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Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(Approvato con atto G.C. n. 59 del 26/03/2018)

 

Indice

 

 

Articolo 1 -Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art.1 comma 526 di cui alla Legge 27/12/2017 n.205 - Ripartizione del fondo incentivante

Il presente regolamento di applica a lavori, forniture e servizi aventi importo a base di gara pari o superioread € 100.000,00 iva esclusa.
2. Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art.1 comma 526 di cui alla Legge 27/12/2017 n.205, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, al lordo di ogni e qualsiasi onere contributivo e fiscale, IRAP compreso.
3. L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’1,60% dell’importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
4. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’0,40% dell’importo posto a base di gara) costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d’asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso di cui ai precedenti commi.
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

7. I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
8. Dall’incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
9. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano l’attività stessa. La figura di “assistenza al RUP” dovrà essere nominata dal RUP medesimo, all'interno della determinazione a contrattare o in altro atto equivalente, con relativa assegnazione delle attività/compiti.
10. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta ad responsabile dell’attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.
11. L’aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell’attività, sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell’attività sarà destinatario della parte residua prevista per l’attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
13. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art.1 comma 526 di cui alla Legge 27/12/2017 n.205, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico  dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

 

Articolo 2 - Fondo per l'innovazione

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente dell'Area Risorse.

 

Articolo 3 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art.1 comma 526 di cui alla Legge 27/12/2017 n.205, in relazione alla natura dell’appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell’ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all’articolo 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo, relativamente all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

 

Articolo 4 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. Facendo capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, la liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del dirigente a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l’effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all’adeguamento della percentuale dell’incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione da parte del Dirigente competente in sede di liquidazione.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica di norma quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza di massima:

Attività concluse e liquidate                                                    busta paga

1) GEN - FEB - MAR – APR                                                      MAGGIO
2) MAG - GIU - LUG – AGO                                                      SETTEMBRE
3) SET - OTT - NOV – DIC                                                       GENNAIO

 
 

Articolo 5 - Decurtazioni dell’incentivo al personale interessato

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art.1 comma 526 di cui alla Legge 27/12/2017 n.205,
si stabilisce che l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
A) Incremento di costo dell’opera appaltata;
B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell’articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera.
3. Qualora l’incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue:

                                                                 Ir = It – ((It/t)*r)+(It/K)*Δk))
Dove:
Ir = Incentivo ridotto (sino all’azzeramento – Ir sempre >=0)
It = Incentivo totale dovuto
t = termine contrattuale
r = ritardo colpevole
K = costo dell’opera (al netto del ribasso)
Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

 

Articolo 6 - Perizie di variante

1. In caso di perizie di variante e suppletive, imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, in presenza di
prestazioni che comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia
di variante e suppletiva.

 

Articolo 7 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

 

Articolo 8 - Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall’adozione dell’atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
b) Dirigente/funzionario apicale dell’area interessata;
c) Segretario Generale
Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell’ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l’organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l’atto emanato.

 

Articolo 9 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’approvazione della relativa delibera di approvazione.

 

 

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