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Chiarimenti, domande e risposte

 

10 ottobre 2011

QUESITO N. 1
Distanza da garantire fra gli edifici di progetto e Via Firenze
Le aree collocate all'interno della APD 01 risultano esterne alla perimetrazione del centro abitato riportata sulla apposita Tavola del RU.
Ne consegue che Via Firenze, nonostante costituisca il margine est del Limite di Crescita Urbano del Capoluogo, è da considerarsi strada extraurbana?
In questo caso detta viabilità sarebbe quindi classificata ai sensi dell'art.2 del Nuovo Codice della Strada fra le strade tipo F?
Così stando le cose la fascia di rispetto di Via Firenze è normata dal comma 2 del'art.26 del DPR 495/1992 (20 ml.), oppure dal comma 5 (nessuna prescrizione).
In quest'ultimo caso prevale il criterio dell'allineamento all'edificato esistente?
RISPOSTA:
La tavola P2 del Regolamento Urbanistico riporta la classificazione delle strade dove via Firenze risulta "strada extraurbana secondaria di tipo C" ed è dunque a questo tipo di classificazione che bisogna far riferimento.
Secondo l'art.26 comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada la distanza da rispettare dal confine stradale fuori dai centri abitati per le strade di tipo C è 30 m.

QUESITO N. 2
Valutazione della destinazione d'uso di una RSA e del suo eventuale carattere di attrezzatura di interesse generale di cui al Capo III delle NTA del RU
Come deve essere considerata, in termini di destinazione d'uso, un'eventuale Residenza Sanitaria Assistita per anziani di proprietà (e gestione) di un consorzio di cooperative ONLUS?
  * Destinazione residenziale per le parti destinate agli alloggi degli utenti e non residenziale, compatibile con la residenza,  per quelle invece dove si eroga un servizio (mensa, cucine, ambulatori, spazi ricreativi, ecc.)?
  * Destinazione completamente non residenziale, ma compatibile con la residenza?
Nel caso non possa ricondursi alla destinazione residenziale, neppure in parte, la stessa struttura può costituire un'attrezzatura di interesse generale di cui al Capo III delle NTA del RU, ovvero:
  * Aree ed edifici di interesse collettivo di cui all'art.176 delle NTA del RU?
  * Attrezzatura sanitaria di interesse territoriale di cui all'art. 179 delle stesse NTA?
In entrambi i casi suddetti, "l'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto", la qual cosa si tradurrebbe nella possibilità di non considerarne la consistenza ai fini del consumo di potenzialità edificatoria dell'area.
Oppure quanto sopra vale esclusivamente per aree ed edifici di cui si prevede la cessione al comune?
In ogni caso la superficie occupata dalla struttura in questione può essere valutata fra le aree destinate a standard urbanistici?

RISPOSTA
La residenza sanitaria assistita è un "servizio" per cui rientra tra le destinazioni di cui all'art.17 delle N.T.A. del R.U., in particolare nella funzione f.8 "servizi sociali".
Se la struttura è gestita da privati ma convenzionata con il Comune può rientrare anche nelle "aree ed edifici di interesse collettivo" di cui all'art.176 e costituire standard, quindi non consumare la potenzialità edificatoria dell'area ma aggiungersi ad essa.
Non può essere considerata una struttura sanitaria che invece fa riferimento all'art.17 funzione f.9.
I servizi sociali f.8 sono compatibili con la destinazione residenziale, mentre non lo sono i servizi sanitari f.9.

 
 

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