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Regolamento per la cessione delle sale della struttura "La Civetta"

 

Articolo 1 - Criteri generali d'uso

  1. L'uso delle sale all'interno del locale "La Civetta", una posta al piano terra e l'altra al piano primo, può essere concesso sulla base del presente regolamento, dal Responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport.
  2. La cessione in uso è subordinata sempre e comunque alle finalità generali e alle esigenze del Comune di quarrata; essa è comunque sempre esclusa per attività legate al culto, per attività contrarie all'ordine pubblico e al buon costume e per attività commerciali.
 

Articolo 2 - Modalità di utilizzo

  1. Ai fini della cessione in uso, le richieste verranno divise nelles eguenti categorie:
    1. utilizzazione a carattere privato per seminari, mostre, riunioni, incontri, convegni, feste;
    2. utilizzazione da parte di associazioni di categoria, ordini professionali e di tutti i soggetti che non rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) e c) del presente articolo;
    3. utilizzazione da parte di enti pubblici della Regione Toscana, dei soggetti regolarmente iscritti nel Pubblico Registro del Comune, di partiti politici e associazioni sindacali del territorio comunale, di associazioni ONLUS, di Associazioni sportive con sede sul territorio.
 

Articolo 3 - Condizioni per l'uso

  1. Le richieste dovranno essere inoltrate al Responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport del Comune di Quarrata. 
  2. Le richieste dovranno essere complete di tutti gli elementi utili per individuare le persone e/o gli enti organizzatori, il legale rappresentante e/o il responsabile della manifestazione, la descrizione sommaria della stessa, al fine di individuare la natura dell'iniziativa  e la categoria di utilizzo di cui al precedente art. 2. Esse dovranno inoltre contenere la dichiarazione, da parte del legale rappresentante o responsabile della manifestazione, di assunzione di ogni e qualunque onere  e responsabilità nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza, della SIAE o di terzi comunque interessati al contenuto e allo svolgimento delle manifestazioni. Il richiedente dovrà inoltre accettare formalmente e per intero gli articoli del presente regolamento.
  3. La concessione in uso è disposta con comunicazione del Responsabile del Servizio Cultura Sport e Comunicazione. Qualora l'uso rientri nella tipologia di cui all'art. 2, lett. a) e b) diventa effettiva solo previo versamento, da parte del richiedente, dell'importo dovuto. 
 

Articolo 4 - Oneri a carico del richiedente

  1. Gli oneri a acrico del richiedente sono stabiliti secondo i seguenti criteri:
    1. Per le iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 2, gli organizzatori dovranno corrsipondere al Comune un importo forfettario, che verrà determinato periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.
    2. Per le iniziative di cui alla lett. b) dell'art. 2, l'importo dovuto è ridotto del 50%;
    3. L'uso della sala è gratuito per i casi di cui alla lett. c) dell'art. 2;
  2.  Per ogni tipo di iniziativa sono a totale carico del richiedente le spese di allestimento e gestione delle manifestazioni promosse, nonché tutte le prestazioni di personale per allestimenti, montaggi, smontaggi e quant'altro occorra per la realizzazione dell'iniziativa. Tutte queste attività saranno effettuate direttamente dagli organizzatori con i loro mezzi personali e/o finanziari
 

Articolo 5 - Limiti di utilizzo

  1. L'uso può essere concesso per un arco temporale non superiore, di norma, a 6 ore giornaliere ricompreso nella fascia dalle ore 08.00 alle ore 23.30. Qualora la richiesta dovesse comprendere un arco temporale superiore alle 6 ore, si applicherà la tariffa relativa all'utilizzo per l'intera giornata.
  2. Le richieste dovranno pervenire, di norma, nel mese precedente l'utilizzo. In caso di coincidenza temporale fra più richieste, ovvero per lo stesso giorno e stessa fascia oraria, presentate nella stessa data, viene data priorità alle richieste che provengono da soggetti e/o associazioni con sede sul  territorio comunale; nel caso di richieste coincidenti da parte di soggetti residenti o con sede in Quarrata, in base all'ordine di presentazione delle domande, rilevabile dal protocollo del Comune.
  3. Possono essere presentate anche domande cumulative per il mese successivo alla presentazione della richiesta, purchè in numero non superiore a 4 date al mese per i soggetti di cui all'art. 2 lett. c). Qualora le richieste superino tale limite verrà applicata la tariffa di cui all'art. 4 lett. b). In qualunque caso, la sala non potrà essere concessa per iniziative di durata superiore a sei giorni.
 

Articolo 6 - Responsabilità e modalità d'uso

  1. Nella domanda il richiedente si impegna ad assumersi ogni responsabilità per ogni eventuale danno che venga arrecato alla struttura ed ai beni in essa contenuti.
  2. Il Comune non risponde in alcun modo di eventuali danni ai beni di proprietà di chi usufruisce della sala  derivanti  da guasti agli impianti elettrici, idrici o quant'altro.
  3. Alle pareti delle sale non possono venire affissi striscioni o manifesti, né possono essere apportare modifiche di alcun tipo alle strutture e agli impianti in dotazione nelle sale. 
  4. Il richiedente resta sempre responsabile del corretto utilizzo delle strutture e dei suoi arredi. E' inoltre responsabile anche del comportamento del pubblico, qualora la legge vigente preveda tale tipo di responsabilità in base alla natura della manifestazione e/o iniziativa. 
  5. La sala deve essere lasciata, al termine dell'utilizzo, nelle stesse condizioni in cui viene consegnata. Il Comune si riserva di esigere, previa precisa contestazione, il risarcimento dei danni causati durante il periodo di utilizzazione del locali da parte del richiedente.
 

Articolo 7 - Iniziative del Comune e revoca di utilizzo della sala

  1. Il Comune di Quarrata può disporre, con diritto di priorità e precedenza sulle altre richieste, degli spazi del locale "La Civetta" e il responsabile del servizio Cultura, Comunicazione e Sport  può revocare le concessioni in uso già ammesse e comunicate, per documentati impegni istituzionali imprevedibili e inderogabili o per causa di forza maggiore. In tale caso, al richiedente verranno rimborsate esclusivamente le somme già versate e il richiedente non potrà pretendere nessun risarcimento a nessun titolo. A tale scopo, nella richiesta dovrà essere espressamente contenuta e sottoscritta la dichiarazione, da parte del richiedente, di essere a conoscenza di tale disposizione e di accettarne in toto le conseguenze. Il Comune può utilizzare tali spazi senza i limiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento. 
  2. I Responsabili dei Servizi del Comune che intendono utilizzare gli spazi del locale "La Civetta" dovranno darne comunicazione al Responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport con congruo anticipo, al fine di organizzare la concessione degli spazi a soggetti terzi.
  3. Il Responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport può inoltre revocare, in qualunque momento, la concessione in uso delle sale, nel caso in cui il richiedente per sua colpa od omissione provochi situazione di possibile pericolo per il pubblico e/o per il locale, di grave danno per l'immagine dell'Amministrazione Comunale o comunque violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti.
 

Articolo 8 - Revoche di utilizzo da parte del richiedente

  1. Il richiedente può revocare le sue richieste di utilizzo, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport:
    1. Nel caso che la manifestazione venga annullata almeno tre giorni prima della data fissata, per difetto del richiedente, allo stesso saranno restituite le somme versate.
    2. Nel caso che la manifestazione venga invece annullata con meno di tre giorni di preavviso, al richiedente non sarà restituita alcuna somma.
 

Articolo 9 - Disposizioni finali

  1. La concessione in uso della sala è subordinata all'accettazione esplicita da parte del richiedente di ogni parte del presente regolamento, pena il diniego della concessione stessa, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.
  2. Per tutto quanto non espressamente previsto con il  presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
  3. Per ogni controversia fra le parti si considera competente il foro di Pistoia.
 
Data di aggiornamento: 17/11/2010

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