IL SINDACO
Visto l'art. 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in forza del quale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che durante il loro funzionamento non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 dello stesso decreto e viene fissato altresì il periodo temporale di accensione;
Considerato che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura al di sotto delle medie stagionali;
Visto l'art.10 del richiamato D.P.R., che conferisce la facoltà ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, di derogare ai limiti suddetti;
Preso atto delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, soprattutto in precarie condizioni di salute;
AUTORIZZA
con decorrenza dal giorno 17 ottobre 2009, l'anticipazione del termine di inizio del periodo di accensione per un massimo di n.6 ore giornaliere, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 9 del sopra citato D.P.R. 26.8.1993 n. 412, sia negli uffici pubblici che negli edifici privati
DISPONE
- Che venga data adeguata pubblicità tramite il sito Internet e attraverso la stampa;
- che il Servizio LL.PP., disponga a dar disposizioni per quanto riguarda le scuole e gli edifici comunali.
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
F.to Il Sindaco
Dott.ssa Sabrina Sergio Gori