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Il Nuovo I.S.E.E.


 

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore nuove modalità di calcolo dell'I.S.E.E.
L’I.S.E.E. è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazionisociali agevolate.
Le attestazioni I.S.E.E.rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzateper la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate.

Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare e sottoscrivere un nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), nella quale dichiarare siale entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento,contributi pubblici, ecc.
L’INPS stabilisce procedure per il controllo automatico delle dichiarazioni. Gli uffici erogatori eseguono controlli a campione sui dati dichiarati, anche mediante la collaborazione della Guardia diFinanza, e provvedono a recuperare le eventuali somme indebitamente percepite a seguito di presentazione di dichiarazioni non veritiere.  

Ai fini della richiesta dinuove prestazioni sociali agevolate, le persone interessate dovranno recarsipresso i Centri di Assistenza Fiscale per presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica ed ottenere l’attestazione I.S.E.E. Tale attestazione può essere ottenuta anche compilando la D.S.U. per via telematica, collegandosi alsito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi On-Line”.
La Dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.


 

DSU precompilata

In materia d'Isee, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 09 agosto 2019, ha reso attuativo l'art. 10 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017, che prevede l'introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata, i cu dati sono in parte autodichiarati (come dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda) e in parte acquisiti dall'Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall'Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall'Inps per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo IRPEF).
Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell'Inps.


TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI ISEE

 

La nuova normativa consente di richiedere ISEE specifici. È pertanto necessario aver ben presente il tipo di prestazione agevolata a cui si vuole accedere.
La D.S.U. si basa sui redditi dei 2 anni precedenti, cioè adesempio per il 2015 saranno considerati i redditi del 2013, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) MINI:è la dichiarazione base da presentare nelle situazioni “standard” in cui non è necessario fornire notizie aggiuntive circa il nucleo familiare

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) INTEGRALE: è la dichiarazione da presentare nelle seguenti situazioni: - richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti - esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) I.S.E.E. Corrente:viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente che ha validità sei mesi dal momento della presentazione della DSU.

 

Cosa serve per ottenere l'ISEE

Documenti necessari per l’individuazione del nucleo familiare
Dati anagrafici e Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risulta all’atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il nucleo familiare, in via generale, si compone dei seguenti soggetti: il dichiarante, il coniuge del dichiarante, i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi, le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante, le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF deldichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia.

 

Documenti necessari per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, nel caso di prestazioni sociali agevolate a favore di minorenni  Nel nucleo entra a far parte l’altro genitore, anche se non convivente, salvo il caso in cui: -quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; -quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; -quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; -quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; - quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.   Documenti necessari per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di prestazioni socio – sanitarie in residenze Dati anagrafici e Codice fiscale della persona beneficiaria, del coniuge e dei figli conviventi. N.B. In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l’I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. La componente aggiuntiva non è calcolata: -quando il figlio o un componente del nucleo sia persona con disabilità -quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.


Documenti necessari

 
 
 

Altri documenti utili

 

Certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i soggetti riconosciuti invalidi,con handicap permanente o con una invalidità superiore al 66% di riduzionedella capacità lavorativa. In alternativa, autocertificazione con allegatacopia fronte – retro della carta d’identità;

Copia del contratto di affitto registrato
se il nucleo familiare risiede in locazione;

Dati relativi a motoveicoli di cilindrata superiore a 500cc ed autoveicoli.


 

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