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Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

 

Indice

CAPO I PROCEDURE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE



CAPO III DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE

 


 

CAPO I PROCEDURE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE

Articolo 1 - Disciplina per il rilascio della concessione o autorizzazione

  1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione od autorizzazione comunale. 
  2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
  3.  
  4. Sono permanenti le occupazioni avente durata uguale o superiore all'anno, anche se non comportano l'esistenza di manufatti od impianti.
  5. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno solare.
 

Articolo 2 - Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

  1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda, in bollo se dovuto, all'Amministrazione comunale, tramite gli uffici competenti indicati agli articoli 3 e 4.
  2. La domanda deve pervenire all'Ufficio competente nei giorni compresi tra il 60° ed il 7° antecedente all'inizio dell'occupazione. Salvo i casi di dimostrabile forza maggiore, le domande pervenute al di fuori di tali termini non saranno accolte.
  3. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, lo scopo dell'occupazione e, in caso di utilizzazione commerciale, la tipologia del bene venduto. Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
  4.  
  5. La domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
  6. L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio a garanzia di eventuali danni che possono derivare dall'occupazione medesima.
  7. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il competente ufficio richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
  8. L'atto di concessione o autorizzazione dovrà contenere tutti i dati contenuti nella domanda di cui al precedente comma 3).
  9. Le concessioni o autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza.
  10. La domanda di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti commi.
  11. La domanda di rinnovo deve comunque essere prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria, copia delle ricevute di pagamento del canone di concessione e, per le concessioni rilasciate prima dell'1.1.2000, copia delle ricevute di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 

Articolo 3 - Ufficio competente al rilascio di concessione o autorizzazione per occupazione permanente

  1. La struttura competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche è individuata dalla Giunta Comunale.
  2. La struttura competente è tenuta ad acquisire eventuali pareri di altre strutture comunali necessarie all'istruttoria.
  3. Copia delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate, corredata dell'allegato di cui al successivo articolo 7, deve essere trasmessa, da parte del Servizio di cui al primo comma, al soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone correlato alle occupazioni permanenti, di cui al capo successivo e, in caso di gestione diretta da parte del Comune, al Servizio Entrate.
 

Articolo 4 - Uffici competenti al rilascio di concessioni o autorizzazioni per occupazioni temporanee

  1. L'Ufficio competente al rilascio di autorizzazioni o di concessioni che presuppongono l'occupazione temporanea di spazi od aree pubbliche è individuato dalla Giunta Comunale. Lo stesso ufficio è tenuto a richiedere i prescritti pareri e ad attivare altri uffici comunali ai fini dell'istruttoria. 
  2. soppresso 
  3. soppresso.
  4. Non si configura come occupazione di suolo pubblico l'autorizzazione a particolari tipi di transito che, per motivi di sicurezza, richiedono il divieto o la limitazione del traffico veicolare, purché sia consentito il libero accesso pedonale all'area interessata senza il pagamento di biglietto.
  5. Restano assoggettati al canone di cui al capo successivo le occupazioni di suolo pubblico concesse per lo svolgimento di manifestazioni per le quali sia necessario delimitare, per motivi organizzativi e/o di sicurezza, l'area interessata. 
  6. Il dirigente dell'uffici di cui al comma 1, è responsabile delle entrate derivanti dalla riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l'occupazione temporanea di cui al presente regolamento. Provvede quindi alle attività necessarie, ivi comprese quelle dirette alla riscossione coattiva.
 

Articolo 4 bis - Annullamento, revoca e decadenza della concessione o dell'autorizzazione

  1. L'annullamento della concessione/autorizzazione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o procedimento che ha portato al rilascio dello stesso atto.
  2. Tutte le concessioni/autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi; la concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre modificabile, revocabile e suscettibile di sospensione per comprovati motivi di pubblico interesse; la revoca e la sospensione sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento.
  3. La revoca non dà diritto al pagamento di nessuna indennità.
  4. La revoca è disposta mediante provvedimento dell'organo competente con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato nella condizione originaria, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nel provvedimento di revoca, sarà assegnato al concessionario un termine non superiore a 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
  5. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse il concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto, nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi.
  6. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
  7. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dalla Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali, il Comune può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 15 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario o con il soggetto autorizzato anche al momento del rilascio dell'atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.
  8. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal soggetto che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzativo, nei seguenti casi:
    1. per reiterate violazioni delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione o nel presente regolamento;
    2. in caso di mancato pagamento del canone per le occupazioni di carattere permanente e temporaneo;
  9. ** per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le normative o i regolamenti vigenti;
  10. ** quando, senza giustificato motivo, non si avvalga della concessione o dell'autorizzazione per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data del rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
  11. La decadenza del provvedimento di concessione/autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo permesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo, soprasuolo o sottosuolo, come precedente l'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Comune provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
 

CAPO II DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 5 - Occupazioni assoggettate al canone

  1. È esclusa l'applicazione sul territorio comunale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) in applicazione della facoltà concessa dall'articolo 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
  2. È istituito, a norma dell'articolo citato, sul territorio del comune il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.). Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applica il suddetto decreto legislativo nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.
  3. È tenuto al pagamento del C.O.S.A.P. chiunque occupi, anche senza titolo, in maniera temporanea o permanente, spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale o gli spazi ad essi sottostanti e soprastanti nei limiti di quanto disposto dai successivi articoli.
  4. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
  5. soppresso.
 

Articolo 6 - Soggetti passivi

  1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione. Qualora l'atto sia intestato a più soggetti, essi sono obbligati in solido al pagamento del canone.
  2. Qualora in corso d'anno nell'occupazione subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per intero, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue. Il subentrante è comunque tenuto alla presentazione della domanda di cui al precedente articolo 2 ed alla sottoscrizione dell'allegato di cui al successivo articolo 7, comma 1.
  3. In mancanza del titolo, il canone è dovuto dall'occupante di fatto, che risulti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.
 

Articolo 7 - Determinazione del canone

  1. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa ed è indicato in un apposito allegato all'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione.
  2. La tariffa di ciascuna occupazione è la risultante della tariffa base annuale o giornaliera espressa in metri quadri o lineari moltiplicata per i coefficienti di cui ai seguenti articoli; fanno eccezione casi particolari di occupazione, per i quali la tariffa è determinata in maniera forfetaria.
  3. La tariffa è determinata sulla base:
    1. della classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui al successivo articolo;
    2. dal tipo di occupazione (suolo, sottosuolo o soprasuolo);
    3. dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari;
    4. del valore economico della disponibilità dell'area;
    5. del sacrificio imposto alla collettività;
    6. della specifica attività esercitata dall'occupante;
    7. delle modalità di occupazione.
  4. La determinazione del canone è effettuata dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma.
 

Articolo 8 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

  1. Le categorie di importanza di strade, spazi ed aree pubbliche sono le seguenti:
    1. CATEGORIA I:  strade, spazi ed altre aree pubbliche come da cartografia (Tav. P2 del vigente regolamento urbanistico approvato con deliberazione C.C. 91 del 31.07.2008) [zona ricompresa all'interno del centro abitato di Quarrata]: canone base pari al 100% della tariffa base;
    2. CATEGORIA II:  strade, spazi ed altre aree pubbliche, con esclusione di quelle di cui sopra, comprese nei Centri abitati di Catena, Tizzana, Casini, Caserana, Vignole, Olmi, Ferruccia, Barba, Valenzatico, Campiglio, Santonuovo, Forrottoli, Montemagno, Lucciano, Montorio, Buriano, Le Fornaci, così come delimitati ai sensi del Codice della Strada, come cartografia (Tav. P2 del vigente regolamento urbanistico approvato con deliberazione C.C. 91 del 31.07.2008): canone base pari al 85% della tariffa della categoria I;
    3. CATEGORIA III:  Strade, spazi ed altre aree pubbliche esistenti in tutto il restante territorio comunale di Quarrata: canone base pari al 70% della tariffa della categoria I.
  2. L'elenco di classificazione strade, spazi ed aree pubbliche comprese nelle tre categorie è allegato al presente Regolamento come parte integrante.
 

Articolo 9 - Tipo ed entità dell'occupazione

  1. SUOLO
    1. L'entità dell'occupazione del suolo è misurata in metri quadrati.
    2. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
    3. Le frazioni contenenti decimali si arrotondano all'unità superiore.
    4. Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.
    5. Il canone è calcolato sulla base dell'occupazione effettuata, quale risulti dall'atto amministrativo che dà titolo per l'occupazione stessa o, se superiore, dall'effettiva superficie occupata, misurata all'esterno del perimetro dell'area, del manufatto o del recinto - composto da balaustre, vasi, funi, etc. - se esistente, o dall'ingombro di oggetti o mercanzie. Non è computata l'area costituita esclusivamente dalla proiezione sul suolo di manufatti ad esso sovrastanti.
    6. Fanno parte dell'area occupata anche eventuali veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione o estrazione di merci.
  2. SOTTOSUOLO
    1. L'entità dell'occupazione è misurata in metri quadrati o, per le occupazioni effettuate con cavi, condotte, tubazioni, etc. in metri lineari, ad esclusione delle occupazioni destinate all'erogazione di pubblici servizi.
    2. Le occupazioni del sottosuolo espresse in metri quadrati o lineari sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base.
    3. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
    4. Le frazioni contenenti decimali si arrotondano alla unità superiore.
    5. Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.
  3. SOPRASUOLO
    1. L'entità dell'occupazione è misurata in metri quadrati o, per le occupazioni effettuate con cavi o simili, anche di seggiovie o funivie, in metri lineari, ad esclusione delle occupazioni destinate all'erogazione di pubblici servizi.
    2. Le occupazioni del soprassuolo espresse in metri quadrati o lineari sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base.
    3. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
    4. Le frazioni contenenti decimali si arrotondano all'unità superiore.
    5. Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.
 

Articolo 10 - Valore economico della disponibilità dell'area

  1. Il valore economico della disponibilità dell'area è espresso nella classificazione in categorie di importanza. 
  2. Sono considerate di scarso valore economico le aree incolte o, comunque, per la maggior parte dell'anno non utilizzate: per queste aree la tariffa è pari al 50% di quella base.

Articolo 11 - Attività esercitata dall'occupante

  1. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA
  2. ** Le occupazioni temporanee effettuate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali in sede fissa sono assoggettate ad un canone pari al 50% della tariffa base.
  3.  
  4. AMBULANTI, VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI
    1. Le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli, i quali vendano direttamente i loro prodotti, sono assoggettate ad un canone pari al 40% della tariffa base. 
  5. SPETTACOLO VIAGGIANTE
    1. Le occupazioni permanenti o temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono assoggettate ad un canone pari al 10% della tariffa base.
    2. Le occupazioni temporanee effettuate da circhi sono assoggettate ad un canone pari al 5% della tariffa base. 
  6. ATTIVITÀ EDILIZIE
    1. Le occupazioni temporanee per l'esercizio di attività edilizie sono assoggettate ad un canone pari al 50% della tariffa base.
    2. Sono equiparate alle attività edilizie le attività di scavo, di intero, o comunque relative al suolo stradale. 
  7. ENTI NON COMMERCIALI
    1. Le occupazioni permanenti o temporanee effettuate da enti non commerciali, di cui al D. Lgs. 460/97, non esentate dal pagamento del canone in forza di altri articoli del presente Regolamento, sono assoggettate ad un canone pari al 50% della tariffa base.
  8. MANIFESTAZIONI POLITICHE E CULTURALI
    1. Le occupazioni temporanee effettuate da associazioni politiche o culturali effettuate in occasione di manifestazioni politiche o culturali, non esentate dal canone in forza di altri articoli del presente Regolamento, sono assoggettate ad un canone pari al 20% della tariffa base. 
  9. GARE CICLISTICHE O MOTORISTICHE O ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
    1. Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di gare ciclistiche o motoristiche o altre manifestazioni sportive a livello professionistico per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto o di un corrispettivo determinato sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base. Nel caso in cui il pagamento del biglietto o del corrispettivo non sia previsto, tali occupazioni sono esentate dal pagamento del canone. 
  10. PASSI CARRABILI
    1. Per i passi carrabili, la tariffa base è ridotta al 50 per cento. Si considerano passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
    2. È assoggettato altresì al pagamento del 50% della tariffa base chiunque, in maniera permanente, occupi una porzione di suolo pubblico per l'area antistante agli accessi carrabili sulla quale sia stata vietata la sosta previo rilascio di apposito cartello di divieto di sosta cui all'articolo 22, 3^ comma, del D.Lgs. 285/92.
    3. L'entità dell'occupazione è misurata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare convenzionale.
    4. È assoggettato al pagamento del 10% della tariffa base chiunque, in maniera permanente, occupi una porzione di suolo pubblico per l'accesso ai passi carrabili che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
 

Articolo 12 - Modalità di occupazione

  1. AGEVOLAZIONE IN BASE ALL'ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE
    1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10% 
  2. AGEVOLAZIONI IN BASE ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE
    1. Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a quindici giorni la tariffa base è ridotta in misura del 33%.
  3. **  Le occupazioni temporanee di carattere ricorrente purché complessivamente di durata uguale o superiore a trenta giorni sono assoggettate alla tariffa base ridotta del 50%, purché il canone venga pagato totalmente prima dell'inizio dell'occupazione, fatta salva la possibilità di cui al successivo articolo 16, comma 4, e venga accettata la clausola, da riportarsi nell'allegato di cui agli artt. 7 e 16 del presente Regolamento, che il contraente non avrà diritto ad alcun rimborso nel caso di cessione dell'attività o di minore durata od estensione dell'occupazione rispetto a quanto stabilito nel provvedimento amministrativo.
    1. Alle occupazioni temporanee di durata inferiore alle dodici ore si applica la riduzione del 33% della tariffa di riferimento.
    2. soppressa
  4. **  Le agevolazioni di cui alla lettera a) e b) del presente comma non sono tra loro cumulabili.
 

Articolo 13 - Casi particolari di occupazione

  1. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
    1. Il canone annuo è dovuto nella misura indicata dal d.lgs. 446/97, art. 63, comma 2, lett. f) punto 1) e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
    2. La tariffa di base è riferita all'occupazione effettuata dalle colonnine montanti per l'erogazione di carburanti, acqua ed aria compressa, da un chiosco di superficie non superiore a sei metri quadrati e dalle insegne pubblicitarie. Occupazioni del suolo effettuate con ulteriori impianti o apparecchiature sono assoggettate al canone ordinario. L'occupazione del sottosuolo effettuata con i serbatoi sotterranei non è assoggettata al canone.
  2. AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
  3. **  Il canone annuo è dovuto nella misura indicata dal d.lgs. 446/97, art. 63, comma 2, lett. f) punto 1) e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
    1. Il numero degli utenti in base al quale effettuare il calcolo è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone. Sono calcolate solo le utenze effettivamente allacciate a tale data.
    2. Sono equiparate, ai fini dell'applicazione del canone, alle aziende di erogazione di pubblici servizi, le aziende che, pur non operando in regime di concessione, legittimamente forniscono ad una pluralità di utenti servizi erogati tramite rete.
 

Articolo 14 - Esenzioni

  1. Non sono assoggettate al canone di cui al presente Regolamento le occupazioni seguenti:
    1. Le occupazioni effettuate da enti pubblici territoriali, aziende speciali del comune o da società la cui maggioranza del capitale sia di proprietà comunale.
    2. Le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 460/97, e dalle associazioni politiche, sindacali o di categoria, purché non eccedenti i cinquanta metri quadrati o il chilometro lineare.
    3. Le occupazioni effettuate da autoveicoli in sosta temporanea non connessa ad occupazione di altra natura.
    4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un'ora.
    5. Le occupazioni temporanee non eccedenti i dieci metri quadrati effettuate da artisti di strada, ivi compresi disegnatori e teatrini per burattini o marionette, per spettacoli per cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo.
    6. Le occupazioni effettuate con vasi per fiori di misura complessivamente uguale o inferiore ai due metri quadrati.
    7. Le occupazioni del soprasuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili.
    8. Le occupazioni del sottosuolo effettuate costituite da allacciamenti a reti di erogazione di pubblici servizi dal singolo utente.
    9. L'utilizzazione di aree o impianti sportivi comunali, anche scolastici ad organizzazione sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. o agli enti promozione sportiva.
    10. Le occupazioni effettuate in occasione di pubblici mercati ubicati in edifici appositamente realizzati o comunque stabilmente utilizzati dal Comune per ospitare dette attività.
    11. Le occupazioni permanenti, nelle aree appositamente individuate, con automezzi o vetture a trazione animale adibite a trasporto pubblico o privato.
    12. Le occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio.
    13. Le occupazioni a servizio di trasporti di linea (tabelle, cartelli di fermata, pensiline, etc.).
    14. Le occupazioni effettuate con orologi funzionanti per pubblica utilità.
    15. Le occupazioni di aree cimiteriali.
    16. Le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto del Comune per il tempo e gli spazi strettamente necessari per il compimento dell'opera.
    17. Le occupazioni destinate a favorire la mobilità da parte di persone disabili.
    18. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. 
  2. Restano salvi eventuali obblighi e prelievi per canoni di altra natura o tariffe, diritti e simili, previsti da norme legislative o regolamentari, tenendo conto di quanto previsto dal 3^ comma dell'Articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997.
 

Articolo 15 - Modalità e termini di pagamento

  1. Gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del canone sono contenuti in un allegato all'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione. L'allegato deve essere sottoscritto da parte del destinatario dell'atto. 
  2. Per le occupazioni temporanee che non comportino il rilascio di atti amministrativi, la sottoscrizione dell'allegato di cui al primo comma è sostituita dalla compilazione del modulo di versamento utilizzato per il pagamento del canone.
  3. Le scadenze per il pagamento del canone relativo ad occupazioni permanenti e per quelle temporanee di cui all'articolo 12, punto 2 , lettera a) sono stabilite, per il primo anno di occupazione, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione, mentre, per gli anni successivi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 
  4. Il canone, se d'importo superiore a Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio, settembre e novembre dell'anno di riferimento del canone. 
  5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale, o tramite riscossione diretta con bollettario. 
  6. Il pagamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione medesima. Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a quella preventivata per la revoca o la modifica dell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione, la somma pagata in anticipo in misura eccedente è restituita senza interessi. 
  7. Per le occupazioni temporanee, la verifica del corretto pagamento del canone dovuto spetta all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. In caso di mancato pagamento, tale rilascio non può essere effettuato. 
  8. Per le occupazioni permanenti, la suddetta verifica spetta, per il primo versamento, all'ufficio competente al rilascio della concessione, per i successivi, relativi allo stesso anno e agli anni seguenti, al soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone. In caso di gestione diretta, tale soggetto è il Servizio Entrate del Comune.
 

Articolo 16 - Sanzioni

  1. In caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone alla scadenza prevista, l'Ufficio competente alla riscossione notificherà al debitore, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di notifica avente data certa, apposita diffida ad adempiere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone ed interessi legali maturati, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto.
  2. In caso di mancato adempimento di quanto previsto al periodo precedente, l'Ufficio procederà ad accertare ed irrogare l'indennità e la sanzione prevista per le occupazioni abusive di cui ai successivi commi 2 e 3.
  3. Nel caso di occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. 
  4. Alle occupazioni abusive si applica, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo uguale all'ammontare della somma di cui al comma precedente, ferme restando le sanzioni previste dall'Articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada. 
  5. La decadenza dalla concessione comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione o autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle relative sanzioni. 
  6. Per le occupazioni temporanee, le sanzioni sono irrogate dall'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione. Per le occupazioni permanenti, le sanzioni sono irrogate dal soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone correlato a tali occupazioni. In caso di gestione diretta, tale soggetto è il Servizio Entrate del Comune.

Articolo 17 - Tariffe

  1.  Le tariffe sono approvate con le modalità previste dalla legge.
 

CAPO III DISCIPLINA TRANSITORIA; ENTRATA IN VIGORE

Articolo 18 - Disciplina transitoria

  1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate, o , a richiesta del titolare, rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo. 
  2. Il pagamento del canone in maniera conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento, costituisce implicita accettazione alla conferma dei predetti provvedimenti. 
  3. soppresso
 

Articolo 19 - Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.
 

ALLEGATI

Allegato: Classificazione strade, spazi ed aree pubbliche

CATENA- Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Statale -Confine con il Comune di Carmignano;
- Località Bastia - neipressi dell'incrocio con Via Bavigliano;
- Via di Seano -all'incrocio con Via di Pozzo e Via Brunella;
- Via di Pozzo -all'altezza dell'incrocio con Via di Seano;
- Via di Brunella -all'incrocio con Via di Seano;
- Via Vecchia Fiorentina 2^ tronco- a circa 100 mt. da Via S.Michele.

TIZZANA - Segnali diinizio o fine di centro abitato:
- Via di Pozzo - all'incrociocon Via S.Michele;
- Via delle Piastre - all'incrocio con ViaBaronciatica;
- Via Baronciatica - all'altezza dell'incrocio conVia del Corniolo;

CASINI - Segnali di inizio o fine di centroabitato:
- Via Venezia - all'incrocio con Via del Goraio;
-Via Statale - 100 mt. dopo il "Ponte Torto" e nei pressidell'incrocio con Via Castello Biagini;
- Via Firenze - neipressi del Ponte sul torrente Stella;
- Via Nuova - nei pressidel Ponte sul Fosso Quadrelli;
- Via Larga - dal Ponte sultorrente Stella;
- Via Costaglia - 100 mt. dall'incrocio con ViaVecchia Fiorentina 2^ tronco;

CASERANA - Segnali di inizio ofine di centro abitato:
- Via Nuova - al Ponte sul TorrenteOmbrone e a circa 200 mt. dall'incrocio con Via di Mezzo;
- Viadi Mezzo - dall'Asilo delle Suore;
- Via Baccheretana - fino aln.c. 10;

VIGNOLE - Segnali di inizio o fine di centroabitato:
- Via di Mezzo - all'altezza del n.c. 181 e del n.c.86;
- Via IV Novembre - nei pressi del Ponte sul Fosso Quadrelli e difronte al Cimitero di Vignole;

OLMI - Segnali di inizio ofine di centro abitato:
- Via Statale - all'altezza del n.c. 340e del n.c. 217;
- Via Montalbano - al Ponte sul Torrente Stella;
- Via IV Novembre - nei pressi del Ponte sul Fosso Quadrelli;
-Via del Casone - a circa 400 mt. dalla Via Montalbano;
- Via diGaligana - a circa 250 mt. dalla Via Montalbano;

FERRUCCIA -Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via IV Novembre -nei pressi del n.c. 221 ed al Ponte sul Torrente Ombrone;
- ViaDi Brana - nei pressi del Ponte sul Torrente Ombrone a confine con ilComune di Agliana e a 100 mt. dall'incrocio con Via N. Sauro;
-Via Ceccarelli - all'incrocio con Via Mollungo e Via Case Gori;

BARBA - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- ViaBassa - al confine con il Comune di Pistoia;
- Via di Brana -all'incrocio con Via Guado Dei Sarti e all'incrocio con Via Ricasoli;
- Via Statale - al confine con il Comune di Pistoia e nei pressidell'incrocio con la Via di Mezzo;
- Via del Falchero - 100 mt.dall'incrocio con Via A. Frank;
- Via Bottaia - nei pressidell'incrocio con la Via Cartesio;
- Via del Cantone - nei pressidel n.c. 108;

VALENZATICO - Segnali di inizio o fine dicentro abitato:
- Via del Cantone - nei pressi del n.c. 99;
-Via del Falchero - nei pressi dell'incrocio con Via della Magona;
-Via della Magona - nei pressi dell'incrocio con Via del Cantone;
-Via Vecchia Fiorentina 1^ tronco - nei pressi del Ponte sul RioImpialla e al n.c. 532;
- Via di Galigana - a circa 100 mt.dall'incrocio con Via del Cantone;
- Via del Casone - a circa 250mt. dall'incrocio con Via Vecchia Fiorentina 1^ tronco;
- Viadelle Mimose - a circa 300 mt. dall'incrocio con Via delleCorbellicce;
- Via Bel Riposo - all'incrocio con Via delleCorbellicce;
- Via delle Corbellicce - dall'incrocio con Via BelRiposo;

CAMPIGLIO - Segnali di inizio o fine di centroabitato:
- Via Europa - nei pressi degli incroci con Via Erbosa eVia delle Scoperte con esclusione diretta via Campiglio Via Scoperte;
- Via Campiglio alla Stella - all'incrocio con Via delleCorbellicce;
- Via Collimozzi - nei pressi dell'incrocio con ViaDon Luigi Marini;

SANTONUOVO - Segnali di inizio o fine dicentro abitato:
- Via Europa - nei pressi dell'incrocio con Viadelle Scoperte e nei pressi del n.c. 440;
- Via di Rubattorno -nei pressi dell'incrocio con Via del Paradiso;
- Via diMontemagno - nei pressi dell'incrocio con Via di Rubattorno;
-Via Santonuovo - all'altezza del n.c. 132;

FORROTTOLI -Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via di Forrottoli -nei pressi del n.c. 80;
- Via Scopetana - in località "Spazzoli"
- Via Guado e Granchiaie - nei pressi dei lavatoi pubblici;

MONTEMAGNO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
-Via Guado e Granchiaie - all'incrocio con la Via di Montemagno - ViaBonaccorso da Montemagno;
- Via di Montemagno - nei pressi dellaChiesa;
- Via Bonaccorso da Montemagno - a circa 100 mt. dalCimitero;

LUCCIANO - Segnali di inizio o fine di centroabitato:
- Via Bonaccorso da Montemagno - all'incrocio con Viadelle Poggiole;
- Via di Lucciano - nei pressi dell'incrocio convia della Gorga;
- Via delle Poggiole - nei pressi dell'incrociocon Via Cancherini;
- Via Cancherini - presso la località"Montanino Alto";

MONTORIO - Segnali di inizio ofine di centro abitato:
- Via Rio della Trave - nei pressi dellaPiazza di Montorio;
- Via di Carraia - a circa 200 mt.dall'incrocio con Via delle Molina;

BURIANO - Segnali diinizio o fine di centro abitato:
- Via di Buriano - a circa 100mt. dall'incrocio con Via della Chiesa di Buriano e fino alla finedell'abitato;

LE FORNACI - Segnali di inizio o fine di centroabitato:
- Via Larga - nei pressi dell'incrocio con Via Firenze;
- Via Larga - nei pressi del "Ponte alla Puce" dove lastrada è parallela al fosso Fermulla;
- Via delle Scalette - dalPonte sul fosso del Torrente Fermulla;

QUARRATA - Segnali diinizio o fine di centro abitato:
- Via Europa - all'incrocio conVia Modena;
- Via Vecchia Fiorentina 1^ Tronco - nei pressidell'incrocio con Via Assisi;
- Via Larga - a circa 150 mt. dallaVia Firenze;
- Via Bocca di Gora e Tinaia - a circa 50 mt.dall'incrocio con Via Nicolodi;
- Via Montalbano - all'altezzadel Ponte sul Torrente Stella;
- Via di Lucciano - a circa 100mt. dall'incrocio con Via delle Poggiole;
- Via Di Covona - neipressi del Ponte sul Fosso delle Mulina;
- Via delle Poggiole -nei pressi dell'incrocio con Via del Bargo;
- Via di Buriano -150 mt. prima dell'incrocio con Via di Covona;
- Via delPollaiolo - a 150 mt. dall'incrocio con Via di Folonica e di Covona;
- Via dei Pretelli - all'incrocio con Via O.Romero;
- Via deiRonchi - nei pressi dell'incrocio con Via di Campriana;
- ViaFirenze - a 50 mt. dall'incrocio con Via Vecchia Fiorentina 2^Tronco;
- Via Vecchia Fiorentina 2^ Tronco - presso l'incrociocon Via Baronciatica;
- Via Boschetti e Campano - a 100 mt.dall'incrocio con Via Cancherini;

 
Data di aggiornamento: 02/04/2011

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