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Regolamento sugli animali

Approvato con delibera C.C. n. 101 del 12/12/2005.

 
 

Indice








 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Quarrata, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. A tal fine il Comune di Quarrata promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
3. Il Comune di Quarrata promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

 

Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
a. alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lvo 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e la cui detenzione sono regolati da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
c. alle attività di ricerca scientifica autorizzata ai sensi del D. L.vo 116/92 recante Attuazione della direttiva CEE n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

 

 

CAPO II ANIMALI IN GENERALE

Articolo 3 - Cura degli animali

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. In particolare, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario, ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

 

Articolo 4 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

 

Articolo 5 - Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazze, cortili e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
b) ventilazione assente o insufficiente;
c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
2. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 8 .
3. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. Per i soli gatti è, altresì, consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3.

 

Articolo 6 - Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato condurre animali al guinzaglio da veicoli.
2. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, anche se di carattere temporaneo, ferite o danni fisici.
3. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'articolo 169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

 

CAPO III CANI

Articolo 7 - Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq.
2. I cani di taglia piccola, e comunque di peso non superiore a 10 kg., potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.
3. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del 50% di quella determinata ai sensi del precedente comma 1.
4. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
5. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n. 3.
6. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
7. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) con le seguenti caratteristiche:
a. chiuso su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5.
b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici ;
c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
d. di altezza non inferiore a quella del cane;
e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
8. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.
9. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
10. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire i cani, abitualmente e per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti e cortili, se non nelle ore notturne o in condizioni tali da non consentire il rispetto di quanto previsto all'articolo 3.

 

Articolo 8 - Detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita alternativamente per le ore diurne o per le ore notturne e a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
2. E' vietato altresì l'uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche e delle cinghie sottopancia. L'uso di quest'ultime è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia, così come individuati all'Articolo 7, comma 2, del presente regolamento e dei cani in uso alle persone diversamente abili.

 

Articolo 9 - Cucciolate

1. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 3 per il tramite della Polizia Municipale. Entro lo stesso termine di quindici giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

 

Articolo 10 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. I cani, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere condotti al guinzaglio. Nelle aree a verde pubblico, salvo quanto previsto dal comma 3, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio. E' fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54).
2. Il Sindaco, con proprio decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzare con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.
3. Entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento vengono individuate, se non già esistenti, con apposito decreto sindacale, aree a verde pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali. In tali aree è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
4. Chi accompagna cani nelle zone pedonali, nelle aree a verde pubblico, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
5. L'accompagnatore dell'animale che omette di rimuovere le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 11 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali salvo quelli in cui vengono venduti prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti della pesca. In ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) è previsto l'obbligo dell'utilizzo congiunto del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei locali pubblici. Sono fatte salve altre disposizioni normative che prevedano particolari modalità di conduzione per determinate razze di cani.
2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con scritto o disegno.
4. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili salvo il caso di esercizi che espongano derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali

 

Articolo 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Quarrata.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54).
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

 

CAPO IV ATTIVITÀ COMMERCIALI E ECONOMICHE

Articolo 13 - Vendita di animali

1. Fatta salva la normativa sul commercio, l'esercizio del commercio al dettaglio di animali domestici su aree private in sede fissa è subordinato al preventivo nulla osta del Sindaco su parere favorevole delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n. 3.
2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al precedente comma, i locali devono:
* essere correttamente aerati ed illuminati;
* essere igienicamente idonei allo scopo;
* disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
* disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari.
3. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, lo spazio riservato ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in materia di benessere animale, dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza.
4. Gli esemplari "nuovi arrivati" dovranno essere custoditi in gabbie o box isolati per un periodo di controllo, in particolare isolando, curando e segnalando agli organi competenti, gli eventuali esemplari ammalati.
5. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.
6. Per gli esercenti il commercio di animali su aree pubbliche il Comune stabilisce, su proposta delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n. 3., determinate modalità di detenzione per la vendita finalizzate al rispetto delle normative vigenti nelle materie dell'igiene e della sanità pubbliche, della polizia veterinaria e del benessere animale.
7. I cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana.
8. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici.
9. Ai fini della prevenzione del randagismo, gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati alla tenuta di un registro relativo ai cani acquistati, ospitati e ceduti, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti Autorità.
10. Su tale registro rilasciato e vidimato dal competente Ufficio Comunale, all'atto dell'acquisto o della vendita, devono essere riportati:
* i dati segnaletici dell'animale,
* la provenienza dell'animale,
* la destinazione dell'animale,
* la data di entrata -"carico" dell'animale,
* la data di uscita - "scarico" dell'animale.
11. Per gli esercenti il commercio su aree pubbliche il registro di cui al precedente comma è sostituito da un'annotazione, indicante gli stessi dati del registro, su apposito modello fornito dal competente Ufficio Comunale.

 

Articolo 14 - Esposizione di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali in sede fissa che esercitano la vendita di animali, di esporre al pubblico animali in vetrine.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre provvisti di acqua e di cibo.
3. Le attività commerciali su aree pubbliche ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, derogabili in occasione di fiere e sagre che abbiano durata temporale più ampia, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.

 

Articolo 15 - Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del comune su parere favorevole delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n. 3.
2. Gli impianti già in attività devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. E' fatto obbligo per lo svolgimento delle attività di addestramento della tenuta di un registro, vidimato dal Comune, dal quale risulti la registrazione di ogni cane in addestramento e per ogni soggetto:
- certificato medico veterinario attestante l'idoneità del soggetto ad essere sottoposto ad addestramento;
- estremi del tatuaggio;
- generalità dell'istruttore;
- finalità dell'addestramento;
- modalità e durata dell'addestramento.
4. Il registro di cui al precedente comma deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

 

Articolo 16 - Addestramento di animali

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti, in quanto angusti o poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua o con le modalità vietate indicate al comma 2 dell'articolo 8.

 

Articolo 17 - Toelettatura animali

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di Autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dopo l'acquisizione dei necessari pareri delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n. 3. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.
2. Il rilascio della Autorizzazione è condizionato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato. L'Ufficio competente provvederà ad acquisire il parere preventivo da parte favorevole delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL n. 3 e della Polizia Municipale per le rispettive competenze.
3. I locali devono:
* essere correttamente aerati ed illuminati;
* essere igienicamente idonei allo scopo;
* disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
* disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;
* disporre di box separati per la sosta degli animali;
* l'eventuale sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata dal locale di toelettatura.
4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio.
5. E' vietato l'esercizio di attività di toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche o private ma aperte a pubblico transito.

 

Articolo 18 - Animali in premio e in omaggio

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.
2. La norma di cui al comma precedente non si applica:
a) alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
b) alle lotterie o giochi che offrono in vincita animali adulti destinati all'alimentazione umana, con l'obbligo da parte degli organizzatori di convertire, qualora sia richiesto, il valore dell'animale in buoni acquisto od altro.

 

Articolo 19 - Mostre di animali

1. Sono vietate le mostre di cuccioli di animali da compagnia. Sono altresì vietate le mostre temporanee e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie esotiche o selvatiche.
2. Sono consentite le mostre faunistiche permanenti o viaggianti e quelle al seguito dei circhi purchè autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 previa verifica, ai sensi della circolare del Ministero degli Interni n. 5960 del 22 fabbraio 2002, delle intervenute variazioni del numero e delle specie degli esemplari detenuti ovvero delle strutture destinate alla loro custodia.

 

CAPO V COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 20 - Definizione dei termini usati nel presente capo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

 

Articolo 21 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile del Comune di Quarrata.

 

Articolo 22 - Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale.

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in base alla normativa vigente, con propri mezzi, ovvero mediante convenzioni con il Comune e altri enti di tutela degli animali, alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

 

Articolo 23 - Cura delle colonie feline da parte dei gattai e delle gattaie

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai o gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda USL n. 3; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio o alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei gattai e delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

 

Articolo 24 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune Quarrata che, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 727 del Codice Penale, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili per i reati di cui all'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni zoofile ed i singoli cittadini all'uopo incaricati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 3 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie preventivamente sentita l'associazione protezionistica che la gestisce.

 

Articolo 25 - Alimentazione dei gatti

1. I gattai e le gattaie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

 

Articolo 26 - Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL n. 3 o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

 

Articolo 27 - Accattonaggio con animali

1. E' vietato mendicare esibendo o detenendo presso di sé animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

 

CAPO VI SANZIONI

Articolo 28 - Procedimento sanzionatorio

1. Tutte le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Sono fatti salvi i procedimenti per l'applicazione delle norme regionali o nazionali richiamate.
3. Sono incaricati dell'accertamento delle violazioni al presente regolamento gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché tutti i soggetti legittimati all'accertamento delle violazioni amministrative e penali in materia di tutela degli animali.

 

Articolo 29 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali, e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non diversamente stabilito ai successivi commi del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 75,00.
2. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 6, comma 1; 12, comma 2; 14, comma 2; 17, commi 4 e 5;
3. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 225,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: articolo 3; articolo 5; articolo 6, commi 2 e 4; articolo 7, commi 1, 2, 7 e 9; articolo 9; articolo 14, commi 1 e 3; articolo 27.
4. . Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 130,00 a € 390,00 le violazioni dei seguenti articoli: articolo 8, articolo 10, comma 1, primo periodo; articolo 13, commi 3, 4, 7, 8 e 10; articolo 16; articolo 18;
5. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 170,00 a € 510,00 le violazioni dei seguenti articoli: articolo 12, comma 4; articolo 13, commi 9 e 11; articolo 15, comma 3; articolo 19.

 

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme transitorie

1. Gli esercenti il commercio di animali in sede fissa già in attività, devono presentare la richiesta di nulla osta di cui al comma 1 entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per gli esercenti il commercio di animali in area pubblica già in attività, i competenti Uffici Comunali e dell'Azienda U.S.L. n. 3 provvederanno, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad una ricognizione dei posteggi in concessione.

 

Articolo 31 - Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili .

 

Articolo 32 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo comunale, successivi asll'esecutività della deliberazione della sua approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
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