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Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista

Approvato con atto C.C. n. 103 del 19.12.1997.

 
 

Indice







CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 Dicembre 1970 n. 1142, dalla legge 4 Gennaio 1990, n. 1, dalla legge Regionale 17 Ottobre 1994, n. 74 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. l'attività di parrucchiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure e manicure.

4. L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate su persone di sesso maschile ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 Gennaio 1990, n. 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 Ottobre 1988 n. 713, e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono regolamentate dalla legge regionale 17 Ottobre 1994, n. 74 e dalla legge 4 Gennaio 1990, n. 1. Sono escluse dalla attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico e di tatuaggi.

 

Articolo 2 - Autorizzazione Amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato a specifica autorizzazione comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati.

2. È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.

3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del U.O. Polizia Municipale e Commercio, previo parere della competente commissione comunale prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed integrata in base all'articolo 6 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74.

4. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo articolo 3.

 

Articolo 3 - Distanze minime tra esercizi

L'autorizzazione all'apertura di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra esercizio di cui si chiede l'apertura e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza di mt. 400 nel centro abitato così come delimitato ai sensi del Nuovo Codice della Strada e mt. 500 nel restante territorio.

 

Articolo 4 - Commissione consultiva

1. La commissione consultiva comunale prevista dalle leggi 14 Febbraio 1983, n. 161 e 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi della legge regionale 17 Ottobre 1994, n. 74 attuativa della legge 4 Gennaio 1990, n. 1 è così composta:
- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- n. 5 rappresentanti delle categorie artigianali designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui n. 3 per l'attività di barbiere, parrucchiere e n. 2 per l'attività di estetista;
- n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- Rappresentante del competente servizio dell'U.S.L.;
- Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel comune.

2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

3. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per la durata di 4 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. I suoi componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della commissione a seguito di dimissioni, decesso o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

5. La commissione consultiva comunale esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
a) edazione e/o eventuali modifiche del regolamento comunale, sentite le organizzazioni di categoria;
b) rilascio o diniego di autorizzazione;
c) trasferimento dell'attività autorizzata in altra sede;
d) sospensione o revoca dell'autorizzazione;

6. Il Sindaco ha facoltà di richiedere alla commissione la formulazione di pareri sulla applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su altro problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.

7. La commissione è convocata a mezzo lettera raccomandata dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 5 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Comune di Quarrata - U.O. Polizia Municipale e Commercio, in carta legale e deve contenere:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente;
b) nel caso di impresa gestita in forma societaria la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto "A" devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo imprese artigiane;
c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
d) tipologia dell'attività.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) documentazione relativa a:
1. requisiti professionali di cui alla legge 161/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione d'esercizio dell'attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna;
2. requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di aziende o quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 Agosto 1985, n. 443 della qualificazione dei soci come previsto dalle leggi 161/1963, 1142/1970 e 1/1990.

b) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività;
c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società aggiornati o dell'atto costitutivo della società di fatto registrato all'Ufficio del Registro.

 

Articolo 6 - Istruttoria del procedimento

1. Il settore comunale competente svolge l'istruttoria del procedimento di rilascio o di diniego delle autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle norme legislative regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.
2. Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori il responsabile dell'U.O. incaricata, dispone d'ufficio l'accertamento dei requisiti igienici richiedendo all'USL competente per territorio il parere sanitario, ed alla squadra di Vigilanza Annonaria gli accertamenti ed i controlli di natura amministrativa, fornendo la documentazione presentata a tale scopo dall'interessato.

3. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dell'atto finale, di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione, devono essere completate e notificate all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 3, qualora in fase di istruttoria del procedimento si accerti la sussistenza di tutte le condizioni previste.

4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione l'interessato ha 60 giorni di tempo per completare la documentazione richiesta dall'amministrazione comunale, ai sensi del vigente regolamento e ritirare l'autorizzazione, pena la decadenza.

5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
a) Commissione provinciale per l'artigianato;
b) Camera di Commercio;
c) Ufficio tributi del Comune;
d) Servizio competente per territorio dell'U.S.L.

 

Articolo 7 - Tipologia delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
a) Barbiere;
b) Parrucchiere per uomo e donna;
c) Estetista.

 

Articolo 8 - Attività integrate

1. È possibile l'esercizio congiunto di più attività nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.

2. Il titolare dell'esercizio deve ottenere le relative autorizzazioni e la disponibilità dei locali che devono essere distinti, adiacenti, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Condizione preliminare per poter chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura d'esercizio misto è il possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto dalla legge 161/1963, 1142/1970 e 1/1990 con particolare riferimento all'articolo 9 e legge regionale n. 74/94.

 

Articolo 9 - Vendita prodotti

In riferimento all'articolo 7 della legge 1/1990 ed al parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato presso il Ministero dell'Industria, alle imprese artigiane esercenti le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 Giugno 1971, n. 426.

 

Articolo 10 - Attivazione e chiusura dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione comunale.

2. La sospensione dell'attività di un esercizio avviato qualora superi i 30 giorni deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto e non può comunque superare il termine di un anno complessivo, prorogabile per gravi motivi.

3. Nei casi sopra detti di mancata attivazione dell'esercizio, ovvero di chiusura temporanea dell'esercizio già avviato oltre i termini previsti, il responsabile dell'U.O. incaricata dispone la revoca della autorizzazione.

 

CAPO III GESTIONE D'ESERCIZIO

Articolo 11 - Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune di Quarrata - U.O. Polizia Municipale e Commercio, osservando le norme del presente regolamento.

2. Per il trasferimento di sede dell'esercizio all'interno dello stesso centro abitato è consentito un abbattimento della distanza fra esercizi dello stesso tipo. La distanza non potrà comunque essere inferiore a mt. 100.=

3. In caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile, ecc...) il responsabile dell'U.O. incaricata, sentita la commissione comunale consultiva, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali nella medesima zona, derogando alle norme di distanza fra esercizi.

 

Articolo 12 - Ampliamento

1. L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente deve essere autorizzata dal responsabile dell'U.O. incaricata.

2. L'utilizzazione dei nuovi locali è subordinata al possesso dei requisiti igienico sanitari ed alla presenza di destinazione d'uso commerciale o artigianale dei locali.

 

Articolo 13 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia approvato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e nell'azienda sia inserito un operatore in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge 8 Agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

 

Articolo 14 - Ricorsi

Contro il provvedimento del responsabile dell'U.O. incaricata che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.

 

CAPO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Articolo 15 - Norme igienico-sanitarie

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitarie dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al competente servizio dell'U.S.L.

Articolo 16 - Requisiti dei locali
1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
a) Pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento (zona lavaggio/tintura per le attività di barbiere parrucchiere);
b) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
c) Arredamento di facile pulizia;
d) Dotazione di biancheria pulita per gli utenti in appositi armadietti;
e) Gli strumenti di lavoro non monouso devono essere sterilizzati mediante attrezzature idonee (sterilizzatore);
f) Vi devono essere recipienti tecnici e tecnologici (elettrici - gas - acqua - ecc...) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti.
g) Gli esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista devono avere almeno un bagno ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servito da regolamentare antibagno con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui a D.P.R. 327/80.

 

Articolo 16 - Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
a) Pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento (zona lavaggio/tintura per le attività di barbiere parrucchiere);
b) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
c) Arredamento di facile pulizia;
d) Dotazione di biancheria pulita per gli utenti in appositi armadietti;
e) Gli strumenti di lavoro non monouso devono essere sterilizzati mediante attrezzature idonee (sterilizzatore);
f) Vi devono essere recipienti tecnici e tecnologici (elettrici - gas - acqua - ecc...) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti.
g) Gli esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista devono avere almeno un bagno ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servito da regolamentare antibagno con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui a D.P.R. 327/80.

 

Articolo 17 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere di volta in volta, alla sostituzione della carta da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono essere altresì cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc...) devono essere disinfettati e/o sterilizzati con sistemi ed apparecchi idonei.

2. È vietato l'uso di piumini e preparati essiccatori o emostatici.

 

Articolo 18 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

1. A tutti gli operatori in attività negli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti ben puliti.

2. È obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture ed altro materiale velenoso di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 Ottobre 1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo" e acido glicolico ad uso estetico.

3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

 

Articolo 19 - Controlli sanitari del personale

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non in possesso di un documento di idoneità sanitaria rilasciato dall'USL competente per territorio.

 

Articolo 20 - Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.

2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

 

Articolo 21 - Pubblicità

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
a. l'autorizzazione amministrativa all'esercizio;
b. il tariffario delle prestazioni;
c. avviso dell'orario giornaliero visibile dall'esterno;
d. avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

 

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 22 - Controlli

Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

 

Articolo 23 - Sanzioni

Le sanzioni amministrative alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 1/1990, la somma pecuniaria da applicare è prevista:

 
a) per aver esercitato le attività suddette senza l'autorizzazione
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000
b) per inosservanza delle norme igieniche
da L. 200.000 a L. 1.200.000
c) per cessione abusiva ad altri dell'autorizzazione conseguita
da L. 500.000 a L. 1.500.000
d) per la non esposizione dell'autorizzazione
da L. 50.000 a L. 300.000
e) per trasferimento di attività prima di aver ottenuto il consenso pur con istanza in corso o per essersi trasferito senza chiedere l'autorizzazione
da L. 50.000 a L. 300.000
f) per non aver rispettato l'orario
da L. 50.000 a L. 300.000
g) per non aver esposto la tabella dell'orario di apertura - chiusura dell'esercizio e quella indicante le tariffe delle prestazioni. Per ciascuna infrazione
da L. 50.000 a L. 300.000
h) per aver esercitato in forma ambulante
da L. 500.000 a L. 3.000.000
i) per la violazione ad altra norma del presente Regolamento
da L. 50.000 a L. 300.000 con la procedura di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689.
 
 

Articolo 24 - Attività abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

 

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 - Conversione delle vecchie autorizzazioni

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 Febbraio 1963, n. 161 come sostituito dalla legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, devono presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'articolo 1 della legge 4 Gennaio 1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e per donna su richiesta purché in possesso dell'idoneità professionale, derogando dal requisito delle distanze minime previste dal presente regolamento. In tali casi l'autorizzazione viene rilasciata d'ufficio su semplice domanda da parte dell'interessato.

 

Articolo 26 - Norme transitorie

I titolari degli esercizi già esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, possono svolgere l'attività di parrucchiere per uomo e per donna e quindi adeguarsi alla normativa del presente regolamento comunale, nei tempi indicati. Eventuali deroghe alle norme igienico sanitarie sopra descritte possono essere adottate previo parere del servizio competente dell'U.S.L. Stessa procedura può essere usata anche nei casi di cambio di ragione sociale e/o subingresso.

 

Articolo 27 - Abrogazione norme precedenti - Entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, estetista e in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con delibera del consiglio comunale n. 141 del 22 Maggio 1990 così modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 29 Giugno 1992.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il 15esimo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 2 dello Statuto.

 

Comune di Quarrata

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