
Sei in: Home Aree tematiche Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Elettorale
L'Ufficio Elettorale tiene ed aggiorna lo schedario elettorale generale, le liste elettorali di sezione e si occupa di tutte le incombenze relative alle elezioni politiche, europee, amministrative ed alle consultazioni popolari: si occupa, inoltre, dell'aggiornamento dell'albo dei Presidenti di seggio e degli scrutatori.
L'iscrizione nelle liste elettorali di ogni cittadino avviene automaticamente a cura del Comune sei mesi prima del compimento del 18° anno d'età.
Le liste elettorali vengono periodicamente aggiornate con tutte le variazioni anagrafiche avvenute, provvedendo a cancellare gli elettori che hanno trasferito la residenza in altri Comuni, quelli che sono deceduti o che hanno perso il diritto di voto e ad iscrivere quei cittadini che sono immigrati da altri Comuni o che hanno riacquistato il diritto di voto, nonchè aggiornando le liste elettorali di sezione per i cittadini che hanno variato la residenza all'interno del Comune.
Ogni volta che effettua una variazione alle liste, l'ufficio provvede a inviare al cittadino un tagliando da apporre sulla tessera elettorale in suo possesso, che riporta l'aggiornamento ed, eventualmente, la nuova sede della sezione elettorale.
Per i cittadini immigrati da altri Comuni, che hanno compiuto il 18° anno o che hanno riacquistato il diritto di voto l'ufficio procederà alla stampa della nuova tessera elettorale ed alla notifica mediante messo comunale.
Chi ne fosse sprovvisto è pregato di contattare direttamente l'ufficio elettorale che provvederà immediatamente.
In caso di smarrimento o deterioramento l'ufficio elettorale provvederà a stampare un duplicato della tessera che servirà come l'originale per 18 consultazioni. In questo caso è necessario compilare apposita domanda.
Il cittadino che intende prestare la propria opera come Presidente di seggio elettorale durante una consultazione può presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno. L'istanza viene successivamente trasmessa alla Corte d'Appello, che la inserisce in apposito albo. La nomina a Presidente di seggio elettorale avviene direttamente dalla Corte d'Appello di Firenze e viene notificata all'interessato almeno 20 giorni prima della svolgimento dell'elezione a cui si riferisce la nomina.
Il cittadino che, invece, intende prestare la propria opera come scrutatore presso il seggio elettorale può rivolgere domanda all'Ente entro il 30 novembre di ogni anno. Successivamente l'Ente lo inserirà in un apposito albo. La nomina di tali scrutatori presso il seggio elettorale avviene per nomina da parte dei componenti la commissione elettorale comunale e viene notificata direttamente dal Comune a mezzo di messo comunale.
A seguito dell'entrata in vigore del D. L.gvo 12 aprile 1996, n. 197, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea possono votare per l'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e circoscrizionale nel Comune ove sono residenti, presentando domanda al Sindaco.
L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione Europea l'esercizio del diritto di voto per l'elezione nonché l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consiglieri, con l'esclusione della carica di Sindaco e di Vice-Sindaco. Questa limitazione è determinata dall'esigenza di assicurare che le funzioni e competenze statali, attribuite a Sindaco e Vice-Sindaco, siano svolte ed esercitate esclusivamente da cittadini italiani.
Nella domanda, da presentare all'Ufficio Elettorale del Comune, oltre all'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:
- la cittadinanza;
- l'attuale residenza, nonché l'indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (sempre ché non siano già iscritti);
- la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il Comune comunicherà tempestivamente l'esito della domanda. In caso di accoglimento gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
Tale domanda può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali
Il Comune si occupa di formare ed aggiornare gli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e di Assise d'Appello.
I Giudici popolari sono cittadini italiani chiamati a comporre, a seguito di estrazione da apposite liste, la giuria popolare nei processi per i quali è previsto che il collegio giudicante sia formato da 2 magistrati (detti giudici togati) e da 6 persone che non svolgono la funzione di magistrato e che, pertanto, sono dette giudici laici. La partecipazione della giuria popolare alla celebrazione dei processiper alcune tipologie direato è prevista dall'art. 102, comma 3, della Costituzione che prevede che "la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popola all'amministrazione della giustizia".
La Corte di Assise giudica i reati indicati dall'art. 5 del codice penale, mentre la Corte di Assie d'appello giudica sugli appelli avverso le sentenze emesse dalla Corte di Assise.
L'aggiornamento degli albi viene effettuato ogni due anni, negli anni dispari, da un'apposita commissione comunale che iscrive d'ufficio tutti i cittadini residenti nel comune che abbianocompiuto o debbano compiere il 30° anno di età e che siano in possesso dei requisiti di le cui agli artt. 9 e 10 L. 287/1951.
I cittadini valutati idonei non possono rifiutare l'incarico se non per gravissimi motivi.
REQUISITI ALBO GIUDICI POPOLARI:
A) di Corte d'Assise:
1. residenza anagrafica nel Comune
2. cittadinanza italiana
3.godimento dei diritti politici
4. buona condotta morale
5. età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65
6. avere assolto alla scuola dell'obbligo
B) di Corte d'Assise d'appello
1. residenza anagrafica nel Comune
2. cittadinanza italiana
3.godimento dei diritti politici
4. buona condotta morale
5. età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65
6. diploma di scuola media superiore di qualsiasi tipo
SONO ESCLUSI:
a. i magistrati ed i funzionari in servizio appartenenti o addetti alle Forze dell'Ordine
b. gli appartenenti alle Forze armate dello stato e a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
c. i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione
Realizzato con il CMS per siti accessibili FlexCMP ©