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Bandi per la richiesta di attribuzione degli oneri di urbanizzazione secondaria

 

Bando per la richiesta di attribuzione alle Chiese ed altri edifici per servizi religiosi del 10% delle somme introitate a titolo di "oneri di urbanizzazione secondaria" nell'esercizio finanziario 2018.

 

SCADENZA 20 APRILE 2019

 
Il Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
 
 

COMUNICA

 

che per accedere alla procedura di assegnazione dei contributi di cui in premessa i soggetti interessati, ricompresi tra quelli indicati all’art.3 dello specifico Regolamento Comunale, dovranno far pervenire apposita istanza all’ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio del Comune di Quarrata.
La domanda, redatta su apposito modello, dovrà essere corredata dalla documentazione prevista nella “TABELLA A” allegata al Regolamento Comunale di cui alla Delibera C.C. n. 62 del 15/06/2010 e s.m.i.
Sono ammesse al contributo soltanto le tipologie di intervento edilizio elencate all’art. 4 comma 1 del vigente Regolamento Comunale, rientranti nelle casistiche e con le limitazioni previste allo stesso art. 4.
Le domande e le eventuali dichiarazioni sostitutive, per poter essere ritenute valide, dovranno essere rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante, sotto la sua personale responsabilità ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La produzione della fotocopia del documento di identità di chi firma è prevista a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione.
Nell’ipotesi in cui intervenga un procuratore a presentare e sottoscrivere l’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile (originale o copia autenticata), ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal delegante con allegata fotocopia del documento di identità.
Il richiedente/i dovrà possedere, al momento della richiesta di contributo, i requisiti previsti dall'art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, in particolare sotto la propria responsabilità dovrà dichiarare nelle forme previste dal DPR 445/2000 quanto segue:
1. non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in particolare il richiedente dovrà trasmettere al Comune:
- il nominativo di tutte le imprese e degli artigiani presenti in cantiere;
- la eventuale notifica preliminare, in conformità al D.Lgs. 81/08, e ogni aggiornamento durante le fasi operative.
La rendicontazione, oltre a dover rispettare le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione dei contributi (Del. CC. 62/2010 come modificato con Del. CC. 89/2015), dovrà essere coerente con il computo metrico estimativo e con la documentazione trasmessa all'ufficio Edilizia, in particolare:
1) Le fatture quietanziate dovranno essere emesse dalle ditte/artigiani che preventivamente sono state comunicate all'ufficio Edilizia e ugualmente corrispondere con le ditte inserite nella eventuale notifica preliminare.
2) Le fatture dovranno indicare:
a) la data di esecuzione lavori che dovrà essere coerente con il periodo di validità dei titoli abilitativi;
b) il dettaglio dei lavori eseguiti, dovrà essere corrispondente (seppur sinteticamente) con le voci del computo metrico estimativo;
c) l'importo, dovrà corrispondere, ovvero essere confrontabile, con gli importi del computo metrico estimativo.
La mancanza dei requisiti specificati ai precedenti capoversi, determinerà il rigetto della richiesta di liquidazione dei contributi; il Comune non procederà, altresì, all'erogazione del contributo qualora emerga che le stesse ditte/artigiani non siano in regola con le vigenti norme in materia contributiva e assicurativa.
Si ricorda che la richiesta di contributi non è ammessa né per sanatorie edilizie, né per l'esecuzione di opere finalizzate ad ottenere conformità urbanistica/edilizia.
Non saranno concessi ulteriori contributi dopo la determinazione di assegnazione degli stessi, indipendentemente dal costo complessivo dei lavori a consuntivo.
In caso vi siano discordanze tra il contenuto dei documenti amministrativi presentati, sarà ritenuto valido quello della documentazione recante la data più recente.

 

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla normativa, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati sarà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative.

 

Il Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Ing. Iuri Gelli

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Caterina Biagiotti - tel. 0573/771301
Il Referente Tecnico è l’Arch. Maria Chiara Capaccioli - tel.0573/771326
Il Referente Amministrativo è la sig.ra Adele Catapano - tel. 0573/771331

 
 (93.79 KB)Scarica il bando “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” (93.79 KB).
 (79.94 KB)Scarica la richiesta di attribuzione (79.94 KB).
 (509.91 KB)Scarica la richiesta di liquidazione (509.91 KB).
 

 

Bando per la richiesta di attribuzione ai Centri Civici e sociali e alle Attrezzature culturali e sanitarie della quota del 9% delle somme introitate a titolo di "oneri di urbanizzazione secondaria" nell'esercizio finanziario 2018.

 

SCADENZA 20 APRILE 2019

 
Il Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
 
 

COMUNICA

 

che per accedere alla procedura di assegnazione dei contributi di cui in premessa i soggetti interessati, ricompresi tra quelli indicati all’art. 3 dello specifico Regolamento Comunale, dovranno far pervenire apposita istanza all’ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio del Comune di Quarrata.
La domanda, redatta su apposito modello, dovrà essere corredata dalla documentazione prevista nella “TABELLA A” allegata al Regolamento Comunale di cui alla Delibera C.C. n. 62 del 15/06/2010 e s.m.i.
Sono ammesse al contributo soltanto le tipologie di intervento edilizio elencate all’art. 4 comma 1 del vigente Regolamento Comunale, rientranti nelle casistiche e con le limitazioni previste allo stesso art. 4.
Le domande e le eventuali dichiarazioni sostitutive, per poter essere ritenute valide, dovranno essere rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante, sotto la sua personale responsabilità ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La produzione della fotocopia del documento di identità di chi firma è prevista a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione.
Nell’ipotesi in cui intervenga un procuratore a presentare e sottoscrivere l’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile (originale o copia autenticata), ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal delegante con allegata fotocopia del documento di identità.
Il richiedente/i dovrà possedere, al momento della richiesta di contributo, i requisiti previsti dall'art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, in particolare sotto la propria responsabilità dovrà dichiarare nelle forme previste dal DPR 445/2000 quanto segue:
1. non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in particolare il richiedente dovrà trasmettere al Comune:
- il nominativo di tutte le imprese e degli artigiani presenti in cantiere;
- la eventuale notifica preliminare, in conformità al D.Lgs. 81/08, e ogni aggiornamento durante le fasi operative.
La rendicontazione, oltre a dover rispettare le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione del contributo (Del. CC. 62/2010 come modificato con Del. CC. 89/2015), dovrà essere coerente con il computo metrico estimativo e con la documentazione trasmessa all'ufficio Edilizia, in particolare:
1) Le fatture quietanziate dovranno essere emesse dalle ditte/artigiani che preventivamente sono state comunicate all'ufficio Edilizia e ugualmente corrispondere con le ditte inserite nella eventuale notifica preliminare.
2) Le fatture dovranno indicare:
a) la data di esecuzione lavori che dovrà essere coerente con il periodo di validità dei titoli abilitativi;
b) il dettaglio dei lavori eseguiti, dovrà essere corrispondente (seppur sinteticamente) con le voci del computo metrico estimativo;
c) l'importo, dovrà corrispondere, ovvero essere confrontabile, con gli importi del computo metrico estimativo.
La mancanza dei requisiti specificati ai precedenti capoversi, determinerà il rigetto della richiesta di liquidazione dei contributi; il Comune non procederà, altresì, all'erogazione del contributo qualora emerga che le stesse ditte/artigiani non siano in regola con le vigenti norme in materia contributiva e assicurativa.
Si ricorda che la richiesta di contributi non è ammessa né per sanatorie edilizie, né per l'esecuzione di opere finalizzate ad ottenere conformità urbanistica/edilizia.
Non saranno concessi ulteriori contributi dopo la determinazione di assegnazione degli stessi, indipendentemente dal costo complessivo dei lavori a consuntivo.
In caso vi siano discordanze tra il contenuto dei documenti amministrativi presentati, sarà ritenuto valido quello della documentazione recante la data più recente.

 

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla normativa, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati sarà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative.

 

Il Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Ing. Iuri Gelli

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Caterina Biagiotti - tel. 0573/771301
Il Referente Tecnico è l’Arch. Maria Chiara Capaccioli - tel.0573/771326
Il Referente Amministrativo è la sig.ra Adele Catapano - tel. 0573/771331

 
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Per informazioni e richiesta di documentazione rivolgersi a:
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo
e/o Ufficio Relazioni Pubblico (URP)
COMUNE DI QUARRATA - tel. 0573/7710

 
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