UFFICIO ANAGRAFE

L'anagrafe della popolazione residente si configura come un "registro" che documenta la posizione dei cittadini residenti, dimoranti abitualmente nel territorio comunale, sia italiani che stranieri, e ne rileva i movimenti. L'Anagrafe viene regolarmente aggiornata con tutte le variazioni che si verificano all'interno del Comune a seguito di immigrazione, emigrazione, nascita, morte, cambio di residenza. Alcuni dati contenuti nell'anagrafe possono ssere resi pubblici, ma solo attraverso l'emissione di certificati.

 
  1. Attribuzione della numerazione civica
  2. Cambio di residenza all'interno del Comune
  3. Pratiche di immigrazione da altro Comune o dall'estero
  4. Rilascio e rinnovo della carta d'identità
  5. Rilascio certificati
  6. Documenti per l'espatrio
  7. Passaporto elettronico
  8. Lasciapassare per minori di 15 anni
  9. Autenticazione fotografia
  10. Autenticazione firma e copie di documenti
  11. Utilizzo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà
  12. Sportello I.N.P.S.
  13. Anagrafe Italiani Residenti all'Estero
 
 

Attribuzione della numerazione civica

I cittadini interessati all'attribuzione del numero civico devono presentare apposita domanda all'ufficio anagrafe una volta che sono stati ultimati i lavori di costruzione di nuovi fabbricati oppure, in caso di ristrutturazione di edifici con la nascita di nuovi accessi, prima dell'insediamento della famiglia oppure prima dell'inizio di attività di qualsiasi genere. Anche le unità immobiliari site all'interno di fabbricati alle quali si accede da uno o più accessi esterni, devono avere una numerazione interna che va ad integrare il numero civico principale attribuito all'accesso esterno principale.
Per casi particolarmente complessi l'ufficio darà le necessarie istruzioni. Una volta presentata la domanda, il personale addetto farà un sopralluogo cui seguirà l'attribuzione del numero con conseguente notifica all'interessato. Da quel momento l'edificio o l'alloggio assumerà il numero civico attribuito. Occorre allegare una planimetria dell'unità interessata dalla richiesta con indicata la posizione del nuovo accesso.

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Cambio di indirizzo all'interno del Comune

Entro 20 giorni dal trasferimento, un componente maggiorenne della famiglia deve compillare  una dichiarazione completa con i dati anagrafici di coloro che richiedono il cambio di indirizzo all'interno del Comune, con l'indicazione della nuova dimora abituale. Per i possessori di patente di guida, di autoveicoli o ciclomotori è necessario presentare una dichiarazione contente i dati (Mod. DGM 954) della patente e della targa dei veicoli posseduti al fine dell'aggiornamento automatico dell'indirizzo sulla patente e sui libretti di circolazione. Entro sei mesi dalla data di richiesta di trasferimento di residenza e/o cambio di abitazione, sarà trasmessa dalla Motorizzazione Civile un'etichetta adesiva da applicare sulla patente o sul libretto di circolazione.
 
E' possibile inviare la richiesta VIA FAX, senza recarsi allo sportello scaricando l'apposita modulistica.
 

Moduli via fax.
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Pratiche di immigrazione da altro Comune o dall'estero

E' necessario presentarsi agli sportelli dell'Anagrafe, muniti di valido documento di identità, e indicare l'indirizzo dove si andrà ad abitare entro 20 giorni dal cambio della residenza. Per i possessori di patente di guida, di autoveicoli o ciclomotori è necessario presentare una dichiarazione contente i dati (Mod. DGM 954) della patente e della targa dei veicoli posseduti al fine dell'aggiornamento automatico dell'indirizzo sulla patente e sui libretti di circolazione.
Entro sei mesi dalla data di richiesta di trasferimento di residenza e/o cambio di abitazione, sarà trasmessa dalla Motorizzazione Civile un'etichetta adesiva da applicare sulla patente o sul libretto di circolazione. Se un cittadino entra a far parte di un nucleo familiare già residente, dovrà essere presente un membro della famiglia che dovrà controfirmare la richiesta di residenza per la persona interessata. Per i cittadini stranieri è necessario il passaporto, il permesso di soggiorno valido e il certificato di nascita e/o di matrimonio.

E' indispensabile la perfetta la perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nel documento di identità ed i dati risultanti dal permesso di soggiorno. Contestualmente sarà riempito da parte del cittadino un modulo per l'Ufficio Tributi per la denuncia di inizio occupazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

La registrazione in anagrafe delle richieste di immigrazione, cambio di residenza e cambio di indirizzo viene effettuata solo dopo l'esito positivo degli accertamenti che vengono svolti dalla Polizia Municipale in ordine alla reale presenza stabile dei richiedenti nell'abitazione indicata.
In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza, dell'iscrizione o del cambiamento sarà comunque quella in cui è stata presentata la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe.

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Rilascio e rinnovo della carta d'identità

La carta d'identità è un documento tramite il quale si certifica l'identità di colui che né è intestatario: viene rilasciata a tutti i cittadini, italiani o stranieri, residenti nel comune senza limiti di età: il  D.L. n. 70/2011  ha soppresso il limite del compimento del 15° anno di età per il rilascio del documento.
 
La VALIDITA' del documento è diversa a seconda dell'età del minore:
1) per i minori di 3 anni: validità di 3 anni
2) per i minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni: validità di 5 anni
3) maggiori di 18 anni: validità  di 10 anni
 
ESPATRIO DEI  MINORENNI
Affinchè il minore possa recarsi all'estero munito della carta di identità è necessario che questa sia resa VALIDA per l'espatrio: entrambi i genitori  o colui che esercita la potestà genitoriale devono presentarsi all'ufficio anagrafe muniti del documento di identità e firmare l'atto di assenso all'espatrio. In mancanza, è richiesta l'autorizzazione del Giudice tutelare.

Fino a 14 anni i minori possono espatriare,  muniti della carta di identità valida per l'espatrio:
- accompagnati da uno dei  genitori o da chi ne fa le veci: in questo caso è necessario munirsi di certificato di nascita con maternità/paternità per dimostrare ai controlli di frontiera la titolarità della potestà sul minore,
-da persona/ente o compagnia di trasporto a cui  il minore sia stato affidato con atto di assenso /autorizzazione convalidata dalla Questura
 
 
ATTENZIONE!
Le nuove carte di identità rilasciate successivamente al 26/6/2008 hanno validità decennale (D.L. n. 112 del 24/06/2008).
Le carte di identità scadute dopo il 26/06/2008 possono essere convalidate - se in buono stato di conservazione e se il cittadino non intende avvalersene per l'espatrio-  per ulteriori cinque anni mediante apposita timbratura da parte dell'Ufficio Anagrafe.
Per ottenere la convalida della carta di identità ogni cittadino dovrà recarsi all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza munito del documento sul quale verrà apposto il timbro.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso di Carta di Identità Elettronica (CIE) rilasciata da altro Comune potrà ottenere il rilascio di una certificazione attestante la proroga della durata di ulteriori 5 anni.
 
N.B:  Il timbro di proroga del modello cartaceo della carta di identità ed il certificato di proroga emesso per le carte elettroniche hanno creato difficoltà per l'espatrio a causa del loro mancato riconoscimento da parte delle Autorità di frontiera. Pertanto, prima di espatriare,  si consiglia di verificare nella tabella in fondo alla pagina se il documento prorogato è accettato o meno nel paese ove si intende recarsi e comunque, per evitare di incorrere in difficoltà e disagi, il Ministero dell'Interno raccomanda di richiedere una nuova carta con validità decennale.

L'Ufficio Anagrafe provvederà comunque ad informare personalmente i cittadini della nuova data di scadenza del documento tra il 180° ed 90° giorno antecedente la scadenza stessa, nonché delle modalità con cui procedere alla convalida del documento. 
 
PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLA CARTA DI IDENTITA' OCCORRONO:
 
1) 3 foto formato tessera recenti, a capo scoperto e con i tratti del viso ben visibili;
2) la carta d'identità scaduta o che sta per scadere o, se smarrita o sottratta,  la denuncia di furto o di smarrimento
3) per i minorenni: 3 foto formato tessera, entrambi i genitori muniti di documento valido (per la carta d'identità non valida per l'espatrio non è necessaria la presenza di entrambi i genitori (nel caso in cui il minore non sia in possesso del certificato di nascita con foto sono necessari comunque due testimoni maggiorenni, anche i genitori o parenti, muniti di documento valido).

GENITORI CON FIGLI MINORI:
non uniti in matrimonio e non conviventi
- separati legalmente o divorziati
- uno dei genitori residente all'estero
E' necessario  l'atto di assenso del coniuge (espresso in sede di separazione personale se non antecedente a 6 mesi, al momento del rilascio della carta di identità o con atto separato redatto anche in un altro Comune) o in mancanza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Paesi in cui è consentito espatriare con la carta d'identità
Albania, Austria, Andorra,  Belgio, Bosnia-Erzegovina (2), Bulgaria (2), Cipro, Croazia (accettato il certificato cartaceo di proroga unito alla carta elettronica scaduta), Danimarca, Egitto(1 e 2 NON riconosce più il timbro di proroga sulla carta), Estonia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (2), Finlandia, Francia(anche per territori francesi d'Oltremare), Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda (segnalati problemi con Ryanair e Aer Lingus con certificato di nascita per minori), Islanda (2), Lettonia (per i minori: si consiglia di verificare con Ambascita se è accettato il certificato di nascita, Liechtenstein, Lituania (3: allo studio se può essere accettato il certificato cartaceo di proroga), Lussemburgo, Malta, Marocco(4),Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia(2), Olanda, Polonia (3), Portogallo, Repubblica Ceca (3), Romania, Repubblica di Serbia,  San Marino, Slovacchia (3), Spagna, Svezia(in attesa di conoscere se accettato il certificato cartaceo di rinnovo della carta elettronica), Svizzera(2: accettato timbro rinnovo cartaceo), Tunisia (4), Turchia (3 e 4), Ungheria (3).
 
Note:
(1) Per fare ingresso in Egitto è sufficiente presentare la carta d'identità ed un modulo appositamente predisposto dalle Autorità Egiziane; tale modulo sarà in distribuzione sull'aereo o all'aeroporto di arrivo, prima del controllo dei documenti, debitamente compilato. Ciascun viaggiatore dovrà avere con sé 2 fototessera recenti,per il rilascio del visto di ingresso a cura delle Autorità Egiziane. Si precisa che, nel caso di minori in possesso di carta d'identità, sarà necessario che gli stessi siano registrati dal genitore che li accompagna.
(2) non accettato il certificato cartaceo di proroga della carta di identità elettronica
(3)carta di identità valida per tutto il periodo del soggiorno
(4) solo per viaggio turistico organizzato
(5) si consiglia di portare il passaporto con validità residua di tre mesi

 
 (944.12 KB)Tabella documenti espatrio aggiornata 28.03.2011 (944.12 KB).
 
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Rilascio certificati

L'Ufficio anagrafe rilascia i seguenti certificati: Residenza, Cittadinanza, Stato di famiglia, Stato libero, Anagrafico di nascita, Esistenza in vita, Contestuale, Certificati per iscritti A.I.R.E.

I certificati costano € 0,26 in carta semplice, € 15,14 in bollo (€ 14,62 per il bollo più € 0,52 per i diritti di segreteria). Per i certificati in bollo non occorre la presentazione della marca poiché il Comune la riscuote in modo virtuale.

Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi NON POTRANNO PIU' CHIEDERE ai cittadini i certificati per i quali è possibile fare l'autocertificazione. L'autocertificazione può essere resa anche da persone che non sanno o non possono firmare. Quando una persona non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado).
La validità dei certificati è di 6 mesi, ma possono essere presentati anche dopo la scadenza se, in calce al certificato stesso, si appone la propria firma dichiarando, sotto la propria responsabilità che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (in base all'art. 41 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

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Documenti per l'espatrio

 
 

Passaporto elettronico

Dal 20 maggio 2010 anche la Questura di Pistoia rilascia il passaporto elettronico: si tratta di un unico modello di libretto di 48 pagine, che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali.

N.B.: I PASSAPORTI IN CORSO DI VALIDITA' RESTANO UTILIZZABILI FINO ALLA SCADENZA!
 
Per il RILASCIO del passaporto occorrono:

- n. 3 foto tessera recenti ed identiche  di dimensioni cm 4x4 con sfondo bianco;
- ricevuta di versamento sul c.c. postale n. 67422808 intestato al "Ministero dell'Economia e della Finanza - Dipartimento Tesoro", di € 42,50; indicare come causale: "rilascio passaporto elettronico";
- un contrassegno telematico da € 40,29 per passaporti (si acquista presso tabacchi e ricevitorie) che ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del passaporto: il contrassegno non deve essere pagato se il passaporto è richiesto solo per i paesi UE. Se, successivamente, si vorrà utilizzare il  documento anche fuori dalla UE dovrà essere acquistato il contrassegno e dovrà essere annullato il timbro di validità territoriale dalla Questura che ha emesso il documento;
- l'assenso dell'altro genitore, in caso di cittadini che hanno figli minori  (*);
- la denuncia, in caso di smarrimento o furto,  ed il vecchio passaporto in caso di deterioramento o scadenza di validità.
 
Per recarsi negli Stati Uniti occorre specificare, sul modulo di richiesta del passaporto, la dicitura "valido per gli Stati Uniti" nello spazio riservato alle annotazioni. 

Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune sono disponibili i moduli per la richiesta del documento ed è possibile espletare le formalità relative all'autenticazione delle fotografie: successivamente il richiedente dovrà recarsi agli uffici della Questura di Pistoia  per depositare la firma  e le impronte che saranno, poi, trasferite sul documento.

NON DEVONO DEPOSITARE LA FIRMA:
1) minori di anni 12;
2) persone analfabete (previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
3) persone affetta da inferimità fisica evidente o certificata da documentazione medica che impedisca l'apposizione della firma.
 
in questi casi, al posto dela firma, ci sarà la dicitura 'esente'.
 
ORARI DI APERTURA DELL'UFFICIO PASSAPORTI DELLA QUESTURA DI PISTOIA :
- dalle 9.00 alle 12.30: lunedì, martedì, giovedì e venerdì - CHIUSURA mercoledì e sabato.

 
E' possibile delegare altre persone solo al ritiro del passaporto.
 
 
RILASCIO del passaporto a minori di anni 18

Dal 25.11.2009 anche i minori di anni 18 devono essere dotati di proprio passaporto individuale: a partire da tale data, i minori non potranno più essere iscritti sul passaporto dei genitori.
Restano comunque validi di passaporti già rilasciati: i minori, quindi, potranno continuare a viaggiare fino a 16 anni se iscritti sul passaporto del genitore o di chi ne fa le veci  rilasciato prima del 25.11.2009 (fino alla scadenza del documento).
 
 
Il passporto per i minori ha validità di :
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni;
- 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni.
 
Per il rilascio del passaporto ai minori di anni 18 si osservano le stesse modalità previste per i cittadini maggiorenni, oltre all'assenso dei genitori (*).
 
Per il RINNOVO quinquennale del passaporto (soltanto per una volta e soltanto per i passaporti che lo consentono), occorrono:
- 1 marca da € 40.29 per passaporti;
- l'assenso del coniuge per i genitori con figli minori (*)

(*) L'assenso può essere prestato con atto autonomo al momento della richiesta del passaporto o in sede di separazione. Nel caso in cui non sia possibile ottenere il consenso dell'altro genitore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per chi desidera maggiori informazioni, consultare il sito internet della Polizia di Stato o della Questura di Pistoia.

Polizia di stato.
Questura di Pistoia.
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Certificato di nascita con foto per minori di 15 anni (cd. lasciapassare)

Fino all'entrata in vigore del D.L. 70/2011 i  minori di 15 anni potevano espatriare, oltre che con il passaporto, con un certificato di nascita con foto (cd. LASCIAPASSARE) rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dalla Questura, con validità non superiore a 12 mesi.
Tale documento non viene più rilasciato ed è sostituito dalla carta di identità se resa valida per l'espatrio.
Al momento non sono state diramate indicazioni di ritirare i documenti già rilasciati.
 
Le competenti autorità hanno chiarito che il lasciapassare è valido per recarsi in AUSTRIA, CIPRO, CROAZIA (solo se i minori sono accompagnati da genitori o persone espressamente delegate e munite di atto di assenso), IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, NORVEGIA, ROMANIA, SPAGNA, SVEZIA (se espressamente indicata la cittadinanza), SVIZZERA  e TURCHIA (solo per l'attraversamento delle frontiere internazionali aeroportuali e marittime e per le frontiere terrestri con Grecia e Bulgaria). Si resta in attesa di conoscere le determinazioni delle autorità di ulteriori Paesi: comunque, per maggiore completezza di informazioni,  consultare la tabella  aggiornata al 28.3.2011

 
Polizia di stato.
 (944.12 KB)Tabella documenti espatrio aggiornata 28.3.2011 (944.12 KB).
 
 

Autenticazione fotografia

L'autenticazione della foto avviene mediante presentazione di una foto formato tessera, esibita direttamente dall'interessato munito di un documento di identità valido. Può essere fatta in qualsiasi Comune della Repubblica.

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Autenticazione firma e copie di documenti

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle Amministrazioni e ai servizi Pubblici la firma NON DEVE ESSERE PIU' AUTENTICATA.
E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle, oppure presentarle, o inviarle allegando la fotocopia del documento d'identità.
L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati o a amministrazioni pubbliche per richieste tendenti ad ottenere  benefici economici (pensioni, contributi, ecc.): in questo caso, la firma deve essere apposta davanti al funzionario incaricato dal Sindaco.
Anche le copie possono essere autenticate dal cittadino mediante dichiarazione di conformità all'originale se indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni, altrimenti devono essere autenticate da personale apposito.

L'autenticazione della sottoscrizione e delle copie, ove prescritta, può essere effettuata da: Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, Dipendente addetto a ricevere la documentazione, Dipendente delegato dal Sindaco.
Se utilizzato per uno scopo per cui la legge non prevede esenzione, l'autentica della firma è i bollo  e deve essere prodotta una marca da € 14,62.

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Utilizzo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi (Enel - Telecom - Aziende di erogazione di Servizi, energia, gas, acqua, ecc.) non possono più chiedere certificati ai cittadini, ma devono accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, pena la violazione dei doveri d'ufficio.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) è una dichiarazione con cui l'interessato attesta il contenuto di informazioni certificabili dalla Pubblica Amministrazione. L'Ufficio Pubblico richiedente ed il Privato che ne acconsente dovranno accettare la dichiarazione del cittadino resa in carta semplice, senza autentica e senza allegare fotocopia del documento d'identità, con la possibilità di verificare quanto dichiarato.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell'interessato, non necessita di autentica ma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità di chi firma. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche a soggetti privati che ne acconsentono, però possono scegliere le modalità con cui tali atti debbano essere sottoscritti:
- davanti a chi riceve materialmente la documentazione,
- allegando una fotocopia semplice di un documento di identità di chi sottoscrive,
- con autentica della sottoscrizione fatta davanti ad un pubblico ufficiale (notaio cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco).
I soggetti privati possono richiedere agli Enti Pubblici controlli rispetto ai dati dichiarati loro tramite autocertificazioni, accompagnando la richiesta con il consenso scritto del dichiarante.

L'autentica di firma è prevista:
- per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a private, in questo caso dietro il pagamento dell'imposta di bollo;
- per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da terzi incaricati da questi (ad esempio le deleghe per le riscossione della pensione).

Le dichiarazioni nell'interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni rese da un parente dello stesso.

E' possibile dichiarare conforme all'originale la fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farli autenticare ad un pubblico ufficiale.
L'esibizione di un documento di identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea.
Per i cittadini extracomunitari l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono possibili solamente se i dati sono certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.

I certificati medici, sanitari, veterinari ed i brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione. I tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.
In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali e decadenza dei benifici conseguiti.

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Sportello I.N.P.S.

D'intesa con l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - www.inps.it) l'Amministrazione Comunale ha aperto uno sportello informatico per i pensionati, gli assicurati e per tutti i cittadini che ne avranno necessità. Le prestazioni offerte ai cittadini sono le seguenti:

* Estratto contributivo (il certificato che riporta, divisi per anno,i dati contributivi del richiedente registrati negli archivi INPS);
* Estratto pagamento prestazioni (che riporta il dettaglio di ciascun pagamento che l'INPS ha erogato al cittadino);
* Domus (che consente di visualizzare lo stato delle pratiche richieste all'INPS);
* CUD Assicurato e Pensionato (i modelli relativi alle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente);
* ObisM (il documento che l'INPS invia ad inizio anno che riporta gli importi delle rate di pensione che verranno percepite durante l'anno);
* Iscrizione lavoratori domestici e lavoratori parasubordinati;
* Comunicazioni decesso (che consiste nell'avvio telematico del modello di comunicazione del decesso di un pensionato o assicurato INPS);
* Modulistica on-line

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Anagrafe Italiani Residenti all'Estero

L'A.I.R.E. è una sezione dell'anagrafe nella quale vengono iscritti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza.
Possono chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero in uno dei seguenti modi:
1) presso il Comune di residenza: si consiglia la presentazione di documentazione attestante l'effettivo trasferimento all'estero (es: contratto di lavoro,contratto di affitto,permesso di soggiorno),anche se non obbligatoria, questa richiesta serve per facilitare le operazioni di iscrizione.
Si dovrà in ogni caso, presentare dichiarazione all'Ufficio Consolare della Circoscrizione di Emigrazione entro 90 giorni dalla data di emigrazione;
2) presso l'Ufficio Consolare Italiano: presentarsi direttamente all'Ufficio Consolare della Circoscrizione di Emigrazione entro 90 giorni dalla data di espatrio, muniti di passaporto o carta d'identità

in caso di cambio residenza all'estero, i residenti A.I.R.E. hanno l'obbligo di comunicare al Consolato Italiano di pertinenza la nuova dimora abituale. Il Consolato provvederà a comunicare il nuovo indirizzo al Comune di iscrizione AIRE che avrà così sempre aggiornata la posizione anagrafica dei propri cittadini residenti all'estero.

L'iscrizione nell'AIRE consente di mantenere il diritto al voto e di ottenere il rilascio dei seguenti certificati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune:
· Certificato di stato di famiglia, composto dai cittadini italiani abitanti al medesimo indirizzo estero che fanno parte dello stesso nucleo familiare;
· Certificato di residenza, che  attesta che il richiedente, in precedenza iscritto nel Comune di emigrazione, risulta attualmente registrato nell'AIRE con decorrenza dalla data di trasferimento all'estero;
· Certificato di cittadinanza, che attesta il possesso della cittadinanza italiana solo fino alla data di emigrazione. Per il periodo di residenza all'estero la cittadinanza viene certificata dall'Ufficio Consolare Italiano della Circoscrizione di Emigrazione;
· Carta d'identità, che viene rilasciata previa presentazione del passaporto o della precedente carta d'identità.

 
 (4.61 MB)Guida per gli Italiani residenti all'estero 2010 (4.61 MB).
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Data di aggiornamento: 10/03/2012
Comune di Quarrata
Via Vittorio Veneto, 2
51039 Quarrata (PT)
Tel. 0573 7710 - Fax 0573 775053 - comune.quarrata@postacert.toscana.it
http://www.comune.quarrata.pt.it