testata per la stampa della pagina
/
condividi

Regolamento di attuazione del Piano comunale di zonizzazione acustica

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 e art. 6 comma 1 punto a) della Legge 447 del 26 Ottobre 1995.
Approvato con deliberazione C.C. n. 91 del 17.11.1997.

 
 

Indice



Capo III INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

 
 
 






Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 Marzo 1991 n. 57.

2. Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma [1] del citato D.P.C.M. 01.03.1991, ed al quale si fa esplicito riferimento.

3. Le norme presenti hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, e quindi disciplinano l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

 

Articolo 2 - Forme di inquinamento acustico

1. Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:
a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

 

Articolo 3 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'allegato A. Esse si rifanno a quanto citato dal D.P.C.M.01.03.1991 e dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 488 del 25.01.1993, contenente le linee guida per l'applicazione sul territorio regionale dei disposti del citato D.P.C.M. 01.03.1991.

2. A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del citato decreto, del presente regolamento e delle documentazioni presentate dal Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

 

Articolo 4 - Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01.03.1991:
a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

2. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate esplicitamente e dettagliatamente nell'allegato B.

 

Capo II LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

Articolo 5 - Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

1. L'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 32 comma 2 lettera b) della legge08.06.1990 n. 142.

2. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'allegato C, in conformità a quanto disposto dalla tabella 1 del citato D.P.C.M. 01.03.1991.

3. I livelli massimi di rumore ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'allegato D, in conformità a quanto disposto dalla tabella 2 del citato D.P.C.M. 01.03.1991.

4. La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella citata delibera G.R.T. n. 488/93 e riportate nell'allegato E.

 

Articolo 6 - Criterio differenziale

1. Per le zone non esclusivamente industriali, di cui alle classi dalla prima alla quinta dell'allegato C, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore nell'ambiente esterno, di cui allegato D, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
a) 5 dB(A) durante il periodo diurno, dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
b) 3 dB(A) durante il periodo notturno, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

2. La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3. La norma del presente art. 6 comma 1 non vige nei casi disciplinati dal successivo Capo V artt.12, 13, 14 e 15.

 

Capo III INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Articolo 7 - Piani di risanamento

1. Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui all'allegato D ad alle norme stabilite dal precedente art. 6 entro i seguenti tempi:
a) sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica perla redazione e l'invio al Sindaco di una relazione tecnica di risanamento acustico;
b) diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del P.Z.A., per la realizzazione delle opere di adeguamento.
Durante il periodo di adeguamento le imprese sono tenute al provvisorio rispetto dei limiti indicati nell'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 (vedi allegato F), salvo modifiche di Legge.

2. La relazione tecnica indicante il piano di risanamento deve essere inviata al Sindaco il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.

3. trascorsi trenta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del P.Z.A., ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte del Sindaco di quanto previsto al comma 2 equivale ad assenso.

4. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Sindaco.

 

Capo IV PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 8 - Nuovi Insediamenti Produttivi

1. La concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01.03.1991, e dal Piano di Zonizzazione Acustica.

2. Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

 

Articolo 9 - Pianificazione Urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Qualsiasi intervento di pianificazione urbanistica deve essere programmato, collocato e progettato in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

 

Articolo 10 - Limiti di accettabilità

1. Il livello sonoro di valutazione, relativo all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'allegato D.

 

Articolo 11 - Rumore prodotto dal traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'Articolo - 10.

3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'Articolo - 38 L. 142/90.

4. Nella eventuale redazione del Piano Urbano del traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

 

Capo V ATTIVITA' TEMPORANEE E ATTIVITA' TRANSITORIE

Articolo 12 - Attività temporanee

1. Le attività temporanee, quali cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'Articolo - 4 comma 2.

 

Articolo 13 - Autorizzazione di attività temporanee

1. Gli impianti, le apparecchiature, le macchine di ogni genere impiegate nelle attività temporanee di cui all'Articolo - 12, devono essere provviste di dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore.

2. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare l'attività temporanea in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.

 

Articolo 14 - Procedura di autorizzazione delle attività temporanee

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con anticipo di almeno quarantacinque giorni rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di utilizzare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.

2. Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione dell'attività temporanea e gli orari, diurno e/o notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, e gli accorgimenti adottati per limitare il disturbo.

3. L'unità organizzativa comunale preposta all'istruttoria del procedimento di autorizzazione verifica presso i competenti uffici comunali:
a) per i cantieri edili, che per le opere che con gli stessi si intendono eseguire, sia stata rilasciata la concessione od autorizzazione edilizia o, nel caso che si tratti di opere eseguite per conto del Comune, che il richiedente sia il titolare del contratto di appalto, o il proprietario;
b) per le manifestazioni, che le stesse siano state autorizzate ai fini della disciplina, se esiste, relativa alle medesime.

4. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla domanda o dalla sua integrazione, qualora richiesta. Decorso inutilmente questo intervallo di tempo, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. È facoltà del Sindaco derogare ai termini temporali stabiliti in precedenza, in considerazione del carattere sociale e/o di pubblica utilità di talune manifestazioni.

 

Articolo 15 - Attività transitorie e relative autorizzazioni

1. Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.

2. Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, limitatamente alle zone del territorio comunale comprese nelle zone II, III,IV, V e VI, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno quindici giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella tabella in allegato G.

3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Sindaco entro sette giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. Qualora le attività transitorie di cui al comma 2 di durata giornaliera siano ripetute per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione di cui all'Articolo - 14.

5. In tutte le zone del territorio è consentita, in deroga ai limiti, l'utilizzazione di macchinari e/o utensili da giardino del tipo: decespugliatori, tosaerba, motoseghe e apparecchi affini, purché essi rispettino le norme in materia di potenza acustica ed il tempo del loro impiego sia limitato a due ore al giorno non continuative, di cui un'ora nell'intervallo dalle 10:00 alle 13:00 ed un'ora nell'intervallo dalle 16:00 alle 19:00.

 

Capo VI SANZIONI

Articolo 16 - Determinazione delle sanzioni amministrative

1. Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

a) Superamento del livello assoluto di zona
da Lit. 300.000 a Lit. 800.000
b) Superamento del livello differenziale
da Lit. 300.000 a Lit. 600.000
c) Superamento del livello assoluto di zona e del livello differenziale
da Lit. 600.000 a Lit. 1.400.000
d) Mancata richiesta di autorizzazione all'inizio attività e/o manifestazione temporanea
da Lit. 400.000 a Lit. 1.200.000
e) Inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione ma in presenza di richiesta della stessa
da Lit. 200.000 a Lit. 1.000.000
f) Attività e/o manifestazione temporanea effettuata in orari non consentiti
da Lit. 200.000 a Lit. 1.000.000
g) Utilizzazione di macchinari attrezzature da giardino in orari non consentiti o per periodi più lunghi
da Lit. 50.000 a Lit. 300.000
h) Mancata presentazione di relazione tecnica di cui Articolo - 7, comma 1
da Lit. 500.000 a Lit. 1.500.000
 

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, esperite le procedure previste dallo statuto comunale.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali interessati, alle associazioni delle imprese artigiane commerciali ed industriali ed alla popolazione.

 

Articolo 18 - Aggiornamento del P.Z.A.

1. Il Piano di Zonizzazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

2. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni dileggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

3. Al fine di aggiornare, modificare e integrare il P.Z.A. e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituito un "osservatorio" composto da funzionari interni all'Amministrazione Comunale, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

 

ALLEGATO A - DEFINIZIONI

1. Ambiente abitativo
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con l'attività lavorativa.

2. Rumore
Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

3. Livello di rumore residuo - Lr
È il livello equivalente di pressione sonora ponderato che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4. Livello di rumore ambientale - La
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

5. Sorgente sonora
Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

6. Sorgente specifica
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

7. Livello di pressione sonora
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

 

Lp = 10 log(p/po)2 dB

 

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e po è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

 

Leq(A),T = 10 log(1/T(0T [pA2(t)/po 2] dt) dB(A)

 

dove pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); po è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo di tempo di integrazione; Leq(A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

9. Livello differenziale di rumore
Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

10. Rumore con componenti impulsive
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

11. Tempo di riferimento - tr
È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

12. Rumori con componenti tonali
Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

13. Tempo di osservazione - To
È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

14. Tempo di misura - Tm
È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

 

ALLEGATO B - STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

1. Strumentazione.
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente. Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

2. Calibrazione del fonometro.
Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso. La calibrazione dovrà essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al massimo di (0.5 dB).

3. Rilevamento del livello di rumore.
Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

3.1. Per misure in esterno.
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate i rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all'Articolo - 2 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

3.2. Per misure all'interno di ambienti abitativi.
Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando quanto contenuto nel precedente punto 3.1 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto di rumore, per il rilevamento del livello differenziale si deve effettuare la misura del rumore ambientale (definito nell'allegato A al punto 4) e del rumore residuo (definito nell'allegato A al punto 3). La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile. Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite massimo differenziale, restando comunque valida l'applicabilità del criterio stesso per i livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.
4. Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente al presenza di componenti impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua la misura del livello massimo del rumore rispettivamente con costante di tempo "slow" e "impulse". Qualora la differenza dei valori massimi delle due misure suddette sia superiore a 5 dB(A), viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato in Leq(A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

5. Riconoscimento di componenti tonali nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua un'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando, all'interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti, viene riconosciutala presenza di componenti tonali penalizzabili nel rumore. In tal caso, il valore del rumore misurato in Leq(A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

6. Presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore.
Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il valore del rumore misurato in Leq(A) dev'essere maggiorato di 6 dB(A).

7. Presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore residuo.
Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza delle stesse nel rumore residuo, con le modalità previste ai punti 4, 5 e 6 ed applicare ad esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.

8. Presenza di rumore a tempo parziale.
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno(come definito al punto 11 dell'allegato A), si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) dev'essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a15 minuti il Leq(A) dev'essere diminuito di 5 dB(A). Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente decreto, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

9. Presentazione dei risultati.
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo ed ora del rilevamento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'allegato A;
c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
d) valori in Leq(A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;
e) valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti perla presenza di componenti impulsive e/o tonali e/o a tempo parziale, all'interno degli ambienti confinati;
f) differenza rilevata fra Leq(A) del rumore ambientale e Leq(A) del rumore residuo;
g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
h) valori di Leq(A) del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come indicato nel punto e);
i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
l) giudizio conclusivo.

 

ALLEGATO C - Classe I. Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III. Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV. Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V. Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI. Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

 

ALLEGATO D - VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LeqA) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Classi di destinazione d'uso del territorio
 
Tempi di riferimento
 
 
 
Diurno
Notturno
I
Aree particolarmente protette
50
40
II
Aree prevalentemente residenziali
55
45
III
Aree di tipo misto
60
50
IV
Aree di intensa attività umana
65
55
V
Aree prevalentemente industriali
70
60
VI
Aree esclusivamente industriali
70
70
 

ALLEGATO E - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

CLASSE
COLORE
RETINO
I
Verde
Quadrati
II
Rosa
Croci
III
Bianco (nessuno)
Bianco (nessuno)
IV
Giallo
Grigio uniforme
V
Celeste
Pallini
VI
Arancione
Righe inclinate
 

ALLEGATO F

ZONIZZAZIONE
LIMITE DIURNO Leq(A) dB(A)
LIMITE NOTTURNO Leq(A) dB(A)
Tutto il territorio nazionale
70
60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)
65
55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)
60
50
Zona esclusivamente industriale
70
70

* Zone di cui all'Articolo - 2 del decreto ministeriale 02.04.1968, n. 1444.

 

ALLEGATO G - AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE DI ATTIVITA' E/O MANIFESTAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE AD UN GIORNO. LIVELLI MASSIMI AMMESSI

TIPO DI ATTIVITA'
ORARIO
 
LIVELLO EQUIVALENTE MAX CONSENTITO dB(A)
 
FERIALI
FESTIVI
 
Cantieri edili e simili
8:00-13:00 / 14.30-19.00
9:30-12:30 / 16.00-19.00
80(*)
Pubblicità tramite mezzi mobili e simili
9:30-12:00 / 14.30.20.00
9:30-12:00 /16.00-20.00
80(*)
Avvisi Pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile
Sempre ammessi
Sempre ammessi
80(*)
Manifestazioni politiche sindacali e simili, celebrazioni religiose
9:00-13:00 / 16.00-24.00
9:00-13:00 / 16.00-24.00
85(*)
Manifestazioni cinematografiche, musicali, sagre, fiere e altre manifestazioni ricreative e del tempo libero e simili all'aperto
9:00-13:00 / 16.00-24.00
9:00-13:00 / 16.00-24.00
85(*)

(*) Il livello equivalente deve essere misurato posizionando lo strumento all'interno dell'edificio abitativo, a finestre aperte, secondo le modalità di cui all'Allegato B punto 3.2 del presente regolamento, senza la misurazione del livello differenziale.

 
 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it