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  • Regolamento per l'applicazione della TIA (Tariffa Igiene Ambientale)
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Regolamento per l'applicazione della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale)

Estremi di approvazione del Regolamento:
Approvato con delibera C.C. n. 21 del 21.03.2005; modificato con delibera C.C.: n. 168 del 15.12.2008; n. 21 del 22.02.2010

 
 

Indice





TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 
 

ALLEGATI

 
 

 

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese relative ai servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tariffa denominata "tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani" disciplinata dall'art. 49 comma 2 del d. lgs. 5.02.1997, n. 22, dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento è definito dal relativo Contratto di servizio tra il Comune e il Gestore.
4. Dall'attivazione della tariffa è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al d. lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. È fatta salva  l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del d. lgs. N. 504/92. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
5. L'applicazione e riscossione della tariffa ai sensi dei comma 9 e comma 13 dell'art. 49 del d. lgs. N. 22/97 è affidata al Gestore dell'intero ciclo dei rifiuti urbani nel territorio comunale, come previsto dal relativo Contratto di Servizio.

 

Articolo 2 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa applicazione, in particolare:
- individua i soggetti passivi dell'obbligazione tariffaria e le relative esclusioni;
- stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;
- definisce i criteri per l'applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie;
- prevede la procedura di dichiarazione da parte dei soggetti obbligati, di accertamento, riscossione della tariffa ed applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Gestore.

 

Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e da successivi atti modificativi ed integrativi, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tariffa, purché compatibili con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni del presente Regolamento.

 

 

TITOLO II OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

Articolo 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi

 1. La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree coperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi di cui all'art. 817 del codice civile, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o assimilati nell'ambito del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune e Gestore.
2. I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:
- utenze domestiche;
- utenze non domestiche.
3. La tariffa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali.
4. La tariffa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali è dovuta dal proprietario dei medesimi; si intende occasionale l'uso di durata non superiore ai 12 mesi.
5. La tariffa per i locali ad uso domestico è applicata con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali stessi o fra i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo.
6. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta dalla persona giuridica, ovvero dal soggetto, che occupa, gestisce o detiene tali superfici.
7. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori o detentori delle medesime.
8. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
9. Per le organizzazioni, associazioni, ecc. prive di persona giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o ne ha la rappresentanza legale.

 

Articolo 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa, se suscettibili di generare rifiuti solidi urbani:
- tutti i locali qualunque ne sia la destinazione o l'uso a cui sono adibiti destinati ad uso privato o pubblico esistenti nel territorio del Comune.
- tutte le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali.
2. Per una corretta definizione delle superfici soggette a tariffa si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc..);
- per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali e o di servizio, destinati all'esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della Tab. 3 dell'allegato 1 al D.P.R. N. 158/99. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico;
- le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività dell'imprese e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla classificazione della Tab. 3 dell'allegato 1 al D.P.R. N. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 6 - Superfici non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, o non possano produrre rifiuti, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.
2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:
- le aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete, sempre che non risulti che l'immobile sia comunque occupato da persone o attività.
- la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze non domestiche
- i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- le parti comuni di condomìni così come definite nel Codice Civile, o di multiproprietà ad eccezione dei locali e delle aree occupati o condotti in modo esclusivo;
- i locali ed aree ove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza, quali le centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, forni di verniciatura e cottura, celle frigorifere, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, ecc.;
- le aree scoperte pertinenziali non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.;
- le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco e quelle riservate alle attività religiose limitatamente ai luoghi di culto;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1;
- immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. Sono comunque soggette a tariffa le aree in cui si esercita la vendita.

 

Articolo 7 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 150 cm.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50 oppure inferiore.
4. Nella determinazione della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e rifiuti speciali non assimilati per qualità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Non si prevede nessuna riduzione per le superfici sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 4), in quanto l'eventuale riduzione è già implicitamente contenuta nella determinazione del Kd.
6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esenzione superficiale di cui al comma 4, devono dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani per qualità, presentando, in occasione della denuncia originaria, il MUD dell'ultimo anno. Per gli anni successivi, i dati si considerano confermati ad eccezione del caso in cui non vi sia un'espressa comunicazione da parte dell'utenza medesima.

 

Articolo 8 - Determinazione della tariffa

1. La Giunta Comunale, sulla base del corrispettivo preventivato dal Gestore per i servizi di cui al presente regolamento e definito dal contratto in essere, di concerto con il Gestore, redige l'articolato tariffario e delibera, per ogni categoria di utenza, le tariffe da applicare per l'anno di competenza, entro il termine di approvazione del bilancio preventivo. Nel caso di ritardata approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, il Gestore proseguirà la sua attività, considerando la tariffa dell'anno precedente, salvo conguaglio successivo, a copertura totale dei costi previsti.
La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. N. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. N. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Il Gestore o il Comune possono promuovere campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti, con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale, al fine di verificare i coefficienti di produzione di rifiuto per le varie categorie di produttori non domestici definiti nel D.P.R. N. 158/99. Il coefficiente di produzione può in questo caso essere modificato stabilendo un valore anche al di fuori del range stabilito dal D.P.R. N. 158/99. I coefficienti vengono definiti, per ogni categoria o sottocategoria, nell'allegato B del presente regolamento.

 

Articolo 9 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. N. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica) e territoriali. E' inoltre commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e
conseguentemente all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta delle categorie normalizzate e dei relativi coefficienti di produttività così come definiti e calcolati con il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. N. 158/99, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito, del livello prestazionale dei servizi svolti e relativi standard.

 

Articolo 10 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
2. Per le utenze domestiche:
- residenti: la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo (Allegato B - Tab. 1 del presente regolamento);
- non residenti, seconde case di residenti, immobili di proprietà di persone giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico: il numero degli occupanti è stabilito in base a quanto riportato nell'allegato B - Tab. 2 del presente regolamento.

 

Articolo 11 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie è elencata nell'allegato B - Tab. 3 del presente regolamento, integrata dai relativi coefficienti di produzione Kd e Kc, così come definito nel D.P.R. N. 158/99, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La classificazione di una utenza non domestica in una delle categorie di cui al comma 1 è determinata sulla base dell'attività prevalente, desunta dall'iscrizione alla CCIAA, o dalla attestazione di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività/professioni, fatte salve le reali attività svolte.
3. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa unità immobiliare, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sono attribuiti la categoria e il coefficiente k delle attività che più si avvicina per analogia.
4. Nel caso di utenze non domestiche, operanti all'interno di unità immobiliari facenti capo ad un nucleo familiare residente o in generale ad utenze domestiche di cui agli artt. 4 e 10, dovranno essere stipulati due contratti: uno relativo all'utenza non domestica ed uno relativo a quella domestica residente, con relativa attribuzione delle superfici di competenza. La superficie minima dichiarabile per le utenze non domestiche è pari a 15 mq.
5. Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. N. 158/99 in base a quanto riportato al comma 2, applicando un criterio di conversione delle categorie utenza per analogia di attività dichiarata sulla base dei dati a disposizione.
6. In sede di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, e qualora si sia proceduto alle campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale di cui al comma precedente, l'organo competente può comunque individuare, all'interno delle categorie definite dal D.P.R. N. 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

 

TITOLO III AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 12 - Esclusione totale dall'applicazione della tariffa

1. Il Consiglio Comunale può prevedere l'esclusione dal pagamento della tariffa di locali ed aree scoperte che saranno elencate nell'allegato C - Tab. 1 del presente regolamento.

 

Articolo 13 - Riduzioni massime consentite

1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo, è indicato nell'allegato E del presente regolamento.

 

Articolo14 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche residenti, sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 360 giorni per anno solare, si stabiliscono all'estero o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza.
2. Per le utenze domestiche non residenti, non stabilmente attive può essere prevista una riduzione della tariffa di cui alla tabella 1 dell'allegato D del presente regolamento.
3. Per il riconoscimento delle suddette riduzioni, il soggetto passivo dell'utenza domestica che è nelle condizioni sopra descritte, è tenuto a presentare al Gestore, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, e un'idonea documentazione (es. dichiarazione del datore di lavoro, certificato ospedaliero con l'attestazione della durata del ricovero, ecc), attestanti le condizioni richieste. La riduzione di cui al comma 1 ha validità annuale e deve essere rinnovata mediante la presentazione della documentazione sopra menzionata.
4. Il Gestore ha facoltà di valutare l'eventuale applicabilità di tali riduzioni ad altre tipologie di utenza assimilabili, per analogia, alle "utenze non stabilmente attive", previa richiesta inoltrata dall'interessato al Gestore, al quale spetta facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.
5. Il Consiglio Comunale potrà prevedere agevolazioni per coloro che utilizzano le piattaforme o stazioni ecologiche indicate dal soggetto gestore (Allegato C - tabella 2 del presente regolamento).
6. Per le utenze domestiche viene stabilita una riduzione pari al 10% della parte variabile a favore delle utenze che utilizzano il composter ad uso domestico per il recupero della frazione organica. Il soggetto Gestore ha facoltà di valutare l'applicabilità di tali riduzioni attraverso opportuni accertamenti.

 

Articolo 15 - Riduzioni per le utenze domestiche per mancata attivazione del servizio

1. Per le utenze che si trovano ad una distanza dal punto di conferimento superiore a quella indicata nel regolamento di gestione dei rifiuti urbani si applica la riduzione della tariffa di cui alla tabella 2 dell'allegato D del presente regolamento. La suddetta riduzione della tariffa non è applicata se la tariffa è già commisurata alle zone tariffarie.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione; il contratto di servizio, pertanto, dovrà prevedere specifiche azioni di rivalsa nei confronti del Gestore inadempiente, che salvaguardino la continuità e la qualità del servizio.

 

Articolo 16 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive, definite come quelle utenze che occupano i locali e le aree per un periodo, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, non superiore a quello indicato nella tabella 3 dell'allegato D del presente regolamento, è prevista una riduzione della tariffa indicata nella suddetta tabella.

 

Articolo 17 - Utenze non domestiche temporanee

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti svolto a favore di utenze non domestiche che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico, la tariffa (quota fissa e variabile) della categoria di appartenenza è commisurata ai giorni di effettiva occupazione.
2. Se l'occupazione dell'area non supera i 183 giorni/anno, anche non continuativi, si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all'attività, con tariffa maggiorata in base a quanto previsto nella tabella 4 dell'allegato D del presente regolamento. Se l'occupazione dell'area supera i 183 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.
3. La tariffa è riscossa dal Gestore sulla base di comunicazioni inviate al medesimo dal Servizio comunale competente al rilascio/rinnovo delle corrispondenti autorizzazioni o concessioni e contenenti tutti gli elementi necessari alla quantificazione dell'importo dovuto.

 

Articolo 18 - Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti

1. Saranno riconosciute riduzioni per le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e assimilati, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1), i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario o dal MUD del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati al Gestore al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo l'utente dovrà dimostrare di aver avviato al recupero rifiuti urbani o assimilati in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quella indicata nell'allegato G del presente regolamento.
4. In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all'art. 5 per il coefficiente Kd riferito alla categoria di appartenenza così come desumibile dall'allegato B - Tab 3 del presente regolamento.
5. Nell'allegato G del presente regolamento, vengono definite nel dettaglio le modalità di riduzione che contribuiscono alla riduzione della quota variabile della tariffa.
6. La riduzione spettante, sarà imputata nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della riduzione. Il Gestore provvederà ad evidenziare in ogni singola bolletta la quota di riduzione accreditata al singolo utente.

 

Articolo 19 - Agevolazioni a carico del Comune

1. Il Comune può prevedere forme di agevolazioni o esenzioni per particolari tipologie di utenza. Il gettito tariffario deve essere comunque assicurato per intero al Gestore del servizio. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziarie, provvedere al rimborso totale o parziale al Gestore per l'agevolazione o l'esenzione riconosciuta. L'amministrazione comunale, a sostegno dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico, eroga agevolazioni sostituendosi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa (allegato F).
2. Il beneficio decorre dal 1° gennaio per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno.
3. La domanda presentata è valida per il solo anno solare nella quale è presentata.
4. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

 

TITOLO IV - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 19 bis - Responsabile della gestione della tariffa

 1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 162, della Legge 27.12.2006, n. 296, il Gestore individua un responsabile della gestione della tariffa tra soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento della funzione adeguata e che sarà indicato come "responsabile della tariffa", dandone comunicazione al Comune e ai soggetti previsti dalla legge.
Il Gestore ne dovrà curare l'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi, convegni ed iniziative in genere idonee allo scopo atti a consentire di poter esercitare tale qualifica.
2. Compiti del responsabile della tariffa sono quelli dell'organizzazione del servizio di accertamento e di riscossione, della individuazione con provvedimento formale dei responsabili del procedimento o del sub-procedimento, della sottoscrizione degli atti di accertamento e di liquidazione, delle comunicazioni agli utenti, dell'adozione degli atti di accertamento con adesione, dell'esercizio dei poteri di autotutela, del rilascio di autorizzazioni e di dichiarazioni o di sottoscrizione di transazioni con il contribuente sulla scorta dei criteri generali prefissati dall'organo amministrativo del concessionario, nonché di responsabile del diritto di interpello.
(articolo così aggiunto con deliberazione C.C. n.21 del 22.02.2010)

 

Articolo 20 - Dichiarazione

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del d. lgs. N.22/97, dovranno presentare al Gestore del servizio apposita dichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 4.
2. La dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (visure C.C.I.A.A., planimetrie catastali, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle da esonerare per la produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi ai sensi del presente regolamento, ecc.).
Eventuali variazioni degli elementi che determinano la modificazione della tariffa di riferimento (variazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora siano comunicate entro il termine indicato le stesse avranno valore ai fini tariffari a partire dalla data in cui si sono verificate.
3. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, anche su richiesta postale o telefonica. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o elettronica certificata, o a mezzo fax, allegando un documento di riconoscimento dell'intestatario in corso di validità. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche storiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
4. L'eventuale cessazione o variazione dell'utenza produrrà effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa, dal giorno successivo alla data in cui si è verificato l'evento, purché la comunicazione sia avvenuta entro 60 giorni da esso. In caso contrario, avrà valore la data della relativa comunicazione al Gestore del servizio che, in caso di comunicazione scritta, equivarrà alla data di ricezione risultante dal Protocollo Generale del Gestore e, in caso di inoltro a mezzo fax/posta elettronica certificata, alla data risultante dal rapporto di ricevimento.
5. I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, anche ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 21, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.
6. Il Gestore potrà provvedere direttamente all'attivazione delle utenze e/o alla variazione dei parametri che determinano la tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio: Servizio Demografico, Servizio Entrate/Servizio Edilizia Privata ed in generale tutti gli uffici comunali; C.C.I.A.A.).
7. A tal fine gli Uffici comunali si impegnano a rendere disponibile al Gestore, secondo modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell'applicazione della tariffa, ovvero, a titolo esemplificativo:
- le autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;
- i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o
itineranti;
- ogni informazione relativa alle modifiche dell'anagrafe comunale quali ad esempio: nascita, decesso, variazione di residenza, domicilio della popolazione, ecc..
8. Per le informazioni anagrafiche il gestore può organizzare il collegamento telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.
(sostituisce la precedente rubricazione "Art. 20 - Autodichiarazione")

 

Articolo 20 bis - Diritto di interpello

1. In osservanza delle disposizioni previste dell'art. 11 della Legge 27.07.2000, n. 212 ("Statuto del Contribuente"), il contribuente può presentare per iscritto al Gestore circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione della tariffa relativamente a casi concreti e di interesse del medesimo, con l'indicazione della soluzione interpretativa ritenuta applicabile alle fattispecie in esame.
L'istanza redatta in carta libera è presentata all'ufficio del Gestore mediante consegna diretta o spedizione in plico raccomandato senza busta, sottoscritta dal contribuente o dal legale rappresentante in caso di enti collettivi ovvero dal soggetto da esso delegato.
In tal caso la delega dovrà essere rilasciata in forma scritta e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia della carta di identità dei deleganti.
(articolo così aggiunto con deliberazione C.C. n.21 del 22.02.2010)

 

Articolo 21 - Attività di controllo

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche dati e delle informazioni contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:
a) chiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d'uso riferite alla produzione di rifiuti (non assimilati o pericolosi per le utenze non domestiche) ovvero chiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
b) utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (Servizio Demografico e Entrate del Comune, C.C.I.A.A., Conservatoria Beni Immobiliari, enti erogatori di servizi, ecc.), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto;
c) accedere, su richiesta dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d'uso e la tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In tal caso, il Gestore rilascerà apposito documento di riconoscimento al personale incaricato della verifica.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore può avvalersi, previo accordo con il Comune:
a)  del proprio personale dipendente;
b)  della Polizia Municipale del Comune;
c) di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite convenzioni;
3. Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.
4. soppresso;
5. soppresso;
6. soppresso.
(sostituisce la precedente rubricazione "Art. 21 - Accertamenti")

 

Articolo 21 bis - Avviso di accertamento

1. Per forma, contenuto, termini e modalità per la notificazione degli avvisi di accertamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 161, 162, 165 e 166.
(articolo così aggiunto con deliberazione C.C. n.21 del 22.02.2010)

 

Articolo 21 ter - Attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato:
a)  a cura del Gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Per le modalità e le materie del procedimento è fatto rinvio al Regolamento Comunale dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
(articolo così aggiunto con deliberazione C.C. n.21 del 22.02.2010)

 

Articolo 22 - Compensazioni e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella bollettazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche.
2. In presenza di accertati errori di bollettazione a danno dell'utente, il Gestore accrediterà la somma non dovuta nella prima bolletta successiva con retroattività non superiore a 5 (cinque) anni.
3. In presenza di accertati errori di bollettazione a danno del Gestore, potranno essere da questi rettificati con retroattività non superiore a 365 giorni dalla comunicazione dell'accertamento all'utente e recuperati nelle fatturazioni successive, mediante conguaglio.
4. Qualora siano versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di 5 (cinque anni) dalla data del versamento, ai sensi del comma 164, art. 1, Legge N. 296/06.
(sostituisce la precedente rubricazione "Art. 22 - Conguagli, rettifiche e rimborsi")

 

Articolo 23 - Riscossione

1. Il Gestore provvede all'emissione delle bollette per l'addebito della tariffa relativa all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente riscossione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità indicate nel Contratto di servizio.
2. La bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti dal medesimo Gestore.
3. Il pagamento della bolletta va effettuato dall'utente entro il termine indicato nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.
4. L'utente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. L'utente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.
5. Su richiesta dell'utente, è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta di cui al comma 3). In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Sulle somme relative ai pagamenti rateali si applicano le disposizione sulle dilazioni di pagamento di cui all'art. 19 e seguenti del D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.
Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro.
6. Decorso inutilmente il termine previsto per l'effettuazione del pagamento indicato nella bolletta, il Gestore provvederà a notificare all'utente la contestazione del mancato adempimento attribuendo il termine di 30 giorni per provvedere allo stesso, pena l'emissione di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 21 bis del presente regolamento, con applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, degli interessi ai sensi dell'art. 16 bis del Regolamento generale delle entrate comunali e delle spese di notifica.
7. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
- mediante ruolo affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- mediante procedimento ingiuntivo di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639;
In ogni caso, con aggravio di interessi legali, sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento e di spese nei confronti dell'utenza.
(sostituisce la precedente rubricazione "Art. 23 - Fatturazioni e pagamenti")

 

Articolo 24 - Controllo del credito insoluto e penalità (abrogato)

 

Articolo 25 - Tasse, imposte ed addizionali (abrogato)

 

Articolo 26 - Contestazioni, reclami e controversie (abrogato)

 

Articolo 27 - Autotutela

1. Il responsabile della tariffa è titolare del potere di annullamento o di revoca degli atti ritenuti illegittimi o infondati sia in pendenza di giudizio, ovvero anche in caso di non impugnabilità dei medesimi fatta eccezione per gli atti per i quali è intervenuta sentenza definitiva. Tale potere si esercita mediante emanazione di atti motivati nei quali sono indicate le ragioni di fatto e/o di diritto che inducono a tale soluzione.
2. Nel potere di autotutela è compreso anche il potere di disporre la sospensione dei soli effetti degli atti per i quali si presume la sussistenza di elementi di illegittimità o infondatezza, nonché la possibilità, salvi gli effetti già conclusi, di rivedere i provvedimenti emessi a seguito dell'esercizio dell'istituto dell'interpello da parte dell'utente.
3. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di accertamento avanzate dai contribuenti, sono indirizzate al responsabile della tariffa; in caso di invio di richiesta a soggetto incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.
(sostituisce il precedente "Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali")

 

Articolo 28 - Sanzioni e ravvedimento

1. Per quanto applicabili, si rinvia alla disciplina sanzionatoria in materia amministrativa prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. N. 267/00 e dai d.lgs. 18.12.1997, nn. 471 e 472.
(articolo così aggiunto con deliberazione C.C. n.21 del 22.02.2010)

 

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel d.lgs. N. 22/97, nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
(articolo così aggiunto con deliberazione C.C. n.21 del 22.02.2010)

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, nel testo così come modificato, entra in vigore l'1.1.2010.
(articolo così aggiunto con deliberazione C.C. n.21 del 22.02.2010)

 

ALLEGATI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Quarrata

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