Regolamento per la partecipazione

TITOLO I - PRINCIPI E ORGANO

 
 

TITOLO II - AVVIO DI UN PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

 
 

TITOLO III - SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

 
 

TITOLO IV - VALUTAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 
 

 
 

TITOLO I - PRINCIPI E ORGANO

Articolo 1 - Princìpi

  1. Il presente regolamento è in attuazione della L.R.T. 69/2007 oltre che, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto Comunale:
    1. articolo 12, in quanto si richiama lo sviluppo dell'effettiva partecipazione democratica dei cittadini, individuando quali soggetti della partecipazione non solo i residenti, ma anche tutti coloro che operano sul territorio, promuovendo percorsi di partecipazione;
    2. articolo 16, in quanto riconosce e promuove il diritto ad un'informazione completa e obiettiva, quale premessa per un'effettiva partecipazione popolare alla vita e alle scelte della comunità;
  2. Il presente regolamento persegue altresì gli obiettivi di:
    1. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
    2. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo;
    3. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
    4. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
    5. contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
    6. contribuire alla parità di genere;
    7. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
    8. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;
    9. valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
    10. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
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Articolo 2 - Titolari del diritto di partecipazione

  1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
    1. i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio comunale;
    2. le persone che lavorano, studiano o soggiornano stabilmente nel territorio interessato.
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TITOLO II - AVVIO DI UN PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

Articolo 3 - Commissione per la partecipazione

  1. La Commissione per la Partecipazione è costituita dal sindaco, assessore o consigliere delegato, dal responsabile del servizio/settore competente per la materia oggetto della partecipazione e da altri tre componenti scelti nella cittadinanza, sulla base di autocandidature suffragate dalla sottoscrizione di almeno 30 cittadini di Quarrata.
  2. I componenti scelti nella cittadinanza vengono eletti da un'assemblea composta dai consiglieri comunali e da un rappresentante per ognuno dei soggetti della partecipazione iscritti nel Pubblico Registro. I componenti così eletti non possono ricoprire le cariche di amministratori del Comune di Quarrata.
  3. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
  4. L'elezione ha luogo per appello nominale a scrutinio segreto. Risultano eletti i primi tre che abbiano riportato il maggior numero di voti dei componenti l'Assemblea.
  5. La Commissione rimane in carica tre anni, ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. I componenti possono essere rieletti per una sola volta.
  6. Nessun compenso spetta ai componenti della Commissione, la cui funzione viene svolta a titolo completamente gratuito.
  7. Qualora venga effettuata richiesta di sostegno all'Autorità Regionale per la partecipazione, a questa spetta la valutazione finale rispetto all'ammissibilità e all'eventuale richiesta di contributo per la realizzazione del processo partecipativo proposto.
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Articolo 4 - Richiesta avvio di un percorso

  1. La domanda di strutturare un percorso partecipativo può essere avanzata da:
    1. l'Amministrazione Comunale;
    2. il soggetto proponente l'intervento, pubblico o privato;
    3. almeno il 5% dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nel Comune, anche su iniziativa di associazioni e comitati.
    4. almeno il 10% dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nel Comune, qualora il percorso partecipativo non interessi tutto il comune, ma solo una o più frazioni.
  2. Nel momento in cui una domanda per l'avvio di un percorso partecipativo perviene all'Amministrazione Comunale, viene convocata la Commissione per la partecipazione che, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei delegati dei proponenti e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, deve esprimersi motivatamente rispetto all'ammissibilità del processo partecipativo e alla sua fattibilità.
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Articolo 5 - Dibattito pubblico sui grandi interventi

  1. Per grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, la Commissione per la partecipazione, di cui al precedente art. 3, può decidere di procedere autonomamente ad organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti.
  2. L'apertura del dibattito pubblico sospende in questo caso l'attuazione degli atti amministrativi di competenza comunale, connessi all'intervento oggetto del percorso partecipativo.
  3. La partecipazione deve avvenire nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo che impegni l'Amministrazione comunale nei confronti di soggetti terzi.
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Articolo 6 - Criteri per la valutazione del dibattito

  1. La Commissione per la partecipazione valuterà le proposte riguardo all'apertura di percorsi partecipativi, sulla base dei seguenti criteri:
    1. la rilevanza sociale, economica o ambientale della questione;
    2. la generalità del problema, vale a dire che si tratti di questioni collettive e condivise;
    3. l'inclusione di tutti (soggetti singoli, associati e categorie svantaggiate)
  2. Sono valutate in modo prioritario le proposte di partecipazione relative a opere pubbliche di grande rilevanza per il costo dell'intervento o l'impatto sul territorio o comunque a interventi con importanti ricadute sul territorio.
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TITOLO III - SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

 

Articolo 7 -Modalità di svolgimento dei processi di partecipazione

  1. Valutata positivamente l'ammissibilità della proposta per l'apertura di un percorso di partecipazione da parte della Commissione per la partecipazione e/o dell'Autorità regionale per la partecipazione, entro i successivi 30 giorni dalla valutazione di ammissibilità la Commissione definisce, eventualmente di concerto col soggetto terzo incaricato della gestione del processo, le fasi del percorso partecipativo.
  2. Qualora i proponenti definiscano anche le fasi del processo partecipativo, esse dovranno comunque essere discusse e definite di concerto con la Commissione per la partecipazione, che validerà la programmazione finale del percorso partecipativo proposto.
  3. I percorsi si svolgono di norma per fasi successive: fase preparatoria per la raccolta di opinioni, fase intermedia di discussione in gruppi o laboratori, fase finale di presentazione del lavoro svolto.
  4. Il percorso partecipativo deve concludersi entro sei mesi dall'avvio. La Commissione per la partecipazione potrà eventualmente decidere, rispetto a motivate richieste di proroga dei termini per la conclusione del processo, una estensione di non oltre tre mesi.
  5. In particolari situazioni che comportino l'impegno e/o l'obbligo, da parte dell'Amministrazione comunale, a procedere nei confronti di soggetti terzi entro limitati termini di tempo, il processo partecipativo dovrà concludersi in tempo utile a consentire l'adozione degli atti necessari.
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Articolo 8 - Strumenti per la partecipazione

  1. Nel momento in cui viene attivato un percorso di partecipazione, è fondamentale che vengano utilizzati tutti gli strumenti possibili per attivare una campagna di informazione capillare, che consenta a tutti di essere informati sull'avvio del processo.
  2. Gli incontri previsti dal processo partecipativo si terranno preferibilmente in luoghi messi a disposizione dal Comune. Qualora ciò non sia possibile, potranno essere utilizzati anche altri spazi messi a disposizione da associazioni o privati, purché non siano connotati politicamente.
  3. Gli incontri potranno avere luogo in giornate e orari che consentano la partecipazione più ampia della cittadinanza, usufruendo preferibilmente dei fine settimana o degli orari serali per i giorni feriali.
  4. Tutti gli spazi utilizzati per i momenti di discussione e incontro previsti dal processo partecipativo, dovranno essere accessibili e privi di barriere architettoniche.
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Articolo 9 - Partecipanti

  1. Per favorire la più ampia partecipazione, si prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini, singoli o associati, estratti a sorte o autocandidati.
  2. Particolare attenzione dovrà essere indirizzata a favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti più direttamente interessati dal tema oggetto della discussione.
  3. Attenzione particolare dovrà essere prestata all'equilibrio di genere dei partecipanti e all'inclusione delle categorie deboli e svantaggiate.
  4. Ogni strumento utile a favorire la partecipazione dei soggetti deboli e delle categorie svantaggiate dovrà essere previsto all'interno del percorso partecipativo, così come strutturato e presentato alla Commissione per la partecipazione per l'espressione motivata rispetto all'ammissibilità del processo partecipativo e alla sua fattibilità.
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Articolo 10 - Informazione

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, la Commissione per la partecipazione assicura la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo.
  2. L'informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.
  3. La documentazione relativa all'oggetto del percorso partecipativo dovrà essere disponibile prima dell'avvio del processo. La documentazione potrà essere ulteriormente integrata e diffusa durante il percorso, da parte del soggetto terzo che ne gestisce lo sviluppo o, in mancanza di esso, da parte della Commissione per la partecipazione.
  4. Durante lo svolgimento del percorso, la struttura comunale dovrà essere disponibile a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, soprattutto in relazione alle questioni tecniche e ai possibili vincoli e/o limitazioni.
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Articolo 11 - Gestione e conclusione del percorso

  1. La gestione del percorso dovrà essere affidata preferibilmente a un soggetto terzo, che possa garantire neutralità rispetto alla gestione del processo partecipativo.
  2. La Commissione per la partecipazione avrà il compito di vigilare sullo svolgimento del processo, nel rispetto del percorso fissato all'inizio e validato dalla Commissione stessa e secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
  3. Al soggetto gestore del processo è affidato anche il compito di redigere un rapporto finale sullo svolgimento del percorso partecipativo, da consegnare a tutti i partecipanti e comunque da diffondere attraverso i vari mezzi di informazione e comunicazione stabiliti all'art. precedente.
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TITOLO IV - VALUTAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 - Esito del percorso

  1. L'Amministrazione dovrà valutare attentamente quanto emerso dal dibattito pubblico.
  2. Nel caso in cui le decisioni finali siano di competenza dell'Amministrazione comunale, questa dovrà illustrare e motivare pubblicamente le proprie decisioni in relazione al percorso partecipativo, motivandone gli eventuali discostamenti rispetto alle indicazioni emerse dal processo.
  3. Nel caso in cui le decisioni prese abbiano la necessità di essere monitorate nel tempo, tale compito spetta alla Commissione per la partecipazione.
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Articolo 13 - Finanziamenti

  1. Il Comune si impegna a prevedere uno stanziamento annuale sui fondi del bilancio comunale, per sostenere e promuovere eventuali percorsi di partecipazione.
  2. I processi di partecipazione e dibattito pubblico sono attuati preferibilmente attraverso l'utilizzo dei finanziamenti regionali a tale scopo deputati.
  3. I percorsi partecipativi proposti e valutati ammissibili dalla Commissione per la partecipazione possono essere realizzati anche attraverso contributi e finanziamenti da parte di privati.
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Articolo 14 - Improcedibilità

  1. L'indizione del referendum consultivo su un grande intervento determina l'inammissibilità del dibattito pubblico sullo stesso oggetto, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L.R.T. 69/2007, fermo restando quanto disposto dall' articolo 46, comma 1, lettera c) della L.R.T. 62/2007 che attiene alla disciplina dei referendum.
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Articolo 15 - Disposizioni finali

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla L.R.T. 69/2007.
  2. Il presente regolamento resta in vigore per il tempo di validità della L.R.T. 69/2007, per cui decade automaticamente con l'abrogazione della legge a meno che non venga espressamente rinnovato.
 
Data di aggiornamento: 30/06/2009
Comune di Quarrata
Via Vittorio Veneto, 2
51039 Quarrata (PT)
Tel. 0573 7710 - Fax 0573 775053 - comune.quarrata@postacert.toscana.it
http://www.comune.quarrata.pt.it