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REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 23/12/2015

 
 

Indice


Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l’esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati, di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell’ambito delle attività indicate dall'articolo 7-sexies “Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato” del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure  straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
a) sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
b) promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
c) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
d) ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
e) contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
f) promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
g) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
h) promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

 

Articolo 2 - Istituzione dei mercatini del riuso

1. I mercatini del riuso sono istituiti con apposita delibera della Giunta comunale, su iniziativa diretta dell’Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all’articolo 8 del presente regolamento.
2. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell’Amministrazione comunale, quest’ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto  terzo (gestore) individuato mediante apposita procedura di evidenza pubblica.
3. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercatini del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, di cui all’articolo 11, comma 2, lett. i), della legge regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”.

 

Articolo 3 - Area di svolgimento

1. Per lo svolgimento dei mercatini del riuso di norma vengono concesse – salvo che non siano impegnate da altre attività – le seguenti aree:
- Piazza Risorgimento
- Piazza Agenore Fabbri
2. E' comunque di piena competenza dell'Amministrazione Comunale stabilire eventuali ulteriori aree da utilizzare, previa verifica della loro idoneità in termini di caratteristiche (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e di adeguatezza della superficie in funzione del numero dei partecipanti previsti.

 

Articolo 4 - Periodicità dello svolgimento

1. I mercatini del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell’atto di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità.

 

Articolo 5 - Limiti merceologici

1. Nei mercatini del riuso è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, che siano in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale (a titolo di esempio: oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti).
2. I prezzi di vendita dei singoli beni dovranno essere molto contenuti e proporzionati all'oggetto ed al suo stato d'uso e di conservazione.
3. E' vietato scambiare, esporre e/o vendere:
- animali;
- oggetti di particolare valore antiquario;
- metalli e pietre preziose;
- prodotti alimentari;
- armi, materiali esplosivi e combustibili;
- ulteriori beni la cui vendita richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi ed autorizzazioni e/o licenze.
4. Sono altresì vietati scambio, esposizione e vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato.

 

Articolo 6 - Soggetti ammessi

1. La partecipazione ai mercatini è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) residenti nel Comune di Quarrata o ad associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge con sede nel Comune di Quarrata, che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale i beni di proprietà usati aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che esercitano attività di impresa iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3.
3. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all’organizzatore (Amministrazione Comunale o soggetto gestore o soggetto organizzatore) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
a) di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita ai sensi di legge. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell’atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
b) di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell’atto di istituzione della specifica manifestazione;
c) che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale.

 

Articolo 7 - Modalità di partecipazione

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
2. Agli espositori è vietato:
a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
c) esporre, scambiare e/o vendere i beni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del presente regolamento.
3. Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:
a) le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni diverse da quelle di cui all'art. 3 del presente regolamento;
b) le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l’esposizione della merce;
c) gli eventuali criteri di priorità per la partecipazione.
4. L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area della manifestazione e/o nell’occupazione dello spazio assegnato.
5. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell’atto di istituzione della specifica manifestazione costituirà motivo ostativo alla partecipazione alla edizione successiva.

 

Articolo 8 - Mercatini istituiti su proposta di soggetto organizzatore

1. La realizzazione dei mercatini dell'usato può avvenire su proposta avanzata da un soggetto (organizzatore) diverso dall'Amministrazione Comunale purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento.
2. A tal fine, è facoltà dell'Amministrazione emanare, con periodicità annuale, apposito avviso pubblico rivolto a raccogliere  le proposte di istituzione di mercatini da parte di soggetti terzi che si candidino a gestirne l’organizzazione.
3. Le proposte di cui al comma 2 devono contenere:
a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore (privati, ONLUS o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge);
b) luogo di svolgimento;
c) periodicità;
d) giorni e orari;
e) altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso, quali (a titolo  esemplificativo) l’organizzazione di manifestazioni collaterali del tipo di quelle indicate nell’articolo 2, comma 3, del presente regolamento.
4. La realizzazione del mercatino è affidata al soggetto proponente (organizzatore) il cui progetto sia risultato aggiudicatario sulla base dei criteri di valutazione espressamente e preventivamente esplicitati nell'avviso.
5. L'affidamento avviene tramite determinazione del Responsabile del Servizio comunale interessato in caso di mercatino una tantum ovvero tramite apposita convenzione in caso di mercatino con cadenza periodica.

 

Articolo 9 - Obblighi e compiti del soggetto gestore e del soggetto organizzatore

1. Il soggetto gestore di cui all'art. 2, comma 2, ed il soggetto organizzatore di cui all'art. 8:
a) rappresentano il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad essi affidati;
b) in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica, sottoscrivono con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
c) pubblicizzano in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
d) provvedono all’organizzazione del mercatino e all’assegnazione degli spazi;
e) dispongono gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l’accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell’area in cui si svolge il mercatino;
f) provvedono al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per l’occupazione del suolo pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
g) controllano che venga scambiata o venduta merce esclusivamente usata e rispondente ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento;
h) redigono l’elenco dei partecipanti da inviare al Comune nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino;
i) provvedono alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
j) promuovono lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

 

Articolo 10 - Occupazione del suolo pubblico e pagamento COSAP

1.  Ai soggetti che partecipano ai mercatini del riuso, ovvero al soggetto gestore ed al soggetto organizzatore, se presenti, è rilasciata apposita concessione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico calcolato secondo delle modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Il canone deve essere versato nella misura e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari prima della manifestazione. E' fatta salva la concessione di eventuali esenzioni consentite dalla normativa di riferimento e/o dal relativo regolamento comunale.
3. In caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica, la concessione di aree pubbliche ad eventuale soggetto gestore o al soggetto organizzatore può essere rilasciata per un periodo di tempo pari alla durata della convenzione.

 

Articolo 11 - Attività di controllo

1. I mercati del riuso sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale, che lo esercita a mezzo della Polizia Municipale, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore o del soggetto organizzatore, se esistenti.

 

Articolo 12 - Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all’art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercatino del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.
2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercatini, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”

 
 

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