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Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione

Indice

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPO I

Articolo 1 - Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" e della Legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz".
  2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Quarrata.
  3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma b) anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
  4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono inoltre  fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
 

Articolo 2 - Finalità e obiettivi del regolamento

  1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune stabilisce le seguenti  finalità e obiettivi:
    1. avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti;
    2. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
    3. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
    4. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione  ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
    5. stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 54/2000;
    6. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione  richiamato all'art. 3 punto 5 anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ; a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. L'Amministrazione Comunale attiva strumenti di verifica e di comunicazione alla cittadinanza, utilizzando gli strumenti informativi del Comune, ogni qualvolta da misurazioni o monitoraggi venissero riscontrati livelli di emissione superiori a 3 V/m, o comunque, per tutti quei casi in cui la stessa Amministrazione riscontrasse valori o livelli meritevoli di approfondimento;
    7. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
    8. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc...
 

 

CAPO II

Articolo 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti

  1. Gli impianti per la telefonia cellulare sono collocati su aree e/o su immobili di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati;
  2. Per la localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare, indicati nel presente Regolamento, si individuano le seguenti aree e secondo l'ordine di priorità appresso indicato:
    1. Aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate;
    2. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione ( discariche, depuratori, ecc. ) e infrastrutture della viabilità ( parcheggi, rotatorie, ecc. );
    3. Aree di rispetto cimiteriale;
    4. Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto dei criteri relativi alle aree sensibili.
  3. Per siti sensibili si intendono gli edifici adibiti ad asilo nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, case di riposo per anziani. In questi siti e loro pertinenze esterne è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.
  4. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
  5. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
  6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
  7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
    1. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
    2. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.
 

Articolo 4 - Divieto di installazione degli impianti

  1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nei siti sensibili così come definiti dall'art. 3, comma 3;
  2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
 

Articolo 5 - Individuazione cartografica degli impianti

  1. Il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Ecologia e Ambiente, di concerto con il Servizio Urbanistica  cura la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché aggiornamenti periodici (tipicamente annuali). In suddetta cartografia deve essere riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle.
 

Articolo 6 - Catasto degli impianti

  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 54/2000 il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Ecologia e Ambiente, di concerto con il Servizio Urbanistica, cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.
  2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti di telecomunicazione  sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.795 del 4 agosto 2003 e della DGR n.518 del 31 maggio 2004 così come integrata dalla DGR n. 964 del 27 settembre 2004 relativa alle dichiarazioni inerenti gli impianti radioamatoriali.
  3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti inerenti il relativo titolo abilitativo, compresi i pareri A.R.P.A.T. ed i controlli effettuati.
  4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione, di norma annualmente, e solo nel caso in cui si verifichino cambiamenti significativi rispetto all'archivio di base.
 

 

CAPO III

Articolo 7 - Gruppo Tecnico di Valutazione (G.T.V.)

  1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento, nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati, è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio nei confronti dell'organo deputato all'approvazione del Piano, così come previsto dall'art. 8, comma 9;
  2. Tale G.T.V. è composto da:
    1. Il Responsabile del Servizio Urbanistica, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata o loro delegati;
    2. Un tecnico di A.R.P.A.T.;
  3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale del Dirigente dell'Area Tecnica o in sua assenza dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, oppure un tecnico comunale avente i suddetti requisiti.
 

Articolo 8 - Programma annuale e procedure di valutazione

  1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 9, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo di un programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano delle installazioni degli impianti.
  2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve pervenire agli uffici del Comune entro il 30 settembre di ogni anno e deve essere corredata da:
    1. Planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
    2. Planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II, art. 3;
    3. Documentazione tecnica prevista dall'art. 10 del presente Regolamento comunale;
    4. Relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi ipotizzabili.
  3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
  4. Il Piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 7;
  5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro il 31 dicembre di ogni anno;
  6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso il G.T.V. valuta i Piani entro i 30 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato. Il G.T.V. ha il compito di verificare:
    1. Il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
    2. Il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4;
  7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
  8. I risultati della verifica, qualora prevedono l'individuazione di nuovi siti non previsti nel piano approvato, devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale;
  9. I Piani annuali approvati dal Dirigente dell'Area Tecnica o in sua assenza dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, vengono pubblicati nella Rete Civica. Il Comune provvede inoltre ad informare la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.
 

CAPO IV

Articolo 9 - Autorizzazione

  1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, fatto salvo il rispetto dei valori di campo elettromagnetico generato e quanto disposto dal presente regolamento, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione finale da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i..
  2. L'installazione, la modifica o l'adeguamento di impianti comportanti anche la realizzazione di pali o tralicci necessita del parere del Gruppo Tecnico di Valutazione  (G.T.V.), che sarà acquisito a cura del S.U.A.P..
  3. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i..
  4. L'istanza di autorizzazione ovvero la presentazione della denuncia di inizio attività è effettuata presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, utilizzando a tal fine la modulistica da questi appositamente predisposta, accompagnata dalla documentazione prevista dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i..
  5. Titolare del procedimento di carattere autorizzatorio è lo Sportello Unico Attività Produttive, che ne cura la gestione secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/03 e nel D.P.R. 447/98, e che provvede al rilascio dell'autorizzazione finale di cui al comma 1.
  6. Il Servizio S.U.A.P., competente all'istruttoria, acquisisce il parere dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi.
  7. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", oltre  alla revoca dell'autorizzazione stessa.
 

CAPO V

Articolo 10 - Documentazione tecnica richiesta per impianti sottoposti ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003

  1. Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, devono essere presentate al Servizio S.U.A.P. e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
    1. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
    2. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente ( se diverso dal richiedente ) e del progettista;
    3. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori ed ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
    4. estratto del Regolamento Urbanistico vigente relativo all'area interessata, nonché, ove, l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
    5. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
    6. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
    7. una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica);
    8. Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente relazione esaustiva nei seguenti punti: (I) indirizzo ed ubicazione dell'impianto; (II) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare; (III) tipologia di utilizzo dell'impianto; (IV) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente; (V) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente; (VI) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna; (VII) massima potenza ammessa in antenna; (VIII) massima potenza irradiata; (IX) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
    9. precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta;
    10. misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
    11. valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto J), tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche.
    12. Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
    13. Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.
 

Articolo 11 - Certificato di collaudo, attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio

  1. La messa in funzione degli impianti sottoposti ad autorizzazione è subordinata alla presentazione al S.U.A.P., a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, del certificato di collaudo dell'impianto.
  2. Il certificato di collaudo dell'impianto deve essere effettuato da tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto e indiretto al titolare dell'autorizzazione. La procedura di collaudo provvede a verificare l'avvenuta ultimazione dei lavori, la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche dei materiali e dei complessi costruttivi, la conformità e la rispondenza delle opere al progetto autorizzato, l'adozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché l'adempimento di ogni altro obbligo specificatamente sancito dall'autorizzazione.
  3. In caso di esito negativo del collaudo o di mancata presentazione dello stesso, l'impianto non potrà essere attivato.
 

Articolo 12 - Impianti mobili su carrato, impianti provvisori

  1. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti temporanei è effettuata previa attivazione, da parte dei soggetti interessati, delle procedure autorizzatorie di cui ai commi 1) o 3) dell'art. 9 del presente Regolamento e comunque nel rispetto dei siti stabiliti nel piano annuale con i criteri di cui all'art. 3, indicando:
    1. l'ubicazione dell'impianto;
    2. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche: (I) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale; (II) la direzione di massima irradiazione in gradi nord; (III) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; (IV) il guadagno dell'antenna; (V) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; (VI) la polarizzazione; (VII) la frequenza utilizzata; (VIII) la potenza massima immessa in antenna.
  2. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta scritta del soggetto interessato, da presentare al S.U.A.P. almeno un mese prima della scadenza.
 

Articolo 13 - Impianti di altri enti pubblici

  1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare al Servizio per le Attività Produttive, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
  2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
  3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui alla normativa vigente in materia.
 

Articolo 14 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

  1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore  tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
  2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.
  3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.
  4. Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:
    1. data di installazione dell'impianto;
    2. nome del gestore proprietario dell'impianto;
    3. tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
    4. frequenze utilizzate;
    5. potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
    6. altezza del centro dell'antenna in metri.
 

 

CAPO VI

Articolo 15 - Azioni di risanamento

  1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.M. 381/98 e dell'art. 8 della L.R. T. 54/2000.
  2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.T, riscontri  livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
  3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.
 

Articolo 16 - Rilocalizzazione degli impianti

  1. L' Amministrazione Comunale dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
    1. Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art.3, del presente Regolamento comunale;
    2. E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
  2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art.3, del presente Regolamento comunale.
  3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
 

 

CAPO VII

Articolo 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

  1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'A.R.P.A.T. e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art.6,comma 1, della L.R.T. 66/95 ed altresì in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale e dall'art.9, comma 2, della L.R. 54/2000.
  2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applica l'art.9 della L.R. 54/2000.
  3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza periodica ( almeno annuale ), effettuati dall'A.R.P.A.T. su richiesta del gestore o, in mancanza di questa, dell' Amministrazione Comunale ; gli oneri economici da corrispondere ad A.R.P.A.T. saranno comunque a carico dei gestori stessi. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
  4. Oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune. La scelta della posizione delle centraline potrà essere concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale o da propri consulenti al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
  5. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, secondo le regole previste dal regolamento per il diritto di accesso.
 

 

CAPO VIII

Articolo 18 - Sanzioni amministrative

  1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e di violazione delle condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza comunale da parte del Dirigente o Responsabile del Servizio S.U.A.P., affinché siano ripristinate le condizioni prescritte entro il termine massimo di 60 giorni.
  2. Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia ai  sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, sarà emessa, da parte del Dirigente competente, ordinanza di disattivazione dell'impianto.
  3. Rimane salvo il potere del Sindaco, ex. Art. 54, co. 4 del D.Lgs 267/2000, di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili  ed urgenti, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, purchè sussistano i requisiti della contingibilità e dell'urgenza, previa comunicazione al Prefetto.
  4. Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente in materia. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni.
  5. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento, viene ordinata la disattivazione del medesimo con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente per materia.
  6. In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio, con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente per materia, da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata con provvedimento del medesimo Dirigente o Responsabile. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.
 

Articolo 19 - Partecipazione ed informazione

  1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali e dal Regolamento comunale sulla partecipazione,  l'informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.
 

Articolo 20 - Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento verrà pubblicato, ex. Art. 124, co. 1, del T.U.E.L., mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Esso diventerà esecutivo, ex. Art. 134, co. 3 del T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
 
 

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