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  • accesso agli atti - accesso documentale in base alla legge 241/90
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accesso agli atti - accesso documentale in base alla legge 241/90

DESCRIZIONE

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso ai "documenti amministrativi", intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e in base al regolamento comunale in materia di accesso.

MODALITÀ DI RICHIESTA

L’accesso agli atti si esercita:

- in modo informale: mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione comunale competente ad adottare l'atto o a detenerlo stabilmente. L'ufficio se possibile si pronuncia sulla richiesta immediatamente e senza formalità. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza informale o sorgano dubbi sulla legittimazione, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sulla presenza dei controinteressati, il richiedente è invitato a presentare domanda formale;


- in modo formale: mediante presentazione di apposita istanza redatta sulla modulistica presente sul sito in cui sono riportati i requisiti legittimanti l’istanza stessa. L’istanza è protocollata e inviata al servizio competente che risponde previa istruttoria (verifica dell’interesse, comunicazione agli eventuali controinteressati, eventuale contatto con richiedente per visione/ ritiro copie)
La richiesta può essere presentata:

- direttamente, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso il Protocollo Generale del Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto, 2, 51039 Quarrata (PT)
- per posta ordinaria, all'indirizzo di Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto, 2, 51039 Quarrata (PT)
- tramite PEC all'indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, compresi i portatori di interessi pubblici e diffusi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Accesso informale
L'interessato dovrà dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi; dovrà, inoltre, fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dell'atto o documento richiesto, nonché, la precisazione dell’interesse relativo all'oggetto della richiesta.

Accesso formale

Il diritto di accesso si esercita con la presentazione di una domanda contenente:

i dati del soggetto interessato/richiedente
- l'indicazione se la copia del documento per il quale si richiede l'accesso è semplice o conforme; in quest'ultimo caso occorre specificare se la copia è in  carta legale o in carta semplice (vedi DPR 642/72 tabella B per documenti esenti da bollo)
- l'elenco degli atti richiesti
- l'interesse che ne legittima la richiesta
- la motivazione della richiesta
- l'indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni e comunicare la possibilità di ritiro della documentazione richiesta
data e firma del richiedente

Il richiedente deve presentarsi munito di un documento d’identità in corso di validità.

Qualora la richiesta sia sottoscritta da persona appositamente delegata occorre che la medesima si presenti munito di:
- delega scritta firmata dal delegante;
- copia del documento di identità del delegante;
- copia del proprio documento di identità.

ITER PROCEDURA

Sulla domanda decide il dirigente/responsabile UOA della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda o il responsabile del procedimento designato. La domanda di accesso può avere quattro diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati al richiedente:
Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
Accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
Rifiuto: la domanda non può essere accolta.

COSTI

Per le pratiche edilizie (anche suap), l'accoglimento delle istanze di accesso documentale avviene direttamente con l'evasione della pratica facendo sottoscrivere la richiesta di presa visione da parte del richiedente. Tale visione è soggetta a diritti fissi (5 euro a pratica) per consultazione entro 30gg  e ai diritti d'urgenza (15 euro a pratica) per consultazione entro 15gg.

Per il rilascio di copie il costo è commisurato alle spese di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

TEMPI

30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il termine può essere interrotto una volta in caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta quest’ultima si intende respinta (silenzio-rifiuto).

INFORMAZIONI

L'atto amministrativo consiste in rappresentazioni grafiche, fotocinematografiche, elettromagnetiche o di qualunque altra specie utilizzate ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto d'accesso è escluso nei casi previsti dalla citata Legge e dal relativo regolamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 241/1990 e ss.mm.i. - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii. - Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi.
D. Lgs. n.267/00 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
“ Regolamento sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso” ,approvato dall’organo nel corso della seduta del 6 dicembre 2017con deliberazione n.91.

RECLAMI RICORSI OPPOSIZIONI

L'interessato può presentare  richiesta di riesame al Difensore Civico Regionale ai sensi del art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Contro i provvedimenti di diniego totale o parziale dell'Amministrazione, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.



 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it