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Regolamento degli interventi e dei servizi sociali

Approvato con deliberazione C.C. n. 107 del 21/12/2005.

 
 

Indice





 

CAPO I DEI PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 - Principi

1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Quarrata (di seguito denominato Comune) tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla L. 8.11.2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della L. R. 24.2.2005, n. 41.
2. Il Regolamento individua, quali obiettivi generali, la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone, la tutela e il sostegno della famiglia, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi e di interventi socio-assistenziali omogeneamente distribuiti sul territorio comunale volti a prevenire, a ridurre, a rimuovere e a contenere le situazioni di bisogno, di rischio, di emar-ginazione e di disagio sociale individuando gli strumenti essenziali per la loro realizzazione.
3. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove i soggetti del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.
4. Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riserva-tezza delle informazioni che riguardano la sua condizione, nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nel D.Lgs 30.6.2003, n. 196;
b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
e) il diritto ad una maternità e paternità consapevoli;
f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili, anche mediante la predisposizione della "carta dei servizi";
h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

 

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

1. Gli interventi e i servizi sociali debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, garantendo il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della loro famiglia e della loro comunità locale;
b) rendere esigibile il diritto dei cittadini alla fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze, assicurino possibilità di scelta a parità di costi, valorizzino le capacità e le risorse della persona;
c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
d) favorire e sostenere l'inserimento o il reinserimento sociale, familiare, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, a rischio di emarginazione o emarginati.

 

Articolo 3 - Utenti ed interventi

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. Tutte le persone dimoranti sul territorio comunale hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale (art. 5 punto 4 della L.R. n. 41/2005).
4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente Regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.
5. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di presta-zioni quali: pasto, biglietto ferroviario e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti presso l'Albergo Popolare dell'Area Pistoiese, previa disponibilità di posti.
Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare.
È cura del Responsabile del Servizio Sociale Comunale segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona.

 

Articolo 4 - Rapporti con il cittadino

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-assistenziali-sanitari, può rivol-gersi al Presidio socio-sanitario di appartenenza e/o agli uffici comunali competenti.
2. L'organizzazione complessiva delle attività dei servizi sociali, sanitari ed assistenziali è assicurata a livello dell'Ambito Distrettuale Omogeneo (di seguito denominato A.D.O.).
Il Servizio Sociale Professionale opera all'interno dell'A.D.O., attraverso cui garantisce l'omogeneità degli interventi e propone progetti integrati, assicurandone la realizzazione.
3. La presa in carico degli utenti e la titolarità del progetto socio-assistenziale sono a cura del Servizio Sociale Territoriale che propone l'eventuale erogazione di prestazioni e servizi.

 

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Partecipazione alla spesa da parte dell'utente

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali è vincolata all'entità delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale.
2. Gli interventi e le prestazioni erogati possono essere forniti sia direttamente dal Comune, sia mediante ricorso ad Enti convenzionati o accreditati a norma dell'art. 11 della L. n. 328/2000.
3. Il Comune verifica, sulla base di quanto previsto dalle normative generali di riferimento ed esplicitato in propri specifici atti, la situazione economica del richiedente, il quale è tenuto a contribuire del tutto o in parte al costo dei servizi, degli interventi, delle prestazioni di cui beneficia, sottoscrivendo appositi impegni, salvo diversa e motivata valutazione del Servizio Sociale Professionale.

 

Articolo 6 - Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Per la determinazione della situazione economica del richiedente il servizio o la prestazione sociale, si fa riferimento a quanto stabilito nel "Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.S.E.E. ai servizi ed alle prestazioni agevolate comunali" ed ai disciplinari di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Concorrono alla definizione del reddito delle persone e dei nuclei interessati anche le indennità di accompagnamento, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita, comprese quelle esenti da I.R.P.E.F.
3. Per i servizi che prevedano una quota sociale, qualora il richiedente la prestazione agevolata e/o il nucleo familiare e le persone tenute agli obblighi alimentari di cui all'art. 8 non siano disponibili a presentare la documentazione I.S.E.E., i servizi saranno resi e sarà applicata la tariffa massima.

 

Articolo 7 - Criteri generali per l'erogazione di servizi e prestazioni sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità, uguaglianza ed imparzialità.
2. Il processo di aiuto si fonda su un percorso condiviso e partecipato fra cittadino e Servizio Sociale e si compone delle seguenti fasi:
­ presentazione dell'istanza-bisogno;
­ valutazione;
­ stipula di un "contratto" di intervento sociale;
­ attuazione del progetto personalizzato;
­ verifiche in itinere;
­ conclusione.
3. Per l'accesso e l'erogazione dei servizi/prestazioni che prevedono l'assunzione di una determinazione dirigenziale da parte del competente organo del Comune si fa sempre riferimento agli specifici disciplinari che definiscono le modalità attuative degli interventi ed i limiti I.S.E.E. da applicare per la loro erogazione.
4. È competenza della Giunta Comunale l'approvazione dei disciplinari di cui al punto precedente, l'eventuale modifica dei limiti massimi di spesa per il Comune di cui agli artt. 11, 12 e 15, nonché l'individuazione dei destinatari degli interventi di cui all'art. 11.

 

Articolo 8 - Disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti

1. Nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate anche i parenti tenuti agli alimenti devono compartecipare alla spesa.
2. Ai fini previsti dal presente Regolamento, il Comune si richiama all'obbligo di prestare gli alimenti di cui al Titolo XIII del Codice Civile nel seguente ordine:
a) il coniuge;
b) i figli (legittimi, o legittimati o naturali o adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, i generi e le nuore.
3. Ai fini del presente Regolamento, si considera altresì tenuto agli obblighi alimentari il soggetto che ha ricevuto donazioni mobiliari od immobiliari dal richiedente le prestazioni sociali agevolate al Comune.
4. Qualora vi siano più persone egualmente tenute agli obblighi alimentari, sono considerate in concorso fra loro per la partecipazione alle spese, ciascuno in proporzione ai limiti I.S.E.E. stabiliti dagli appositi disciplinari, fino alla copertura del costo del servizio.

 

Articolo 9 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. Il Comune, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo alla compartecipazione al costo del servizio o della prestazione di cui all'art. 5 comma 3, si riserva la facoltà di rivalersi sui beni del richiedente, degli eredi e dei donatari.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale Territoriale, le prestazioni ritenute indispensabili sono erogate in via temporanea, fatta salva la facoltà, da parte del Comune, di rivalersi sui soggetti di cui al comma precedente.

 

Articolo 10 - Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale, fatto salvo in ogni caso il limite inderogabile del 1° gennaio dell'anno in corso al momento della proposta.

 

CAPO III GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 11 - Tipologie e modalità degli interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostituitivi.
2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.
3. Gli interventi devono emergere da progetti personalizzati e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale, terapeutico e riabilitativo, da proporre al cittadino in modo condiviso e partecipato, attraverso la valorizzazione delle risorse personali e del territorio e l'attivazione dei servizi di rete.
4. Gli interventi consistono in:
a) interventi di sostegno economico;
b) servizi domiciliari e di supporto;
c) prestazioni di assistenza socio-educativa;
d) interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;
e) interventi di aiuto alla persona;
f) prestito sull'onore;
g) erogazione di titoli sociali (buoni servizio e voucher);
h) servizi semi-residenziali;
i) servizi residenziali.
5. Le prestazioni ed i servizi vengono erogati con riferimento al minimo vitale; la loro definizione viene rinviata ai singoli disciplinari, da concertare con le associazioni sindacali.
6. L'intervento di cui al comma 4. punto g) è subordinato all'emanazione della relativa norma regionale.

 

Articolo 12 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino, al fine di promuoverne l'autonomia ed il superamento degli stati di difficoltà.
2. L'assistenza economica, sulla base degli appositi disciplinari, è erogata nei casi in cui le risorse finanziarie non consentano di soddisfare le esigenze vitali.
3. Gli interventi di sostegno economico possono essere erogati sia in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi sia in forme alternative (buoni alimentari, pasti a domicilio, esoneri dal pagamento delle rette scolastiche ed extra scolastiche, ecc.).
Gli interventi possono avere carattere:
a) Ordinario/continuativo
Il limite massimo di questa misura è fissato in € 750,00 mensili, rapportato ad un nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre.
b) Temporaneo
Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto individuale e globale proposto dal Servizio Sociale Professionale.
L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di sei mesi ed un limite massimo di € 300,00 mensili.
È motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.
c) Straordinario
Gli interventi di assistenza economica straordinaria, ad eccezione del prestito sull'onore, possono essere erogati straordinari per non più di due volte l'anno, fino ad un limite massimo complessivo di € 1.500,00 annui
Il prestito sull'onore è una misura economica il cui importo massimo non può superare € 3.000,00. Tale intervento, da attuare sulla base di un progetto concordato con il richiedente, prevede la restituzione della somma concessa in forma rateale senza interessi. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla totale estinzione del debito.
Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono respinte.

 

Articolo 13 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abita-zione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, emargi-nazione o disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
3. L'assistenza domiciliare è rivolta:
­ ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
­ a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
­ a soggetti o nuclei familiari con grave limitazione dell'autonomia personale, temporanea o permanente.
4. Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, anche con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità a livello dell'A.D.O.
5. Le prestazioni sono assicurate in forma diretta, avvalendosi di soggetti del terzo settore (organizzazioni del volontariato, associazioni, cooperative sociali, ecc.), e/o in forma indiretta mediante misure economiche.
6. Le prestazioni sono assicurate per un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabili, previa verifica della situazione socio-economica e sanitaria, e fino ad un limite massimo di € 1.000,00.

 

Articolo 14 - Interventi educativi e di supporto alla socializzazione

1. Gli interventi previsti nel presente articolo si attuano attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa, di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a prevenire, contrastare e superare situazioni di crisi, isolamento, emarginazione, disagio o devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative e ricreative, anche con l'eventuale collaborazione di soggetti del terzo settore.
2. Le iniziative ed i servizi consistono in:
­ centri socio-educativi, sostegno educativo, centri di aggregazione e tempo libero, attività estive rivolte ai minori ed ai giovani;
­ soggiorni estivi climatici, attività di socializzazione, progetti di reinserimento in attività socialmente utili rivolte agli anziani ed agli adulti diversamente abili.
3. Le modalità organizzative e l'accesso ai suddetti servizi ed interventi possono essere disciplinate da appositi regolamenti e/o convenzioni.

 

Articolo 15 - Affido familiare

1. È un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai minori che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole l'accoglienza in una famiglia, ai sensi della L. 4.5.1983, n. 184 come modificata dalla L. 28.3.2001, n. 149 e la circolare della Giunta Regionale n. 6/2005.
2. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare quale supporto all'attività del Servizio Sociale Territoriale, si fa riferimento al Centro Affidi dei Comuni del-l'Area Pistoiese per il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, la consulenza, il sostegno e la promozione sul territorio.

 

Articolo 16 - Interventi di aiuto personale

1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9 comma 2 della L. 5.2.1992, n. 104 come modificata dalla L. 21.5.1998, n. 162 sono diretti a soggetti accertati in stato di gravità in tempo-ranea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento e/o le prestazioni dell'A-zienda U.S.L.
2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita ed il superamento di stati di isolamento ed emarginazione.
3. Gli interventi sono definiti dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (G.O.M.), all'interno di un piano personalizzato di intervento proposto dai Servizi Socio-Sanitari Territoriali ed elaborato con il concorso delle diverse professionalità.
L'Azienda U.S.L. e il Comune si fanno carico degli oneri secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
L'intervento economico del Comune viene corrisposto fino ad un limite massimo di € 700,00 mensili.

 

Articolo 17 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale

1. Gli interventi previsti nel presente articolo sono rivolti a cittadini con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attività lavorativa.
2. Al fine di facilitare e sostenere il percorso di integrazione sociale delle persone portatrici di handicap certificato, possono essere attivati interventi di inserimento socio-terapeutico, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con altri Enti pubblici (Provincia ed Azienda U.S.L.) e/o soggetti privati e del terzo settore.
3. Il Comune si fa carico degli oneri relativi alla stipula di assicurazioni di responsabilità civile e di rischi da infortunio, nonché ad eventuali rimborsi spese.
4. Il Comune, anche in accordo con uno o più Comuni dell'Area Pistoiese, promuove percorsi per l'inserimento lavorativo di cittadini in situazione di disagio, di emarginazione, di ridotte capacità occupazionali, coordinandosi con la Provincia per l'attività formativa e/o per l'accompagnamento nel mondo del lavoro.

 

Articolo 18 - Servizi residenziali e semi-residenziali

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. I presidi residenziali rivolti ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani sono:
­ centro di pronta accoglienza;
­ casa per la gestante e per la madre con figlio;
­ casa di accoglienza per l'infanzia;
­ comunità a dimensione familiare;
­ casa famiglia;
­ gruppo appartamento.
3. I presidi residenziali rivolti agli adulti diversamente abili ed agli anziani sono:
­ residenza sociale assistita/comunità alloggio/casa famiglia;
­ comunità alloggio protetta;
­ centro residenziale;
­ residenza sanitaria assistenziale.
4. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.
Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
5. Il centro diurno è il presidio semiresidenziale rivolto ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani.
6. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti diversamente abili ed agli anziani sono:
­ centro diurno;
­ centro di aggregazione.
7. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi Regolamenti.

 

Articolo 19 - Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali

1. I servizi, pubblici e privati, di ospitalità residenziali e semiresidenziali per persone anziane, diversamente abili e minori sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funziona-mento ed a vigilanza da parte del Comune nel cui territorio sono ubicati, sulla base delle vigenti norme statali e regionali, nonché degli appositi Regolamenti, ai quali si rimanda.
2. Nell'Azienda U.S.L. sono istituite, in raccordo con i Comuni, la Commissione Tecnica di Vigilanza e Controllo sulle strutture di ospitalità per persone anziane e portatrici di handicap e la Commissione di Idoneità e Vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori.
È compito di tali Commissioni esprimere i pareri tecnici al Comune competente per territorio in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento, nonché svolgere attività sistematica e periodica di vigilanza e controllo.
3. Le rappresentanze sindacali, con modalità da concordare con il Comune, possono visitare le strutture in esso presenti per verificarne le modalità di erogazione dei servizi.

 

CAPO IV DEL PROCEDIMENTO

Articolo 20 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali

1. L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi possono essere attivati:
­- da parte del diretto interessato;
­- da parte di un componente della famiglia;
­- su segnalazione di altri Enti ed Istituzioni (Azienda U.S.L., Scuola, Questura, ecc.).
2. La domanda deve essere presentata al Comune presso gli uffici individuati allo scopo.

 

Articolo 21 - Procedimento per l'accesso

1 La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta utilizzando gli appositi stampati ed allegando l'attestazione I.S.E.E.
2. Il Servizio Sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della pratica, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il cittadino ritiene utili ai fini della valutazione della propria domanda.
4. Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990, n. 241, l'interessato viene informato dal responsabile del procedimento dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

 

Articolo 22 - Istruttoria

1. La domanda, corredata di tutta la necessaria documentazione, deve essere firmata e protocollata.
2. L'assistente sociale che cura l'istruttoria della pratica attua la/e necessaria/e visita/e a domicilio, redige il progetto di intervento e la conseguente proposta.
3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria, il progetto di intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle Commissioni previste dalla normativa nazionale e regionale.

 

Articolo 23 - Decisione

1. La pratica, istruita secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Servizio Sociale Comunale o al Servizio Sociale dell'Azienda U.S.L. per i provve-dimenti amministrativi di competenza.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, deve contenere:
a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento deciso è comunicato per iscritto al richiedente.
4. Contro il provvedimento adottato nei suoi confronti, l'interessato può presentare istanza di riesame all'organo che lo ha emanato sulla base di ulteriori elementi da produrre a corredo di tale domanda - art. 10 punto 1. b) della L. n. 241/1990 - e, in caso di conferma della decisione che lo riguarda, la stessa può essere impugnata presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
5. I termini per il ricorso e l'impugnazione del provvedimento sono, rispettivamente, di trenta e sessanta giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
6. Deve essere redatta una lista di attesa delle richieste non evase per mancanza di fondi che saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione, a condizione che nelle nuove domande presentate vi sia parità di bisogno di intervento.

 

Articolo 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

 

Articolo 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei disciplinari di attuazione degli interventi in esso previsti.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i Regolamenti approvati e le disposizioni emanate nelle materie dallo stesso disciplinate.

 
 

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