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UFFICIO STATO CIVILE

Lo Stato Civile è un ufficio istituito in ogni Comune con il compito di tenere i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte. I registri di Stato Civile, nel Comune di Quarrata, partono dal 1866 e fino al cambio di denominazione del Comune in Quarrata, avvenuto per Decreto del Presidente della Repubblica in data 30/07/1959 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 18/09/1959, sono indicati con il nome del Comune Tizzana.
I registri di Stato Civile sono pubblici nel senso che il cittadino può ottenere il rilascio di certificati, estratti o copie integrali, ma non è consentito a persone estranee all'ufficio consultarli.

 
  1. Denuncia di nascita
  2. Pubblicazioni matrimoniali
  3. Matrimonio civile
  4. Cittadinanza
  5. Denuncia di morte
  6. Pratiche per cremazioni, estumulazioni, esumazioni ed inumazioni
  7. Certificati o estratti
 

Denuncia di nascita

La denuncia di nascita deve essere presentata entro dieci giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento oppure può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita, in questo caso l'atto verrà trasmesso al Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o su richiesta dei genitori al Comune di loro residenza.

I genitori possono dichiarare la nascita del figlio, entro dieci giorni dal parto, nel proprio Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Subito dopo la trascrizione dell'atto, si provvede all'iscrizione del bambino all'anagrafe della popolazione residente, in mancanza di indicazioni contrarie nello stato di famiglia della madre, e tramite il servizio attivato da questo Comune verrà attribuito il Codice Fiscale. Successivamente il Ministero delle Finanze provvederà ad inviare a casa il tesserino plastificato.
Per la dichiarazione di nascita nel Comune occorre un documento di identità valido del dichiarante e l'attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria ovvero dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

Per i cittadini stranieri è necessario presentarsi con il passaporto e, in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione dell'Ambasciata o del Consolato di appartenenza da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio Paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro Legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o dell'Ambasciata da cui risulti l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi dello Stato di cui sono cittadini.
Si precisa che per effettuare le dichiarazioni di nascita ed il riconoscimento di filiazione naturale non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno.

 

Pubblicazioni matrimoniali

Per contrarre matrimonio è necessario effettuare le pubblicazioni di matrimonio: questo adempimento serve a verificare che non sussistano impedimenti fra gli sposi a contrarre matrimonio.
Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste - da ambedue gli sposi o da persona che da essi né ha avuto speciale incarico - all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza: nel caso in cui i nubendi siano residenti in Comuni diversi, l'Ufficiale di Stato civile  provederà, d'ufficio, a richiedere la pubblicazione anche nell'altro comune.
 
Al momento della richiesta delle pubblicazioni gli sposi autocertificano  la propria residenza, lo stato libero e la cittadinanza e presentano:
- documento di identità e codice fiscale;
- solo per i matrimoni religiosi validi agli effetti civili: la richiesta di pubblicazioni del Parroco o del Ministro di Culto, per religioni diverse dalla cattolica, la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti;
- per i cittadini stranieri: Nulla Osta a contrarre matrimonio rilasciato dalle competenti autorità consolari in Italia (eventualmente legalizzate in Prefettura) o dalle autorità del Paese di origine, debitamente tradotte e legalizzate ove richiesto dalla vigente normativa & un documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano (art. 116 c.c., come modificato dalla L. 94/2009) VEDI APPROFONDIMENTO IN CALCE;
- nubendi minorenni: provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale dei Minorenni;
- donna vedova o con matrimonio dichiarato nullo da meno di 300 giorni, anche se straniera: autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal Tribunale di Pistoia;
- donna divorziata da meno di 300 giorni: deve contattare l'Ufficio di Stato civile per verificare se sia o meno necessario richiedere l'autorizzazione del Tribunale di cui sopra.

Una volta formato, l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio del Comune (o dei Comuni) per otto giorni consecutivi: trascorsi ulteriori 3 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, L'ufficiale di Stato civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione che sarà presentato a chi celebrerà il matrimonio (Parroco, Ministro di culto o Ufficiale dello Stato civile):dal quel momento  ed entro i successivi 180 giorni, il matrimonio può essere celebrato.

L'atto di pubblicazione affisso è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 14.52 che viene assolta in modo virtuale mediante il pagamento dell'importo del bollo direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile: se i nubendi sono residenti in Comuni diversi, è dovuto lo stesso importo anche per la pubblicazione nell'altro Comune.
 
PER INFORMAZIONI E PER  PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER ESEGUIRE  LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO CONTATTARE L'UFFICIO DI STATO CIVILE: tel. 0573-771211
 

*MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI*
 
Con l'entrata in vigore della L. 94/2009, avvenuta l'8/8/2009, sono state introdotte importanti novità relativamente al matrimonio di cittadini stranieri.
I cittadini stranieri extracomunitari che voglione contrarre matrimonio in Itallia dovranno risultare regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale sia al momento delle pubblicazioni che della celebrazione del matrimonio.
La L. 94/2009 ha modificato l'art. 116 c.c.: pertanto, il cittadino straniero (extracomunitario) dovrà esibire, oltre al Nulla Osta rilasciato dalle competenti autorità del paese di cui è cittadino, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, ovvero:
1) permesso di soggiorno;
2) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
3) carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.
In caso di soggiorni di breve durata - anche intrapresi al solo scopo di celebrare il matrimonio - la regolarità del soggiorno è attestata:
A) dall'impronta del timbro Schengen sul documento di viaggio apposto dall'Autorità di frontiera;
B) copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 gg. dall'ingresso;
C) copia della dichiarazione resa ai gestori di servizi alberghieri e altre strutture recettive.

Qualora il nubendo sia in atteso di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno  è previsto che sia esibita documentazione sostitutiva del titolo di soggiorno, come indicato dalla Circoale del Ministero dell'Interno n. 19/2009 del 7/8/2009. Per chiarimenti ed informazioni in merito, rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile.

 

Matrimonio civile

Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un suo delegato.
La celebrazione del matrimonio civile avvine una volta conclusa la procedura relativa alle pubblicazioni matrimoniali:.
La data del matrimonio viene fissata dagli sposi, in qualsiasi giorno della settimana, compatibilmente con le esigenze del Servizio e del Sindaco o del delegato: i matrimoni civile nel Comune vengono attualmente celebrati nella Sala Consiliare oppure in una delle sale della Villa 'La Magia'.
Alla celebrazione del matrimonio devono intervenire DUE TESTIMONI muniti di documento di identità valido.

 

Cittadinanza

Acquisto della cittadinanza italiana (L. 5/2/1991, n. 92 e s.m.i.):

- per filiazione: tutti i figli di padre o madre cittadini sono cittadini italiani;
- per nascita sul territorio italiano: se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori sono stranieri ed il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono, ovvero il figlio di ingoti che sia stato rinvenuto nel territorio della Repubblica se non iene provato il possesso di altra cittadinanza;
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età dell'interessato;
- per adozione;
- se figlio minore convivente di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
- per elezione:figlio riconosciuto o dichiarato già maggiorenne che, entro un anno, dichiari di voler acquistare la cittadinanza;
- per nascita e residenza: se lo straniero è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età e dichiari entro un anno di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- per matrimonio: se coniuge di cittadino italiano se, dopo il matrimonio, risiede legalmente del territorio della Repubblica da almeno 2 anni, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero: i suddetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (L. 94/2009); 
- per naturalizzazione: se cittadino straniero legalmente residente in Italia da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica.

Perdita della cittadinanza italiana:
- Per rinuncia...
--- l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante può rinunciare alla cittadina italiana sempreché detenga o riacquisti un'altra cittadinanza.
--- qualora il cittadino risieda o stabilisca la propria residenza all'estero se possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera.
--- un cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza italiana in minore età, divenuto maggiorenne presenti istanza di perdita della cittadinanza alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.
- Automaticamente...
- per arruolamento volontario nell'Esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano o se durante lo stato di guerra con uno stato estero, il cittadino italiano presti il servizio militare o svolge un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadina di quello stato.
- In caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato, purché questi detenga un'altra cittadinanza.

Riacquisto della cittadinanza italiana:
- Su dichiarazione di parte prestando effettivo servizio militare nelle forze armate dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana,
- Assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello stato anche all'estero.
- Se ha stabilito o trasferisce entro un anno dalla dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, la propria residenza nel territorio della Repubblica.
- Automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa dichiarazione di rinuncia entro tale termine.

Una volta ottenuta la cittadinanza italiana, il cittadino deve presentarsi allo sportello dello Stato Civile per prendere accordi al fine di prestare il giuramento previsto dalla legge, dinanzi al Sindaco, e per la trascrizione dell'atto con cui ha acquistato la cittadinanza italiana.
 
L'art. 1, comma 12, L. 94/2009 ha introdotto il versamento di un contributo dell'importo di € 200 per le "istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza", che dovrà essere versato mediante apposito bollettino postale disponibile presso le Prefetture e gli uffici postali dotati di Sportello Amico.

 

Denuncia di morte

La denuncia di morte deve essere fatta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento, entro ventiquattro ore dal decesso.
Se il decesso è avvenuto in abitazione privata, la denuncia deve essere fatta da un congiunto, o da un loro delegato o da persona comunque informata del decesso. Se il decesso è avvenuto in ospedale o in istituto il direttore o chi ne è delegato trasmette l'avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile. Se la morte è avvenuta a seguito di un incidente o di un reato occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
L'Ufficiale di Stato Civile rilascia successivamente il permesso di seppellimento necessario per la tumulazione o inumazione della salma.
Al momento della denuncia occorre presentare la scheda ISTAT redatta dal medico curante, il certificato del medico necroscopo dell'A.S.L. .

 

Pratiche per cremazioni, estumulazioni, esumazioni ed inumazioni

1) Cremazione
Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, occorre presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso:
- dichiarazione in carta libera di volontà di essere cremato, datata e sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto alla Società per la Cremazione e convalidata dal Presidente dell'Associazione stessa mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'assistito, oppure disposizione testamentaria. In mancanza di tali disposizioni dichiarazione in carta libera, resa davanti allo stesso Ufficiale, dalla quale risulti la volontà del coniuge, o in mancanza, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del defunto, intende dare corso alla cremazione della salma del familiare (quando con lo stesso grado di parentela concorrono più parenti, devono firmare tutti la dichiarazione: se ci sono i genitori e nessun figlio devono firmare entrambi i genitori, se ci sono solo figli devono firmare tutti i figli, se ci sono genitori e figli devono firmare tutti, genitori e figli).
Certificato medico rilasciato dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

2) Le estumulazioni (salme tumulate nei forni) e le esumazioni (salme inumate in terra) straordinarie eseguite prima della scadenza delle concessioni, sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi Demografici in qualsiasi periodo dell'anno, hanno inizio con la domanda, redatta su carta bollata, dal coniuge o in mancanza dello stesso da tutti i parenti più prossimi (se non c'è il coniuge debbono firmare la richiesta tutti i figli, se non ci sono figli tutti i nipoti) indicando le motivazioni e la destinazione del feretro da estumulare o esumare. Al momento della estumulazione o esumazione occorre la presenza del medico dell'A.S.L. che redigerà apposito verbale indicando anche le eventuali disposizioni da adottare per il trasporto del feretro.
Per queste operazioni a richiesta dei familiari è previsto il pagamento di una specifica tariffa, da effettuarsi con bollettino che sarà consegnato dall'Ufficio di Stato civile, dall'URP  o dal CIS con l'importo relativo.
 
3) Le pratiche di estumulazione e inumazione ordinarie vengono fatte, periodicamente, direttamente dal Comune, al momento della scadenza della concessione che va da 35 anni per i forni a 10 anni per le sepolture in terra. Viene dato avviso mediante affissione all'interno del cimitero stesso di comunicati dove viene indicata la data in cui si provvederà all'esumazione o all'estumulazione delle salme.
I familiari interessati a raccogliere le spoglie possono chiedere la concessione per un loculo ossario, in caso contrario le spoglie vengono riposte nell'ossario comune.
I costi di queste operazioni sono a carico del Comune.

 

Certificati o estratti

L'ufficio di stato civile rilascia i seguenti certificati e gli estratti relativi ad atti formati nel Comune o trascritti poiché relativi a persone, al momento dell'evento, residenti nel Comune di Quarrata: Nascita, Matrimonio, Morte. Inoltre su richiesta scritta e motivata è possibile rilasciare copie integrali degli atti di stato civile.

Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi NON POTRANNO PIU' CHIEDERE ai cittadini i certificati per i quali è possibile fare l'autocertificazione. L'autocertificazione può essere resa anche da persone che non sanno o non possono firmare.
Quando una persona non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado)

La validità dei certificati è di 6 mesi, ma possono essere presentati anche dopo la scadenza se, in calce al certificato stesso, si appone la propria firma dichiarando, sotto la propria responsabilità che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (in base all'art. 41 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Data di aggiornamento: 25/06/2011

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