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Regolamento per l'assegnazione dei contributi per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per "Centri Civici e Sociali, Attrezzature culturali e Sanitarie"

Modificato con Deliberazione C.C. n. 89 del 23/12/2015
Approvato con Deliberazione C.C. n. 62 del 15/06/2010.

 
 

Indice


Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti all'art. 184, comma 4, della L.R. 65/2014, nel rispetto della deliberazione del C.R.T. 28 febbraio 1989, n. 84, in quanto applicabile, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie".
  2. I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Quarrata a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria destinate alla realizzazione di nuove opere, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti come sopra specificate.
  3. Il presente regolamento esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo stesso. Successivamente a tale atto il regolamento potrà essere applicato purché compatibile con i contenuti dello stesso. 
  4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.
 

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

  1. Entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno, il Servizio Finanziario comunica alla Giunta Comunale ed al Servizio Edilizia le somme introitate nell’esercizio precedente derivanti dai permessi di costruire, dalle SCIA, dalle comunicazione di attività edilizia libera onerosa e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’art. 37 della legge 28/2/1985 n. 47, della L.R. 7/5/1985 n. 51, dell’art. 39 della Legge 23/12/1994 n. 724, dalla legge n. 326 del 24/11/2003 e legge regionale n. 53 del 20/10/2004 distinguendo le somme incassate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e specificando le percentuali di cui al successivo comma 2.
  2. Sulla base di quanto stabilito dalla Tabella A/5 (“Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria”) allegata alla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, il 10% (dieci per cento) ed il 9 % (nove per cento) di tali somme possono essere destinati rispettivamente alla realizzazione di “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e di “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, da parte dei soggetti realizzatori.
  3. Con deliberazione, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta può stabilire di non destinare tali contributi e motivare il diverso utilizzo delle quote stesse, precisando in tal caso a quali tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, da realizzarsi direttamente dal Comune, intende destinare le somme di cui al precedente comma 1.
 

Articolo 3 - DEFINIZIONE DELLE OPERE, DEI SOGGETTI DESTINATARI E DELLE QUOTE SPETTANTI

  1. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
  2. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 10% (dieci per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite dagli articoli seguenti.
  3. Per la Chiesa cattolica, le richieste sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane, con la proposta delle priorità. Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.
  4. Per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.
  5. Per i "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", la realizzazione delle opere può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 9% (nove per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie degli articoli seguenti.
  6. Per i Centri Civici e Sociali, le Attrezzature Culturali e Sanitarie, la domanda deve essere avanzata dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.
  7. Sono esclusi dai contributi per le opere di cui al comma 5 le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico ed i soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.
  8. Non potranno parimenti accedere alla quota del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative di proprietà della Chiesa Cattolica o delle altre Confessioni religiose, per le quali la quota del contributo è quella di cui al comma 2.
 

Articolo 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A CONTRIBUTO

  1. Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di intervento edilizio:
    1. manutenzione straordinaria;
    2. adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico in genere, adeguamento dei requisiti acustici passivi e contenimento consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche;
    3. ristrutturazione;
    4. restauro e risanamento conservativo;
    5. ampliamento;
    6. sostituzione;
    7. nuove edificazioni.
  2. Gli intereventi edilizi ammessi a contributo devono riguardare opere ubicate nel territorio del Comune.
  3. Potranno essere presentate richieste di assegnazione, e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
  4. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività o richiesta di permesso a costruire. Nel caso di denuncia di inizio attività che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato, resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.
  5. Potranno inoltre essere ammesse a contributo opere in corso di realizzazione o già concluse, a condizione che siano state ultimate non precedentemente ad un anno dalla data della richiesta di attribuzione del contributo. In tale ultimo caso, la successiva richiesta di erogazione del contributo a consuntivo lavori dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla determina di assegnazione. Salvo il caso di cui sopra, le richieste di erogazione delle somme assegnate dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
  6. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.
  7. Le spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, controllo della sicurezza, etc.) sostenute dai richiedenti per gli interventi di cui al comma 1 possono essere ammesse al contributo unitamente a quelle sostenute per i lavori. 
  8. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.
  9. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.
  10. In ogni caso, ciascun intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 50% (cinquanta percento) dell'importo totale dei lavori previsto. Parimenti, in fase di liquidazione delle spese sostenute, e debitamente documentate come specificato al seguente art. 8, non potrà essere erogato più del 50% (cinquanta percento) dell'importo totale del costo effettivo dell'intervento e comunque, in nessun caso, somme superiori a quelle a tal fine già accantonate.
  11. I singoli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 50% (cinquanta percento) della parte di spesa residua non finanziata. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.
  12. Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale d'intervento ed i casi in cui il contributo sia stato assegnato in misura ridotta. In tale ultimo caso, la richiesta deve riguardare la sola parte residua (*).

(*) Per "parte residua" si intende la differenza rispetto all'importo massimo del 50% di cui ai commi 10 e 11 a cui è possibile giungere anche con più assegnazioni successive.

 

Articolo 5 - BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

  1. Entro 30 giorni dalla deliberazione di cui all'art. 2, comma 1, il Responsabile del Servizio Edilizia predispone apposito bando pubblico con cui dà notizia dell'entità complessiva dell'accantonamento come determinato sulla base del comma 2 del medesimo articolo, nonché dei soggetti e delle categorie di opere ammesse a contributo; con lo stesso bando si precisano i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.
  2. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di assegnazione dei contributi entro il termine perentorio di due mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 1; la domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui alla tabella A, allegata al presente Regolamento.
  3. Il competente Servizio Edilizia, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni per il completamento dalla domanda: tale termine è da intendersi perentorio, decorso il quale la domanda incompleta verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.
 

Articolo 6 - ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

  1. Il competente Servizio Edilizia, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 5, predispone, entro e non oltre 30 giorni, due distinti elenchi per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, specificando l'importo totale dei lavori previsto, l'importo richiesto come contributo, ed il conseguente rapporto percentuale.
  2. Il Servizio, preventivamente alla formazione dell'elenco di cui al comma precedente, verifica inoltre la conformità delle spese preventivate all'intervento per cui è richiesto il contributo, tramite la verifica dei prezzi applicati sulla base del vigente Prezziario Lavori Pubblici, Regione Toscana, per la Provincia di Pistoia. Qualora non conformi gli importi sono rettificati secondo le modalità appena descritte.
  3. Gli importi determinati dagli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 2 sono individuati in percentuale proporzionalmente ai preventivi presentati per ogni singola domanda avente diritto.
  4. Per le richieste relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", il Comune potrà altresì ripartire l'assegnazione dei contributi tenendo conto delle diverse priorità indicate dalle Autorità Diocesane o dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni riconosciute dallo Stato Italiano.
 

Articolo 7 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

  1. I contributi saranno ripartiti tra le domande con Deliberazione della Giunta comunale secondo le seguenti modalità:
    1. tenuto conto degli importi così come definiti ai commi 3 e 4 dell'art.6;
    2. tenuto conto della effettiva presenza dei soggetti interessati nel territorio comunale nonché della loro reale consistenza organizzativa;
    3. tenuto conto del valore sociale, culturale e di aggregazione eventualmente connesso a ciascuna opera e dell'urgenza della stessa;
    4. tenuto conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati di cui al comma 4, articolo 6;
  2. Con la stessa Delibera la Giunta comunale indicare ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi per quella annualità.
  3. Il responsabile del Servizio edilizia privata, con specifica determinazione, provvederà, entro 15 giorni dalla Deliberazione di cui al comma precedente, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia, nonché all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo la ripartizione stabilita dalla Giunta comunale.
  4. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui all'art. 8.
 

Articolo 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

  1. L'erogazione dei contributi sarà disposta dal Responsabile del Servizio Edilizia, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione di cui alla tabella B e accertamento della completezza e validità della documentazione sopra descritta da parte dell'ufficio.
  2. L'erogazione dei contributi è disposta sulla base dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 10, a fronte della presentazione della documentazione elencata nell’allegata Tabella B, con particolare riferimento a fatture quietanzate, ricevute o certificati di pagamento, per opere ultimate e regolarmente certificate da Tecnico abilitato ai sensi dell'art. 149, L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.
  3. L'erogazione sarà emessa entro trenta giorni dalla richiesta e dalla conseguente presentazione della documentazione di rito o integrazione della medesima se ritenuta incompleta.
  4. L'Amministrazione, in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata.
 

Articolo 9 - INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE

  1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:
    1. mancato pagamento di oneri per il ritiro del permesso per costruire, della SCIA, della attività edilizia libera onerosa e/o mancata integrazione della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;
    2. mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal permesso di costruire, dalla SCIA, o dalla attività edilizia libera onerosa, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;
  2. Il contributo è revocato e recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali, nei casi seguenti:
    1. mancato adempimento degli obblighi stabiliti nella eventuale convenzione;
    2. sia constatata, in sede di liquidazione di rendiconto finale, la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato;
  3. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio. Nel caso i soggetti che richiedono i contributi non rispettino le previste scadenze, la loro istanza di contributo sarà ritenuta rinunciata e la relativa pratica definitivamente archiviata senza seguito.
 

Articolo 10 - MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

  1. Nel caso di mancata presentazione di domande di contributo, e per qualunque ragione vi siano fondi residui rispetto alla somma stanziata ai sensi dell'art. 2, le somme non attribuite rientrano nella disponibilità del bilancio dell'Ente.
  2. E' facoltà dell'Amministrazione destinare le somme introitate ad altre opere di urbanizzazione secondaria, anche diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, da realizzarsi direttamente dal Comune. Parimenti, è facoltà dell'Amministrazione disporre che le somme siano accantonate per aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo per le finalità del presente regolamento.
 

Articolo 11 - NORME TRANSITORIE

  1. Le somme accantonate con le finalità di cui al presente regolamento e già oggetto di avvisi pubblici adottati dall'Amministrazione comunale alla data di entrata in vigore dello stesso vengono erogate in base ai criteri indicati nei bandi e nel previgente regolamento comunale.
 

Articolo 12 - ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale.
 
 

TABELLA "A" - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile;
  2. Titolo alla richiesta del contributo:
    1. per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi": - documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato; - documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello Stato Italiano;
    2. per i "Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie": - copia dello statuto dell'Ente o associazione;
  3. Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia o D.I.A.) compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui si è riferito l’intervento o della pratica edilizia presentata ovvero dichiarazione del progettista circa la non necessità di specifiche autorizzazioni;
  4. Copia degli elaborati grafici di progetto dell'intervento in conformità al titolo edilizio o pratica di cui al punto precedente (tale corrispondenza dovrà essere espressamente attestata da Tecnico abilitato);
  5. Relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per incolumità pubblica e per salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento;
  6. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sottoforma di Perizia giurata, sulla base dei prezzi contenuti nel Prezziario Lavori Pubblici, Regione Toscana, per la Provincia di Pistoia, vigente alla data di presentazione della domanda ed indicazione dell’importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo redatto e firmato da tecnico abilitato. L’importo complessivo delle spese tecniche non potrà risultare superiore al dieci per cento dell’importo dei lavori;
  7. Documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;
  8. Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
  9. Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.
 

TABELLA"B" - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE A LAVORI EFFETTUATI

  1. Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni. Dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compreso documentazione fotografica, indicazione delle imprese che hanno eseguito i lavori, attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l’esecuzione lavori e al pagamento dello stato finale;
  2. Documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento, rappresentati dalle fatture e/o ricevute quietanzate, esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo;
  3. Dichiarazione in forma di autocertificazione del Direttore dei Lavori che attesti la congruenza economica dei lavori eseguiti rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa sottoscritta anche dal rappresentante legale del soggetto richiedente.
 
 

Comune di Quarrata

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