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Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 80 del 04/12/1995; modificato con deliberazione C.C. n. 95 del 28/11/1997; modificato con deliberazione C.C. n. 65 del 30/09/2004, modificato con deliberazione C.C. n.19 del 25/03/2013)

 

Indice




 

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
  2. La concessione dei contributi è subordinata ai finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.
 

Articolo 2 - Individuazione del destinatari

  1. Spetta alla Giunta Comunale individuare i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel comune di Quarrata od ivi aventi sede legale e/o operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
  2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti dl cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città.
  3. Se il richiedente è un'associazione o un ente, l'erogazione dei contributi sarà possibile laddove l'attività istituzionale perseguita, risultante dallo statuto, dal programma o da qualsiasi altro atto deliberato dagli organi competenti, non abbia finalità di lucro e sia comunque idonea a soddisfare, direttamente o indirettamente, interessi pubblici.
 

Articolo 3 - Campo di applicazione

  1. I contributi e quant'altro indicato all'art. 1, possono essere erogati a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
    1. cultura e le manifestazioni artistiche in genere;
    2. servizi bibliotecari e museali e le attività inerenti;
    3. valorizzazione e la tutela dei beni culturali e ambientali;
    4. promozione di attività di sostegno al campo scolastico e pubblica istruzione in generale;
    5. valorizzazione di iniziative educative, sociali, sportive e culturali in riferimento all'associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità e al tempo libero;
    6. turismo, l'artigianato, le attività produttive e agricole;
    7. attività sportiva giovanile e gestione attività sportiva;
    8. l'integrazione tra diverse culture;
    9. la protezione civile;
    10. la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente.
 

Articolo 4 - Forme di intervento

  1. La concessione dei benefici di cui all'articolo 1 può attuarsi mediante:
    1. contributi in denaro;
    2. attribuzione in godimento di beni comunali;
    3. fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio;
    4. forniture gratuite o a prezzo agevolato di beni o servizi;
    5. concessione del patrocinio, che comporta la menzione "con il patrocinio del Comune di Quarrata" e la stampa sul materiale pubblicitario dell'iniziativa dello stemma dell'Amministrazione Comunale e/o altro logo indicato;
    6. altre forme di interventi comunque diretti ad arrecare un vantaggio.
  2. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, in particolare, è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.
 

CAPO II - CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO

Articolo 5 - Benefici e contributi nel settore sportivo

1) Società sportive
  a) I contributi a sostegno della promozione sportiva potranno essere concessi solo a quelle associazioni e società sportive che si pongono come finalità lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva rivolta alle categorie giovani e giovanissimi (dai 6 ai 14 anni).
  b) La domanda per l'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo dovranno essere redatte su modulo specifico e presentata al protocollo generale del Comune di Quarrata entro il 31 agosto di ogni anno relativamente alla stagione sportiva dell'anno successivo (settembre/giugno).
  c) L'Amministrazione Comunale entro 60 gg. dal termine dell'attività sportiva (30 giugno) si pronuncerà, in base all'ammissibilità del contributo, con deliberazione indicante il piano di ripartizione dei contributi assegnati.
  d) Il contributo erogato non potrà essere superiore al 50% dei costi sostenuti per l'attività promossa e l'erogazione dello stesso avverrà dietro presentazione dei documenti che attestano i costi effettivamente sostenuti.
  e) E' facoltà di ogni società o associazione sportiva richiedere, entro il 28 febbraio, con apposita domanda motivata, un anticipo del contributo sportivo di competenza. Tale anticipo non potrà comunque essere superiore al 50% di quello erogato nell'anno precedente.

2) Manifestazioni sportive
  a) I contributi per le manifestazioni sportive potranno essere concessi a domanda purché la stessa indichi dettagliatamente:
    - il numero degli atleti partecipanti;
    - rilevanza territoriale dell'evento (locale, provinciale, regionale, ecc.),
    - ricaduta promozionale sportiva a favore del territorio;
    - bilancio con i costi dettagliati per la realizzazione dell'evento.
  b) le domande di contributo dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Quarrata almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione dell'evento. Il contributo concesso non potrà essere superiore al 50% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, avverrà solamente sulla base della documentazione da presentarsi a consuntivo quale prova delle spese sostenute.
  c) Le domande di contributo relative a manifestazioni rivolte agli atleti delle fasce giovani e giovanissimi nonché agli atleti diversamente abili avranno la priorità.

 

Articolo 6 - Concessionarie di impianti sportivi comunali

  1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi per la gestione e la conduzione degli impianti sportivi comunali.
  2. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo dovranno essere redatte su modulo specifico, e presentate al protocollo generale del Comune di Quarrata entro il 31 agosto di ogni anno relativamente alla stagione sportiva dell'anno successivo (settembre/giugno).
  3. Le quote di contributo eventualmente assegnate a ciascun concessionario verranno determinate in base al rapporto costi di gestione, utilizzo dell'impianto, ovvero sulla base di una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia, pubblicità degli impianti e utilizzazione ottimale degli stessi. A tal fine le società dovranno presentare i bilanci di gestione ed il piano di utilizzo degli impianti relativamente all'anno sportivo successivo (settembre/giugno). L'Amministrazione Comunale si pronuncerà, in base all'ammissibilità delle domande di contributo, con deliberazione indicante il piano di ripartizione dei contributi assegnati.
  4. Il contributo non potrà mai essere superiore al 30% dei costi totali presunti per progetti di gestione ordinaria degli impianti.
  5. E' facoltà di ogni società concessionaria di impianto sportivo richiedere, entro il 28 febbraio, con apposita domanda motivata, un anticipo del contributo di competenza. Tale anticipo non potrà comunque essere superiore al 50% di quello erogato nell'anno precedente. 
 

CAPO III ALTRI CONTRIBUTI

Articolo 7 - Domande di intervento - Procedura

  1. Per la concessione di altri contributi diversi da quelli in ambito sportivo, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita istanza di richiesta concessione benefici corredata da:
    1. documento illustrativo delle attività che si vuole svolgere, eventuale calendario o cronoprogramma dell'attività, preventivo relativo alle spese occorrenti alla realizzazione dell'iniziativa, nonché risultati che si intende conseguire; in questo documento occorrerà indicare anche gli eventuali contributi provenienti da altre fonti per l'iniziativa presentata;
    2. se ente o associazione, copia dello Statuto (se non già depositato in Comune in occasione dell'iscrizione al Pubblico Registro delle associazioni), oppure del programma deliberato dagli organi competenti attestanti la finalità non lucrativa dell'attività istituzionale dell'ente.
  2. Dell'ammontare del contributo, o del diniego dello stesso, verrà data comunicazione al richiedente a cura del dirigente/responsabile del settore interessato.
 

Articolo 8 - Genere di contributi e criteri di valutazione

  1. I contributi erogati potranno essere "ordinari" cioè diretti a sostenere l'attività istituzionale dell'associazione o del richiedente; "straordinari" laddove richiesti per singole manifestazioni o eventi.
  2. L'Amministrazione Comunale, in presenza di una pluralità di domande, anche eventualmente confrontandole tra loro, seguirà i seguenti criteri:
    1. saranno preferite le richieste pervenute dalle associazioni iscritte al Pubblico Registro del Comune di Quarrata;
    2. valenza e pregio dell'iniziativa proposta;
    3. grado di partecipazione all'iniziativa presentata: saranno preferiti gli interventi che consentono la partecipazione di una generalità di soggetti rispetto a quelli diretti a singoli gruppi o categorie di persone;
    4. carattere permanente o ricorrente dell'attività: saranno preferiti gli interventi che avranno un carattere permanente o ricorrente rispetto a quelli occasionali o "una tantum".
  3. Per i contributi a favore delle associazioni sportive si terrà conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.
 

Articolo 9 - Assegnazione del contributo

  1. L'assegnazione è deliberata dalla Giunta Comunale.
  2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati dal dirigente/funzionario competente dopo lo svolgimento dell'iniziativa ammessa a contributo in seguito al ricevimento della documentazione relativa all'attività svolta, ai risultati raggiunti e a tutte le spese sostenute. La documentazione a consuntivo dovrà evidenziare anche i contributi eventualmente concessi da terzi (e non conosciuti al momento della domanda presentata al Comune).
  3. Qualora l'iniziativa non si dovesse svolgere nei termini indicati nella domanda, oppure l'iniziativa avesse ricevuto anche altre sovvenzioni, oppure la spesa sostenuta sia inferiore a quella preventivata, la Giunta Comunale potrà deliberare una riduzione del contributo inizialmente riconosciuto.
  4. E' facoltà della Giunta Comunale, in sede di approvazione del contributo, indicare particolari modalità per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa.
 

Articolo 10 - Concessione in uso di beni comunali

  1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture o beni di qualsiasi natura da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 3  "Campo di applicazione" costituisce vantaggio economico a favore del soggetti utilizzatori.
  2. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal comune.
  3. Sono salvi gli specifici regolamenti riguardanti l'utilizzo di particolari immobili e strutture.
 

Articolo 11 - Patrocinio comunale

  1. Gli interessati dovranno presentare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'amministrazione ed il suo costo complessivo.
  2. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco, o dall'assessore delegato, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:
    1. attinenza alle finalità ed ai programmi dell'amministrazione comunale;
    2. rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'articolo 3 "Campo di applicazione";
    3. assenza di fini di lucro.
  3. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI QUARRATA".
 

Articolo 12 - Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

  1. Ai sensi del DPR 118/2000, è istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
  2. Ai sensi dell'art.18 del D.L.83/2012 (convertito in legge 134/2012), la pubblicazione sul sito internet del Comune del riconoscimento di un contributo è condizione legale di efficacia della concessione stessa.
 

Articolo 13 - Struttura dell'Albo

  1. Ai sensi dell'art.18 del DL 83/2012, sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni:
    1. estremi del beneficiario, indirizzo e dati fiscali;
    2. quantificazione delle provvidenze o indicazione del contributo;
    3. disposizioni di legge sulla base delle quali hanno luogo le erogazioni;
    4. ufficio e dirigente/funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
    5. modalità di individuazione del beneficiario;
    6. link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato nonché contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio se presente.
 

Articolo 14 - Responsabilità

  1. L'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti ai quali ha concesso contributi.
 

Articolo 15 - Esclusione

  1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
    1. i contributi variamente intesi disciplinati da norme di legge, regolamenti e specifiche convenzioni;
    2. i versamenti che il comune deve effettuare in quanto socio o componente di società, ente o associazione cui la stessa partecipa;
    3. la concessione di benefici nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali;
    4. la concessione di benefici in materia scolastica;
    5. il godimento di beni immobili o mobili disciplinati da appositi regolamenti.
 

Articolo 16 - Disposizione transitoria

  1. Conservano validità le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e conformi alle norme del precedente regolamento.
 
 

Comune di Quarrata

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