inserimento nell’apposito registro di cui all’art. 63 reg.
3. abrogato

 

Articolo 61 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di mantenere vivo il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 2 L.R.T. 29/2004 e in ogni caso in cui sia autorizzata la dispersione delle ceneri per volontà del defunto, viene realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, realizzata in materiale resistente alle intemperie, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche nel momento della dispersione delle ceneri.

 

Articolo 62 - Tariffe

1. Il comune deve prevedere la tariffa per la collocazione delle urne nel cinerario comune quando vi sia la richiesta da parte degli aventi titolo.
2. Nel caso in cui la collocazione in cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, ultima parte, D.P.R 285/1990 avvenga nel caso di disinteresse dei familiari la sepoltura è gratuita.

 

Articolo 63 - Registro degli affidamenti

1. Presso l'Ufficio di Stato civile del Comune è tenuto un registro delle cremazioni autorizzate dal Comune, con indicata la destinazione delle urne contenenti le ceneri, nonché delle cremazioni autorizzate da altri Comuni nei casi in cui le ceneri siano state deposte in uno dei luoghi deputati all'interno del territorio comunale.

 

Articolo 64 - Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dagli aventi titolo e sulla sicurezza dello stesso, anche in relazione alla persistenza di misure adottate dell’affidatario atte a garantire l’urna da pericolo di eventuali profanazioni. Alle violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18,08,2000, n. 267, salvo che il fatto costituisca illecito penale.

 

Articolo 65 - Informazioni ai cittadini

1. Il Comune di Quarrata favorisce e promuove l’informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
2. Le informazioni sono divulgate dal personale dell’Ufficio di Stato Civile e mediante il sito internet istituzionale.

 
 

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