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Regolamento per la Concessione in Uso Temporaneo di Beni Mobili ed Attrezzature Comunali

Approvato con atto C.C. n. 80 del 27.09.2010.

 

Art. 1 Beni mobili ed attrezzature che possono essere concessi in uso temporaneo

  1. Il presente regolamento contiene le norme intese a disciplinare la concessione temporanea di beni mobili ed attrezzature comunali destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed iniziative in genere.
  2. Esula dal presente regolamento ogni utilizzo di materiale per finalità istituzionali del Comune o di altri enti Pubblici.
  3. Qualsiasi altra iniziativa non rientrante nella casistica contemplata nel presente regolamento non può fruire del materiale comunale, salva espressa deroga concessa con motivata direttiva della Giunta Comunale.
 

Art. 2 Modalità di concessione

  1. L'uso verrà concesso solo a coloro i quali intendano utilizzare i beni mobili e le attrezzature per finalità sociali, culturali, sportive, politiche o di categoria. Dette finalità devono essere chiaramente indicate nella richiesta di concessione e oggettivamente riscontrabili in ragione della peculiarità dell'iniziativa da realizzare.
  2. Sono esclusi dalla concessione gli enti, le associazioni, le società, gli organismi e i singoli privati che intendano promuovere ed organizzare attività di carattere commerciale, salvo i casi nei quali l'attività abbia rilevanza per la valorizzazione turistica del territorio, ai quali è stato riconosciuto il patrocinio del Comune.
  3. La domanda deve essere presentata di norma almeno 20 giorni prima dell'uso; in caso di particolari urgenze motivate e giustificate potrà essere presentata anche dopo tale limite, ma comunque non oltre le 48 ore prima della data prevista per l'uso.
  4. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
    1. Soggetto richiedente;
    2. Denominazione e oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
    3. Luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
    4. Scopo dell'iniziativa;
    5. Precisazione della quantità di materiale oggetto della richiesta;
    6. Durata dell'utilizzo del materiale;
    7. Impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto della richiesta;
    8. L'assunzione a carico del richiedente di ogni e qualsivoglia responsabilità inerente e conseguente l'uso dei beni mobili e delle attrezzature;
    9. L'assunzione di impegno a sollevare l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone accaduti durante l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature da parte del richiedente;
    10. L'impegno a provvedere al pagamento della tariffa d'uso, se dovuta, fissata dalla Giunta Comunale a norma del presente regolamento.
 

Art. 3 Accettazione e/o diniego della richiesta

  1. La richiesta di concessione dei beni mobili e le attrezzature verrà esaminata dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio e/o dal Responsabile dell'Ufficio Impianti illuminazione e tecnologici, che comunicherà al richiedente l'accoglimento o il diniego della richiesta e, in questo secondo caso, i motivi del provvedimento adottato.
 

Art. 4 Modalità d'uso

  1. I beni mobili e le attrezzature saranno formalmente consegnate al richiedente, previa redazione e sottoscrizione di un verbale di consistenza dei beni ed in relazione ai quali lo stesso assume tutti gli obblighi di custodia  e della cui integrità si fa garante verso il Comune di Quarrata.
  2. Le strutture dovranno essere utilizzate in modo corretto, in conformità delle loro caratteristiche costruttive e funzionali.
  3. Il materiale richiesto andrà ritirato e restituito direttamente presso il cantiere comunale o altre sedi comunali in cui è depositato.
  4. Eventuali danni e/o ammanchi verranno constatati al momento della riconsegna. Nel caso di ammanchi o fuori uso del materiale, sarà addebitato al richiedente il valore risarcitorio dello stesso. Nel caso di danneggiamenti verrà addebitato il costo della riparazione.
  5. Sono a carico del richiedente tutte le spese relative al trasporto, montaggio, conservazione e smontaggio del materiale richiesto.
 

Art. 5 Tariffe

  1. La concessione del materiale viene, di norma, effettuata a condizioni onerose dietro corresponsione di una tariffa, alla cui definizione si provvede con deliberazione di Giunta Comunale, tenuto conto delle differenti tipologie di attrezzature in dotazione del Comune.
  2. Le tariffe sono definite secondo il criterio della copertura dei costi inerenti all'utilizzo di ciascuna attrezzatura.
 

Art. 6 Priorità

  1. La concessione del materiale richiesto deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, nel rispetto delle seguenti priorità:
    1. Spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate dal comune in collaborazione con terzi, oppure organizzate individualmente da istituti scolastici cittadini, comitati festeggiamenti di frazione, parrocchie, enti religiosi, associazioni regolarmente iscritte al Pubblico Registro.
    2. Spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate da  partiti e movimenti politici e da associazioni senza scopo di lucro e/o alle quali sia stato riconosciuto il patrocinio del Comune.
    3. Tutte le altre manifestazioni ed iniziative.
    4. A parità di priorità, farà fede la data di presentazione della richiesta, completa di tutti i dati indicati all'art. 2.
 

Art. 7 Esenzioni

Sono esenti dalla corresponsione della tariffa le concessioni di materiale di cui al comma 1. lett. a)  e b)  dell'art. 6.

 
 

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