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Regolamento del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura

Approvato con atto C.C. 24/97.

 
 

Indice






 

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 1 - Definizione del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa.

2. Qualora non sia esercitato il servizio di Taxi, l'Amministrazione Comunale può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio da noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio Taxi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 comma 5 della Legge 21/1992.

 

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Per quanto non contemplato nei successivi articoli si applicano le disposizioni legislative dello Stato e le norme emanate dalla regione Toscana.

 

Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione del Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15-1-1992 n. 21, articolo 7 comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8-8-1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associazioni di consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente e autovettura.

4. Nei casi in cui al comma 3, punti b e c , è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa ed al consorzio. In caso di decadenza ad esclusione dai predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione on effetto immediato. In caso di recesso il recedente può rientrare in possesso dell'autorizzazione solo dopo un anno dalla data del recesso.

 

Articolo 4 - Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio Taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio di Taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l'impiego in servizio da noleggio.

3. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio comunale, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 67/93, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti del titolare, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti.

4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto da quanto stabilito dal precedente 3 comma.

 

Articolo 5 - Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera a) e dal piano di bacino del trasporto pubblico locale stabilito dalla Provincia di Pistoia, nell'ambito del territorio comunale possono essere rilasciate n. 7 (sette) autorizzazioni per servizi di noleggio con autovetture.

 

Articolo 6 - Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune e di un numero progressivo.

2. I veicoli immatricolati dopo il 1 Gennaio 1992 ed adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri atti a ridurre i carichi inquinanti.

3. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

 

Articolo 7 - Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi di trasporto in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e del noleggiatore.

 

Articolo 8 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

 

Articolo 9 - Commissione Comunale Consultiva

1. La Commissione Comunale, istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della Legge 1571/1992 n. 21, ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'esercizio del servizio e sulla applicazione del regolamento avvalendosi degli uffici comunali;
b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
c) segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 6-9-1993 n. 67.

2. La Giunta Comunale, con apposito atto, nomina la Commissione che, in caso all'articolo 4 comma 4 della Legge 13-1-1992 n. 21 , è così composta:
a) Sindaco o Assessore competente (presidente);
b) Responsabile degli uffici comunali competenti in materia (Ufficio Commercio e P.S. - Comando Polizia Municipale);
c) n. 1 rappresentante per ogni organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale presente nella regione;
d) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione delibera con la presenza della metà, più uno, dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberativi del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'articolo 13;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. La Commissione dura in carica per 4 anni.

 

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b) idoneità professionale;
c) idoneità finanziaria;

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi :
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esclusivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. Nei casi in cui ai punti "a" e "b" il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale n. 67/1993.

 

Articolo 11 - Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentita ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

 

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

1. In base all'articolo 8 comma 1 della Legge 21/1992, le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Articolo 13 - Contenuti del Bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'assegnazione;
d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione Comunale;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

 

Articolo 14 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la Commissione Comunale procede alla valutazione dei titoli assegnando loro un punteggio.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma totale dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino aver raggiunto medesimo punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

 

Articolo 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Comunale, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dal Sindaco.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore. I requisiti soggettivi sono quelli previsti dall'articolo 10 del presente regolamento. Mentre tra i requisiti oggettivi vanno annoverati quelli previsti dagli articoli 3 e 11 del presente unitamente alla proprietà e disponibilità del veicolo che dovrà essere assicurato ed in regola con le disposizioni del Decreto Legislativo 285/1992.

 

Articolo 16 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore. La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 15/68 e del D.P.R. n. 130/94.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente regolamento.

 

Articolo 17 - Trasferibilità delle licenze

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da 5 (cinque) anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b. la dichiarazione di successione (qualora sussiste l'obbligo alla sua presentazione), deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dal trasferimento della prima.

 

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel corso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o " mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine di 48 ore, al competente ufficio comunale.

 

Articolo 19 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

 

Articolo 20 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) prestare il servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
d) effettuare gratuitamente il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
e) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune;
f) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
g) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza:
h) esporre in modo ben visibile sull'autovettura:
1. l'apposito contrassegno rilasciato dal comune in cui è riportato il nome e lo stemma del comune;
2. il numero della licenza;
3. il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
4. copia delle tariffe stabilite;
i. tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
l. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
m. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente ed ove ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
n. ultimare la corsa.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b. portare animali propri in vettura;
c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

 

Articolo 21 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in ottemperanza alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

 

Articolo 22 - Collaborazione nella guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Il termine di collaboratore familiare è quello stabilito dall'articolo 230 bis del Codice Civile.

 

Articolo 23 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

 

Articolo 24 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione Comunale Consultiva e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio da noleggio.

3. Le tariffe dovranno essere adeguatamente pubblicizzate presso la rimessa e sulle autovetture.

 

Articolo 25 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto dovranno essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

 

Articolo 26 - Locazione temporanea ed eccezionale della vettura impiegata in servizio di noleggio con conducente

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni il cui accertamento compete all'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione:
a. la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente ed operanti nel comune o nella provincia;
b. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
c. l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservato a bordo.

 

Articolo 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare ed al suo dipendente.

 

Articolo 28 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informa la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

 

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 29 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento spetta alla Polizia Municipale ed agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 30. Idoneità dei mezzi al servizio
1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 comma 1 del presente regolamento, è rilasciata a seguito del nulla osta del Comando Polizia Municipale e consente la prenotazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi 1 - 2 - 3 si applicano anche in caso di sostituzione del veicolo.

 

Articolo 30 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 comma 1 del presente regolamento, è rilasciata a seguito del nulla osta del Comando Polizia Municipale e consente la prenotazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi 1 - 2 - 3 si applicano anche in caso di sostituzione del veicolo.

 

Articolo 31 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
a) con sanzioni amministrative pecuniarie in base alla Legge 24-11-1981 n. 689;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
a) violazione dell'articolo 6 comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
b) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo
del servizio di linea;
c) violazione dell'articolo 11 comma 2, sostanziato dalla mancanza a bordo del veicolo del certificato di iscrizione a ruolo;
d) violazione dell'articolo 16 comma 1, relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
e) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 18 comma 2;
f) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 20 comma 1 punti a - d - h - i;
g) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21 punti a - b;
h) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'articolo 25 comma 2;

3. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da altro dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento è contestato al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

4. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente potrà pagare direttamente all'Agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 383/34.

5. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

 

Articolo 32 - Sospensione dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale , previa acquisizione del parere della Commissione Comunale, può sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:
a. violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
b. incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;
c. incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del vigente Codice della Strada.

 

Articolo 33 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, previa acquisizione del parere della Commissione Comunale, può procedere alla emanazione di provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare:
a. venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 3 della L.R. 6-9-1993 n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previste dal presente regolamento;
b. incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c. interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.

2. I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

 

Articolo 34 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta al competente ufficio comunale.

 

Articolo 35 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, con apposito atto stabilisce norme di procedura che garantiscano la possibilità, ai soggetti verso cui vengono emessi i provvedimenti di sospensione e decadenza di far valere i propri diritti.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

 

Articolo 36 - Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni comunali che disciplinano il servizio di noleggio con conducente svolti mediante autovettura.

 

Articolo 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 2 dello Statuto.

 

Comune di Quarrata

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