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Regolamento per l'uso della sala consiliare

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 31.01.2013

 
 

Articolo 1 - Criteri generali d'uso

L'Amministrazione Comunale può concedere, compatibilmente con le attività dell'ente, ad associazioni culturali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, partiti politici, privati l'uso della sala consiliare, al fine di promuovere manifestazioni di rilevante valore culturale o sociale e che contribuiscano a promuovere l'immagine della Città.

 

Articolo 2 - Esclusioni e limitazioni

  1. Tutte le manifestazioni che hanno luogo in tali spazi non possono avere in alcun modo fini commerciali o comunque a carattere lucrativo.
  2. Non possono essere autorizzate manifestazioni per le quali si preveda la presenza contemporanea di oltre 100 persone.
 

Articolo 3 - Condizioni per l'uso

  1. Per ottenere la concessione all'uso di tali spazi è necessario presentare al protocollo del Comune la necessaria richiesta, in cui sia indicato precisamente chi ne usufruisce, cosa si intende fare e i tempi di utilizzo.
  2. Il Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali provvederà ad acquisire e gestire le relative prenotazioni, tranne le richieste e le attività di cui all'art. 7 "Disciplina nel corso delle campagne elettorali".
 

Articolo 4 - Matrimoni

  1. La sala del Consiglio può essere utilizzata anche per la celebrazioni dei matrimoni civili, secondo gli orari e gli indirizzi stabiliti con atto della Giunta Comunale.
  2. I nubendi potranno addobbare la sala per la celebrazione con fiori o arredi facilmente rimovibili che dovranno, tuttavia, essere rimossi e/o smontati entro il tempo a disposizione per la celebrazione. L'allestimento, e la sua rimozione, sono a totale carico dei richiedenti.
  3. E' severamente vietato gettare riso al termine della celebrazione all'interno delle sale e degli spazi coinvolti (sale, scale interne, loggiato del Comune): in caso di violazione l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di applicare una sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
 

Articolo 5 - Oneri a carico del richiedente

  1. L'uso della sala è gratuito per le iniziative per le quali l'Amministrazione Comunale concede il proprio patrocinio.
  2. Per iniziative diverse, gli organizzatori dovranno corrispondere al Comune un corrispettivo a titolo di rimborso spese che verrà determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
  3. Sono a totale carico del richiedente le spese di allestimento e gestione delle manifestazioni promosse.
  4. In caso di disdetta della prenotazione, il corrispettivo versato non verrà restituito, tranne i casi di forza maggiore. Qualora la prenotazione venga disdetta nei 5 giorni antecedenti, il Comune tratterà l'intera somma versata.
 

Articolo 6 - Responsabilità e modalità d'uso

  1. Nella domanda il richiedente si impegna ad assumersi ogni responsabilità per ogni eventuale danno che venga arrecato alla struttura ed ai beni in essa contenuti.
  2. Il Comune non risponde in alcun modo di eventuali danni ai beni di proprietà di chi usufruisce della sala derivanti da guasti agli impianti elettrici, idrici o quant'altro.
  3. Alle pareti delle sale non possono venire affissi striscioni o manifesti, non possono essere fatti interventi tecnici di alcun tipo.
 

Articolo 7 - Disciplina nel corso delle campagne elettorali

  1. La concessione in uso gratuito della sala consiliare costituisce un vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
  2. In occasione delle campagne elettorali, l'uso della sala è concesso a tutti i partiti, garantendo la pari opportunità, sulla base di un calendario di utilizzo concordato dai partiti in sede di commissione comunale per la propaganda elettorale.
  3. La concessione della sala ai partiti politici in occasione delle campagne elettorali è pertanto regolata secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Territoriale del Governo in merito alla disciplina della propaganda elettorale.
  4. Durante lo svolgimento della campagna elettorale la sala può essere concessa soltanto ai partiti politici, salvo diversa determinazione assunta dalla Giunta Comunale.
 

Articolo 8 - Disposizioni finali

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
  2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), l'Amministrazione Comunale per ogni e qualsiasi violazione al predetto regolamento si riserva di applicare una sanzione amministrativa.
 

Comune di Quarrata

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