Dove rivolgersi
Comando Polizia Municipale, Via Trieste 12 - QUARRATA - Tel. 0573 - 72584 - Fax 0573 - 775948
La procedura può essere attivata anche presso qualsiasi sportello postale.
In quali orari
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 - il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Festivi chiuso.
Cosa occorre
L'avviso di avvenuto accertamento redatto manualmente in assenza del conducente, quasi esclusivamente per violazioni relative alla fermata e sosta del veicolo
Il costo
Le sanzioni relative al divieto di fermata o di sosta previste dal Nuovo Codice della Strada comportano il pagamento di una o altre somme dei seguenti importi:
E. 36,00 (sosta in divieto, in area a pagamento, in zona disco orario)
E. 74,00 (divieto di fermata, sosta in aree riservate, sosta sul marciapiede, sosta su attraversamenti pedonali, sull'incrocio)
Si ricorda che la sosta nelle aree riservate ai portatori di handicap o riservate ai bus comportano, oltre alla sanzione in denaro, anche la detrazione di 2 punti sulla patente di guida.
Tempi di oblazione
Entro 7 giorni dall'accertamento.
Chi ne ha diritto
Il conducente del veicolo o il proprietario o chiunque sia stato da questi incaricata.
Notizie Utili
Decorso il termine di 7 giorni dall'accertamento, il pagamento non è consentito fino alla avvenuta notifica al proprietario del Verbale di Contestazione. In tal caso l'importo della sanzione risulterà maggiorato delle spese di accertamento e di notifica.
Si ricorda che avverso l'avviso di accertamento non è ammesso il ricorso. Per il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace occorre attendere la formalizzazione e notifica del verbale relativo.
Il pagamento presso il Comando della Polizia Municipale può avvenire esclusivamente per contanti.
Si precisa che per qualsiasi violazione al Codice della Strada che comporta la detrazione dei punti sulla patente, laddove il verbale di contestazione non sia stato eseguito al momento, ma notificato tramite il servizio postale o messo notificatore, essendo l'accertamento inviato al proprietario del veicolo, occorre sempre compilare e spedire al Comando Polizia l'apposita modulistica di corredo al verbale, al fine di dichiarare il conducente del mezzo a cui poi, successivamente sarà applicata la sanzione "accessoria" della perdita dei punti. Tale dichiarazione deve essere compilata anche nel caso in cui il proprietario sia anche conducente essendo questa un vero e proprio atto notorio. Andrà allegata a questa dichiarazione la fotocopia della patente con su scritta la dichiarazione: Io sottoscritto Dichiaro che la fotocopia della patente è conforme all'originale in mio possesso".
La mancanza dell'invio di questi due atti dopo 60 giorni dalla notifica del verbale comporta il pagamento di una sanzione di € 250,00, anche se non ci sarà perdita dei punti sulla patente.
Dove rivolgersi
Comando Polizia Municipale, Via Trieste 12 - QUARRATA - Tel. 0573 - 72584 - Fax 0573 - 775948
La procedura può essere attivata anche presso qualsiasi sportello postale.
In quali orari
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 - il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Festivi chiuso.
Cosa occorre
Copia del Verbale di Contestazione consegnata nelle mani al trasgressore ovvero copia del Verbale di Contestazione notificata al proprietario del veicolo oppure alla persona obbligata in solido in caso di mancata contestazione immediata della violazione.
Il costo
Le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada hanno somme diverse per essere oblate, ciò secondo la gravità della violazione commessa.
A titolo esemplificativo:
- E. 36,00 (gettare oggetti o rifiuti dal veicolo, divieto di accesso, mancato uso delle cinture, mancata esposizione del tagliando assicurativo, superamento fino a 10 km/h);
- E. 74,00 (inefficienza di luci e fanali, velocità pericolosa)
- E. 143,00 (transito con semaforo rosso)
- E. 148,00 (mancata revisione al veicolo, superamento di oltre 40 Kmh)
- E. 742,00 (esecuzione di lavori stradali senza autorizzazione, veicolo non assicurato + obbligo di rimuovere le opere abusive - sequestro del veicolo).
Si ricorda che alcune di queste violazioni comportano, oltre alla sanzione in denaro, anche la detrazione di punti sulla patente di guida.
Tempi di oblazione
Entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata della violazione o della notifica.
Chi ne ha diritto
Il conducente del veicolo o il proprietario dello stesso o chiunque sia stato da questi incaricata.
Notizie Utili
Decorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica, se non avviene il pagamento o non viene promosso ricorso, il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari al doppio della sanzione. Prima della formazione del ruolo è comunque consentito il pagamento in misura doppia della sanzione, esclusivamente presso il Comando Polizia Municipale.
Entro 60 giorni è ammesso il ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace.
Il pagamento presso il Comando può avvenire solo per contanti.
Dove rivolgersi
Comando Polizia Municipale, Via Trieste 12 - QUARRATA - Tel. 0573 - 72584 - Fax 0573 - 775948
La procedura può essere attivata anche presso qualsiasi sportello postale.
In quali orari
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 - il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Festivi chiuso.
Cosa occorre
Copia del Verbale di Contestazione consegnata nelle mani al trasgressore ovvero copia
del Verbale di Contestazione notificata al proprietario del veicolo o alla persona obbligata in solido in caso di mancata contestazione immediata della violazione.
Il costo
La sanzione per la violazione agli articoli del Codice della Strada che prevedono le violazioni all'eccesso di velocità misurata mediante apparecchiature autovelox, hanno somme diverse a titolo di oblazione, secondo la gravità della violazione commessa:
- art. 142 comma 7 - E. 36,00 (superamento del limite di non oltre 10 Kmh)
- art. 142 comma 8 - E. 148,00 (superamento del limite di oltre 10 ma meno di 40 Kmh), con decurtazione di 5 punti
- art. 142 comma 9 - E. 370,00 (superamento del limite di oltre 40 Kmh) - 10 punti
Si ricorda che la violazione al comma 9 comporta, oltre alla sanzione in denaro, la perdita di punti e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, doppia se neo patentato.
Tempi di oblazione
Entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica, in caso di mancata contestazione immediata della violazione.
Altresì entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, necessita la presentazione di una dichiarazione, normalmente allegata al verbale, nella quale devono essere dichiarate le generalità ed i dati della patente di guida dell'effettivo conducente, a cui va allegata una
copia fotostatica della patente di guida con una dichiarazione che attesti l'effettiva veridicità della copia fotostatica. La mancata presentazione della dichiarazione del conducente o conducente/proprietario comporta la sanzione amministrativa di E. 350,00, così come previsto dall'art, 180 comma 8 del Codice della Strada.
Chi ne ha diritto
Il conducente del veicolo o il proprietario dello stesso o chiunque sia stato da questi Incaricato.
Notizie Utili
Decorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica, se non avviene il pagamento o non viene promosso ricorso, il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari al doppio della sanzione.
Prima della formazione del ruolo è comunque consentito il pagamento in misura doppia della sanzione, esclusivamente presso il Comando Polizia Municipale.
Entro 60 giorni è ammesso il ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace.
Il pagamento presso il Comando della Polizia Municipale può avvenire solo per contanti con l'aggiunta in ricevuta di una marca in ragione di € 1,81.
Dove rivolgersi
Comando Polizia Municipale, Via Trieste 12 - QUARRATA - Tel. 0573 - 72584 - Fax 0573 - 775948
La procedura può essere attivata anche presso qualsiasi sportello postale.
In quali orari
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 - il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Festivi chiuso.
Cosa occorre
Innanzitutto non avere effettuato il pagamento della sanzione e di non aver superato il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.
Presentare il ricorso al Prefetto di Pistoia consegnandolo direttamente presso il Comando Polizia Municipale, oppure inviarlo allo stesso Comando o al Prefetto di Pistoia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indicando tutte le motivazioni che dovrebbero invalidare il verbale.
Uniti al ricorso possono essere presentati tutti i documenti, fotografie e quant'altro sia ritenuto valido per la difesa, magari richiedendo anche l'audizione personale.
Il costo
La presentazione del ricorso al Prefetto comporta già nel momento della presentazione l'aumento del doppio della sanzione amministrativa.
Tempi di oblazione
In caso di mancato accoglimento del ricorso è consentito il pagamento entro il termine di formazione dei ruoli esattoriali solamente presso il Comando Polizia Municipale.
Chi ne ha diritto
Il conducente del veicolo o il proprietario dello stesso o chiunque sia stato da questi Incaricato.
Notizie Utili
Il ricorso al Prefetto non è mai ammesso nei casi in cui non sia consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione (mancato arresto all'alt imposto dagli Agenti, rifiuto di esibire i documenti di circolazione o di guida).
In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile presentare ricorso in opposizione al Giudice di Pace.
Dove rivolgersi
Comando Polizia Municipale, Via Trieste 12 - QUARRATA - Tel. 0573 - 72584 - Fax 0573 - 775948
La procedura può essere attivata anche presso qualsiasi sportello postale.
In quali orari
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 - il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Festivi chiuso.
Cosa occorre
Innanzitutto non aver provveduto al pagamento della sanzione, quindi non aver superato il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.
Depositare il ricorso al Giudice di Pace di Pistoia consegnandolo direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace, oppure inviarlo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indicando tutte le motivazioni che dovrebbero invalidare il verbale.
Uniti al ricorso possono essere presentati tutti i documenti, fotografie e quant'altro ritenuto necessario per la difesa, magari richiedendo l'audizione personale.
Il costo
Se il ricorso viene accolto dal Giudice di Pace, verrà meno l'obbligo del pagamento della sanzione.
Se il ricorso non viene accolto, il versamento della sanzione da effettuare sarà pari al doppio, più le spese di accertamento e notifica del verbale, salvo diversa disposizione del Giudice.
Tempi di oblazione
In caso di mancato accoglimento del ricorso è consentito il pagamento entro il termine di formazione dei ruoli esattoriali solamente presso il Comando Polizia Municipale.
Chi ne ha diritto
Il trasgressore, il proprietario od altro obbligato in solido o chiunque sia stato da questi
Incaricato, anche a mezzo di procuratore.
Notizie Utili
Il ricorso al Giudice di Pace è alternativo a quello al Prefetto. Tale ricorso si propone in particolare avverso l'Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto nei casi in cui non sia consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione ovvero a seguito di mancato accoglimento del ricorso presentato al Prefetto stesso.
Se il ricorso è proposto oltre il termine di 60 giorni il Giudice di Pace ne dichiara la inammissibilità.
L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento, fatto salvo una diversa disposizione del Giudice.