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dei Servizi educativi 0-6 anni

Indice

 

TITOLO I - OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

 
 

TITOLO VIII - NORME FINALI

 
 
 

 

Premessa

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32 del 26/07/02 e conseguente normativa, disciplina il funzionamento dei servizi educativi 0-6 anni (in seguito definito infanzia) in un sistema pubblico integrato.

Il Comune di Quarrata:
- intende promuovere e garantire la presenza di servizi educativi di qualità per la prima infanzia in un sistema pubblico-privato integrato, in grado di dare risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, intese queste come contesto parentale.
- coordina le diverse offerte presenti nel territorio: i servizi educativi pubblici, privati e privati sociali, sia consolidati che innovativi, garantendone l'affidabilità, la qualità, uguali sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali.
- riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, ispira la propria funzione ai principi indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Convenzione Internazionale sui diritti per l'infanzia (New York 1989) e nella "Carta dei diritti" emanata dalla Commissione della Comunità Europea (Barcellona 1990); riconosce i bambini e le bambine quali soggetti di diritti individuali, civilie sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

Il Comune di Quarrata si ispira ai seguenti principi eguaglianza, accoglienza e valorizzazione di qualsiasi diversità, partecipazione e condivisione dei soggetti coinvolti, trasparenza progettuale, amministrativa, organizzativa e gestionale.
Il Comune di Quarrata riconosce come servizi educativi 0-6 solo ed esclusivamente quelli disciplinati nel
presente regolamento.

 

 

TITOLO I - OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento intende disciplinare in modo condiviso il funzionamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia, nei Comuni della Provincia di istoia, nella direzione di un sistema pubblico integrato e nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
  2. Il Comune di Quarrata riconosce come tipologie di intervento rivolte ai bambini da 0 a 6 anni quelle previste dalle leggi di settore, che comprendono servizi istituzionali consolidati e servizi integrativi con il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Tali servizi sono classificati in:
    1. Nido d'infanzia ( a tempo lungo/ corto/micronido, aziendale) (3 mesi -3 anni)
    2. Servizi integrativi, articolati nel modo seguente: Centro gioco educativo (18 mesi - 3 anni); Centro bambini genitori (0 mesi - 6 anni); Nido domiciliare (3 mesi -3 anni); Laboratori ludici, extrascolastici e Ludobus (18 mesi - 6 anni); Centri estivi (12 mesi -6 anni).
 

 

TITOLO II - IL SISTEMA PROVINCIALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI

Articolo 2 - Finalità del sistema

  1. I servizi educativi 0-6 anni del territorio provinciale costituiscono un sistema di possibilità educative che, nell'ottica di garantire il diritto all'educazione come esplicitato in premessa, favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
  2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
  3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
  4. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
  5. I servizi educativi rappresentano il primo segmento del percorso formativo del bambino e si configurano come luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di trasmettere sensibilità e consapevolezze sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità.
 

Articolo 3 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

  1. Il sistema dei servizi educativi provinciali 0-6 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste al Titolo I, all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
  2. Il sistema pubblico integrato dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia del territorio provinciale si compone dei servizi pubblici, anche associati, privati e privati sociali autorizzati e/o accreditati.
  3. Lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per l'infanzia si realizza attraverso la diversificazione e la qualificazione dell'offerta degli stessi nel quadro di un regolamentato raccordo pubblico e privato.
  4. Il Comune di Quarrata mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di concessione, indirizzo, promozione, controllo e revoca, di cui al successivo titolo VII , Articoli 28 e 29 del presente regolamento.
 

Articolo 4 - Forme di gestione del sistema servizi

  1. Il Comune di Quarrata individua le forme di gestione dei servizi all'interno delle possibilità previste all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e dei Contratti collettivi di lavoro che definiscono le figure professionali previste dalle vigenti norme.
 

Articolo 5 - Rapporti fra i Comuni e i Servizi accreditati: Le Convenzioni

  1. Il Comune di Quarrata nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati, privati sociali e accreditati attivi sul proprio territorio.
  2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
    1. la quota di posti - parziale o totale - riservata dal servizio privato accreditato al Comune, in particolare per i servizi aziendali che devono riservare la quota stabilita al territorio come da art 29 comma 4 sull'Accreditamento del presente Regolamento;
    2. le forme di gestione delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale per quanto riguarda i posti riservati, di cui alla precedente lettera a, e da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dai Comuni per i servizi convenzionati;
    3. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
    4. le forme di liquidazione a carico del Comune;
    5. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.
    6. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale e educativa, come la partecipazione all'attività di formazione del personale operante nei servizi 0-6 progettati dai Comuni.
 

Articolo 6 - Albo degli Educatori Domiciliari dei Comuni della Provincia di Pistoia

  1. Presso ogni Comune, è istituito, anche in forma associata, secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente di settore, l'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari, che verrà affisso all'Albo di cui verrà data informazione con ogni mezzo a disposizione dell'Ente;. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo, di cui al precedente comma da parte di persone fisiche:
    1. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
    2. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore all'anno. Tale formazione deve essere gestita dai Comuni in modo individuale o consorziato.
    3. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta;
  2. L'iscrizione all'Albo ha validità di tre anni ed è rinnovabile se subordinata a percorsi certificati di formazione, inerenti la professione di educatore d'infanzia, per un ammontare minimo di 30 ore;
  3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo, di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e imprese cooperative:
    1. il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
    2. la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia;
    3. la nomina, da parte del soggetto richiedente, di un legale rappresentante.
  4. L'iscrizione ha durata annuale e il suo rinnovo è disposto previa verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti:
 

 

TITOLO III - LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti i servizi di cui all'Art. 1 punto 2 sono servizi a carattere educativo per la prima infanzia rivolti ai bambini fino a 6 anni e svolgono un ruolo di sostegno alla famiglia.

Articolo 7 - Caratteristiche e destinazione degli edifici

  1. I servizi educativi 0-6 del territorio provinciale sono collocati, ai sensi della normativa vigente,in locali a ciò esclusivamente destinati e nei quali è prevista una parte interna della struttura e una esterna separate fra loro.
  2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente adibito a servizio educativo per la prima infanzia, ai locali destinati al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
  3. Il Comune di Quarrata individua, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
 

Articolo 8 - Nido d'infanzia (a tempo lungo/ corto/micronido, aziendale)

  1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto a bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni.
  2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale, vedi Titolo VI , art. 24 del presente regolamento.
  3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale aggiuntivo, secondo le modalità e le indicazioni previste dall'Accordo di Programma sull'inserimento dei bambini in condizione di disabilità della Provincia di Pistoia.
  4. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:
    1. Servizi generali;
    2. Cucina interna dedicata alla preparazione del pasto per i bambini. Ove il nido accolga solo bambini di età superiore all'anno e non sia presente una cucina interna, si prevede un apposito locale per lo sporzionamento del cibo trasportato da altra struttura idonea alla preparazione e confezionamento dei pasti in relazione all'età degli utenti.
    3. Nel caso in cui il nido d'infanzia sia all'interno di una struttura che ospita altri servizi educativi e/o scolastici, possono essere utilizzati servizi di mensa di questi ultimi, anche in presenza di bambini di età inferiore all'anno, solo se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menù giornaliero adeguato alle esigenze di tutte le fasce di età presenti nella struttura stessa.
    4. Spazi riservati ai bambini;
    5. Spazi riservati agli adulti (personale del nido e genitori).
  5. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
    1. gioco;
    2. attività;
    3. pranzo;
    4. riposo;
    5. cambio e servizi igienici.
  6. Tutti gli spazi destinati ai bambini devono essere predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo;
  7. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
    1. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
    2. spogliatoi,
    3. servizi igienici.
  8. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  9. Il Comune di Quarrata definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 8 per le strutture ubicate all'interno del centro storico e di zone di elevata densità abitativa, individuate dalle Amministrazioni stesse.
  10. Il nido d'infanzia deve possedere una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti, riducibili a 4 mq. nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali non inferiori a mq. 20.
  11. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati per ogni gruppo sezione. Il Comune può prevedere deroghe per i servizi esistenti.
  12. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza. In relazione a particolari esigenze sociali, territoriali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido è compresa tra 10 e 18 bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.
  13. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e un massimo di undici ore giornaliere ed al suo interno possono essere previste forme di frequenza diversificate.
  14. Il Comune di Quarrata definisce l'orario di apertura e di chiusura dei servizi, tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio medesimo.
  15. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un'educatrice ogni sei bambini (1/6), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di un'educatrice ogni nove bambini (1/9).
  16. Nel nido aziendale deve essere riservata una percentuale del numero degli iscritti, non inferiore al 40% dei posti disponibili, ai bambini provenienti da famiglie non operanti nell'azienda.
 

Articolo 9 - Servizi integrativi all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia

Introduzione ai servizi integrativi
I servizi integrativi pubblici e privati sono quelli offerti ai bambini di età 0-6 anni nel territorio della Provincia di Pistoia, si tratta di servizi collaterali a quelli tradizionali, quali nido d'infanzia e la scuola dell'infanzia.
Sono opportunità educative che, per la loro flessibilità organizzativa, integrano gli altri servizi completandone la risposta ai bisogni espressi dalle famiglie e rispondono alle esigenze che i servizi tradizionali, per le loro caratteristiche, non soddisfano.
I servizi in oggetto sono:
- Centro gioco educativo
- Centro bambini genitori
- Nido domiciliare
- Laboratori ludici, extrascolastici e Ludobus
- Centri estivi

 

Articolo 10 - Centro gioco educativo

Il centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, che accoglie bambini in età compresa tra i diciotto mesi e i tre anni, organizzato in moduli orari flessibili, che possono essere fruiti in maniera temporanea, continuativa e saltuaria.
È un servizio che si pone l'obiettivo di offrire ai bambini occasioni di prima socialità e di pratica dell'autonomia con una proposta meno strutturata rispetto a quella dell'asilo nido ma parimenti efficace.
Questo servizio non prevede il riposo pomeridiano.

  1. Gli spazi interni del Centro gioco educativo sono costituiti da:
    1. Servizi generali;
    2. Spazi riservati ai bambini;
    3. Spazi riservati agli adulti (personale del centro, genitori o adulti accompagnatori);
    4. Apposito locale per la consumazione dei pasti
  2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
    1. gioco;
    2. cambio e servizi igienici;
    3. pranzo.
  3. Le aree indicate al comma 2, lettere a. e c. possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento,conservazione e porzionamento degli alimenti.
  4. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo;
  5. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
    1. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
    2. spogliatoi
    3. servizi igienici
  6. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.
  7. Il Comune di Quarrata definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno del centro storico e di zone di elevata densità abitativa, individuate dalle Amministrazioni stesse.
  8. Il limite numerico dei bambini accolti in un Centro gioco educativo, la cui frequenza si realizzi contemporaneamente, é di cinquanta (N° 50).
  9. Lo spazio minimo per ogni bambino è di 4 metri quadrati.
  10. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino, di cui al comma 2, sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.
  11. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.
  12. L'orario di apertura del Centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere, secondo moduli organizzativi propri di ogni territorio, i quali devono garantire ai bambini la continuità di fruizione; al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
  13. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore ad un educatore ogni nove bambini (1/9), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Articolo 11 - Centro dei bambini e dei genitori

Il centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da zero mesi a sei anni, accompagnati da un genitore o da un adulto accompagnatore, organizzato secondo il criterio della flessibilità e finalizzato al sostegno del ruolo genitoriale.
Tale tipologia riguarda i diversi spazi gioco gestiti in tempi extrascolastici:

  1. lo spazio piccolissimi che accoglie i più piccoli (da 0 a 12/18 mesi) con offerte flessibili e diversificate;
  2. lo spazio gioco da 18 mesi a 6 anni con occasioni di gioco, di animazione e di laboratorio.
  1. Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
    1. Servizi generali;
    2. Spazi riservati ai bambini;
    3. Spazi riservati agli adulti (personale del centro e genitori o adulti accompagnatori).
  2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
    1. gioco;
    2. cambio e servizi igienici.
  3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
  4. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
    1. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
    2. spogliatoi;
    3. servizi igienici.
  5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.
  6. Il Comune di Quarrata definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno del centro storico e di zone di elevata densità abitativa, individuate dalle amministrazioni stesse.
  7. Il limite numerico dei bambini, la cui frequenza si realizzi contemporaneamente, è di cinquanta (N° 50 ). Lo spazio minimo per ogni bambino, calcolato in riferimento alla frequenza media , è di 5 metri quadrati. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.
  8. L'orario di apertura del Centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
  9. Nel Centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età fino a 36 mesi, la proporzione è di un'educatrice ogni dodici bambini (1/12), elevabili oltre 36 mesi (1/20). Sotto i 36 mesi, quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini (1/20).
 

Articolo 12 - Servizio Domiciliare

  1. Il Comune di Quarrata istituisce l'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari, come disciplinato dall'ART. 6 del presente regolamento, organizza, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché l'attività di tirocinio da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia di cui all'Art.6 del presente regolamento.
  2. Il Comune di Quarrata pubblicizza nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al comma 2, lett. b) e c), dell'Art.6.
  3. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque (5) bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di continuità e stabilità.
  4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non deve essere inferiore a quattro (4) metri quadri per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadri.
  5. Laddove sia presente uno spazio esterno per il servizio domiciliare deve essere di uso esclusivo al servizio stesso.
 

Articolo 13 - Laboratori ludici, extrascolastici

 I laboratori ludici, extrascolastici sono servizi, offerti al di fuori dell'orario scolastico, a carattere educativo, si rivolgono ai bambini in età compresa tra 18 mesi e sei anni con la finalità di proporre loro occasioni di gioco, di socializzazione e di sperimentazione condivisi in spazi stabili.

  1. Gli spazi dei laboratori sono costituiti da:
    1. Servizi generali;
    2. Spazi riservati ai bambini;
    3. Spazi riservati agli adulti.
  2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
    1. gioco;
    2. cambio e servizi igienici.
  3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
  4. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
    1. spogliatoi;
    2. servizi igienici.
 

Articolo 14 - Centri estivi

Le proposte estive sono offerte a carattere ludico educativo, sono rivolte ai bambini da 3 mesi a 6 anni durante l'estate, con la finalità di supportare le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole e dei servizi educativi e di offrire loro attività a carattere educativo di significato e gradevoli.

  1. Gli spazi dei laboratori sono costituiti da:
    1. Servizi generali;
    2. Spazi riservati ai bambini;
    3. Spazi riservati agli adulti.
  2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
    1. gioco;
    2. attività;
    3. pranzo;
    4. riposo ( per i bambini fino a 3 anni)
    5. cambio e servizi igienici.
  3. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
    1. spogliatoi;
    2. servizi igienici.
 

 

TITOLO IV - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

Articolo 15 - L'offerta dei servizi e facilità di accesso

  1. Il Comune di Quarrata garantisce a tutti i nuclei familiari con bambini da 0 a 6 anni una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di favorire l'accesso ai servizi;
  2. Tale obiettivo è perseguito mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere;
  3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e celerità sono garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi;
  4. Il Comune di Quarrata si impegna a verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
  5. Il Comune di Quarrata realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento, ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
 

Articolo 16 - Informazione sui servizi

  1. Il Comune di Quarrata predispone annualmente, secondo i termini di legge la raccolta di tutti dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio e inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
  2. Il Comune di Quarrata garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata e nel rispetto della normativa in materia di privacy, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.
 

Articolo 17 - Partecipazione dei genitori

  1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, sono garantite le forme di partecipazione dei genitori e i relativi organismi, previsti dalla normativa di settore per le diverse possibili tipologie di servizio.
  2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale, mirata anche a processi di integrazione di altre culture, inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
  3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, che sono previsti per i servizi continuativi 0-3, possono esprimere pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento degli stessi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
  4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
  5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, è massimo di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva fruizione del servizio.
  6. Il Comune di Quarrata promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta, anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.
  7. Ogni Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.
 

 

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AI COSTI

Articolo 18 - Utenza potenziale dei servizi

  1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, tutti i bambini in età utile residenti nel Comune. A integrazione di quanto sopra, nei limiti consentiti dalla disponibilità di posti di ciascun comune, o di forme Associate di gestione, possono essere accolte le domande di bambini non residenti nel comune.
 

Articolo 19 - Domande d'iscrizione

  1. Il Comune di Quarrata e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposite modalità informative.
  2. Tali informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento e i criteri selettivi per l'accesso.
  3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando l'apposito modulo predisposto dai Servizi.
  4. Il Comune di Quarrata promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi in gestione diretta, nonché a quelli accreditati e convenzionati.
  5. I criteri di accesso ai servizi di cui al presente regolamento. Il Comune adotta con apposito atto la tabella dei criteri di accesso ai servizi.
  6. Le domande di iscrizione ai servizi, inclusi nel presente regolamento, devono pervenire al Comune di Quarrata dal 1° aprile al 30 aprile di ogni anno, potranno essere riaperte le iscrizioni in periodi diversi per casi particolari o per aperture di nuovi servizi oltre tale data.
 

Articolo 20 - Graduatorie di accesso

  1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, superi il numero dei posti disponibili, il Comune di Quarrata o i Comuni Associati e comunque i soggetti gestori predispongono, garantendo la trasparenza della procedura, apposite graduatorie di accesso.
  2. I soggetti gestori assumono la tabella dei criteri , di cui all'Articolo 19 punto 5 del presente regolamento, relativa ai criteri e ai punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione della graduatoria.
  3. Il Comune di Quarrata o Comuni Associati e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia sono tenuti a garantire le ammissioni straordinarie in qualsiasi momento dell'anno se segnalate da Istituzioni Competenti, anche se determina condizioni di momentaneo soprannumero, con immediata informativa alle OO. SS, per concertare, se necessario, una nuova organizzazione di lavoro.
  4. I bambini, già frequentanti un nido d'infanzia o un centro gioco educativo nell'anno scolastico precedente si ritengono automaticamente iscritti all'anno successivo, salvo revoca scritta da parte dei genitori.
 

Articolo 21 - Frequenza

La frequenza dei bambini alle opportunità offerte dai servizi disciplinati dal presente Regolamento, deve avere carattere di continuità per garantire il raggiungimento delle finalità educative.
La famiglia è tenuta ad assicurare che il bambino frequenti in buone condizioni psicofisiche, anche al rientro da un'assenza per motivi di salute, al fine di garantire a tutti i bambini una partecipazione proficua e condivisa all'esperienza educativa.

  1. I servizi educativi per la prima infanzia dei Comuni della Provincia di Pistoia inseriti nel sistema integrato pubblico/privato dell'offerta garantiscono:
    1. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
    2. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
    3. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
    4. Gli inserimenti non possono, anche in presenza di posti disponili, essere attuati oltre il 31 marzo di ogni anno ad esclusione delle situazioni vedi art. 20, comma 3;
  2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
  3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono tenute a favorire la frequenza dei bambini in modo da garantire ai bambini il massimo beneficio dall'esperienza, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.
  4. In caso di rinuncia al posto nel servizio educativo, successiva al 15 aprile di ogni anno, il soggetto gestore stabilisce il pagamento della retta, salvo casi particolari, come da Art. 22 comma 2 del presente regolamento.
  5. Nei nidi d'infanzia, le ammissioni di bambini si realizzano, a partire dal mese di settembre; nel caso di posti liberi, di norma, si provvede, di volta in volta alla immediata sostituzione fino al 31 marzo. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
  6. Qualora venga riscontrato ad un bambino, durante la permanenza al nido o al centro gioco educativo, uno stato di alterazione febbrile o situazione di malessere evidente (vomito, diarrea, ecc.) i genitori verranno informati della situazione perché si assumano provvedimenti in merito.
 

Articolo 22 - Rette

  1. Il Comune di Quarrata o Comuni Associati e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, adottano criteri tendenzialmente uniformi di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, che tengano conto della loro capacità contributiva.
  2. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza solo se accompagnata da certificazione medica, o altra documentazione attestante situazioni di comprovata necessità.
  3. Alla condizione di prolungata morosità il soggetto gestore può unilateralmente sospendere l'erogazione del servizio.
 

 

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO

Articolo 23 - Coordinamento pedagogico

  1. Il Comune di Quarrata o Comuni Associati e comunque i soggetti gestori inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta, assicurano, anche in forma associata, le funzioni di coordinamento pedagogico.
  2. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
    1. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
    2. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
    3. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
    4. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali , culturali, sanitari;
    5. Promozione e monitoraggio della qualità;
    6. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini.
  3. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
 

Articolo 24 - Organizzazione del lavoro

  1. Il personale educativo dei servizi all'infanzia pubblici , privati , privati sociali e aziendali , di cui al Titolo I , art. 1 , comma 2 del presente regolamento , deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di educatore all'infanzia .
  2. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini, tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
  3. Il personale - educativo e ausiliario - assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori, cui è affidato il funzionamento quotidiano del servizio.
  4. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
  5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
  6. Gli educatori svolgono il loro impegno lavorativo per 42 settimane annue, di cui 39 in rapporto frontale con i bambini, secondo un calendario di attività concordato con le OO.SS, disciplinato dai rispettivi CCNL di comparto applicati. Nei servizi gestiti dai Comuni della Provincia di Pistoia o Comuni Associati e comunque i soggetti gestori inseriti nel sistema pubblico integrato il rapporto numerico educatore-bambino deve tenere conto delle indicazioni della Legge vigente della Regione Toscana.
  7. Gli educatori utilizzano inoltre una quota oraria diversa, denominata monte ore, da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. Detto monte ore deve essere impiegato per attività di programmazione, gestione sociale, formazione, aggiornamento e documentazione.
  8. Il personale ausiliario e di cucina, compatibilmente con l'organizzazione del servizio, può beneficiare dell'accantonamento delle ore non lavorate nei periodi di chiusura dei servizi per Natale e Pasqua e utilizza tale quota oraria per formazione, pulizia straordinaria e partecipazione agli incontri collegiali.
  9. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezza e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze.
  10. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.
 

Articolo 25 - La formazione permanente

  1.  Il Comune di Quarrata o Comuni Associati e comunque i soggetti gestori inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta organizzano programmi di formazione permanente da rivolgere al personale educativo e ausiliario in modo da garantire la crescita e la qualificazione del personale che vi opera.
 

Articolo 26 - Servizio di Refezione

  1. Nei servizi del sistema pubblico integrato, in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
  2. Deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda A.S.L. N°3 .
 

Articolo 27 - Raccordo con i Presidi Socio-Sanitari Pubblici

  1. Il Comune di Quarrata o Comuni Associati e comunque i soggetti gestori inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi sociosanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
    1. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
    2. disciplina delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
 

 

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Articolo 28 - Autorizzazione al Funzionamento

Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutte le tipologie dei servizi educativi rivolti ai bambini 0 -3 anni elencati nell'articolo 1 del presente regolamento.

  1. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
    1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Titolo III del presente Regolamento;
    2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 47 dell'8 Agosto 2003 e successive modifiche;
    3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore ausiliario - previsti dal Regolamento Regionale n. 47 dell'8 Agosto 2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale di settore secondo le indicazioni poste nell'articolo;
    4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
    5. previsione di incontri periodici a cadenza almeno trimestrale fra gli operatori (educatori e ausiliari) e i genitori dei bambini iscritti alla frequenza del nido per l'anno scolastico in corso, aventi ad oggetto la discussione di tematiche inerenti la vita e l'organizzazione del nido stesso. Di tali incontri dovrà essere redatto relativo verbale contenente l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, un breve resoconto degli argomenti trattati e delle eventuali decisioni assunte. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti
    6. il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.
  2. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nei precedenti commi 1.2 e 1.3.
    1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, al Comune, le informazioni di cui all'articolo 29.del regolamento regionale n. 47 del 2003;
  3. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
  4. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
    1. dati individuali inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
    2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
    3. numero e dati individuali degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
    4. periodo di apertura, calendario, programmazione, monte ore come da art. 24 comma 5 del presente regolamento, e costo totale del servizio
    5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia
    6. copia dei verbali degli incontri di cui al punto 1.5.
  5. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento avvalendosi di un gruppo tecnico appositamente individuato.
  6. L'autorizzazione decade in mancanza del rinnovo annuale o in caso di sospensione dell'attività, per periodi superiori ai tre mesi, in maniera non giustificata.
  7. L'autorizzazione può essere revocata dal Comune:
    1. in caso di accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione;
    2. per motivi igienico sanitari segnalati dalla ASL;
    3. in caso di non applicazione delle indicazioni del CCNL di comparto e del presente Regolamento.
 

Articolo 29 - Accreditamento

  1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutte le tipologie dei i servizi educativi per la prima infanzia elencati nell'articolo 1 del presente regolamento. L'accreditamento del servizio autorizzato è concedibile nei casi in cui la qualità del servizio erogato sia conforme a quella erogata dal servizio pubblico presente nel territorio provinciale.
  2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:
    1. possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
    2. presentazione del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
    3. applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
    4. impegno dichiarato ad intrattenere scambi con altri servizi della rete provinciale;
    5. impegno dichiarato ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione fra i Comuni;
    6. previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
    7. impegno ad utilizzare strumenti per la valutazione e la verifica della qualità elaborati da un apposito gruppo tecnico individuato a livello provinciale;
    8. disponibilita' dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturali e o portatori di handicap;
  3. La quota di posti riservata dal servizio privato aziendale accreditato dal Comune, non deve essere inferiore al 40% dei posti disponibili,
  4. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il comune,
  5. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento deve rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede.
  6. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 3.
  7. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce al Comune, le informazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento n. 47 2003;
    1. dati individuali inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
    2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
    3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
    4. periodo di apertura e costo totale del servizio;
    5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
    6. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
  8. La domanda per il rinnovo annuale dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo annuale dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:
    1. dati individuali inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
    2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
    3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
    4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
    5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
    6. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
  9. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento che consiste in una verifica di accertamento immediato circa il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti richiesti al punto 8 e relativi commi; soltanto una volta eseguito questo procedimento il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione d'esercizio. L'autorizzazione decade in mancanza del rinnovo annuale o in caso di sospensione dell'attività, di periodi superiore ai tre mesi, in maniera non giustificata.
  10. L'autorizzazione può essere revocata dal Comune:
    1. in caso di accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione;
    2. per motivi igienico sanitari segnalati dalla ASL;
    3. in caso di non applicazione delle indicazioni a carattere contrattuale e organizzativo del presente Regolamento.
 

Articolo 30 - Vigilanza

  1. Il Comune di Quarrata mediante gli Uffici Comunali competenti per i Servizi Educativi della prima Infanzia, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, effettuando almeno due ispezioni all'anno delle stesse.
  2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
 

 

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 31 - Norma finale

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizione di legge in materia
 

Allegati

 

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