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Regolamento per la gestione dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica ed interventi in materia di diritto allo studio

Approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 30.11.2001.
Con deliberazione G.C. n. 155 del 04/09/2003 sono stati modificati i disposti degli artt. 22 e 23 e viene applicata in via sperimentale la normativa ISEE.
Al termine del testo del regolamento è riportata la deliberazione citata.

 
 

Indice




TITOLO IV RIDUZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

 




 

TITOLO I

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi per il diritto allo studio secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia.

2. L'Amministrazione Comunale promuove e garantisce il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita (lifelong learning) attraverso l'erogazione di servizi e sussidi atti a sviluppare le condizioni per generalizzare e rendere effettiva l'attuazione di tale diritto. L'Amministrazione Comunale interviene inoltre per allargare l'utilizzo dei servizi extrascolastici ed in sostegno di processi di innovazione didattico-pedagogica (tempo pieno, tempo prolungato, modulo, progetto integrato di area).

3. Il Comune opera secondo criteri di efficienza e di efficacia, tesi alla razionalizzazione e al miglioramento dei servizi erogati in relazione alla specificità del territorio, e sostiene intese e sinergie con le amministrazioni limitrofe che condividono utenza e problematiche nella rete distributiva dei servizi.

4. Di fronte ai bisogni espressi dalla famiglie e alle dinamiche economiche e sociali in evoluzione, l'Amministrazione Comunale ritiene essenziale l'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi, la ricerca di servizi integrativi per l'infanzia, di esperienze extrascolastiche (orari prolungati, laboratori, centri estivi, ecc.), di iniziative formative e di sperimentazione per agevolare la prosecuzione degli studi anche dopo il compimento dell'obbligo e per l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al lavoro.

5. Il presente regolamento disciplina gli interventi per il diritto allo studio con particolare riferimento alla fruizione ed alle modalità di partecipazione contributiva da parte degli utenti delle scuole materne e delle scuole dell'obbligo, dei seguenti servizi:
- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi, sussidi ed agevolazioni per il diritto allo studio.

6. All'inizio di ogni anno scolastico, l'Amministrazione Comunale si impegna ad incontrare le istituzioni scolastiche in tutte le sue componenti, per illustrare i criteri e le modalità dei servizi scolastici erogati, al fine di renderli più efficaci e funzionali.

 

Articolo 2 - Scuole non statali

1. Gli utenti che frequentano scuole materne non pubbliche e scuole dell'obbligo parificate, possono usufruire dei servizi di cui all'art. 1 comma 5, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) che la scuola non abbia finalità di lucro, ai sensi dell'art. 6 comma 2) della L. R. 53/81; tale condizione dovrà essere dichiarata, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della scuola, corredata da copia dello statuto sociale;
b) che venga presentato il programma preventivo annuale corredato dalle domande degli interessati e, a fine anno, un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi, ai sensi dell'art. 6 comma 3) della L.R. 53/81, oltre al bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario e al bilancio di previsione per l'anno in corso;
c) che sussistano le condizioni didattiche e di orario che rendano necessari il servizio di mensa scolastica; tali condizioni dovranno essere certificate dall'autorità scolastica.

2. Per regolamentare i rapporti con le scuole non pubbliche di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare apposite convenzioni.

 

Articolo 3 - Erogazione dei servizi

1. L'Amministrazione Comunale garantisce agli utenti delle diverse scuole parità di diritti.

2. Nel caso non sia possibile, per carenze strutturali anche temporanee, garantire i servizi a tutti i richiedenti, saranno riconosciute le seguenti priorità, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. 53/81:

- per tutti i servizi
a) tempo pieno e tempo prolungato
b) moduli e sperimentazione
c) scuola materna

- per il trasporto scolastico
a) disagio socio-economico
b) distanza dalla scuola in relazione all'età
c) continuità del servizio di trasporto alle scuole che già ne usufruiscono

3. Non sottostanno comunque alle priorità di cui al precedente comma, gli interventi previsti per gli alunni portatori di handicap o altre situazioni di impedimento fisico anche temporanee e quelli rivolti a soggetti con gravi problematiche socio-economiche attestate dai Servizi Sociali del Comune e dell'ASL di competenza.

 

TITOLO II TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 4 - Finalità del servizio

1. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio: consente agli utenti di partecipare alle attività scolastiche offerte dalle scuole materne e dell'obbligo presenti sul territorio comunale, superando le difficoltà relative alla distanza fra la sede scolastica e l'abitazione e altre condizioni di disagio.

2. Il trasporto scolastico, educando i giovani utenti all'uso del mezzo pubblico, introduce l'abitudine di un'alternativa all'uso del mezzo privato per gli spostamenti. Con ciò si intende favorire una politica dei trasporti che tuteli l'ambiente, sia meno inquinante e faciliti le relazioni fra persone.

3. Il servizio è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalle vigenti norme in materia.

 

Articolo 5 - Modalità del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base del presente regolamento, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

2. Il servizio di trasporto scolastico viene assicurato sia con i mezzi del Comune, sia avvalendosi di mezzi di linea ordinaria. Nel caso di necessità, il Comune può garantire il servizi sia in appalto sia con il ricorso di noleggio a privati in possesso dei requisiti di legge, secondo il programma predisposto annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3. Per le località non raggiunte dal servizio comunale, l'Amministrazione potrà prevedere facilitazioni ed agevolazioni sui mezzi di linea.

4. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari stabiliti dalla stessa all'inizio dell'anno scolastico.

 

Articolo 6 - Modalità di accesso al servizio

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda ogni anno, su appositi moduli predisposti dal Servizio Pubblica Istruzione - U.O. Trasporti scolastici nei termini stabiliti dall'Ufficio.

2. Eventuali domande presentate dopo tale termine o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. A ciò faranno eccezione le domande di utenti con gravi ed accertate problematiche di ordine socio-economiche.

3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto al Servizio Pubblica Istruzione - U.O. Trasporti scolastici. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione di tale istanza.

4. I percorsi verranno stabiliti ogni anno sulla base delle domande pervenute, delle determinazioni di orario delle attività scolastiche da parte delle autorità scolastiche in conformità con le disposizioni legislative vigenti, dei mezzi e del personale a disposizione dell'Amministrazione o delle disponibilità di mezzi acquisiti a seguito di appalto.

 

Articolo 7 - Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune frequentanti le scuole pubbliche, materne e dell'obbligo, presenti nel territorio comunale.

2. Il servizio di trasporto scolastico tende a garantire ai richiedenti l'accesso alla scuola di competenza.

3. In deroga al precedente punto, il trasporto verrà comunque erogato anche per scuole di non competenza a seguito di gravi situazioni socio-economiche familiari attestate dai Servizi sociali. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il trasporto potrà essere attivato anche in presenza di giustificati motivi dovuti alla scelta di una particolare tipologia didattica della scuola.

4. Per gli alunni delle scuole materne private e dell'obbligo parificate, il trasporto potrà essere garantito compatibilmente con le esigenze di servizio, e con priorità per le domande di trasporto rivolte alle scuole di competenza.

5. Il servizio di trasporto scolastico potrà essere previsto sia a favore di alunni residenti in zone confinanti ed iscritti alle scuole presenti sul territorio comunale, sia a favore di alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti scuole di Comuni limitrofi, previa stipula di convenzioni fra le amministrazioni interessate e compatibilmente con la disponibilità dei mezzi, risorse e personale da parte dell'Amministrazione Comunale.

 

Articolo 8 - Partecipazione al costo del servizio

1. Il contributo a carico dell'utente e le modalità di pagamento sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

2. L'Amministrazione Comunale potrà concedere, previa istanza motivata e documentata di particolari condizioni di disagio economico-sociale, la riduzione dei contributi di cui al comma precedente, ovvero, in casi eccezionali, l'esonero completo dal pagamento, con le procedure di cui ai successivi art. 22 e art. 23 del presente regolamento.

3. Sono previste due quote di contribuzione:
- intera, per il servizio di andata e ritorno;
- ridotta, per il servizio di sola andata o solo ritorno.

4. Non sono previste riduzioni tariffarie in caso di assenza dell'alunno trasportato (per malattia, autonoma e temporanea rinuncia o per qualunque altra causa non dipendente dal servizio).

5. Nel caso di temporanea sospensione del servizio, la bolletta sarà decurtata proporzionalmente dell'importo corrispettivo.

 

Articolo 9 - Modalità di pagamento

1. La quota di contribuzione al servizio di trasporto sarà pagata esclusivamente attraverso bollettini di conto corrente postale emessi dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune.

2. L'emissione dei bollettini di pagamento sarà posticipata rispetto al servizio e con cadenza trimestrale (gennaio, aprile e giugno di ogni anno).

 

Articolo 10 - Modalità di utilizzo del servizio di trasporto scolastico

1. Durante il servizio di trasporto gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:
- rimanere seduti per tutto il percorso;
- non disturbare i compagni ed il personale addetto al servizio;
- non danneggiare i mezzi.

2. In caso di comportamento scorretto, saranno adottati dall'Ufficio provvedimenti utili al corretto rispetto delle regole.

3. I danni eventualmente arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti, da parte dei genitori del minore che li ha provocati.

4. L'Amministrazione comunale provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti che usufruiscono del servizio.

5. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dai medesimi.

6. Le famiglie degli utenti ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto delle modalità organizzative fissate dal competente ufficio comunale (orari, localizzazione fermata di salita e discesa, ecc.), così come si impegnano a garantire la presenza di una persona maggiorenne autorizzata ad accompagnare e/o accogliere il minore al momento della salita e/o discesa dallo scuolabus.

 

Articolo 11 - Accompagnamento su scuolabus

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico è garantito per la scuola materna e per gli alunni portatori di handicap con personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

 

Articolo 12 - Alunni portatori di handicap

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito gratuitamente agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 05/02/19995 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate", con le seguenti modalità:
- tramite mezzi comunali attrezzati per il servizio;
- tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedano autonomamente al trasporto secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Servizi sociali dell'Amministrazione Comunale;
- tramite convenzione o appalto con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature.

2. L'Amministrazione Comunale provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità opportunamente documentata da apposita certificazione della A.S.L. territorialmente competente o da altra autorità sanitaria a ciò autorizzata.

 

Articolo 13 - Trasporto per attività didattiche

1. I mezzi di trasporto del Comune sono disponibili per attività didattiche esterne con finalità educative, in orario scolastico ed extrascolastico, sempre che queste non comportino problemi nell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico e con i turni di lavoro del personale addetto.

2. Possono accedere a tale servizio, completamente gratuito, le scuole presenti sul territorio comunale oltre a tutti gli utenti di attività ludico-ricreative ed educative promosse dall'Amministrazione Comunale.

3. Il servizio dovrà di norma essere richiesto dall'autorità scolastica interessata mediante istanza al Comune, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la gita. Le richieste dovranno contenere l'indicazione della scuola e classe interessata, il numero degli alunni ed accompagnatori, oltre alle generalità di questi ultimi, la località da raggiungere, e l'ora di partenza e di rientro. Nella richiesta dovrà essere dichiarata che la gita è da considerarsi a tutti gli effetti, compresi quelli assicurativi, come attività scolastica e che vigilanza e custodia sono a carico della scuola, esonerando con ciò l'Amministrazione Comunale da qualsiasi forma di responsabilità.

 

TITOLO III REFEZIONE SCOLASTICA

Articolo 14 - Finalità del servizio

1. Le finalità generali del servizio di refezione scolastica sono quelle di consentire lo svolgimento dell'attività didattico-educativa per tutta la giornata.

2. Il servizio si propone, nell'ambito delle proprie funzioni, di perseguire obiettivi di educazione alimentare in stretto rapporto con il benessere complessivo di ogni utente.

3. Al fine di contribuire a formare una corretta educazione alimentare, l'Amministrazione Comunale si impegna a:
a) garantire la necessaria preparazione professionale ed il relativo aggiornamento del personale addetto al servizio;
b) proporre, in accordo con le autorità scolastiche, i docenti ed i genitori, iniziative che contribuiscano a formare e diffondere una corretta conoscenza in campo alimentare;
c) a sostenere azioni didattiche affinché il pranzo a scuola sia un momento educativo integrato nel progetto più generale di ogni comunità scolastica.

 

Articolo 15 - Modalità del servizio

1. Il servizio di preparazione dei pasti, distribuzione alle singole scuole, sporzionatura e rigovernatura può essere svolto tramite:
- gestione diretta
- appalto

2. Nei refettori scolastici, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dall'Amministrazione Comunale.

 

Articolo 16 - Modalità di accesso al servizio

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dal servizio Pubblica Istruzione - U.O. Diritto allo Studio, entro i termini da questo stabiliti.

2. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigente organizzative del servizio. A ciò faranno eccezione le domande di utenti con gravi ed accertate problematiche di ordine socio-economiche.

3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto al servizio Pubblica Istruzione - U.O. Diritto allo studio. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione di tale istanza.

 

Articolo 17 - Destinatari del servizio

1. Il servizio viene erogato a tutti gli alunni frequentanti l'Asilo Nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo presenti nel territorio comunale, pubbliche o gestite da istituti privati non aventi finalità di lucro.

2. Il servizio può essere erogato anche agli utenti del centro estivo e delle altre attività didattiche organizzate dal Comune.

3. Considerando il servizio di mensa scolastica come un momento educativo delle attività scolastiche, hanno diritto ad usufruire del servizio di refezione anche:
- educatori dell'Asilo Nido, insegnanti di scuola materna e dell'obbligo, personale ATA non docente in servizio mensa al momento della somministrazione dei pasti;
- personale ausiliario addetto allo sporzionamento in servizio nella scuola durante l'orario di somministrazione dei pasti.

4. L'Amministrazione Comunale procederà al recupero delle quote di partecipazione del personale scolastico di cui sopra, secondo le modalità previste dagli accordi appositamente stipulati e/o stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

5. Possono usufruire del servizio anche il personale docente e personale ATA non docente, previa richiesta all'Ufficio competente e pagamento dei pasti consumati.

 

Articolo 18 - Partecipazione al costo del servizio

1. Il contributo a carico dell'utente e le modalità di pagamento sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

2. Per tutti gli utenti iscritti al servizio la quota di contribuzione è calcolata a pasto, sulla base delle presenze effettive.

3. L'Amministrazione Comunale potrà concedere previa istanza motivata e documentata di particolari condizioni di disagio economico-sociale, la riduzione dei contributi di cui al comma precedente, ovvero, in casi eccezionali, l'esonero completo dal pagamento, con le procedure di cui ai successivi art. 22 e art. 23 del presente regolamento.

4. Per il servizio di Asilo Nido Comunale, la contribuzione per il servizio di refezione e' compresa nella retta di frequenza al Nido.

 

Articolo 19 - Modalità di pagamento

1. La quota di contribuzione al servizio di refezione sarà pagata esclusivamente attraverso i bollettini di conto corrente postale emessi dal servizio Pubblica Istruzione del Comune.

2. L'emissione dei bollettini di pagamento sarà posticipata rispetto al servizio e con cadenza bimestrale.

 

Articolo 20 - Tabelle dietetiche e diete specifiche

1. La tabella dietetica degli alimenti che vengono utilizzati nel servizio di refezione scolastica viene predisposta dal servizio Pubblica Istruzione in relazione alle esigenze alimentari ed all'età degli utenti, su indicazione di esperti nel campo della nutrizione ed in base alle capacità produttive ed organizzative della struttura e delle attrezzature a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

2. La tabella dietetica viene elaborata nel rispetto dei LARN (Livelli di assunzione di energia e nutrienti raccomandati per la popolazione italiana).

3. Il menù predisposto dal Servizio Pubblica Istruzione viene annualmente affisso all'interno dei refettori scolastici.

4. Dietro segnalazione del medico curante o altro medico specialista, potranno essere predisposte diete specifiche per alunni in situazioni sanitarie tali da richiedere alimentazioni diverse dalla norma.

5. Vengono accolte le istanze di diete specifiche anche per utenti che per motivi di religione o di etica richiedano alimentazioni diverse dalla norma.

 

Articolo 21 - Piano di autocontrollo e sistema H.A.C.C.P.

1. Il servizio Pubblica Istruzione ha predisposto per la mensa comunale centralizzata, per la cucina dell'Asilo Nido Comunale e per tutti i refettori dei plessi scolastici (scuole materne pubbliche, elementari e medie), un piano di autocontrollo secondo il sistema H.A.C.C.P., al fine di garantire la sicurezza dei pasti prodotti e della loro somministrazione.

2. In ottemperanza del piano di autocontrollo di cui al precedente comma, il servizio Pubblica Istruzione effettua periodici campionamenti delle derrate alimentari e dei pasti per le verifiche di conformità ai parametri chimici e batteriologici di legge, ricorrendo ad un laboratorio di analisi specializzato e di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli operatori presenti nella mensa comunale centralizzata e nella cucina dell'Asilo Nido, sono impegnati quotidianamente in una sequenza pianificata e documentata di misurazioni e/o osservazioni dei fattori significativi di rischio, per la prevenzione ed il controllo di eventuali pericoli relativi alla salubrità dei pasti prodotti.

4. Il servizio Pubblica Istruzione effettua periodiche verifiche sulla corretta applicazione dei piani di autocontrollo e sulle eventuali difformità rilevate, anche con la collaborazione di esperti nel settore. Il controllo della documentazione prodotta, consente valutazioni di efficacia e conformità dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e la possibilità di attivare azioni correttive nel processo di pianificazione.

 

TITOLO IV RIDUZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

(Sostituito dalla Deliberazione G.C. N° 155/03 - Il testo è riportato al termine del Regolamento)

Articolo 22 - Modalità per la richiesta di esonero

1. Il contributo per i servizi di asilo nido, refezione e trasporto scolastico potrà avvenire in forma ridotta per quegli utenti che ne facciano richiesta, purché in condizioni di disagio economico o sociale.

2. I genitori che intendano ottenere l'esonero parziale o totale dal pagamento dei servizi di cui all'articolo precedente, dovranno inoltrare apposita richiesta al Servizio Pubblica Istruzione utilizzando i moduli già predisposti dall'Ufficio competente.

3. Le domande dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dal Servizio Pubblica Istruzione.

4. Eventuali domande presentate dopo tale termine potranno essere accolte se debitamente motivate e comunque non oltre i termini stabiliti dall'Ufficio.

5. La richiesta di cui al comma 2, dovrà essere corredata dell' autocertificazione relativa al reddito del nucleo familiare del richiedente.

6. Nella determinazione del reddito vengono detratte dall'imponibile IRPEF le spese di affitto, del mutuo prima casa, di tutte le spese mediche adeguatamente documentate: inoltre, verrà prevista una detrazione pari a € 517,00 (Lire 1.001.051) per il secondo figlio, a € 775,00 (Lire 1.500.609) per il terzo figlio e € 1.033,00 (Lire 2.000.167) per ciascun figlio successivo.

7. Gli utenti che abbiano ottenuto l'esonero parziale o totale nell'anno scolastico precedente, devono ripresentare una nuova richiesta per l'anno scolastico in corso.

8. L'approvazione dell'esonero totale o parziale dal pagamento della contribuzione, ovvero il diniego della richiesta, sono approvati con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione sulla base dei criteri di cui al successivo art. 23.

 

Articolo 23 - Criteri di esenzione

1. Sono previsti i seguenti criteri di esenzione:

a) Esenzione del 100%:
- per gli alunni portatori di handicap
- per i nuclei familiari il cui reddito netto pro-capite annuo sia inferiore a € 2.065,99 (Lire 4.000.314);

b) Esenzione del 50%:
- per i nuclei familiari il cui reddito netto pro-capite annuo sia compreso fra € 2.066,00 (Lire 4.000.333) e € 2.841,00 (Lire 5.500.943).

2. Il Servizio Pubblica Istruzione potrà avvalersi del ricorso all'accertamento, da parte delle autorità competenti, delle reali condizioni economiche e familiari del nucleo del richiedente, qualora ne ravvisi la necessità.

3. Possono essere considerati casi di disagio sociale e pertanto non soggetti alla contribuzione delle quote di compartecipazione al servizio, tutti quei casi che vengano segnalati e opportunamente documentati dai Servizi Sociali del Comune e/o della ASL di competenza (casi particolari di affido, di adozioni e simili, di marginalità socio-culturali, di immigrazione, presenza di gravi stati di handicap o malattie mentali in famiglia, casi di tossicodipendenze all'interno del nucleo familiare, gravi forme di devianza sociale).

 

TITOLO V SUSSIDI ED AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 24 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nello spirito della L.R. n. 53/81 modificata con la L.R. n. 41/93 e in ottemperanza alle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, si impegna per assicurare in modo fattivo il diritto allo studio ed alla formazione per l'intera comunità.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a favorire l'integrazione degli utenti in situazioni di svantaggio economico e sociale.

 

Articolo 25 - Fornitura di libri di testo per la Scuola Elementare

1. L'Amministrazione Comunale provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari pubbliche e parificate presenti sul territorio comunale, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 297/94 art. 156 comma 1.

2. L'importo di libri di testo, ritirati dalle famiglie per mezzo delle apposite cedole fornite dal Servizio Pubblica Istruzione, viene liquidato direttamente alle librerie e/o cartolibrerie fornitrici.

 

Articolo 26 - Fornitura di libri di testo e assegni di studio per la Scuola dell'obbligo e la scuola superiore

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la fornitura totale o parziale dei libri di testo alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e la scuola superiore.

2. I termini, i limiti di reddito e le modalità di erogazione del contributo alle famiglie per tale fornitura sono stabiliti annualmente secondo quanto disposto dalla vigente normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione Comunale garantisce l'erogazione di assegni di studio per gli studenti iscritti al primo biennio delle scuole superiori, con modalità e termini stabiliti dal Piano di Indirizzo Regionale per il Diritto allo Studio.

4. La concessione dell'assegno di studio di cui al comma 3 non e' incompatibile con il beneficio del buono libro per la fornitura parziale e/o totale di cui ai comma 1 e 2.

 

Articolo 27 - Borse di studio per gli alunni delle scuole elementari, dell'obbligo e scuole secondarie superiori

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ottica di rendere effettivo il diritto allo studio, garantisce contributi per l'erogazione di borse di studio finalizzate alla copertura dei costi per iscrizione, frequenza, acquisto di materiale e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari, trasporto e pasti consumati presso le mense scolastiche.

2. I termini, i limiti di reddito e le modalità di erogazione del contributo alle famiglie per tale fornitura sono stabiliti annualmente secondo quanto disposto dalla vigente normativa di riferimento.

 

Articolo 28 - Erogazione di sussidi, attrezzature e contributi agli istituti scolastici

1. Ai sensi della L.R. 53/81 e successive modifiche, l'Amministrazione Comunale fornisce agli istituti scolastici mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto, per attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, per sussidi didattici di vario tipo, nonché contributi per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio e in ottemperanza di quanto previsto dalle vigenti norme di settore, ed in particolare per interventi tesi a diminuire il disagio scolastico ed il recupero dell'handicap.

2. La fornitura di tali attrezzature e materiale avviene sulla base di richieste scritte inoltrate dai rispettivi dirigenti scolastici.

3. L'erogazione dei contributi avviene, previa richiesta da parte dei dirigenti scolastici, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale sulla concessione dei contributi.

 

Articolo 29 - Interventi per le scuole superiori

1. Nell'intento di rivolgere il proprio intervento all'intera comunità scolastica presente sul territorio, l'Amministrazione Comunale sostiene le iniziative che favoriscano la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro e ricerca forme collaborative con gli istituti superiori e la realtà produttiva locale. Inoltre interviene con metodi incentivanti e/o di sostegno dell'attività scolastica o per superare situazioni di disagio socio-economico soggettive.

 

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 30 - Disposizione finale.

1. Le contribuzioni e le fasce di reddito previste dal presente regolamento sono aggiornate di norma annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

 

Articolo 31 - Norme abrogate

1. Dall'entrate in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme di cui al precedente Regolamento concernente i criteri, le modalità di programmazione e di intervento in materia di diritto allo studio, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 12.05.1997.

 

DELIBERAZIONE N. 155 DEL 04/09/2003

OGGETTO:
Servizi educativi e scolastici comunali - esoneri dal pagamento delle tariffe per l'anno scolastico 2003/2004. Applicazione sperimentale ISEE e aggiornamento fasce di reddito.


RICHIAMATA la Legge Regionale n. 53/81, modificata con Legge Regionale n. 41/93 "Interventi per il diritto allo studio" che disciplina le norme in materia di diritto allo studio per gli interventi da attuare nelle diverse fasce di istruzione;

VISTO CHE la Legge Regionale n. 32 del 26/07/02 "Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" intende promuovere tutti gli interventi che concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto delle libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere;

PRESO ATTO della necessità di agevolare l'accesso ai servizi educativi comunali e ai servizi scolastici di mensa e trasporto l'anno scolastico 2003-2004, per garantire opportunità di formazione a tutti gli alunni indipendentemente dalle situazioni socio-economiche e di svantaggio sociale di appartenenza, facilitando l'accesso e la fruizione degli interventi per il diritto allo studio previsti dal Comune di Quarrata;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento comunale per la gestione dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica ed interventi in materia di diritto allo studio" che al TITOLO IV prevede le modalita' per la riduzione della compartecipazione ai costi dei servizi per l'infanzia, refezione e trasporto scolastico, secondo la seguente articolazione: - esenzione del 100% per reddito pro-capite annuo inferiore a euro 2.065,99; - esenzione del 50% per reddito pro-capite annuo compreso fra euro 2.066,00 e euro 2.841,00;

VISTO CHE per le normative vigenti, quali il D.Lgs. 109/98 e sue successive modifiche, si rende necessario introdurre procedure amministrative e gestionali diverse rispetto al passato, nella fattispecie la certificazione ISEE, che prende in considerazione tutti gli elementi che compongono la situazione economica di un nucleo familiare e che concorrono alla definizione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente);

CONSIDERATO che, alla luce della nuova procedura relativa alla certificazione della situazione economica equivalente, si rende pertanto necessario aggiornare le fasce di reddito previste dal Regolamento Comunale, in particolare individuare i livelli di ISEE, come soglie di accesso per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei servizi scolastici comunali;

VISTO l'art. 30 del Regolamento comunale di cui sopra per quanto riguarda le modalita' per l'aggiornamento delle fasce di reddito previste;

PRESO ATTO che: - per gli interventi per il diritto allo studio, quali assegni di studio, buoni-libro e borse di studio, gia' nel passato anno scolastico sono stati individuati livelli ISEE di accesso alle prestazioni identici per tutta la zona pistoiese, al fine di uniformare le procedure su area provinciale;

- il Comune di Pistoia - comune capofila dell'area-, ha provveduto ad approvare con deliberazione G.C. n. 162/2003 i livelli di ISEE relativi ai servizi educativi e scolastici comunali per l'a.s. 2003/2004;

- oltre agli interventi per il diritto allo studio di cui sopra e relativi all'a.s. 2002/2003, si ritiene opportuno uniformare anche quelli relativi ai servizi scolastici e servizi educativi per l'infanzia nonche' le modalita' di attuazione degli stessi, al fine di garantire equita' di prestazioni ai cittadini all'interno della zona socio-sanitaria-educativa di cui ai rispettivi piani di indirizzo regionali;

VISTI i livelli ISEE ed i criteri individuati dal Comune di Pistoia, che sono rispettivamente:

a) esonero totale per ISEE inferiori o uguali ad euro 3.800,00;

b) esonero parziale (50%) per ISEE compreso fra euro 3.801,00 ed euro 5.000,00; purche' non in possesso di: - 1 autoveicolo con 14 o piu' cavalli fiscali immatricolato dopo il 1^ gennaio 2002; - 2 o piu' autoveicoli qualunque sia la data di immatricolazione; - 1 o piu' motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, immatricolati dopo il 1^ gennaio 2002; - camper, roulotte, natanti (laddove questi non corrispondano all'abitazione del nucleo familiare) immatricolati dopo il 1^ gennaio 2002; assicurazioni volontarie;

c) esonero totale, indipendentemente dal livello ISEE, per le seguenti categorie di utenti: - alunni portatori di handicap; - alunni in affidamento; - alunni che appartengono a nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale, secondo specifica e motivata richiesta da parte delle assistenti sociali;

RITENUTO OPPORTUNO di uniformarsi agli stessi, dando atto che la loro adozione avrà comunque carattere sperimentale per l'a.s. 2003/2004 e che i livelli ISEE individuati potranno essere opportunamente aggiornati per il successivo anno scolastico, sulla base dell'esito della sperimentazione effettuata;

VISTO il parere espresso dal Funzionario del Servizio Pubblica Istruzione in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, 1^ comma del d. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 4.9.2003;

VISTO il parere espresso dal Funzionario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Legislativo 18/08/2000, n. 267 in data 4.9.2003;

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e n. 7 votanti,

D E L I B E R A

1) Di adottare la normativa ISEE per la concessione degli esoneri per il pagamento dei servizi educativi per l'infanzia e per i servizi scolastici per l'a.s. 2003/2004;

2) di approvare, per i motivi descritti in premessa, i livelli ISEE e relativi criteri sopra elencati, per l'a.s. 2003/2004 aggiornando le fasce di reddito di cui al vigente Regolamento Comunale per i servizi scolastici ed interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 30 dello stesso;

3) di dare atto che i livelli individuati con la presente deliberazione saranno adottati in via sperimentale per il nuovo anno scolastico e sottoposti ad opportuno aggiornamento per il successivo, sulla base degli esiti della sperimentazione fatta;

4) di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati tutti i provvedimenti connessi all'applicazione del presente atto.

Quindi, con successiva e separata votazione, vista la necessità di predisporre i procedimenti relativi all'attuazione del presente atto prima dell'inizio delle attività scolastiche,

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e n. 7 votanti,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

 
 

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