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Regolamento per la costituzione del Comitato di partecipazione distrettuale sperimentale n. 4 - Pianura (Comuni di Agliana, Montale e Quarrata)

Approvato con deliberazione C.C. n. 76/97.

 
 

Indice


Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento dei distretti socio-sanitari dell'area pistoiese approvato in data 20.4.1991, la composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato di partecipazione distrettuale de Distretto Sperimentale n. 4 Pianura di seguito denominato CPD.

 

Articolo 2 - COSTITUZIONE, FUNZIONI E DURATA

1. Allo scopo di garantire ampie forme di consultazione e informazione dei cittadini, per la promozione, partecipazione e verifica delle attività e del funzionamento del Distretto, è costituito il Comitato di partecipazione distrettuale;

2. Il CPD funziona in modo collegiale ed ha funzioni propositive, consultive e di verifica generale, in termini di efficienza ed efficacia, della attività e del funzionamento del Distretto;

3. Il CPD resta in carica per una durata pari a quella del mandato amministrativo dei Comuni compresi nel Distretto;

4. In caso di scadenze differenziate dei mandati il Comitato resta in carica qualora la consultazione elettorale interessi uno solo dei Comuni compresi nel Distretto; in tale caso decadono esclusivamente i rappresentanti del Comune che deve rinnovare i propri Organi elettivi.

 

Articolo 3 - COMPOSIZIONE

1. Il CPD è nominato dai Consigli comunali di Agliana, Montale e Quarrata ed è formalmente costituito dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del distretto.

2. Il CPD è composto da:
- i Sindaci dei Comuni compresi nel distretto;
- gli Assessori alla Sanità e i Servizi Sociali dei Comuni compresi nel distretto;
- n. 2 Consiglieri Comunali (di cui uno della minoranza) rappresentanti dei Comuni compresi del distretto;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio designato dalle organizzazioni stesse per ogni Comune compreso nel distretto;
- n. 1 rappresentante delle Associazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative presenti sul territorio designati dalle Associazioni stesse per ogni Comune compreso nel distretto;
- n. 4 rappresentanti delle Associazioni del Volontariato presenti nei Comuni compresi nel distretto designati dalle rispettive consulte comunali.

3. Fanno parte delle riunioni del CPD l'Ufficio di Coordinamento distrettuale e i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni compresi nel distretto.

 

Articolo 4 - FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze del CPD sono pubbliche e si svolgono, di norma, presso la sede del Distretto;

2. Le adunanze del CPD non sono valide, in prima convocazione, qualora non sia presente la maggioranza dei componenti;

3. In caso di seduta deserta, le adunanze del CPD in seconda convocazione, sono valide qualora siano presenti almeno quattro dei componenti;

4. Le adunanze del CPD sono presiedute dal Presidente della Conferenza dei Sindaci di Distretto o suo sostituto;

5. Su proposta di uno dei Sindaci il Presidente del CPD può stabilire che l'adunanza del Comitato si tenga in luogo diverso dalla sede distrettuale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuno lo svolgimento della adunanza in altro luogo o Comune;

6. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il CPD, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione;

7. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge e del regolamento

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità;

9. Il Presidente è tenuto a riunire il CPD, in un termine non superiore a 30 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti; per ciascuno di essi i richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare;

10. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene alla presidenza la richiesta dei componenti.

 

Articolo 5 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del CPD è disposta a mezzo di avvisi inviati dall'Ufficio di Segreteria del Distretto, con le modalità di cui ai successivi commi;

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai componenti a parteciparvi;

3. L'avviso di convocazione del CPD, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei componenti, a mezzo del servizio postale o di ogni altro sistema tecnicamente possibile;

4. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del CPD almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;

5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;

6. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario;

7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai componenti del CPD almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

 

Articolo 6 - ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. Viene inviato ai Comuni compresi nel distretto, per l'adeguata conoscenza e pubblicità l'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni entro sette giorni dalla convocazione del CPD. Tale comunicazione viene effettuata dall'Ufficio di Segreteria del distretto.

 

Articolo 7 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal CPD;

2. Alla sua redazione provvede il supporto tecnico del CPD appositamente designato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del distretto.

 

Articolo 8 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. I componenti del CPD hanno diritto di ottenere dagli uffici del Distretto tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle loro funzioni;

2. I componenti del CPD hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti del Distretto, esclusi quelli riservati per legge o regolamento;

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai componenti del CPD richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti all'ufficio di Coordinamento del Distretto Sperimentale n. 4 Pianura.

 

Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che saranno divenute esecutive le deliberazioni con le quali è stato approvato dai Consigli comunali dei Comuni compresi nel Distretto Sperimentale n. 4 Pianura;

2. Dopo l'esecutività delle deliberazioni il regolamento è pubblicato all'albo comunale di ogni Comune per quindici giorni consecutivi;

3. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del CPD, durante le riunioni, a disposizione dei componenti;

4. Copia del regolamento è inviata ai componenti neo-nominati;

5. Il Responsabile del Distretto dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi distrettuali.

 
 

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