L.R. 30.6.1984 n. 41 - Deliberazione Consiglio Regionale 28.2.1989 n. 84.
Approvato con deliberazione G.C. n. 290/99.
1) In relazione a quanto previsto dalla tabella allegata A/5 alla legge Regionale Toscana 30.6.1984 n. 41 il Consiglio Comunale, tenuto conto delle esigenze riscontrate e delle previsioni dello strumento urbanistico e dell'eventuale Programma Integrato di Intervento ex artt. 29 e 30 della L.R. 16.01.1995 n. 5, determina nel rispetto delle percentuali di incidenza indicata per le diverse tipologie di opere nella tabella suddetta, l'uso dei proventi previsti.
2) La deliberazione consiliare viene allegata al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
Alla scadenza di ogni anno, e comunque entro il 31 gennaio, la Giunta Comunale approva il rendiconto delle entrate, introitate nell'esercizio, derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate a termini dell'art. 37 della legge 28.2.1985 n. 47, della legge 7.5.1985 n. 51 e della legge 23.12.1994 n. 724 art. 39, distinguendo fra queste le somme incassate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e definisce le previsioni che vengono effettuate per l'esercizio successivo.
Le entrate di cui al precedente art. 2 potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.
1) Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere definite nella tabella A/5 allegata alla L.R. 30.6.1984 n. 41, "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota dell'8% (otto per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite dagli articoli seguenti.
2) Per i "centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie", la realizzazione delle opere può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 7% (sette per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie degli articoli seguenti.
1) Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annessi agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2) Per i "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie". Si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.
1) Sono comunque ammissibili le richieste attinenti locali per attività sociali, culturali, educative e sanitarie a prescindere dalla personalità soggettiva della proprietà, che potrà anche riferirsi a enti di culto dovendosi al contrario ritenere significativi - la natura del soggetto promotore che dovrà essere ente laico con finalità coerenti a quelle stabilite dalla normativa regionale e non avente fine di lucro; l'utilizzazione prevista nell'immobile da garantire nel tempo attraverso apposito atto da registrarsi e trascriversi nelle forme consuete delle convenzioni urbanistiche o atto d'obbligo unilaterale, adottati in schema della Giunta Comunale;
2) Nel caso in cui la proprietà dell'immobile appartenga ad un Ente di culto sono esclusi dal contributo gli interventi destinati alla realizzazione di nuove opere all'ampliamento o alla ristrutturazione del fabbricato esistente; parimenti sono non ammissibili ai benefici le richieste relative alle attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative annesse agli edifici destinati al culto, situati nelle adiacenze o comunque connesse con essi.
3) Sono consentiti , invece, i seguenti tipi di intervento:
a) adeguamento igienico sanitario;
b) messa a norma impianti (elettrico, idraulico, di riscaldamento);
c) abbattimento barriere architettoniche - L. 13/1989;
d) contenimento consumi energetici.
4) Resta inteso che nella fattispecie di cui al precedente terzo comma del presente articolo le stesse opere non potranno essere ammesse alla ripartizione della quota dell'8%.
5) Il vincolo di destinazione sugli immobili per i quali è erogato il contributo del 7% deve intendersi su dieci anni dalla data di ultimazione lavori: qualora il contributo venga erogato per la realizzazione di nuove costruzioni da destinare agli scopi di cui all'articolo 5, 2^ comma, il vincolo di destinazione deve intendersi su venti (venti) anni.
6) Non è richiesta coincidenza tra istante e proprietario, fermo restando che la proprietà dovrà aderire al principio di convenzione di cui sopra per la garanzia del mantenimento della destinazione d'uso data insieme e con solidale responsabilità con il richiedente destinatario del contributo.
7) La ripartizione dei fondi avverrà proporzionalmente all'ammontare dei preventivi, comunque in misura non superiore al 50% del costo di ciascun intervento.
1) I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al comune, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 2; la domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui alla "tabella A", allegata al presente Regolamento.
2) L'Amministrazione Comunale entro 30 gg. dalla presentazione richiede le eventuali integrazioni assegnando all'interessato ulteriori 30 gg. per il completamento dalla domanda: tale termine è da intendersi perentorio, decorso il quale la domanda incompleta verrà archiviata.
1) Le opere da realizzare devono essere ubicate nel territorio del Comune.
2) Per le opere della Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate con la proposta delle priorità delle autorità ecclesiastiche diocesane competenti.
3) Per le altre Confessioni religiose che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della Costituzione abbiano regolato secondo legge i loro rapporti con il nostro Stato, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato.
4) Per i "Centri Civici e Sociali, le attrezzature culturali e sanitarie", quando la realizzazione sia richiesta da soggetti diversi dal Comune, la domanda deve essere avanzata dal legale rappresentante della associazione interessata.
5) La ripartizione dei fondi dovrà tener conto anche della effettiva presenza dei soggetti interessati nel territorio comunale nonché della loro reale consistenza organizzativa.
1) Entro il mese di Ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale provvede alla ripartizione e alla assegnazione dei fondi previsti, attribuendoli agli interventi prescelti, tenendo conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati nonché, per la quota 7%, del valore sociale e culturale eventualmente connesso a ciascuna opera e dell'urgenza della stessa, a seguito di un confronto, in caso di dissenso su tali valutazioni, con i soggetti interessati.
2) Di quanto sopra è data immediata comunicazione agli Enti terzi beneficiari.
3) Entro 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione di cui al 2^ comma, gli enti terzi beneficiari presentano, a pena di decadenza, un progetto esecutivo delle opere da realizzare, con l'indicazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei lavori e di quelli relativi agli stati di avanzamento degli stessi.
4) La Giunta Comunale approva i progetti presentati, impegna la relativa somma, ove necessario anche in successivi esercizi finanziari tenuto conto dell'entità delle opere, delibera l'attribuzione in via definitiva, anche nell'importo, tenuto conto dell'esatto ammontare degli introiti riscossi per urbanizzazione secondaria nell'anno di riferimento.
5) l'Intervento finanziario del Comune, accordato in attuazione delle presenti norme, ai limiti, per ciascun esercizio, ai fondi determinati ed assegnati in base alle stesse.
6) Salvo quanto disposto dai successivi artt. 10 e 11, il Comune si riserva la facoltà di assegnare ai terzi nell'anno successivo, anche le eventuali quote non distribuite nell'esercizio di riferimento per carenza di programmi di intervento e per inosservanza degli stessi.
1) L'erogazione di contributi sarà disposta dal funzionario, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui alla tabella "B"; l'Amministrazione in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati alla documentazione depositata.
2) All'istanza di liquidazione dovrà essere allegata apposita documentazione giustificativa della spesa e costituita da fattura per le prestazioni professionali; fatture per le forniture; fattura o perizia giurata a consuntivo per la effettiva esecuzione dei lavori, detta perizia a consuntivo dovrà essere redatta sulla base dei prezzi applicati alle rispettive voci di spesa, nella perizia estimativa allegata alla richiesta di contributo.
3) Il provvedimento del funzionario sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e dalla conseguente presentazione della documentazione di rito.
1) Ogni anno, entro il 31 gennaio successivo alla esecuzione dei lavori, i soggetti assegnatari dei fondi presenteranno al Comune un rendiconto documentato della loro utilizzazione e dell'avanzamento o ultimazione delle opere cui sono stati attribuiti i finanziamenti.
2) La Giunta Comunale prende atto del rendiconto e verifica la conformità dell'impiego dei finanziamenti stessi rispetto ai programmi e progetti cui sono destinati.
3) Nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati nel progetto approvato, ed eventualmente prorogati dalla Giunta Comunale a seguito di motivata richiesta dell'assegnatario, le quote di finanziamento non ancora erogate possono essere revocate ed attribuite dalla Giunta stessa nell'esercizio successivo ad altre opere che seguono nell'ordine di priorità quella non realizzata o non ultimata.
1) Nel caso di mancanza di programmi d'intervento da parte degli Enti interessati l'amministrazione potrà destinare le somme introitate ad altre opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi direttamente dal Comune anche diverse da quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2) Nel caso di inosservanza del programma ammesso a contributo, l'Amministrazione diffiderà i soggetti interessati ad adempiere; trascorso inutilmente il termine di 3 (tre) mesi dalla notifica del provvedimento di diffida, il Comune potrà utilizzare le somme nei modi indicati sia dal 1^ comma e sia dall'art. 11, 3^ comma.
1) Nel caso in cui l'interessato non adempia agli obblighi contrattuali nella convenzione di cui all'art. 6, nella fattispecie all'obbligo del vincolo di destinazione sia decennale che ventennale, verrà revocato il contributo e recuperata la quota eventualmente già erogata, gravata di interessi legale.
2) Parimenti si procederà nel caso in cui, in sede di liquidazione di rate o di rendiconto finale, sarà constatata la realizzazione di interventi difformi da quelli programmati e non ammissibili a contributo.
Il presente Regolamento, entra in vigore con il completamento della procedura previsto dall'art. 32 dello statuto Comunale.
a) Programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente altresì il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
b) relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso;
c) Progetto dell'intervento, presentato come da Regolamento Edilizio vigente, vistato da funzionario della competente U.O. per la corrispondenza con gli strumenti urbanistici;
d) Computo metrico estimativo o preventivo di spesa per la esecuzione dei lavori, sotto forma di perizia giurata da parte di tecnico abilitato redatta sulla base dei prezzi contenuti nel Bollettino degli Ingegneri vigente alla data di presentazione della domanda;
e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile ed eventualmente, il nominativo dell'affittuario e/o gestore dell'immobile.
f) Dichiarazione della proprietà per la disponibilità alla stipula di convenzione o di atto d'obbligo unilaterale, in ordine al vincolo di destinazione dei locali.
a) Estremi del provvedimento autorizzativo edilizio o eventualmente, attestazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni,
b) Atto di convenzione o di atto d'obbligo Unilaterale regolarmente registrato e trascritto stipulato ai rogiti di un notaio, in ordine al vincolo di destinazione dei locali.
c) Copia dello Statuto dell'Ente, o attestazione di affiliazione ad autorizzazioni Nazionali legalmente riconosciute.
d) Computo metrico estimativo a consuntivo, sotto forma di perizia giurata da parte di tecnico abilitato, redatto dal Direttore dei lavori, per la effettiva esecuzione dei lavori.
e) In alternativa o a completamento di quanto indicato al punto d) che prevede, certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore dei lavori con fatture, anche in copia conforme all'originale, sia per prestazioni professionali, per esecuzione di opere, per le forniture dei materiali e/o per la mano d'opera occorsa alla esecuzione.
NOTE: la documentazione di cui alle lettere b), c), d), Tabella "A" e lettera d) Tabella "B", deve essere redatta da un Tecnico abilitato.
Per gli edifici esistenti soggetti a vincolo monumentale deve essere allegato, anche successivamente ma comunque prima del rilascio dell'atto autorizzativo dei lavori, il nulla osta della competente Sovrintendenza.