Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 - art. 9, comma 2, lettera l.
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 27 in data 22.05.2000.
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 11.2.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 dell'11 aprile 2002.
Mercati |
Luogo di svolgimento |
A) Annuali |
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Mercato di Quarrata del Sabato |
Quarrata |
Fiere |
Luogo di svolgimento |
A) Fiere principali |
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Fiera O.A.M.I |
Quarrata |
Fiera di Settembre |
Quarrata |
Processione triennale |
Quarrata |
Fiere Minori |
Luogo di svolgimento |
Fiera del Giovedì Santo |
Vignole |
Fiera del Giovedì Santo |
Quarrata |
Fiera del Giovedì Santo |
Ferruccia |
Fiera del 1° di Novembre |
Vignole |
Fiera di Novembre |
Quarrata |
Fiera di Novembre |
Ferruccia |
Fiere Promozionali |
Luogo di svolgimento |
Fiera del Bestiame e degli attrezzi agricoli |
Quarrata |
Fiera dell'Antiquariato in piazza |
Quarrata |
Posteggi fuori mercato |
Luogo di svolgimento |
Posteggio Alimentari |
Quarrata (Piazza Risorgimento) |
Posteggio per la vendita di fiori (giornaliero) |
Quarrata (cimitero parrocchiale) |
Posteggio per la vendita di fiori (settimanale) |
Quarrata (cimitero parrocchiale) |
Posteggio Alimentari (mensile) |
Quarrata (Piazza Risorgimento) |
Posteggio Alimentari (mensile) |
Quarrata (Piazza Risorgimento) |
Posteggi Alimentari (settimanali) |
Olmi (lungo V. Statale c/o c.d. "Superolmi") |
Posteggio Alimentare (settimanale) |
Santonovo (presso lago) |
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
m) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scieglierne un altro purché non assegnato.
n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
q) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
r) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
s) Per portatore di Handicap coloro che sono in possesso della documentazione prevista dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obbiettivi:
a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.
1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici possono emanare in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I Responsabili degli uffici comunali interessati devono esaminare, senza ritardo, le istanze e le osservazioni, presentate in forma scritta e senza ulteriori formalità, dai commercianti su aree pubbliche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Funzionario competente del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario competente nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della Legge Regionale 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.
1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (articolo 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (articolo 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (articolo 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.
1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione eventualmente necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico. Sono fatte salve, all'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali occupazioni di interspazi - costituiti dai cosiddetti ingombri tecnici - tra gli operatori. A maggior chiarimento del principio della omnicomprensività dell'area di posteggio, nel caso di subentro nell'attività, il nuovo operatore non potrà occupare l'interspazio precedentemente occupato, senza la preventiva autorizzazione del Comando Polizia Municipale. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima autorizzazione del dante causa.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite. Tuttavia, nel caso in cui, dopo la assegnazione agli spuntasti, il proprio posteggio sia rimasto libero, l'operatore potrà occuparlo entro i 30 (trenta) minuti successivi all'orario di inizio delle vendite e sempre che le condizioni di viailità e/o di accesso al posteggio stesso lo consentano.
6. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nel Piani Comunali, d'intesa con l'autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1999. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.
1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'articolo12, comma 3 della Legge Regionale 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Quando il giorno di svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso, di norma verrà effettuato nel giorno festivo medesimo con esclusione dei giorni 1 Maggio, 1 Novembre, 25 Dicembre.
3. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati, per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, o posticipati e delle aperture domenicali o festive.
1) Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della Legge Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione;
c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.
2) I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3) Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4) Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della Legge Regionale 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.
5) Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.
1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
1. Il Comando di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati ) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1, il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglioria.Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore (se il mercato è organizzato in settori) può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della Legge Regionale n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
2) Il Comune terrà conto, ove possibile, delle scelte dell'operatore.
1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro le ore 8,00.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario di cui al comma 2 è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'articolo 2 comma 12 della Legge Regionale 9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Municipale.
7. Dalla graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.
1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 8,00, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità all'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale 9/1999, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.
1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (e quindi per un numero di mercati superiore a 17 nel caso di mercato settimanale), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9.
1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono i seguenti:
Mercato del sabato a Quarrata
a) Luogo di svolgimento |
Quarrata Capoluogo |
b) Ubicazione |
P.zza della Vittoria, P.zza Aldo Moro, Via G. Giusti, Parcheggio lungo V. C.da Montemagno,Via C. da Montemagno |
c) Svolgimento |
Annuale |
d) Cadenza |
Settimanale |
e) Giorno |
Sabato |
f) Orario |
Invernale |
Estivo |
Accesso |
5.00 - 6.00 |
5.00 - 6.00 |
Vendita |
7.30 - 13.30 |
7.30 - 13.30 |
Sgombero |
13.30 - 14.30 |
13.30 - 14.30 |
g) Settore |
Posteggi |
Superficie mq |
Superficie media mq |
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1) |
29 |
943 |
33 |
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1) |
64 |
2083 |
33 |
Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b) |
7 |
126 |
18 |
Posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b) |
2 |
66 |
33 |
h) Totale posteggi |
102 |
3218 |
31,5 |
i) Superficie di pertinenza |
3654 |
||
j) Superficie totale del mercato |
6872 |
k) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato A-1) nella quale sono indicati: |
- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; |
- la sua superficie complessiva; |
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio; |
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; |
- la destinazione dei singli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche |
2. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.
3. L'accesso alle aree di mercato è consentita a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
4. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombere da mezzi o da altro materiale.
1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 24.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l' espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 9/1999, articolo 12, comma 3.
2. Le presenze che l'operatore matura nella fiera saranno annotate in apposito registro.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della giornata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.
1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.
c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
5. In conformità alla Legge Regionale 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della giornata della fiera.
6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
7. Prima della pubblicazione del bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della Legge Regionale 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.
1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività.
1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della Legge Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non lo utilizzi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio. In caso di fiera di durata plurigiornaliera si considera assente il concessionario che non abbia partecipato ad almeno 2/3 terzi dei giorni di durata della fiera.
1. L'ubicazione delle fiere, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
Fiera O.A.M.I.
a) Luogo di svolgimento |
Quarrata Capoluogo |
b) Ubicazione |
Via Montalbano (nel tratto compreso tra l'incrocio con P.zza Risorgimento e l'incrocio denominato "Macelli" - Via Europa, Via Torino) |
c) Svolgimento |
Domenica successiva la Pasqua |
d) Cadenza |
Annuale |
e) Giorno |
|
f) Orario |
7,30 - 1,00 |
g) Settore |
Posteggi |
Superficie mq |
Superficie media mq |
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1) |
14 |
560 |
40 |
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1) |
68 |
2040 |
30 |
Posteggi riservati ai produttori agricoli |
|||
(L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera c) |
|||
Posteggi riservati ai portatori di handicap |
2 |
48 |
24 |
(L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b) |
h) Totale posteggi |
84 |
2648 |
32 |
i) Superficie di pertinenza |
3502 |
||
j) Superficie totale del mercato |
6150 |
k) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato B-1) nella quale sono indicati: |
- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; |
- la sua superficie complessiva; |
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio; |
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; |
- la destinazione dei singli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche. |
Individuazione delle fiere minori.
Fiera di Novembre di Quarrata (domenica successiva ai Santi)
a) Luogo di svolgimento |
Quarrata |
b) Ubicazione |
Cimitero parrocchiale (V. Vecchia Fiorentina) |
c) Svolgimento |
Domenica successiva ai Santi |
d) Cadenza |
Annuale |
e) Giorno |
f) Settore |
Posteggi |
Superficie mq |
Superficie media mq |
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare |
|||
(L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1) |
2 |
56 |
28 |
g) Totale posteggi |
2 |
56 |
28 |
h) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato C-7) nella quale sono indicati: |
- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; |
- la sua superficie complessiva; |
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio; |
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; |
- la destinazione dei singli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche. |
Fiera di Novembre di Ferruccia
a) Luogo di svolgimento |
Ferruccia |
b) Ubicazione |
C/o cimitero parrocchiale |
c) Svolgimento |
1° Novembre |
d) Cadenza |
Annuale |
e) Giorno |
f) Settore |
Posteggi |
Superficie mq |
Superficie media mq |
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare |
|||
(L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1) |
1 |
28 |
28 |
g) Totale posteggi |
1 |
28 |
28 |
h) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato C-8) nella quale sono indicati: |
- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; |
- la sua superficie complessiva; |
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio; |
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; |
- la destinazione dei singli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche. |
2. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. lgs. n. 114/1998.
3. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.
4. L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
5. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombere da mezzi o da altro materiale.
1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 31.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della Legge Regionale 9/1999.
1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio nella Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione
c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo del Comune del Bando.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
6. In conformità alla Legge Regionale 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.
1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.
1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera, in conformità all'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale 9/1999, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580" Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura". In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
1. Le fiere promozionali verranno individuate con apposito provvedimento previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, deve tenere conto delle indicazioni contenute nella seguente scheda:
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. lgs n. 114/1998.
4. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
5. L' accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
6. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombere da mezzi o da altro materiale.
1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 37.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai, pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, articolo 9, commi 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
b) Ordine cronologico di presentazione delle domande;
c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età.
1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della Legge Regionale 9/1999, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione di bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'Albo del Comune e comunicati alle categorie interessate. Detti bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo del Comune del Bando.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.
1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, in conformità all'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale 9/1999, comma 5, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9.
1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono riportati nella seguente tabella:
Ubicazione |
Svolgimento |
Cadenza |
Giorni |
Posteggi |
Superficie |
Settore |
Specializzazione merceologica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarrata P.zza Risorgimento |
Annuale |
Settimanale |
Martedì |
1 |
24 |
Alimentari (L.R. 9/1999, art. 4, c. 1) |
|
Quarrata cimitero parrocchiale |
Annuale |
Giornaliera |
Tutti |
1 |
32 |
Non Alimentare(L.R. 9/1999, art. 4, c. 1) |
Fiori |
Quarrata cimitero parrocchiale |
Annuale |
Due giorni alla settimana |
Sabato e domenica |
1 |
24 |
Non Alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, c. 1) |
Fiori |
Quarrata P.zza Risorgimento |
Annuale |
Mensile (terza domenica del mese) |
Domenica |
1 |
24 |
Alimentari (L.R. 9/1999, art. 4, c. 1) |
|
Quarrata P.zza Risorgimento |
Annuale |
Mensile (terza domenica del mese) |
Domenica |
1 |
24 |
Alimentari (L.R. 9/1999, art. 4, c. 1) |
|
Olmi V. Statale c/o c.d. "Superolmi" |
Annuale |
Settimanale |
Domenica |
3 |
24 |
Alimentari (L.R. 9/1999, art. 4, c. 1) |
|
Santonuovo c/o lago omonimo |
Marzo/Ottobre |
Settimanale |
Domenica |
1 |
24 |
Alimentari (L.R. 9/1999, art. 4, c. 1) |
2. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria in allegato (D-1, D-2, D-3, D-4, D-5)
3. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco
4. L' accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
5. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombere da mezzi o da altro materiale.
1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 43.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per i loro spostamenti.
1. Nell'esercizio del commercio in forma itinerante svolto a mezzo veicoli, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietato l'uso di bancarelle per l'esposizione della merce.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.
5. E' fatto obbligo all'operatore di avere con sé l'autorizzazione e gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta delle autorità preposte al controllo.
1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ravvisi incompatibilità tra detta forma di commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.
1. Pesso il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio in forma itinerante.
1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. n.114/1998.
1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.
1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di
1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
a) Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.
1. Anche agli effetti del presente Regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.
1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale
1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.
1. Il Canone per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
1. Le violazioni al presente regolamento non sanzionate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 51 (pari a L. 98.749).
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.